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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2425/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria giurisdizione e Famiglia
Il Collegio, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 2425/2023 R.G. promosso da:
nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]del Parte_1 C.F._1
Po (FE), frazione Cologna, Via A. Zamboni n. 17, rappresentata difesa dall'avv. Elisabetta Bellotti del foro di Ferrara (c.f. ), presso il cui studio in Comacchio (FE), Via Caprera n. C.F._2
14/A è elettivamente domiciliata, autorizzando le comunicazioni all'indirizzo pec:
Email_1
RICORRENTE nei confronti di
nato in [...] il [...], residente in [...]del Po (FE) frazione Cologna, Controparte_1
Via Aurelio Zamboni n. 17, elettivamente domiciliato in Ferrara, Via Don Giovanni Minzoni n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Cinzia Rizzatello del Foro di Ferrara, che lo rappresenta e difende come da procura in atti (C.F. - - fax C.F._3 Email_2
178.2753182)
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO ex lege
E con l'intervento altresì di
AVV. FRANCA ARCA con studio in Ferrara Via P. Gobetti n. 11 (c.f. - PEC C.F._4
– fax 0532.1673142) nominata curatore speciale dei minori Email_3
(c.f. ) nato a [...] in data [...] e Persona_1 C.F._5 CP_1
pagina 1 di 19 (c.f. ) nato a [...] in data [...], con provvedimento in CP_2 C.F._6
24/05/2024
INTERVENUTA
***
OGGETTO: Ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI
Le conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria domanda disattesa: pronunciare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
23.01.1993 e nato in [...] il [...], uniti in matrimonio a Ferrara il data Controparte_1
19.01.2020, atto annotato nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 5, P. 1, anno 2020
e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrara l'annotazione della emananda sentenza;
- confermare i provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente con ordinanza in data
12.03.2024: a) disporre l'affidamento esclusivo alla ricorrente dei figli nato a [...]
Ferrara il 01.09.2020 e nato a [...] il [...] che continueranno ad essere Persona_2 collocati presso la residenza materna sita in Comacchio (FE), Corso G. Garibaldi n. 121, con facoltà per la sig.ra di adottare autonomamente ogni decisione riguardante i figli, comprese quelle di Pt_1 maggior importanza;
b) disporre i tempi e le modalità per la frequentazione del padre ai figli in luogo protetto, demandando l'intervento agli incontri del Servizio Sociale territorialmente competente;
c) disporre a carico del sig. il pagamento a favore della moglie della somma di € 400,00 mensili CP_1
a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, (€ 200,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo la variazione degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei minori, come meglio specificate nel Protocollo vigente presso l'adito
Tribunale. Con il favore delle spese e dei compensi professionali di giudizio”.
Le conclusioni di parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ferrara, rigettata e disattesa ogni altra richiesta avversaria, 1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi nato Controparte_1
a Tunisi (Tunisia) il 18.12.1991 e nata a [...] il [...] uniti in matrimonio il Parte_1
19.01.2020 in Ferrara con atto iscritto nei registri di stato civile del Comune di Ferrara al n. 5 anno
2020, parte 1; 2. Previa revoca dell'ordinanza pronunciata dal G.D. in data 12/03/2024 in ordine all'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre, affidare i figli minori e Persona_1 ai Servizi Sociali competenti per territorio, disponendo che questi adottino tutte le decisioni CP_2 sostanziali riguardanti le cure sanitarie, le scelte scolastiche, educative e ricreative, quelle religiose nonché le modalità di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale unitamente al curatore speciale dei minori nominato cui spetta assumere le decisioni nell'interesse dei minori e in particolare pagina 2 di 19 tutte le decisioni sostanziali;
3. disporre che i minori risiedano con la madre prevedendo che la medesima mantenga autonomia solo nelle questioni di ordinaria gestione dei figli;
4. Regolare i tempi di frequentazione tra il padre e i figli come di seguito: a) Disporre Incontri padre figli almeno una/due volte alla settimana il giovedì e/o il sabato in presenza di un educatore professionale, incaricato dal
Servizio Sociale, in ambiente idoneo;
b) Disporre incontri padre e figli in presenza dell'educatore professionale incaricato dal Servizio Sociale presso il domicilio paterno per almeno 2 giorni al mese, giovedì o sabato, per almeno 3 ore includendo il pranzo/cena congiunto;
servizio totalmente a carico del padre prevedendo che l'educatore sia d'ausilio nel ritirare ed accompagnare i bambini da un genitore all'altro. c) Disporre che il padre possa effettuare almeno due videochiamate settimanali ai figli in orari consoni;
d) Disporre che sia di supporto alla crescita dei bambini;
e) Disporre Pt_2 incontri periodici di sostegno da parte del Servizio Sociale ai genitori allo scopo di garantire tutela e benessere ai figli minori e di arginare la conflittualità tra le parti;
5. Disporre che il Servizio Sociale in collaborazione con il curatore speciale nominato valuti la possibilità di attivare un percorso di
“affidamento leggero” che preveda, sulla base della disponibilità di entrambe le famiglie e della vicinanza territoriale, un aiuto nella cura e gestione dei bambini per alcune giornate concordate e/o per lo svolgimento di attività extrascolastiche.
6. A seguito della conclusione positiva del programma terapeutico proposto al padre dal SERD territoriale competente a seguito di osservazione multidisciplinare, disporre la liberalizzazione degli incontri padre figli secondo le modalità ritenute progressivamente più adeguate in termini di pernottamenti, vacanze ed esigenze dei minori.
7. Porre a carico del ricorrente un contributo di mantenimento per i figli minori di euro 200,00 ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Ferrara.
8. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia del dispositivo della presente sentenza limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ferrara perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Con vittoria di spese del giudizio.”
Le conclusioni del curatore speciale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis e reiectis: in via preliminare - ai sensi dell'art. 38 disp. att. codice civile, disporre la riunione del presente procedimento RG 2425/23 a quello instaurato avanti il Tribunale per i Minorenni di Bologna RG
374/23; in via subordinata - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di riunione, procedersi all'acquisizione del fascicolo instaurato avanti il Tribunale per i Minorenni di
Bologna RG 374/23; nel merito alla luce delle relazioni del Servizio Sociale e della CTU, - revocare parzialmente, in punto di affidamento, i provvedimenti assunti in via provvisoria di cui all'ordinanza del 12.03.24, e per l'effetto, disporre l'affido dei minori e al Persona_1 Persona_2
pagina 3 di 19 Servizio Sociale competente, con corrispondenti limitazioni della responsabilità genitoriale delle parti, affinché: a) sia mantenuto il collocamento presso la residenza materna;
b) sia monitorata la situazione familiare e si vigili sulle condizioni di salute dei minori verificandone lo stato fisico, psicologico ed emotivo;
c) siano garantiti, tutti gli interventi, e le relative decisioni, necessari sul piano socio educativo, scolastico, sanitario, psicologico, ricreativo e sulle scelte religiose;
d) sia attivato un supporto psicologico e psicodiagnostico ad entrambi minori;
e) sia fornito ad entrambi i genitori ogni utile progetto di sostegno alla genitorialità, prevedendo, altresì, un percorso tra i medesimi al fine di attenuare la forte conflittualità, nel prevalente interesse dei figli minori;
f) siano prescritti ad entrambi
i genitori i comportamenti più idonei ad assicurare il benessere ai minori;
g) si vigili rispetto al percorso terapeutico (Serd) e psicologico intrapreso dal Sig. h) siano garantiti gli incontri CP_1 protetti con il padre almeno due volte alla settimana, in ambiente idoneo;
i) siano garantite almeno due videochiamate alla settimana con il padre, prevedendo un graduale aumento se desiderato dai bambini;
l) sia valutata, la possibilità nel tempo, di un aiuto fornito da una famiglia di appoggio rappresentata da una persona o coppia che affianca il nucleo in difficoltà nella cura dei minori, nell'ambito di una forte conflittualità; m) sia valutata, prima di rendere liberi gli incontri padre/figli, la necessità che il padre si sottoponga ai test proposti dal SerD e intraprenda un percorso con gli psicologi del Servizio di Tossicologia al fine di evitare ricadute
Il P.M. seppur intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/11/2023, ritualmente notificato, domandava la Parte_1 separazione dal marito e, quali statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo, Controparte_1
l'affidamento esclusivo dei figli minori , nato a [...] il [...], e nato a Persona_1 CP_2
Ferrara il 14.06.2022, visite col padre in forma protetta mediante il S.S. ed un contributo a carico del resistente per il mantenimento della prole di 500,00 euro al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deduceva la ricorrente di essere stata vittima, sin dal mese di settembre 2022, di reiterati comportamenti vessatori e di immotivate scenate di gelosia da parte del marito, tali da rendere gravosa ogni propria attività extra moenia, compresa quella lavorativa;
che la condotta irrispettosa e violenta posta in essere dal marito, caratterizzata da sempre più frequenti episodi di minacce, molestie ed ingiurie, in definitiva di sistematica violenza psicologica, sopraffazione e umiliazione, si esplicava soprattutto quando questi era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
che la famiglia si era indebitata a causa della passione del resistente per le scommesse ed in genere per il gioco d'azzardo; di aver acconsentito ad essere collocata unitamente ai figli minori in domicilio protetto presso la struttura pagina 4 di 19 residenziale “Ohana” di Ferrara, ove era rimasta per circa un mese, salvo poi ricongiungersi al marito dichiaratosi pentito delle proprie azioni ed intenzionato a cessare ogni condotta vessatoria e dipendenza;
che, malgrado il tentativo di recuperare l'unione matrimoniale, la ricorrente si vedeva nuovamente costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale per trovare riparo coi figli, in data 18 giugno
2023, presso l'abitazione della propria madre;
che il resistente, non avendo mai accettato la separazione dalla moglie e continuando a perpetrare le proprie condotte minacciose e persecutorie nei suoi confronti, da ultimo tentava, nella giornata del 9 agosto 2023, di espatriare in Tunisia col figlio minore il quale, dopo essere stato sottratto alla custodia della nonna materna, in assenza della Persona_1 madre occupata al lavoro, veniva condotto presso l'aeroporto di Venezia dal padre con l'intento di allontanarsi con lui dall'Italia; che solo la tempestiva revoca al consenso all'espatrio da parte della madre impediva al convenuto di portare all'estero il figlio.
Per tali ragioni la ricorrente insisteva nella richiesta di affidamento esclusivo della prole.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 22 gennaio 2024 il quale, Controparte_1 contestato quanto esposto in ricorso e fornita la propria versione dei fatti, si opponeva alla richiesta di affido esclusivo alla madre, ritenendola strumentale al tentativo della moglie di estrometterlo dalla vita dei figli.
