Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9832 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Mancino Loredana;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...]; Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni della parte ricorrente: si vedano note scritte depositate in so- stituzione dell'udienza del 11/11/2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
25.08.2000, e , il 13.01.2005 - ha chiesto a questo Tribunale, CP_3
a seguito della sentenza di separazione n. 4208/2021 emessa da questo Tri- bunale l'8.11.2021, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle medesime condizioni previste nella sentenza di separazione.
2. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 27/1/2023, il Presidente, con ordinanza dell'1/02/2023 rimet- teva le parti davanti al Giudice Istruttore, dichiarava cessate le disposizioni relative all'affidamento della figlia ormai maggiormente e conferma- CP_3 va, per il resto, in via provvisoria e urgente le condizioni previste in sede di separazione.
La causa, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza dell'11/11/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. - è stata posta in decisione, con assegnazione alla parte ricorrente del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
3. Va, anzitutto, preliminarmente, ribadita la dichiarazione di contumacia di il quale, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1
è costituito.
4. Sulla domanda di divorzio
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matri- monio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta l'8/04/2021. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con sentenza n. 4208/2021, pronunciata questo Tribunale l'8.11.2021, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
5. Provvedimenti nell'interesse della prole
- 2 - Ciò posto, va rilevato che nessun provvedimento a tutela della prole va adottato, in considerazione del fatto che la figlia della coppia, , nata a CP_3
Palermo il 13.01.2005, è ormai maggiorenne.
6. Provvedimenti di carattere economico
Passando, a questo punto, all'esame delle domande di contenuto economi- co, deve rilevarsi che la ricorrente ha rappresentato che la primogenita R_
è economicamente indipendente e ha proposto una domanda diretta ad
[...] ottenere dal resistente la corresponsione di un assegno per il mantenimento indiretto unicamente in favore della figlia . CP_3
Occorre premettere, in punto di diritto, che a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garan- tirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuan- do a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantene- re, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplici- tà di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'a- spetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo ri- chieda - di una stabile organizza-zione domestica, idonea a rispondere a tut- te le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, se- condo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddi- tuali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova
- 3 - norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concre- ta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della
- 4 - concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collo- catario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosuffi- ciente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valu- tazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. n.
4145/2023).
L'art. 337 septies c.c. stabilisce che il giudice “può” disporre il pagamento di un assegno periodico in favore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.
Difatti, l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di au- tomaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai geni- tori (Cass., 20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un li- vello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricer- ca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio divenuto mag- giorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi auto- nomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni
(Cass., 14.8.2020, n. 17183, Cass., 13.10.2021 n.27904 conf. da Cass. ord.,
3.12.2021 n. 38366, Cass. 25.7.2022 n. 23132).
L'onere della prova della sussistenza dei presupposti per il mantenimento di tale assegno è particolarmente agevole qualora il figlio abbia appena com-
- 5 - piuto la maggiore età, ed anche negli immediati anni a seguire, se il ragazzo ha intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto.
Facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda in disamina, vale osservare che la ricorrente, all'udienza di comparizione innanzi al Presidente, ha dichiarato che la figlia frequenta un istituto professionale, pertan- CP_3 to, considerato che la predetta ha da poco compiuto 20 anni e ancora studia, va senz'altro confermato l'obbligo per il padre di continuare a contribuire al suo mantenimento.
Ai fini della determinazione del quantum, è agevole rilevare che la parte ri- corrente nulla ha documentato in ordine alla sua situazione reddituale, atte- so che si è limitata a riferire di vivere in un appartamento con le due figlie nate dall'unione coniugale e con il nuovo compagno.
Del resto, nessun dato è stato acquisito neppure rispetto al resistente che ha omesso di costituirsi.
Dovrà essere, dunque, confermata l'ordinanza presidenziale, con la previ- sione dell'obbligo gravante su di corrispondere a Controparte_1 [...]
a titolo di mantenimento indiretto della figlia la Parte_1 CP_3 somma di euro 150,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Ed invero, il parametro di riferimento ai fini della determinazione del con- corso negli oneri finanziari è costituito, non soltanto dalle sostanze, ma an- che dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddi- tuali (cfr. Cass., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974; Cass., 06 agosto 2020, n.
16739) e, d'altro canto, la fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento della prole può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva
- 6 - del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio di età corrisponden- te (in tal senso cfr. Cass. civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025; Sez. 1,
Sentenza n. 1746 del 02/03/1999; Sez. 1, Sentenza n. 3974 del
19/03/2002; Sez. 1 - , Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020).
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
7. Spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio, nonché della contumacia del resistente, si ravvisano fondati motivi per la- sciare a carico della parte ricorrente le spese processuali dalla stessa antici- pate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi il procuratore della parte ricor- rente ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, nella contu- macia di Rigano così provvede: CP_1
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo il
31/05/2000, da , nata a [...] il [...], e Parte_1 da nato a [...] il [...], iscritto nei registri Controparte_1 dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 6, parte I dell'anno 2000;
2. conferma a carico di l'obbligo di corrispondere in favo- Controparte_1 re di , la somma di euro 150,00 a titolo di contribu- Parte_1 to al mantenimento della figlia della coppia , somma da versare CP_3 entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiega- ti;
3. dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale
- 7 - con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio
2019;
4. lascia a carico della parte ricorrente le spese processuali.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 13/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice Relatore.
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