Sentenza 2 marzo 2004
Massime • 3
La sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941, primo comma n. 6, cod. civ. postula che per legge o in virtù di un provvedimento del giudice si eserciti in concreto l'amministrazione di beni altrui.
Al provvedimento di sequestro giudiziario emesso dal commissario liquidatore degli usi civici devono considerarsi applicabili, non dettando le norme in tema di esercizio di funzioni giurisdizionali da parte di tale organo (artt. 29,30,31 Legge n. 1766 del 1927) una disciplina specifica delle misure cautelari, le disposizioni al riguardo poste dal cod. proc. civ.. Ne consegue che, ove il provvedimento di sequestro giudiziario non sia stato attuato entro i 30 giorni dalla pronunzia, l'interessato può chiedere al Commissario di emettere (con decreto) declaratoria di relativa perdita di efficacia, venendo a tale stregua meno l'ostacolo all'esecuzione forzata della sentenza di condanna al rilascio del medesimo immobile, costituito dal detto provvedimento di sequestro giudiziario (in ragione del conflitto che si instaura tra la situazione determinata dal sequestro, con affidamento del bene ad un custode, e lo spossessamento del detentore - nel caso coincidente con il custode - cui tende l'esercizio di rilascio avente ad oggetto il medesimo bene), atteso che l'affermata prevalenza dell'applicazione ne postula l'effettiva e concreta attuazione; con possibilità di farsi quindi luogo all'esecuzione forzata prima impedita.
La precedente sottoposizione a sequestro giudiziario di un immobile costituisce impedimento all'esecuzione forzata della sentenza di condanna al rilascio del medesimo immobile, in ragione del conflitto che si instaura tra la situazione determinata dal detto provvedimento cautelare - con affidamento del bene ad un custode - e lo spossessamento del detentore (nel caso coincidente con il custode ) cui tende l'esercizio di rilascio avente ad oggetto il medesimo bene. Tale ostacolo viene peraltro meno a seguito di declaratoria giudiziale (su istanza dell'interessato e da adottarsi con decreto) di perdita di efficacia del sequestro per non essere stato esso attuato nei 30 giorni dalla pronunzia ai sensi dell'art. 675 cod. proc. civ., atteso che l'affermata prevalenza dell'applicazione ne postula l'effettiva e concreta attuazione; con conseguente possibilità di farsi quindi luogo all'esecuzione forzata prima impedita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2004, n. 4187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4187 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Consigliere -
Dott. DI NANNI UI Francesco - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. SPIRITO EL - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER AN, in proprio e quale erede del sig. UI RP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO GARGANI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI NI RI ved. IN, IN OS, IN RA, IN IG, IN US, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DORA 1, presso studio LL EL LORIZIO, difesi dagli avvocati RI ATHENA LORIZIO, FRANCESCA ROMANA GENOVESI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 15377/99 del Tribunale di ROMA, emessa il 12/5/1999, depositata il 23/08/99; rg. 7171/1998;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/10/03 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato LORIZIO RI ATHENA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 10.6.1996, RI Di VA ved. OL e OS, RA, UIna e EP OL, quali eredi di TO OL, convenivano davanti al Pretore di Roma - sezione distaccata di Castelnuovo di Porto EL RP proponendo opposizione al precetto di rilascio notificato il 1.4.1996, avente ad oggetto un fondo sito in Nazzano, in forza di sentenza del Tribunale di Roma n. 5298 del 9.7.1971, con la quale era stata dichiarata la nullità del preliminare di vendita intercorso tra EL e UI RP ed TO OL, poiché il terreno era risultato appartenente al demanio civico della Università Agraria di Nazzano, ed era stata ordinata al OL la restituzione del fondo ai promittenti. A sostegno dell'opposizione, gli attori eccepivano la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. del diritto ad ottenere la restituzione del bene, sul rilievo che, essendosi formato il giudicato sulla statuizione di condanna della sentenza n. 5028/71 a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell'appello pronunciata con sentenza della Corte d'appello di Roma pubblicata l'8.1.1980 e non impugnata, il termine decennale era ampiamente decorso alla data di notifica del precetto.