Evidenziava a tal riguardo il resistente che la ricorrente, in assenza di qualsiasi provvedimento ablativo o limitativo della responsabilità genitoriale, non aveva più consentito nessun contatto tra i figli e il padre, neppure telefonico, così arrogandosi il potere di decidere quale fosse la condotta da tenere in ordine alla frequentazione tra loro.
Aggiungeva il convenuto di aver potuto riprendere a vedere i figli solo verso la metà del mese di dicembre 2023, quando con l'intervento dei servizi sociali la ricorrente acconsentiva che, in ambiente neutro e solo alla presenza dell'educatrice e dell'assistente sociale, il padre potesse incontrarli di nuovo.
Concludeva senza nulla opporre alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, ma domandando l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Persona_1 CP_2 collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione familiare da assegnare alla predetta;
di regolamentare il proprio diritto di visita, stabilendo fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19 alla domenica sino alle ore 21, oltre ad un giorno infrasettimanale dalle ore 19 sino alle ore 8.00 del mattino e due giorni nella settimana in cui il padre non tiene i figli nel fine settimana, dalle 19 alle 8 del mattino successivo e il venerdì dalle 19 alle 10 del mattino successivo;
di poter contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di 150,00 euro per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo pagina 5 di 19 il protocollo del Tribunale di Ferrara;
di demandare, infine, ai Servizi sociali di Copparo l'osservazione del nucleo familiare, con indicazione delle modalità di frequentazione tra il padre e i figli.
Intervenuto il P.M. e depositate le memorie interlocutorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., all'esito dell'udienza di prima comparizione personale delle parti del 22 febbraio 2024, il giudice delegato alla trattazione del procedimento autorizzava i coniugi a vivere separati e mandava al S.S. territoriale di trasmettere una sintetica relazione sulla situazione del nucleo familiare, riservando la decisione sulle ulteriori questioni.
Con ordinanza di provvedimenti temporanei ed urgenti in data 12 marzo 2024 il GD, constatato che “i plurimi episodi riportati nel provvedimento con il quale il GIP di Ferrara ha disposto il divieto di avvicinamento a carico del resistente descrivono un desolante quadro di violenza familiare che vede come vittime non solo la ricorrente ma anche e soprattutto i minori, coinvolti in violenti e frequenti litigi. Il resistente difetta totalmente di capacità genitoriale ed appare persona inaffidabile sotto ogni profilo. Significativo è il tentativo di condurre il figlio minore all'estero senza aver preventivamente ottenuto il consenso della madre e fidando, a suo dire, nella mancata risposta ad un messaggio inviato il giorno prima della partenza”, disponeva l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre,
l'assegnazione alla medesima della casa familiare, un contributo paterno al mantenimento dei minori di
200,00 euro mensili per ciascuno, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT, ed il 50% delle spese straordinarie;
sulla frequentazione padre figli demandava al Servizio Sociale il compito di stabilire tempi e modi di ripresa degli incontri.
A seguito della trasmissione degli atti da parte del Tribunale per i Minorenni di Bologna a questo Con ufficio ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., con successiva ordinanza del 24 maggio 2024 il consideratala la profonda conflittualità dei coniugi, tanto grave da far ritenere i genitori temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi della prole, e considerata la nomina da parte del uale curatrice speciale dei minori dell'Avv. Franca Arca, confermava la nomina, i poteri e le Pt_3 attività alla medesima già demandati dal Pt_3
Integrato il contraddittorio con il curatore speciale dei minori, in accoglimento delle richieste istruttorie Con di quest'ultimo il con ordinanza in data 24 settembre 2024, disponeva procedersi ad una C.T.U. al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti e, conseguentemente, di individuare le ottimali modalità di affidamento e frequentazione, nominando a tal fine la dott.ssa Persona_3
I lavori peritali proseguivano, con la concessione di proroghe, sino al deposito della relazione finale in data 28 maggio 2025.
pagina 6 di 19 Depositate le relazioni di aggiornamento da parte del S.S., all'udienza del 9 dicembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione innanzi al Collegio, previo deposito delle parti di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche nei termini massimi di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. e breve discussione orale.
***
1) SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Ferrara in data 19 gennaio 2020 in regime di comunione legale dei beni.
Il matrimonio è stato trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ferrara al n. 5 Parte 1 dell'Anno 2020 (cfr. doc. 1 di parte ricorrete).
I coniugi stabilivano l'ultima residenza comune nel Comune di Riva del Po, località Cologna, alla Via
A. Zamboni n. 17, nell'immobile dai medesimi acquistato in costanza di matrimonio con rogito in data
13 gennaio 2021, in comproprietà indivisa nella misura del 50% (cfr. doc.ti 2 e 3 di parte ricorrente).
Dalla unione coniugale sono nati due figli, nato a [...] il [...], e nato a Persona_1 CP_2
Ferrara il 14.06.2022.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al giudice delegato, che dal tenore degli atti difensivi, anche della parte resistente, che ha espressamente riconosciuto l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale associandosi alla richiesta principale della ricorrente di pronuncia della separazione.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data di prima comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento in data 22 febbraio 2024.
2) SUL REGIME DI AFFIDAMENTO DELLA PROLE, SULLA COLLOCAZIONE E SUGLI INCONTRI
CON IL PADRE
Per la valutazione del regime di affidamento più tutelante per i minori, si ritiene opportuno partire dalle osservazioni contenute nell'ultima relazione trasmessa dal S.S. territoriale in data 5 dicembre 2025, in quanto sostanzialmente conformi alle osservazioni conclusive esposte dalla C.T.U. dott.ssa Per_3 ella propria relazione peritale depositata in data 28 maggio 2025.
[...]
Il S.S. territoriale era stato delegato con i provvedimenti temporanei ex art. 473 bis.22 c.p.c. di organizzare incontri protetti fra padre e figli, vigilando e relazionando sulla loro relazione.
Nell'adempiere a tale attività il Servizio si è scontrato con le criticità del nucleo familiare e con l'accesa conflittualità della coppia genitoriale, evidenziando una situazione estremamente complessa pagina 7 di 19 (persino nella stessa gestione dei bambini in occasione del loro accompagnamento da parte degli educatori agli incontri col padre) che ha reso necessaria l'attivazione dell'Equipe di II Livello (ESL) per la tutela dell'infanzia ed il sostegno alla genitorialità, e ciò al fine di poter fruire di una consulenza specialistica.
I Servizi hanno rilevato criticità anche individuali nella coppia genitoriale che, unitamente al conflitto in atto e alle difficoltà concretamente riscontrate nell'adempiere al proprio mandato, oltre che nell'offrire adeguata tutela ai minori e supporto ai genitori, giustificherebbero, a protezione della prole, un affidamento in capo al Servizio medesimo.
Alle medesime conclusioni era pervenuta la C.T.U. dott.ssa che nel proprio elaborato Persona_3 peritale si è così espressa: “Dopo diversi mesi di valutazione e dopo le richieste di proroga accettate dall'Ill.mo Giudice, posso dire che la situazione psicologica dei minori è critica, compromessa e difficile in quanto i bambini sono risultati immaturi da diversi punti di vista considerando: che lo sviluppo dei bambini è un processo continuo che comprende varie fasi;
che ognuna è caratterizzata da specifici cambiamenti fisici, cognitivi, emotivi e sociali;
che ogni bambino è unico e il ritmo di sviluppo può variare da individuo a individuo, tuttavia si può affermare che: • Lo sviluppo linguistico, che si riferisce all'acquisizione e all'uso del linguaggio, non è apparso sufficiente. Considerando che i bambini attraversano fasi specifiche nello sviluppo del linguaggio, dai primi balbettii e suoni alla capacità di formare frasi complete fino alla capacità di condurre conversazioni, valutando che lo sviluppo del linguaggio che è fondamentale per la comunicazione e l'interazione sociale, e CP_2
non sono apparsi capaci di comunicare correttamente in quanto spesso le parole erano Persona_1 intervallate da urli, le frasi non erano congruenti, spesso non hanno risposto in modo adeguato alle domande poste. • La motricità, che si riferisce allo sviluppo delle abilità fisiche e della coordinazione muscolare, è apparsa poco adeguata. I bambini acquisiscono abilità motorie grossolane, come gattonare e camminare, e abilità motorie mini, come afferrare piccoli oggetti e scrivere. Queste abilità motorie consentono loro di svolgere attività̀ fisiche e di esplorare l'ambiente in modo più̀ indipendente: la motricità̀ di e era iperattivata e scoordinata, disordinata, scomposta e senza CP_2 Persona_1 finalità̀. • Lo sviluppo cognitivo, che riguarda lo sviluppo del pensiero, della comprensione e della capacità di risolvere i problemi, non è apparsa sufficiente. Man mano che crescono, i bambini, sviluppano capacità cognitive come l'attenzione, la memoria, il ragionamento e la capacità di apprendimento. Queste abilità permettono loro di esplorare il mondo, di acquisire conoscenze e di sviluppare le loro capacità intellettuali: e non hanno dimostrato attenzione o CP_2 Persona_1 curiosità. • Lo sviluppo emotivo, che si concentra sulla comprensione e sull'espressione delle emozioni, non è apparso sufficiente. I bambini attraversano diverse fasi emotive e di relazioni sane e lo pagina 8 di 19 sviluppo dell'empatia fanno parte dello sviluppo emotivo: e non sono riusciti a CP_2 Persona_1 dimostrare emozioni positive o negative, hanno raccontato le loro passioni senza troppo trasporto, hanno tergiversato quando è stata chiesta cosa fosse paura o rabbia senza realmente provare alcuna emozione. Come ha riferito anche l'insegnante, è apparso un bambino confuso e che Persona_1 non sempre comprende ciò che gli viene chiesto, probabilmente a causa di interferenze emotive, ma che non sa dire ciò che prova, ogni tanto si isola in modo evidente e, se esegue le indicazioni dell'insegnante, spesso è perché segue ciò che fanno i compagni. Il linguaggio durante gli incontri nel mio studio, talvolta confabulatorio, a mio avviso sembrava una “via di fuga” per rispondere poi, in modo incongruo, alle mie domande. spesso parlava da solo durante il colloquio nel mio studio, CP_2 si muoveva nello spazio non considerando nessuno e sembrava non comprendere ciò che gli veniva chiesto. Se gli veniva chiesta attenzione, non sembrava capace di cogliere le richieste.
Entrambi i genitori, in difficoltà nel contenere i figli durante i colloqui, non hanno colto i problemi dei minori, la nonna materna, che si occupa di loro quando la madre è al lavoro, ritiene che stiano bene e che il loro sviluppo sia adeguato all'età: nemmeno lei è apparsa capace di comprendere le difficoltà dei minori. Certamente i bambini, spesso, hanno capacità di recupero e modalità di crescita che non sempre rispecchiano i percorsi normali ottenendo, comunque, buoni risultati nello sviluppo e diventando, nel tempo, capaci di superare iniziali difficoltà, ma credo che e CP_2 Persona_1 abbiano bisogno di aiuto e di supporto dagli adulti che comprendano e sostengano le difficoltà espresse dai piccoli, che attivino comportamenti adeguati e ottenere, così, uno sviluppo armonico.
Probabilmente le difficoltà di rapporto dei genitori hanno creato uno scompenso emotivo nei figli, tant'è che mi è sembrato molto in difficoltà o traumatizzato dagli avvenimenti accaduti Persona_1 in aeroporto con il padre e l'arrivo della polizia: non credo abbia compreso ciò che realmente è successo in quella sfortunata occasione.
Il minore, inoltre, ha due nomi: la madre, la famiglia italiana e a scuola lo chiamano con il nome italiano, il padre lo chiama con il nome straniero, credo che questo sia un modo per confondere, disorientare e destabilizzare la sua psiche già in difficoltà.
I genitori non sono apparsi capaci di supportare e comprendere i figli: gli incontri con i minori nel mio studio non sono stati positivi.
Soprattutto il sig. che incalzando a “dire la verità”, non ha compreso che il CP_1 Persona_1 piccolo non capiva quale fosse la verità richiesta dal padre, che il figlio non sapeva cosa rispondere o come gratificare il genitore che non era mai soddisfatto della sua risposta.
Il padre, inoltre, è risultato positivo all'esame del capello per cocaina: il risultato testimonia un uso medio della sostanza stupefacente. Ritengo pertanto che il sig. debba seguire un sostegno CP_1
pagina 9 di 19 psicologico attivato dai Servizi Sociali competenti per le sostanze stupefacenti, che si renda conto della irresponsabilità delle proprie azioni e accetti un educatore che lo affianchi negli incontri con i figli, che non attivi comportamenti autonomi o si allontani da solo con i figli: certamente il padre voleva solamente prendere la merenda per il figlio quando si è allontanato da solo dal luogo dell'incontro con l'educatrice, oppure era certo di avere dalla madre il permesso di portare il figlio in Tunisia, ma se fossero state “prove generali” per una fuga? Pur ammettendo la buona fede dei comportamenti del sig. bisogna che si comprenda le reticenze della scrivente poiché per ben 2 volte ha CP_1 commesso il medesimo errore. I test psicologici, inoltre, hanno evidenziato diverse carenze: il dott.
ha scritto a tal proposito: “… attualmente il sig. sembrerebbe adottare un doppio CP_4 CP_1 registro di funzionamento: coartato, inibito e prono ad essere sempre a disposizione delle persone mediante condotte che denotano anassertività e sottomissione date dalla tendenza a percepire le persone come ingenuamente buone;
in situazioni ambigue o poco familiari risulterebbe maggiormente incline a prendere decisioni sulla base dell'impatto emotivo che le situazioni avrebbero su di lui …. In questo caso, l'anassertività si manifesterebbe in situazioni dove occorrerebbe impiegare la propria aggressività (senza usare condotte violente) per stabilire una posizione di dominanza all'interno di un gruppo …; in contesti dove invece la propria dominanza può essere esercitata attraverso altre condotte
(es. dominanza basata sulla competenza) il sig. risulterebbe in grado di assumere ruoli di CP_1 leadership senza risultare aggressivo o violento. Il sig. non mostra dunque alterazioni CP_1 cognitive di rilievo clinico: egli tenderebbe a percepire l'ambiente come un luogo sicuro e non ostile e non sarebbe portato ad adottare atteggiamenti e comportamenti improntati alla sospettosità e alla diffidenza …; al contrario, egli sarebbe proteso a percepire l'ambiente e gli individui come fondamentalmente benevoli, sottostimando la possibilità che gli individui possono adottare atteggiamenti amichevoli unicamente con lo scopo di ottenere dei vantaggi personali….”.
“Ritengo di valutare il comportamento del sig. altamente irresponsabile: ha accettato di CP_1 sottoporsi al test del capello ed ha assunto cocaina, forse sperando che l'esame non rivelasse, in maniera troppo ingenua, il consumo della sostanza stupefacente. ( … ).
In ogni caso ritengo che il sig. debba incontrare quasi quotidianamente i figli che lo vedono CP_1 come il loro riferimento paterno: un aspetto importante per i bambini è il fatto che il padre sia presente da subito nella vita del bambino e soprattutto che lo sia in modo attivo e partecipe. (…)
Soprattutto è ancora molto piccolo e ha bisogno di un contatto costante con i suoi riferimenti per CP_2 acquisire fiducia e sicurezza nella sua vita futura.
La sig.ra per contro, non ha promosso il ruolo dell'altro genitore favorendo la sua Pt_1 partecipazione alla vita dei figli, cooperando attivamente nella genitorialità, non ha rispettato, pagina 10 di 19 pertanto, diversi criteri per la valutazione delle capacità genitoriali come hanno scritto i Servizi
Sociali: - la funzione riflessiva, - la funzione empatica/affettiva, - la funzione organizzativa (scolastica, sociale e culturale), - il criterio dell'accesso all'altro genitore. Se è vero che la madre è risultata negativa al test del capello per cocaina, si è occupata dei figli e ha trovato una soluzione abitativa che ha soddisfatto le esigenze sia dei bambini che dei suoi orari lavorativi, è altrettanto vero che i test psicologici non sono positivi poiché, come ha scritto il dott. , “non riesce a capire le CP_4 esigenze altrui. In situazioni poco familiari e inattese la sig.ra tenderebbe a valutare le Pt_1 situazioni e prendere decisioni sia sulla base delle informazioni date dalle emozioni suscitate, sia sulla base delle reazioni altrui. In questi casi le emozioni risultano poco modulare, pertanto in situazioni dove gli altri non sono disposti a validare le esperienze della sig.ra, questa potrebbe adottare condotte di ritiro emotivo in quanto avrebbe difficoltà ad elaborare le sue reazioni ed in che modo le sue risposte emotive e le sue motivazioni influenzano il comportamento altrui. … La sig.ra tende a Pt_1 percepire il proprio ambiente come un luogo dove incomberebbero numerose minacce e pericoli … e tenderebbe a mostrarsi diffidente nei confronti delle persone in quanto potrebbe percepire gli individui come mossi da intenzioni ostili nei suoi confronti …. A quest'ultimo riguardo si raccomanda di tenere
a mente il contesto di valutazione in quanto i genitori le cui competenze genitoriali sono oggetto di valutazione all'interno di una CTU possono effettivamente essere oggetto di attacchi o di discredito da parte dell'altro genitore;
ciò può portare ad elevazioni alle scale che misurano la diffidenza, la sospettosità e l'essere vittima delle intenzioni malevole altrui. In questi casi le elevazioni delle scale … non devono essere considerate da un punto di vista clinico, bensì l'effetto del conflitto genitoriale che spesso può portare la persona a subire attacchi di varia natura (es. attacchi alla reputazione).
Nonostante ciò, è possibile che la sig.ra possa attraversare periodi dove può interpretare in Pt_1 modo erroneo le motivazioni altrui e percepire gli individui all'interno di categorie emotivamente polarizzate dove vi è poco spazio per l'ambivalenza o comportamenti che non sono visti come totalmente benevoli…. Le rappresentazioni oggettuali e il sistema di pensiero possono portare la sig.ra
a non sentirsi totalmente parte del mondo che la circonda, come se non si sentisse Pt_1 perfettamente integrata. Tali difficoltà se presenti, non presuppongono la presenza di un pensiero francamente psicotico, quanto piuttosto la difficoltà a sentirsi parte del proprio ambiente, come se la sig.ra si sentisse un'estranea…. Come già detto, non sono presenti alterazioni profonde dell'esame di realtà, intendendo con ciò che la sig.ra è in grado di percepire l'ambiente esattamente come Pt_1 viene percepito dalle persone del suo ambiente;
tuttavia, non va scartata la possibilità di idee e contenuti del pensiero poco condivisi e che faticano ad essere compresi dalle altre persone.”
pagina 11 di 19 La sig.ra ha esposto la sua storia personale e relazionale con il sig. in modo Pt_1 CP_1 incongruo e confuso, sembra avere preso le proprie scelte in modo ambiguo, superficiale e vago: la relazione con il marito, a suo dire, è apparsa in rovina già durante il viaggio di nozze, ma è nato il secondo figlio dopo due anni, non ha rivelato la data del matrimonio alla famiglia se non pochi giorni prima la cerimonia temendo il giudizio dei genitori, ma scegliendo un percorso autonomo pieno di disagi, di contrarietà famigliari rinunciando, così, a un sostegno della famiglia di origine, dopo un primo allontanamento ha rivisto le proprie scelte ed è tornata con il marito per poi, dopo poco tempo, andarsene di nuovo senza pensare che i figli avrebbero potuto soffrire delle sue decisioni apparse affrettate, superficiali e approssimative. L'esame di realtà nella sig.ra talvolta appare Pt_1 compromesso, come ha rilevato anche il collega : ciò è un problema che penalizza i CP_4 rapporti interpersonali, le scelte e le valutazioni rispetto alla propria vita e, di conseguenza, a quella dei figli.
Penso che entrambi i genitori dovrebbero seguire un percorso psicologico che li aiuti a comprendere le proprie difficoltà e a considerare l'effetto che le loro scelte potrebbero avere sui figli.
Considerando che • la sig.ra a tutt'oggi, ha l'affido esclusivo dei minori, • il sig. non Pt_1 CP_1 ha più le restrizioni riguardanti l'avvicinamento alla ex moglie, come potrebbe, la madre, se mantenesse l'affido esclusivo, garantire l'accesso all'altro genitore e sostenere un rapporto più stretto con il padre e, comunque, confrontarsi con lui?
Ritengo pertanto che l'affido, nell'interesse dei minori, sia dato al Servizio Sociale competente e ciò allevierebbe anche la sig.ra che non dovrebbe mantenere un rapporto di vicinanza con l'ex Pt_1 marito, anche considerando la sua pesante reazione quando il sig. si è avvicinato con CP_1 [...]
nel parcheggio durante l'ultimo incontro. Per_1
Sulla scorta di tali osservazioni la C.T.U. concludeva ritenendo nell'interesse dei minori il loro affidamento al Servizio Sociale, con residenza nella casa materna, la garanzia di prosecuzione dell'incarico del Curatore Speciale con poteri sostanziali anche sugli aspetti clinici e l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità attivato dal Servizio Sociale competente.