Il pretore, con sentenza del 2.5.1997, accoglieva l'opposizione. Proponeva appello lo RP assumendo che il termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati non si era compiuto a causa dell'impedimento all'esercizio del diritto costituito dal sequestro giudiziario del fondo. Esponeva:
- che i OL, con ricorso al Commissario liquidatore degli usi civici, avevano chiesto il riconoscimento della qualità di possessori miglioratari, e che il Commissario aveva autorizzato il sequestro giudiziario del fondo con ordinanza dell'11.4.1981;
- che, con sentenza non definitiva n. 13/88 dell'8.3,1988, il Commissario aveva dichiarato la propria incompetenza sulla domanda dei OL e su quella di conversione dell'utenza in enfiteusi proposta dagli RP ed aveva dichiarato l'inefficacia del sequestro;
- che era seguita sentenza definitiva del Commissario n. 30/89 del 18.4.1989, successivamente cassata senza rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12583/91 del 22.11.1991;
- che doveva ritenersi sussistente l'impedimento al decorso della prescrizione per tutto il periodo di soggezione del bene al sequestro, e quindi dall'11.4.1981 sino al 22.11.1991, ovvero sino al 18.4.1989 o, in ulteriore subordine, sino all'8.3.1988. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 23.8.199, rigettava l'appello. Considerava:
- che la prescrizione non decorre ove sussista un impedimento legale all'esercizio del diritto, e non anche nel caso di mero impedimento di fatto;
- che nella specie infondatamente si assumeva che costituisse impedimento legale il vincolo del sequestro giudiziario autorizzato dal Commissario liquidatore degli usi civici, trattandosi di provvedimento cautelare adottato nel corso di altro giudizio tra le parti davanti al detto Commissario, avente diversa causa pretendi e diverso petitum rispetto a quello concluso con la sentenza azionata come titolo esecutivo;
- che nessun effetto interattivo della prescrizione poteva essere riconosciuto alle domande proposte davanti al Commissario in quanto non aventi ad oggetto il diritto della cui prescrizione si tratta. Avverso la sentenza EL RP ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. Hanno resistito, con controricorso, i OL. Le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2941, 2942 e 2943 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Assume il ricorrente che erroneamente il tribunale ha ritenuto che, ai fini del decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., non integrava impedimento giuridico all'esercizio del diritto degli RP al rilascio, da parte dei OL, del terreno sito in località Vocabolo di Campolungo del Comune di Nazzano, scaturente dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 5208/71, divenuta esecutiva l'8.1.1980, e posta in esecuzione con precetto notificato il 1.4.1996, il sequestro giudiziario del medesimo terreno disposto, nel corso di altro giudizio del quale erano state parti i medesimi soggetti suindicati, dal Commissario liquidatore degli usi civici con ordinanza dell'11.4.1981, e dichiarato inefficace e revocato dal medesimo Commissario con sentenza (non definitiva) dell'8.3.1988, seguita da sentenza (definitiva) del 18.4.1989, cassata senza rinvio con sentenza n. 12583/91 della S.C.. Sostiene: che il sequestro giudiziario, determinando una situazione di indisponibilità materiale del bene, costituisce impedimento legale all'esercizio del diritto di rilascio forzoso del bene;
che non rileva, diversamente da quanto affermato dal tribunale, che il sequestro sia stato disposto in giudizio diverso da quello in esito al quale si è formato il titolo esecutivo di rilascio, poiché il sequestro determina l'impossibilità per qualsiasi terzo, e non solo per colui che è stato parte nel giudizio in cui è disposto, di ottenere il rilascio del bene;