Questo Tribunale, anche alla luce dei rilievi del Servizio e tenuto conto delle condotte oggettive delle parti, non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuta la dott.ssa dopo Persona_3 attento esame e scrupolosa valutazione sia delle capacità genitoriali che della situazione di pregiudizio cui sono costantemente esposti i bambini.
Se, da un lato, i comportamenti inadeguati del padre sono emersi fin dall'inizio del procedimento
(tentativo di sottrazione del primogenito, consumo di sostanze stupefacenti anche in corso di giudizio e malgrado la C.T.U. in corso, agiti vessatori verso la moglie in costanza di matrimonio tali da indurre la pagina 12 di 19 donna a trovare riparo in struttura protetta coi figli … ), dall'altro, quelli della madre si sono rivelati oltre che all'esito della C.T.U., proprio nell'esercizio della responsabilità genitoriale che le era stata riconosciuta in via esclusiva con i provvedimenti temporanei emessi dal GD. Si ritiene particolarmente grave e censurabile il suo atteggiamento oppositivo alla relazione dei minori col padre, estrinsecatosi per esempio nel tentativo di oscurare parte dell'identità di col chiamarlo in famiglia col Parte_4 solo nome italiano e con l'iscrizione ad una scuola cattolica anziché pubblica, pur consapevole che il padre è di diversa religione.
Anche la dott.ssa ha posto in evidenza il grave pregiudizio che deriva al minore da questi Per_3 atteggiamenti, che si traducono di fatto in un “modo per confondere, disorientare e destabilizzare la sua psiche già in difficoltà”.
Nel riferito contesto questo Tribunale non può che ritenere nel miglior interesse dei minori il loro affidamento al Servizio in ragione di una riscontrata ed appurata inadeguatezza genitoriale di entrambe le parti, sia individuale che di coppia, delle gravi difficoltà relazionali e comunicative dei genitori, della loro incapacità di supportare e comprendere i figli, della loro miopia nel rendersi conto che la gravità del conflitto fra loro ha innescato disturbi anche psichici nei bambini e che la relativa prosecuzione non sta facendo altro che aggravare questa loro condizione.
In questo stesso senso ha concluso, del resto, anche il Curatore speciale dei minori, Avv. Franca Arca, la quale, in ragione della forte situazione di disagio e di pregiudizio per i minori, nonché della accesa conflittualità ed ambivalenza di comportamenti delle parti, ha condiviso le indicazioni della C.T.U. dott.ssa n merito al regime di affido dei minori al Servizio Sociale competente, con l'attivazione Per_3 di progetti a sostegno dei minori e dei genitori.
Dunque, sussistendo i presupposti di cui all'art. 5 bis comma 1 Legge 184/1983, deve procedersi all'affido dei minori e al Servizio Sociale territorialmente competente in base alla Persona_1 CP_2 loro residenza abituale, al quale si attribuisce il compito di:
- adottare le decisioni di maggiore interesse per i minori relative alla salute, all'istruzione, alla scelta delle attività ricreative e sportive, alle questioni religiose, sentiti previamente i genitori e, in caso di conflitto fra loro, il curatore speciale;
- garantire l'attivazione di un percorso di supporto psicologico a favore di entrambi i minori, eventualmente se ritenuto necessario anche di tipo neuropsichiatrico, che, proprio in forza dell'affido al
S.S., prescinderà dalla previa autorizzazione dei genitori, se ritenuto nell'interesse dei bambini dal S.S. affidatario e dal loro curatore speciale;
il percorso proseguirà fino a quando i minori ne necessiteranno;
pagina 13 di 19 - monitorare la situazione familiare e vigilare attentamente sulle condizioni di salute dei minori, verificandone lo stato fisico, psicologico ed emotivo anche tramite accessi domiciliari e confronti periodici con insegnanti ed educatori della scuola;
- monitorare e curare che la frequentazione con i genitori avvenga conformemente alla regolamentazione di cui oltre;
- attivare, se possibile e se voluto ed accettato dalle parti, un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambe, con la finalità di comporne l'accesa conflittualità e di offrire loro un adeguato supporto in caso di fragilità o mancanze.
Il curatore speciale interverrà in ausilio al Servizio Sociale affidatario qualora nello svolgimento dei compiti affidati al Servizio e nell'adozione delle scelte demandategli, vi sia disaccordo e/o opposizione dei genitori o di uno di essi e tale empasse arrechi pregiudizio ai minori.
I genitori conserveranno l'esercizio della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nel tempo in cui i minori saranno con loro.
L'affidamento avrà la durata di ventiquattro mesi.
Il Servizio riferirà al G.T. in sede, con cadenza semestrale, sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori con i genitori e sulle scelte effettuate in favore dei minori stessi, segnalando immediatamente ogni eventuale criticità o situazione di pregiudizio per i minori.
Entro 15 giorni dalla comunicazione della presente decisione il S.S. affidatario comunicherà al
Tribunale, ai genitori e al curatore speciale il nominativo del responsabile dell'affidamento come previsto dall'art. 5 bis comma 4 Legge 184/1983.
I minori continueranno ad avere collocazione privilegiata presso la madre in ragione della loro ancora tenera età e comunque in accordo alle conclusioni conformi delle parti e della C.T.U. sul punto.
Alla ricorrente, conseguentemente, continuerà ad essere assegnata, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa familiare sita a Riva del Po (FE), frazione Cologna, Via A. Zamboni n. 17.
Sulle visite col padre, conformemente a quanto evidenziato nell'elaborato peritale, al fine di garantire una maggiore e soprattutto continuativa presenza della figura paterna nella vita di questi due bambini, salvaguardando al contempo, però, la loro sicurezza e la loro incolumità (stante il duplice, ancora attuale e concreto, rischio rappresentato, da un lato, dal pericolo di sottrazione/allontanamento dei minori dal loro contesto di vita, dall'altro dall'abuso di sostanze stupefacenti da parte del , si CP_1 ritiene opportuno procedere gradualmente e sotto la costante supervisione del Servizio affidatario nel seguente modo: per ancora sei mesi, ma per almeno due volte a settimana, il padre continuerà a vedere i figli in modalità protetta con incontri organizzati dal S.S.; le parti ed il Servizio prenderanno accordi per il relativo accompagnamento agli incontri. pagina 14 di 19 Trascorsi sei mesi dalla data della presente pronuncia, se gli incontri avranno esito positivo e se fornirà al SS affidatario prova certa di aver intrapreso, seriamente e in modo Controparte_1 continuativo, un percorso di riabilitazione e disintossicazione dalla propria dipendenza da sostanze stupefacenti, nonché all'esito della attivazione e prosecuzione di colloqui con gli psicologi del Servizio di Tossicologia per evitare ricadute, si passerà ad incontri in modalità semi-protetta, quindi ad incontri comunque organizzati dal Servizio ma anche fuori dal contesto istituzionale, purché alla presenza di un operatore nel momento iniziale e finale dell'incontro; in questa seconda fase il Servizio contestualmente attiverà un idoneo intervento domiciliare con operatore pubblico nelle ore di frequenza non scolastica presso la casa del padre almeno una volta a settimana.
In caso di monitoraggio positivo costante da parte del Servizio, in una ulteriore successiva fase i minori potranno recarsi a casa del padre, purché alla presenza di un educatore professionale scelto e retribuito dal resistente, il quale fornirà ausilio anche per ritirare e riaccompagnare i bambini da un genitore all'altro, almeno un giorno alla settimana, tendenzialmente e salvo diverso accordo nelle giornate del giovedì e/o del sabato, per almeno tre ore, con previsione del pranzo o della cena. L'educatore avrà cura di riferire gli esiti degli incontri relazionandosi direttamente con il S.S. e con il responsabile dell'affidamento.
Sin dalla data della presente pronuncia, poi, il padre potrà videochiamare i figli sull'utenza materna per salutarli nella fascia oraria dalle 18.30 alle 19,30.
I minori non potranno uscire dall'Italia se non con l'autorizzazione del Servizio affidatario, sentito il curatore speciale.
È opportuno che tale limitazione del diritto di espatrio sia resa nota alla Questura di Ferrara per la vigilanza ed anche ai fini del relativo inserimento nel circuito Sirene e Schengen.
3) SUL MANTENIMENTO DEI MINORI
Per quanto concerne il contributo al mantenimento della prole, giova premettere che l'art. 337 ter 4° comma c.c. salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, stabilisce che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale ai rispettivi redditi;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità tenendo conto dei criteri individuati dalla norma.
Ciò premesso, considerato che nel caso di specie la capacità reddituale delle parti è sostanzialmente equipollente (cfr. dichiarazione redditi prodotte in atti), e tenuto conto anche: a) delle esigenze dei minori rapportate alla loro età (cinque e tre anni) di bimbi in età scolare e prescolare;
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, come sopra individuati, perciò nettamente prevalenti con la madre;
c) del valore economico dell'assegnazione della casa familiare siccome in comproprietà fra i pagina 15 di 19 coniugi;
si ritiene congruo confermare in capo al resistente l'obbligo di provvedere al Controparte_1 mantenimento dei figli con il versamento a favore della ricorrente della somma Parte_1 complessiva di euro € 400,00 mensili (200,00 euro per ciascun figlio), da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT; oltre al pagamento in ragione del 50% delle spese straordinarie che, in conformità al Protocollo adottato dal
Tribunale di Ferrara, si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
4) SULLE SPESE DI LITE.
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione fra parte ricorrente e parte resistente delle spese di lite oltre alla corresponsione in misura paritaria a loro carico delle spese di
C.T.U. già liquidate con decreto in data 22 agosto 2025.
pagina 16 di 19 L'esito del giudizio giustifica inoltre la condanna di parte ricorrente e di parte resistente, in solido fra loro e nei rapporti interni in ragione del 50% ciascuna, alla refusione in favore del curatore speciale delle relative spese di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche applicati i valori minimi a tutte le fasi espletate in ragione della non particolare complessità tecnica delle questioni di fatto e di diritto trattate e della situazione personale e familiare delle parti.
Poiché il Curatore speciale, Avv. Franca Arca, è ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato, il pagamento delle spese da parte della ricorrente e del resistente va disposto a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. in materia di spese di giustizia, a mente del quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nato il [...] a Controparte_1
TUNIS – TUNISIA, e , nata il [...] a [...], unitisi in Parte_1 matrimonio a Ferrara il 19 gennaio 2020, matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ferrara al n. 5 Parte 1 Anno 2020.
2) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
3) Affida i minori , nato a [...] il [...], e Persona_1 Per_2 ato a Ferrara il 14.06.2022, al Servizio Sociale territorialmente competente, al quale si
[...] attribuisce tutti i compiti indicati in narrativa, e quindi: - adottare le decisioni di maggiore interesse per i minori relative alla salute, all'istruzione, alla scelta delle attività ricreative e sportive, alle questioni religiose, sentiti previamente i genitori e, in caso di conflitto fra loro, il curatore speciale;
- garantire l'attivazione di un percorso di supporto psicologico a favore di entrambi i minori, eventualmente se ritenuto necessario anche di tipo neuropsichiatrico, che, proprio in forza dell'affido al S.S., prescinderà dalla previa autorizzazione dei genitori, se ritenuto nell'interesse dei bambini dal S.S. affidatario e dal loro curatore speciale;
il percorso proseguirà fino a quando i minori ne necessiteranno;
- monitorare la situazione familiare e vigilare attentamente sulle condizioni di salute dei minori, verificandone lo stato fisico, psicologico ed emotivo anche tramite accessi domiciliari e confronti periodici con insegnanti ed pagina 17 di 19 educatori della scuola;
- monitorare e curare che la frequentazione con i genitori avvenga conformemente alla regolamentazione di cui oltre;
- attivare, se possibile e se voluto ed accettato dalle parti, un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambe, con la finalità di comporne l'accesa conflittualità e di offrire loro un adeguato supporto in caso di fragilità o mancanze. Il curatore speciale interverrà in ausilio al Servizio Sociale affidatario qualora nello svolgimento dei compiti affidati al Servizio e nell'adozione delle scelte demandategli, vi sia disaccordo e/o opposizione dei genitori o di uno di essi e tale empasse arrechi pregiudizio ai minori. I genitori conserveranno l'esercizio della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nel tempo in cui i minori saranno con loro.
L'affidamento avrà la durata di ventiquattro mesi. Il Servizio riferirà al G.T. in sede, con cadenza semestrale, sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori con i genitori e sulle scelte effettuate in favore dei minori stessi, segnalando immediatamente ogni eventuale criticità o situazione di pregiudizio per i minori. Entro 15 giorni dalla comunicazione della presente decisione il S.S. affidatario comunicherà al Tribunale, ai genitori e al curatore speciale il nominativo del responsabile dell'affidamento come previsto dall'art. 5 bis comma 4
Legge 184/1983.
4) Dispone che i minori non potranno uscire dall'Italia se non con l'autorizzazione del Servizio affidatario, sentito il curatore speciale, con inserimento della predetta limitazione nel circuito
Sirene e Schengen a cura della Questura di Ferrara.
5) Dispone che i minori continueranno ad avere collocazione privilegiata presso la madre alla quale conseguentemente continuerà ad essere assegnata, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa familiare sita a Riva del Po (FE), frazione Cologna, Via A. Zamboni n. 17.
6) Disciplina i rapporti col padre con i limiti e le prescrizioni di cui in narrativa.
7) Con decorrenza dalla data dell'ordinanza di provvedimenti temporanei ed urgenti (12 marzo
2024) detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per il medesimo titolo, conferma a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento a Controparte_1 favore della ricorrente della somma complessiva di euro € 400,00 mensili Parte_1
(200,00 euro per ciascun figlio), da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT; oltre al pagamento in ragione del 50% delle spese straordinarie indicate in narrativa.
8) Compensa integralmente fra parte ricorrente e parte resistente le spese del presente giudizio.
pagina 18 di 19 9) Pone definitivamente a carico di parte ricorrente e parte resistente, in solido fra loro, le spese di
C.T.U. come liquidate con decreto in data 22 agosto 2025 (con ripartizione interna fra le parti al
50%).
10) Condanna la ricorrente ed il resistente, in solido fra loro, alla rifusione a favore del Curatore speciale Avv. Franca Arca delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi 3809,00 euro oltre ad accessori di legge, con pagamento da eseguire a favore dello
Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti, al S.S. territoriale e alla
Questura di Ferrara per gli adempimenti di cui al capo 4 del dispositivo.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione unica civile in data 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria giurisdizione e Famiglia
Il Collegio, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 2425/2023 R.G. promosso da:
nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]del Parte_1 C.F._1
Po (FE), frazione Cologna, Via A. Zamboni n. 17, rappresentata difesa dall'avv. Elisabetta Bellotti del foro di Ferrara (c.f. ), presso il cui studio in Comacchio (FE), Via Caprera n. C.F._2
14/A è elettivamente domiciliata, autorizzando le comunicazioni all'indirizzo pec:
Email_1
RICORRENTE nei confronti di
nato in [...] il [...], residente in [...]del Po (FE) frazione Cologna, Controparte_1
Via Aurelio Zamboni n. 17, elettivamente domiciliato in Ferrara, Via Don Giovanni Minzoni n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Cinzia Rizzatello del Foro di Ferrara, che lo rappresenta e difende come da procura in atti (C.F. - - fax C.F._3 Email_2
178.2753182)
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO ex lege
E con l'intervento altresì di
AVV. FRANCA ARCA con studio in Ferrara Via P. Gobetti n. 11 (c.f. - PEC C.F._4
– fax 0532.1673142) nominata curatore speciale dei minori Email_3
(c.f. ) nato a [...] in data [...] e Persona_1 C.F._5 CP_1
pagina 1 di 19 (c.f. ) nato a [...] in data [...], con provvedimento in CP_2 C.F._6
24/05/2024
INTERVENUTA
***
OGGETTO: Ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI
Le conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria domanda disattesa: pronunciare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
23.01.1993 e nato in [...] il [...], uniti in matrimonio a Ferrara il data Controparte_1
19.01.2020, atto annotato nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 5, P. 1, anno 2020
e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrara l'annotazione della emananda sentenza;
- confermare i provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente con ordinanza in data
12.03.2024: a) disporre l'affidamento esclusivo alla ricorrente dei figli nato a [...]
Ferrara il 01.09.2020 e nato a [...] il [...] che continueranno ad essere Persona_2 collocati presso la residenza materna sita in Comacchio (FE), Corso G. Garibaldi n. 121, con facoltà per la sig.ra di adottare autonomamente ogni decisione riguardante i figli, comprese quelle di Pt_1 maggior importanza;
b) disporre i tempi e le modalità per la frequentazione del padre ai figli in luogo protetto, demandando l'intervento agli incontri del Servizio Sociale territorialmente competente;
c) disporre a carico del sig. il pagamento a favore della moglie della somma di € 400,00 mensili CP_1
a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, (€ 200,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo la variazione degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei minori, come meglio specificate nel Protocollo vigente presso l'adito
Tribunale. Con il favore delle spese e dei compensi professionali di giudizio”.
Le conclusioni di parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ferrara, rigettata e disattesa ogni altra richiesta avversaria, 1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi nato Controparte_1
a Tunisi (Tunisia) il 18.12.1991 e nata a [...] il [...] uniti in matrimonio il Parte_1
19.01.2020 in Ferrara con atto iscritto nei registri di stato civile del Comune di Ferrara al n. 5 anno
2020, parte 1; 2. Previa revoca dell'ordinanza pronunciata dal G.D. in data 12/03/2024 in ordine all'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre, affidare i figli minori e Persona_1 ai Servizi Sociali competenti per territorio, disponendo che questi adottino tutte le decisioni CP_2 sostanziali riguardanti le cure sanitarie, le scelte scolastiche, educative e ricreative, quelle religiose nonché le modalità di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale unitamente al curatore speciale dei minori nominato cui spetta assumere le decisioni nell'interesse dei minori e in particolare pagina 2 di 19 tutte le decisioni sostanziali;
3. disporre che i minori risiedano con la madre prevedendo che la medesima mantenga autonomia solo nelle questioni di ordinaria gestione dei figli;
4. Regolare i tempi di frequentazione tra il padre e i figli come di seguito: a) Disporre Incontri padre figli almeno una/due volte alla settimana il giovedì e/o il sabato in presenza di un educatore professionale, incaricato dal
Servizio Sociale, in ambiente idoneo;
b) Disporre incontri padre e figli in presenza dell'educatore professionale incaricato dal Servizio Sociale presso il domicilio paterno per almeno 2 giorni al mese, giovedì o sabato, per almeno 3 ore includendo il pranzo/cena congiunto;
servizio totalmente a carico del padre prevedendo che l'educatore sia d'ausilio nel ritirare ed accompagnare i bambini da un genitore all'altro. c) Disporre che il padre possa effettuare almeno due videochiamate settimanali ai figli in orari consoni;
d) Disporre che sia di supporto alla crescita dei bambini;
e) Disporre Pt_2 incontri periodici di sostegno da parte del Servizio Sociale ai genitori allo scopo di garantire tutela e benessere ai figli minori e di arginare la conflittualità tra le parti;
5. Disporre che il Servizio Sociale in collaborazione con il curatore speciale nominato valuti la possibilità di attivare un percorso di
“affidamento leggero” che preveda, sulla base della disponibilità di entrambe le famiglie e della vicinanza territoriale, un aiuto nella cura e gestione dei bambini per alcune giornate concordate e/o per lo svolgimento di attività extrascolastiche.
6. A seguito della conclusione positiva del programma terapeutico proposto al padre dal SERD territoriale competente a seguito di osservazione multidisciplinare, disporre la liberalizzazione degli incontri padre figli secondo le modalità ritenute progressivamente più adeguate in termini di pernottamenti, vacanze ed esigenze dei minori.
7. Porre a carico del ricorrente un contributo di mantenimento per i figli minori di euro 200,00 ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Ferrara.
8. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia del dispositivo della presente sentenza limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ferrara perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Con vittoria di spese del giudizio.”
Le conclusioni del curatore speciale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis e reiectis: in via preliminare - ai sensi dell'art. 38 disp. att. codice civile, disporre la riunione del presente procedimento RG 2425/23 a quello instaurato avanti il Tribunale per i Minorenni di Bologna RG
374/23; in via subordinata - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di riunione, procedersi all'acquisizione del fascicolo instaurato avanti il Tribunale per i Minorenni di
Bologna RG 374/23; nel merito alla luce delle relazioni del Servizio Sociale e della CTU, - revocare parzialmente, in punto di affidamento, i provvedimenti assunti in via provvisoria di cui all'ordinanza del 12.03.24, e per l'effetto, disporre l'affido dei minori e al Persona_1 Persona_2
pagina 3 di 19 Servizio Sociale competente, con corrispondenti limitazioni della responsabilità genitoriale delle parti, affinché: a) sia mantenuto il collocamento presso la residenza materna;
b) sia monitorata la situazione familiare e si vigili sulle condizioni di salute dei minori verificandone lo stato fisico, psicologico ed emotivo;
c) siano garantiti, tutti gli interventi, e le relative decisioni, necessari sul piano socio educativo, scolastico, sanitario, psicologico, ricreativo e sulle scelte religiose;
d) sia attivato un supporto psicologico e psicodiagnostico ad entrambi minori;
e) sia fornito ad entrambi i genitori ogni utile progetto di sostegno alla genitorialità, prevedendo, altresì, un percorso tra i medesimi al fine di attenuare la forte conflittualità, nel prevalente interesse dei figli minori;
f) siano prescritti ad entrambi
i genitori i comportamenti più idonei ad assicurare il benessere ai minori;
g) si vigili rispetto al percorso terapeutico (Serd) e psicologico intrapreso dal Sig. h) siano garantiti gli incontri CP_1 protetti con il padre almeno due volte alla settimana, in ambiente idoneo;
i) siano garantite almeno due videochiamate alla settimana con il padre, prevedendo un graduale aumento se desiderato dai bambini;
l) sia valutata, la possibilità nel tempo, di un aiuto fornito da una famiglia di appoggio rappresentata da una persona o coppia che affianca il nucleo in difficoltà nella cura dei minori, nell'ambito di una forte conflittualità; m) sia valutata, prima di rendere liberi gli incontri padre/figli, la necessità che il padre si sottoponga ai test proposti dal SerD e intraprenda un percorso con gli psicologi del Servizio di Tossicologia al fine di evitare ricadute
Il P.M. seppur intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/11/2023, ritualmente notificato, domandava la Parte_1 separazione dal marito e, quali statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo, Controparte_1
l'affidamento esclusivo dei figli minori , nato a [...] il [...], e nato a Persona_1 CP_2
Ferrara il 14.06.2022, visite col padre in forma protetta mediante il S.S. ed un contributo a carico del resistente per il mantenimento della prole di 500,00 euro al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deduceva la ricorrente di essere stata vittima, sin dal mese di settembre 2022, di reiterati comportamenti vessatori e di immotivate scenate di gelosia da parte del marito, tali da rendere gravosa ogni propria attività extra moenia, compresa quella lavorativa;
che la condotta irrispettosa e violenta posta in essere dal marito, caratterizzata da sempre più frequenti episodi di minacce, molestie ed ingiurie, in definitiva di sistematica violenza psicologica, sopraffazione e umiliazione, si esplicava soprattutto quando questi era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
che la famiglia si era indebitata a causa della passione del resistente per le scommesse ed in genere per il gioco d'azzardo; di aver acconsentito ad essere collocata unitamente ai figli minori in domicilio protetto presso la struttura pagina 4 di 19 residenziale “Ohana” di Ferrara, ove era rimasta per circa un mese, salvo poi ricongiungersi al marito dichiaratosi pentito delle proprie azioni ed intenzionato a cessare ogni condotta vessatoria e dipendenza;
che, malgrado il tentativo di recuperare l'unione matrimoniale, la ricorrente si vedeva nuovamente costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale per trovare riparo coi figli, in data 18 giugno
2023, presso l'abitazione della propria madre;
che il resistente, non avendo mai accettato la separazione dalla moglie e continuando a perpetrare le proprie condotte minacciose e persecutorie nei suoi confronti, da ultimo tentava, nella giornata del 9 agosto 2023, di espatriare in Tunisia col figlio minore il quale, dopo essere stato sottratto alla custodia della nonna materna, in assenza della Persona_1 madre occupata al lavoro, veniva condotto presso l'aeroporto di Venezia dal padre con l'intento di allontanarsi con lui dall'Italia; che solo la tempestiva revoca al consenso all'espatrio da parte della madre impediva al convenuto di portare all'estero il figlio.
Per tali ragioni la ricorrente insisteva nella richiesta di affidamento esclusivo della prole.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 22 gennaio 2024 il quale, Controparte_1 contestato quanto esposto in ricorso e fornita la propria versione dei fatti, si opponeva alla richiesta di affido esclusivo alla madre, ritenendola strumentale al tentativo della moglie di estrometterlo dalla vita dei figli.
Evidenziava a tal riguardo il resistente che la ricorrente, in assenza di qualsiasi provvedimento ablativo o limitativo della responsabilità genitoriale, non aveva più consentito nessun contatto tra i figli e il padre, neppure telefonico, così arrogandosi il potere di decidere quale fosse la condotta da tenere in ordine alla frequentazione tra loro.
Aggiungeva il convenuto di aver potuto riprendere a vedere i figli solo verso la metà del mese di dicembre 2023, quando con l'intervento dei servizi sociali la ricorrente acconsentiva che, in ambiente neutro e solo alla presenza dell'educatrice e dell'assistente sociale, il padre potesse incontrarli di nuovo.
Concludeva senza nulla opporre alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, ma domandando l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Persona_1 CP_2 collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione familiare da assegnare alla predetta;
di regolamentare il proprio diritto di visita, stabilendo fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19 alla domenica sino alle ore 21, oltre ad un giorno infrasettimanale dalle ore 19 sino alle ore 8.00 del mattino e due giorni nella settimana in cui il padre non tiene i figli nel fine settimana, dalle 19 alle 8 del mattino successivo e il venerdì dalle 19 alle 10 del mattino successivo;
di poter contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di 150,00 euro per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo pagina 5 di 19 il protocollo del Tribunale di Ferrara;
di demandare, infine, ai Servizi sociali di Copparo l'osservazione del nucleo familiare, con indicazione delle modalità di frequentazione tra il padre e i figli.
Intervenuto il P.M. e depositate le memorie interlocutorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., all'esito dell'udienza di prima comparizione personale delle parti del 22 febbraio 2024, il giudice delegato alla trattazione del procedimento autorizzava i coniugi a vivere separati e mandava al S.S. territoriale di trasmettere una sintetica relazione sulla situazione del nucleo familiare, riservando la decisione sulle ulteriori questioni.
Con ordinanza di provvedimenti temporanei ed urgenti in data 12 marzo 2024 il GD, constatato che “i plurimi episodi riportati nel provvedimento con il quale il GIP di Ferrara ha disposto il divieto di avvicinamento a carico del resistente descrivono un desolante quadro di violenza familiare che vede come vittime non solo la ricorrente ma anche e soprattutto i minori, coinvolti in violenti e frequenti litigi. Il resistente difetta totalmente di capacità genitoriale ed appare persona inaffidabile sotto ogni profilo. Significativo è il tentativo di condurre il figlio minore all'estero senza aver preventivamente ottenuto il consenso della madre e fidando, a suo dire, nella mancata risposta ad un messaggio inviato il giorno prima della partenza”, disponeva l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre,
l'assegnazione alla medesima della casa familiare, un contributo paterno al mantenimento dei minori di
200,00 euro mensili per ciascuno, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT, ed il 50% delle spese straordinarie;
sulla frequentazione padre figli demandava al Servizio Sociale il compito di stabilire tempi e modi di ripresa degli incontri.
A seguito della trasmissione degli atti da parte del Tribunale per i Minorenni di Bologna a questo Con ufficio ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., con successiva ordinanza del 24 maggio 2024 il consideratala la profonda conflittualità dei coniugi, tanto grave da far ritenere i genitori temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi della prole, e considerata la nomina da parte del uale curatrice speciale dei minori dell'Avv. Franca Arca, confermava la nomina, i poteri e le Pt_3 attività alla medesima già demandati dal Pt_3
Integrato il contraddittorio con il curatore speciale dei minori, in accoglimento delle richieste istruttorie Con di quest'ultimo il con ordinanza in data 24 settembre 2024, disponeva procedersi ad una C.T.U. al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti e, conseguentemente, di individuare le ottimali modalità di affidamento e frequentazione, nominando a tal fine la dott.ssa Persona_3
I lavori peritali proseguivano, con la concessione di proroghe, sino al deposito della relazione finale in data 28 maggio 2025.
pagina 6 di 19 Depositate le relazioni di aggiornamento da parte del S.S., all'udienza del 9 dicembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione innanzi al Collegio, previo deposito delle parti di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche nei termini massimi di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. e breve discussione orale.
***
1) SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Ferrara in data 19 gennaio 2020 in regime di comunione legale dei beni.
Il matrimonio è stato trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ferrara al n. 5 Parte 1 dell'Anno 2020 (cfr. doc. 1 di parte ricorrete).
I coniugi stabilivano l'ultima residenza comune nel Comune di Riva del Po, località Cologna, alla Via
A. Zamboni n. 17, nell'immobile dai medesimi acquistato in costanza di matrimonio con rogito in data
13 gennaio 2021, in comproprietà indivisa nella misura del 50% (cfr. doc.ti 2 e 3 di parte ricorrente).
Dalla unione coniugale sono nati due figli, nato a [...] il [...], e nato a Persona_1 CP_2
Ferrara il 14.06.2022.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al giudice delegato, che dal tenore degli atti difensivi, anche della parte resistente, che ha espressamente riconosciuto l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale associandosi alla richiesta principale della ricorrente di pronuncia della separazione.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data di prima comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento in data 22 febbraio 2024.
2) SUL REGIME DI AFFIDAMENTO DELLA PROLE, SULLA COLLOCAZIONE E SUGLI INCONTRI
CON IL PADRE
Per la valutazione del regime di affidamento più tutelante per i minori, si ritiene opportuno partire dalle osservazioni contenute nell'ultima relazione trasmessa dal S.S. territoriale in data 5 dicembre 2025, in quanto sostanzialmente conformi alle osservazioni conclusive esposte dalla C.T.U. dott.ssa Per_3 ella propria relazione peritale depositata in data 28 maggio 2025.
[...]
Il S.S. territoriale era stato delegato con i provvedimenti temporanei ex art. 473 bis.22 c.p.c. di organizzare incontri protetti fra padre e figli, vigilando e relazionando sulla loro relazione.
Nell'adempiere a tale attività il Servizio si è scontrato con le criticità del nucleo familiare e con l'accesa conflittualità della coppia genitoriale, evidenziando una situazione estremamente complessa pagina 7 di 19 (persino nella stessa gestione dei bambini in occasione del loro accompagnamento da parte degli educatori agli incontri col padre) che ha reso necessaria l'attivazione dell'Equipe di II Livello (ESL) per la tutela dell'infanzia ed il sostegno alla genitorialità, e ciò al fine di poter fruire di una consulenza specialistica.