che neppure rileva la circostanza che l'impedimento, costituito dal sequestro, sia intervenuto l'11.4.1981, dopo l'inizio del decorso del termine di prescrizione, coincidente con la pubblicazione, avvenuta l'8.1.1980, della sentenza della Corte di appello con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del tribunale n. 5208/71, dovendo operare anche in questo caso, trattandosi di impedimento di diritto e non di fatto, la regola contra non valentem non currit praescriptio dettata dall'art. 2935 c.c. (Cass. n. 391/79); che l'impedimento di diritto doveva ritenersi cessato solo l'8.3.1988, data di pubblicazione della sentenza (non definitiva) n. 13/88 del Commissario liquidatore degli usi civici, con la quale il sequestro era stato dichiarato inefficace e revocato, ovvero il 18.4.1989, data di pubblicazione della sentenza (definitiva) del Commissario n. 30/89, ovvero il 22.11.1991, data della pubblicazione della sentenza n. 12583/91 con la quale la S.C. aveva cassato senza rinvio la sentenza n. 30/89; che non può sostenersi che l'esercizio del diritto di procedere al rilascio sarebbe stato reso possibile dalla mancata esecuzione del sequestro da parte dei OL, poiché l'efficacia del sequestro doveva necessariamente essere dichiarata con sentenza;
che, pertanto, tenuto conto del periodo di operatività dell'impedimento in relazione alle suddette ipotesi alternative, la prescrizione decennale non si era compiuta.
2. Il motivo non è fondato.
2.1. Dispone l'art. 2953 c.c. che i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
Nella specie viene in considerazione la sentenza n. 5208/71 del Tribunale di Roma, recante condanna di TO OL alla restituzione ad EL e UI RP di un immobile, per effetto della dichiarazione di nullità del contratto preliminare in base al quale era stato anticipatamente trasferito il possesso del bene, passata in giudicato il 24.2.1981, per mancata impugnazione nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. della sentenza di inammissibilità dell'appello emessa dalla Corte d'appello di Roma pubblicata l'8.1.1980. In base a tale sentenza gli attori hanno notificato, in data 1.4.1996, precetto di rilascio agli eredi OL;
gli intimati hanno proposto opposizione, eccependo l'intervenuta prescrizione decennale del diritto al rilascio;
hanno replicato gli intimanti che il corso della prescrizione era stato impedito dalla sottoposizione del terreno oggetto della condanna a sequestro giudiziario, disposto dal Commissario liquidatore degli usi civici, con ordinanza dell'11.4.1981, nell'ambito di una controversia promossa dai OL, e dichiarato inefficace e revocato con sentenza del medesimo commissario dell'8.3.1988.
2.2. Osserva il Collegio che, nel caso in esame, il corso della prescrizione non è stato impedito dal 1981 al 1988, secondo l'assunto del ricorrente, anche se per una ragione di diritto diversa da quella individuata dal giudice di appello, la cui statuizione va quindi tenuta ferma, previa correzione della motivazione, nei sensi di seguito precisati.
2.3. Dato per ammesso che la precedente sottopo-sizione a sequestro giudiziario di un immobile costituisca impedimento di diritto all'esercizio del diritto al rilascio in sede esecutiva in base a sentenza recante condanna al rilascio del medesimo immobile, a causa del conflitto che si instaura tra la situazione determinata dal sequestro, con affidamento del bene ad un custode, e lo spossessamento del detentore, nel caso coincidente con il custode, al quale tende l'esecuzione di rilascio avente ad oggetto il medesimo bene, e della prevalenza che, secondo parte della dottrina, dovrebbe essere riconosciuta alla esecuzione specifica iniziata per prima, con conseguente ostatività al corso della seconda (tesi non pacifica, che contrasta con la diffusa opinione che riconosce al titolo esecutivo di rilascio efficacia erga omnes), va tuttavia precisato che, per l'appunto, la sussistenza dell'ipotizzato impedimento giuridico costituito dal sequestro giudiziario postula che si tratti di misura cautelare caratterizzata da effettività a seguito della sua attuazione. Solo l'avvenuta esecuzione del sequestro può infatti instaurare una situazione di conflitto con la successiva esecuzione di rilascio del bene medesimo.