I Servizi hanno rilevato criticità anche individuali nella coppia genitoriale che, unitamente al conflitto in atto e alle difficoltà concretamente riscontrate nell'adempiere al proprio mandato, oltre che nell'offrire adeguata tutela ai minori e supporto ai genitori, giustificherebbero, a protezione della prole, un affidamento in capo al Servizio medesimo.
Alle medesime conclusioni era pervenuta la C.T.U. dott.ssa che nel proprio elaborato Persona_3 peritale si è così espressa: “Dopo diversi mesi di valutazione e dopo le richieste di proroga accettate dall'Ill.mo Giudice, posso dire che la situazione psicologica dei minori è critica, compromessa e difficile in quanto i bambini sono risultati immaturi da diversi punti di vista considerando: che lo sviluppo dei bambini è un processo continuo che comprende varie fasi;
che ognuna è caratterizzata da specifici cambiamenti fisici, cognitivi, emotivi e sociali;
che ogni bambino è unico e il ritmo di sviluppo può variare da individuo a individuo, tuttavia si può affermare che: • Lo sviluppo linguistico, che si riferisce all'acquisizione e all'uso del linguaggio, non è apparso sufficiente. Considerando che i bambini attraversano fasi specifiche nello sviluppo del linguaggio, dai primi balbettii e suoni alla capacità di formare frasi complete fino alla capacità di condurre conversazioni, valutando che lo sviluppo del linguaggio che è fondamentale per la comunicazione e l'interazione sociale, e CP_2
non sono apparsi capaci di comunicare correttamente in quanto spesso le parole erano Persona_1 intervallate da urli, le frasi non erano congruenti, spesso non hanno risposto in modo adeguato alle domande poste. • La motricità, che si riferisce allo sviluppo delle abilità fisiche e della coordinazione muscolare, è apparsa poco adeguata. I bambini acquisiscono abilità motorie grossolane, come gattonare e camminare, e abilità motorie mini, come afferrare piccoli oggetti e scrivere. Queste abilità motorie consentono loro di svolgere attività̀ fisiche e di esplorare l'ambiente in modo più̀ indipendente: la motricità̀ di e era iperattivata e scoordinata, disordinata, scomposta e senza CP_2 Persona_1 finalità̀. • Lo sviluppo cognitivo, che riguarda lo sviluppo del pensiero, della comprensione e della capacità di risolvere i problemi, non è apparsa sufficiente. Man mano che crescono, i bambini, sviluppano capacità cognitive come l'attenzione, la memoria, il ragionamento e la capacità di apprendimento. Queste abilità permettono loro di esplorare il mondo, di acquisire conoscenze e di sviluppare le loro capacità intellettuali: e non hanno dimostrato attenzione o CP_2 Persona_1 curiosità. • Lo sviluppo emotivo, che si concentra sulla comprensione e sull'espressione delle emozioni, non è apparso sufficiente. I bambini attraversano diverse fasi emotive e di relazioni sane e lo pagina 8 di 19 sviluppo dell'empatia fanno parte dello sviluppo emotivo: e non sono riusciti a CP_2 Persona_1 dimostrare emozioni positive o negative, hanno raccontato le loro passioni senza troppo trasporto, hanno tergiversato quando è stata chiesta cosa fosse paura o rabbia senza realmente provare alcuna emozione. Come ha riferito anche l'insegnante, è apparso un bambino confuso e che Persona_1 non sempre comprende ciò che gli viene chiesto, probabilmente a causa di interferenze emotive, ma che non sa dire ciò che prova, ogni tanto si isola in modo evidente e, se esegue le indicazioni dell'insegnante, spesso è perché segue ciò che fanno i compagni. Il linguaggio durante gli incontri nel mio studio, talvolta confabulatorio, a mio avviso sembrava una “via di fuga” per rispondere poi, in modo incongruo, alle mie domande. spesso parlava da solo durante il colloquio nel mio studio, CP_2 si muoveva nello spazio non considerando nessuno e sembrava non comprendere ciò che gli veniva chiesto. Se gli veniva chiesta attenzione, non sembrava capace di cogliere le richieste.
Entrambi i genitori, in difficoltà nel contenere i figli durante i colloqui, non hanno colto i problemi dei minori, la nonna materna, che si occupa di loro quando la madre è al lavoro, ritiene che stiano bene e che il loro sviluppo sia adeguato all'età: nemmeno lei è apparsa capace di comprendere le difficoltà dei minori. Certamente i bambini, spesso, hanno capacità di recupero e modalità di crescita che non sempre rispecchiano i percorsi normali ottenendo, comunque, buoni risultati nello sviluppo e diventando, nel tempo, capaci di superare iniziali difficoltà, ma credo che e CP_2 Persona_1 abbiano bisogno di aiuto e di supporto dagli adulti che comprendano e sostengano le difficoltà espresse dai piccoli, che attivino comportamenti adeguati e ottenere, così, uno sviluppo armonico.
Probabilmente le difficoltà di rapporto dei genitori hanno creato uno scompenso emotivo nei figli, tant'è che mi è sembrato molto in difficoltà o traumatizzato dagli avvenimenti accaduti Persona_1 in aeroporto con il padre e l'arrivo della polizia: non credo abbia compreso ciò che realmente è successo in quella sfortunata occasione.
Il minore, inoltre, ha due nomi: la madre, la famiglia italiana e a scuola lo chiamano con il nome italiano, il padre lo chiama con il nome straniero, credo che questo sia un modo per confondere, disorientare e destabilizzare la sua psiche già in difficoltà.
I genitori non sono apparsi capaci di supportare e comprendere i figli: gli incontri con i minori nel mio studio non sono stati positivi.
Soprattutto il sig. che incalzando a “dire la verità”, non ha compreso che il CP_1 Persona_1 piccolo non capiva quale fosse la verità richiesta dal padre, che il figlio non sapeva cosa rispondere o come gratificare il genitore che non era mai soddisfatto della sua risposta.
Il padre, inoltre, è risultato positivo all'esame del capello per cocaina: il risultato testimonia un uso medio della sostanza stupefacente. Ritengo pertanto che il sig. debba seguire un sostegno CP_1
pagina 9 di 19 psicologico attivato dai Servizi Sociali competenti per le sostanze stupefacenti, che si renda conto della irresponsabilità delle proprie azioni e accetti un educatore che lo affianchi negli incontri con i figli, che non attivi comportamenti autonomi o si allontani da solo con i figli: certamente il padre voleva solamente prendere la merenda per il figlio quando si è allontanato da solo dal luogo dell'incontro con l'educatrice, oppure era certo di avere dalla madre il permesso di portare il figlio in Tunisia, ma se fossero state “prove generali” per una fuga? Pur ammettendo la buona fede dei comportamenti del sig. bisogna che si comprenda le reticenze della scrivente poiché per ben 2 volte ha CP_1 commesso il medesimo errore. I test psicologici, inoltre, hanno evidenziato diverse carenze: il dott.
ha scritto a tal proposito: “… attualmente il sig. sembrerebbe adottare un doppio CP_4 CP_1 registro di funzionamento: coartato, inibito e prono ad essere sempre a disposizione delle persone mediante condotte che denotano anassertività e sottomissione date dalla tendenza a percepire le persone come ingenuamente buone;
in situazioni ambigue o poco familiari risulterebbe maggiormente incline a prendere decisioni sulla base dell'impatto emotivo che le situazioni avrebbero su di lui …. In questo caso, l'anassertività si manifesterebbe in situazioni dove occorrerebbe impiegare la propria aggressività (senza usare condotte violente) per stabilire una posizione di dominanza all'interno di un gruppo …; in contesti dove invece la propria dominanza può essere esercitata attraverso altre condotte
(es. dominanza basata sulla competenza) il sig. risulterebbe in grado di assumere ruoli di CP_1 leadership senza risultare aggressivo o violento. Il sig. non mostra dunque alterazioni CP_1 cognitive di rilievo clinico: egli tenderebbe a percepire l'ambiente come un luogo sicuro e non ostile e non sarebbe portato ad adottare atteggiamenti e comportamenti improntati alla sospettosità e alla diffidenza …; al contrario, egli sarebbe proteso a percepire l'ambiente e gli individui come fondamentalmente benevoli, sottostimando la possibilità che gli individui possono adottare atteggiamenti amichevoli unicamente con lo scopo di ottenere dei vantaggi personali….”.
“Ritengo di valutare il comportamento del sig. altamente irresponsabile: ha accettato di CP_1 sottoporsi al test del capello ed ha assunto cocaina, forse sperando che l'esame non rivelasse, in maniera troppo ingenua, il consumo della sostanza stupefacente. ( … ).
In ogni caso ritengo che il sig. debba incontrare quasi quotidianamente i figli che lo vedono CP_1 come il loro riferimento paterno: un aspetto importante per i bambini è il fatto che il padre sia presente da subito nella vita del bambino e soprattutto che lo sia in modo attivo e partecipe. (…)
Soprattutto è ancora molto piccolo e ha bisogno di un contatto costante con i suoi riferimenti per CP_2 acquisire fiducia e sicurezza nella sua vita futura.
La sig.ra per contro, non ha promosso il ruolo dell'altro genitore favorendo la sua Pt_1 partecipazione alla vita dei figli, cooperando attivamente nella genitorialità, non ha rispettato, pagina 10 di 19 pertanto, diversi criteri per la valutazione delle capacità genitoriali come hanno scritto i Servizi
Sociali: - la funzione riflessiva, - la funzione empatica/affettiva, - la funzione organizzativa (scolastica, sociale e culturale), - il criterio dell'accesso all'altro genitore. Se è vero che la madre è risultata negativa al test del capello per cocaina, si è occupata dei figli e ha trovato una soluzione abitativa che ha soddisfatto le esigenze sia dei bambini che dei suoi orari lavorativi, è altrettanto vero che i test psicologici non sono positivi poiché, come ha scritto il dott. , “non riesce a capire le CP_4 esigenze altrui. In situazioni poco familiari e inattese la sig.ra tenderebbe a valutare le Pt_1 situazioni e prendere decisioni sia sulla base delle informazioni date dalle emozioni suscitate, sia sulla base delle reazioni altrui. In questi casi le emozioni risultano poco modulare, pertanto in situazioni dove gli altri non sono disposti a validare le esperienze della sig.ra, questa potrebbe adottare condotte di ritiro emotivo in quanto avrebbe difficoltà ad elaborare le sue reazioni ed in che modo le sue risposte emotive e le sue motivazioni influenzano il comportamento altrui. … La sig.ra tende a Pt_1 percepire il proprio ambiente come un luogo dove incomberebbero numerose minacce e pericoli … e tenderebbe a mostrarsi diffidente nei confronti delle persone in quanto potrebbe percepire gli individui come mossi da intenzioni ostili nei suoi confronti …. A quest'ultimo riguardo si raccomanda di tenere
a mente il contesto di valutazione in quanto i genitori le cui competenze genitoriali sono oggetto di valutazione all'interno di una CTU possono effettivamente essere oggetto di attacchi o di discredito da parte dell'altro genitore;
ciò può portare ad elevazioni alle scale che misurano la diffidenza, la sospettosità e l'essere vittima delle intenzioni malevole altrui. In questi casi le elevazioni delle scale … non devono essere considerate da un punto di vista clinico, bensì l'effetto del conflitto genitoriale che spesso può portare la persona a subire attacchi di varia natura (es. attacchi alla reputazione).