Nella specie, per contro, è incontroverso tra le parti che il sequestro giudiziario disposto dal Commissario liquidatore degli usi civici con ordinanza dell'11.4.1981 non è stato posto in esecuzione. Poiché le norme che regolano il procedimento davanti al Commissario nell'esercizio di funzioni giurisdi-zionali (artt. 29, 30 e 31 della legge 16.6.1927 n. 1766), non dettano una specifica disciplina in tema di misure cautelari, devono ritenersi applicabili al sequestro giudiziario autorizzato nella detta sede le disposizioni dettate dal codice di procedura civile.
Deve quindi tenersi conto dell'art. 675 c.p.c., secondo cui il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia. Consegue che, una volta decorso il detto termine e verificatasi di diritto la perdita di efficacia del provvedimento, era in facoltà del soggetto interessato a porre in esecuzione la sentenza di rilascio (soggetto che, oltre tutto, era parte del giudizio nel corso del quale è stato autorizzato il sequestro) richiedere al commissario di dichiarare, con decreto, l'intervenuta perdita di efficacia del provvedimento, con conseguente esclusione dell'instaurazione stessa dell'ostacolo legale all'esecuzione forzata della sentenza di condanna n. 5208/71 del Tribunale di Roma. E non giova opporre che solo con la sentenza non definitiva n. 13/88 dell'8.3.1988 il Commissario ha dichiarato inefficace il sequestro e lo ha revocato, poiché, come rilevato, era in facoltà del soggetto interessato a porre in esecuzione la sentenza di rilascio conseguire già dopo la maturazione del termine di cui all'art. 675 la declaratoria di inefficacia di diritto del provvedimento ostativo all'esercizio del diritto, senza necessità di attendere la pronuncia della sentenza. Infondatamente il ricorrente sostiene che la declaratoria di inefficacia doveva essere necessariamente dichiarata con sentenza, ai sensi dell'art. 683 c.p.c., poiché tale disposizione disciplina una ipotesi diversa da quella prevista dall'art. 675, concernente il termine di efficacia del "provvedimento che autorizza il sequestro", in quanto ha ad oggetto la "inefficacia del sequestro", e si riferisce quindi al sequestro che abbia avuto rituale e tempestiva attuazione.
3. Il secondo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione dell'art. 2941, n. 6, c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sostiene il ricorrente che la citata disposizione, secondo cui la prescrizione è sospesa tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto, sarebbe applicabile anche al caso del sequestro giudiziario, con la conseguenza che, per effetto del sequestro disposto con l'ordinanza dell'11.4.1981, nei rapporti tra i OL - che avevano ricevuto dal Commissario l'esercizio dell'amministrazione del fondo - e lo RP - che del fondo pretendeva il rilascio - la prescrizione è rimasta sospesa dalla data di pronuncia del provvedimento.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Le cause di sospensione della prescrizione si riconnettono a situazioni di impossibilità di fatto ad esercitare il diritto, in ragione dei rapporti tra le parti (art. 2941 c.c.) o della situazione del titolare (art. 2942 c.c.), tassativamente previste dalla legge. L'operatività della causa di sospensione di cui all'art. 2941, n. 6, peraltro invocata per la prima volta in questa sede di legittimità, postula che per legge o in virtù di un provvedimento si eserciti in concreto l'amministrazione di beni altrui, e, ad avviso del ricorrente, tale situazione si sarebbe determinata, nei rapporti tra lo RP ed i OL, per effetto del sequestro giudiziario. Sulla fondatezza di tale assunto non giova tuttavia soffermarsi, poiché nella specie, come già rilevato, la situazione di fatto suscettiva di determinare la sospensione del corso della prescrizione non ha avuto modo di instaurarsi, a causa della mancata attuazione del sequestro nel termine di cui all'art. 675 c.p.c.. 4. in conclusione, il ricorso è rigettato.
5. Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 3.100,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2004