Nonostante ciò, è possibile che la sig.ra possa attraversare periodi dove può interpretare in Pt_1 modo erroneo le motivazioni altrui e percepire gli individui all'interno di categorie emotivamente polarizzate dove vi è poco spazio per l'ambivalenza o comportamenti che non sono visti come totalmente benevoli…. Le rappresentazioni oggettuali e il sistema di pensiero possono portare la sig.ra
a non sentirsi totalmente parte del mondo che la circonda, come se non si sentisse Pt_1 perfettamente integrata. Tali difficoltà se presenti, non presuppongono la presenza di un pensiero francamente psicotico, quanto piuttosto la difficoltà a sentirsi parte del proprio ambiente, come se la sig.ra si sentisse un'estranea…. Come già detto, non sono presenti alterazioni profonde dell'esame di realtà, intendendo con ciò che la sig.ra è in grado di percepire l'ambiente esattamente come Pt_1 viene percepito dalle persone del suo ambiente;
tuttavia, non va scartata la possibilità di idee e contenuti del pensiero poco condivisi e che faticano ad essere compresi dalle altre persone.”
pagina 11 di 19 La sig.ra ha esposto la sua storia personale e relazionale con il sig. in modo Pt_1 CP_1 incongruo e confuso, sembra avere preso le proprie scelte in modo ambiguo, superficiale e vago: la relazione con il marito, a suo dire, è apparsa in rovina già durante il viaggio di nozze, ma è nato il secondo figlio dopo due anni, non ha rivelato la data del matrimonio alla famiglia se non pochi giorni prima la cerimonia temendo il giudizio dei genitori, ma scegliendo un percorso autonomo pieno di disagi, di contrarietà famigliari rinunciando, così, a un sostegno della famiglia di origine, dopo un primo allontanamento ha rivisto le proprie scelte ed è tornata con il marito per poi, dopo poco tempo, andarsene di nuovo senza pensare che i figli avrebbero potuto soffrire delle sue decisioni apparse affrettate, superficiali e approssimative. L'esame di realtà nella sig.ra talvolta appare Pt_1 compromesso, come ha rilevato anche il collega : ciò è un problema che penalizza i CP_4 rapporti interpersonali, le scelte e le valutazioni rispetto alla propria vita e, di conseguenza, a quella dei figli.
Penso che entrambi i genitori dovrebbero seguire un percorso psicologico che li aiuti a comprendere le proprie difficoltà e a considerare l'effetto che le loro scelte potrebbero avere sui figli.
Considerando che • la sig.ra a tutt'oggi, ha l'affido esclusivo dei minori, • il sig. non Pt_1 CP_1 ha più le restrizioni riguardanti l'avvicinamento alla ex moglie, come potrebbe, la madre, se mantenesse l'affido esclusivo, garantire l'accesso all'altro genitore e sostenere un rapporto più stretto con il padre e, comunque, confrontarsi con lui?
Ritengo pertanto che l'affido, nell'interesse dei minori, sia dato al Servizio Sociale competente e ciò allevierebbe anche la sig.ra che non dovrebbe mantenere un rapporto di vicinanza con l'ex Pt_1 marito, anche considerando la sua pesante reazione quando il sig. si è avvicinato con CP_1 [...]
nel parcheggio durante l'ultimo incontro. Per_1
Sulla scorta di tali osservazioni la C.T.U. concludeva ritenendo nell'interesse dei minori il loro affidamento al Servizio Sociale, con residenza nella casa materna, la garanzia di prosecuzione dell'incarico del Curatore Speciale con poteri sostanziali anche sugli aspetti clinici e l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità attivato dal Servizio Sociale competente.
Questo Tribunale, anche alla luce dei rilievi del Servizio e tenuto conto delle condotte oggettive delle parti, non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuta la dott.ssa dopo Persona_3 attento esame e scrupolosa valutazione sia delle capacità genitoriali che della situazione di pregiudizio cui sono costantemente esposti i bambini.
Se, da un lato, i comportamenti inadeguati del padre sono emersi fin dall'inizio del procedimento
(tentativo di sottrazione del primogenito, consumo di sostanze stupefacenti anche in corso di giudizio e malgrado la C.T.U. in corso, agiti vessatori verso la moglie in costanza di matrimonio tali da indurre la pagina 12 di 19 donna a trovare riparo in struttura protetta coi figli … ), dall'altro, quelli della madre si sono rivelati oltre che all'esito della C.T.U., proprio nell'esercizio della responsabilità genitoriale che le era stata riconosciuta in via esclusiva con i provvedimenti temporanei emessi dal GD. Si ritiene particolarmente grave e censurabile il suo atteggiamento oppositivo alla relazione dei minori col padre, estrinsecatosi per esempio nel tentativo di oscurare parte dell'identità di col chiamarlo in famiglia col Parte_4 solo nome italiano e con l'iscrizione ad una scuola cattolica anziché pubblica, pur consapevole che il padre è di diversa religione.
Anche la dott.ssa ha posto in evidenza il grave pregiudizio che deriva al minore da questi Per_3 atteggiamenti, che si traducono di fatto in un “modo per confondere, disorientare e destabilizzare la sua psiche già in difficoltà”.
Nel riferito contesto questo Tribunale non può che ritenere nel miglior interesse dei minori il loro affidamento al Servizio in ragione di una riscontrata ed appurata inadeguatezza genitoriale di entrambe le parti, sia individuale che di coppia, delle gravi difficoltà relazionali e comunicative dei genitori, della loro incapacità di supportare e comprendere i figli, della loro miopia nel rendersi conto che la gravità del conflitto fra loro ha innescato disturbi anche psichici nei bambini e che la relativa prosecuzione non sta facendo altro che aggravare questa loro condizione.
In questo stesso senso ha concluso, del resto, anche il Curatore speciale dei minori, Avv. Franca Arca, la quale, in ragione della forte situazione di disagio e di pregiudizio per i minori, nonché della accesa conflittualità ed ambivalenza di comportamenti delle parti, ha condiviso le indicazioni della C.T.U. dott.ssa n merito al regime di affido dei minori al Servizio Sociale competente, con l'attivazione Per_3 di progetti a sostegno dei minori e dei genitori.
Dunque, sussistendo i presupposti di cui all'art. 5 bis comma 1 Legge 184/1983, deve procedersi all'affido dei minori e al Servizio Sociale territorialmente competente in base alla Persona_1 CP_2 loro residenza abituale, al quale si attribuisce il compito di:
- adottare le decisioni di maggiore interesse per i minori relative alla salute, all'istruzione, alla scelta delle attività ricreative e sportive, alle questioni religiose, sentiti previamente i genitori e, in caso di conflitto fra loro, il curatore speciale;
- garantire l'attivazione di un percorso di supporto psicologico a favore di entrambi i minori, eventualmente se ritenuto necessario anche di tipo neuropsichiatrico, che, proprio in forza dell'affido al
S.S., prescinderà dalla previa autorizzazione dei genitori, se ritenuto nell'interesse dei bambini dal S.S. affidatario e dal loro curatore speciale;
il percorso proseguirà fino a quando i minori ne necessiteranno;
pagina 13 di 19 - monitorare la situazione familiare e vigilare attentamente sulle condizioni di salute dei minori, verificandone lo stato fisico, psicologico ed emotivo anche tramite accessi domiciliari e confronti periodici con insegnanti ed educatori della scuola;
- monitorare e curare che la frequentazione con i genitori avvenga conformemente alla regolamentazione di cui oltre;
- attivare, se possibile e se voluto ed accettato dalle parti, un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambe, con la finalità di comporne l'accesa conflittualità e di offrire loro un adeguato supporto in caso di fragilità o mancanze.
Il curatore speciale interverrà in ausilio al Servizio Sociale affidatario qualora nello svolgimento dei compiti affidati al Servizio e nell'adozione delle scelte demandategli, vi sia disaccordo e/o opposizione dei genitori o di uno di essi e tale empasse arrechi pregiudizio ai minori.
I genitori conserveranno l'esercizio della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nel tempo in cui i minori saranno con loro.
L'affidamento avrà la durata di ventiquattro mesi.
Il Servizio riferirà al G.T. in sede, con cadenza semestrale, sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori con i genitori e sulle scelte effettuate in favore dei minori stessi, segnalando immediatamente ogni eventuale criticità o situazione di pregiudizio per i minori.
Entro 15 giorni dalla comunicazione della presente decisione il S.S. affidatario comunicherà al
Tribunale, ai genitori e al curatore speciale il nominativo del responsabile dell'affidamento come previsto dall'art. 5 bis comma 4 Legge 184/1983.
I minori continueranno ad avere collocazione privilegiata presso la madre in ragione della loro ancora tenera età e comunque in accordo alle conclusioni conformi delle parti e della C.T.U. sul punto.
Alla ricorrente, conseguentemente, continuerà ad essere assegnata, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa familiare sita a Riva del Po (FE), frazione Cologna, Via A. Zamboni n. 17.
Sulle visite col padre, conformemente a quanto evidenziato nell'elaborato peritale, al fine di garantire una maggiore e soprattutto continuativa presenza della figura paterna nella vita di questi due bambini, salvaguardando al contempo, però, la loro sicurezza e la loro incolumità (stante il duplice, ancora attuale e concreto, rischio rappresentato, da un lato, dal pericolo di sottrazione/allontanamento dei minori dal loro contesto di vita, dall'altro dall'abuso di sostanze stupefacenti da parte del , si CP_1 ritiene opportuno procedere gradualmente e sotto la costante supervisione del Servizio affidatario nel seguente modo: per ancora sei mesi, ma per almeno due volte a settimana, il padre continuerà a vedere i figli in modalità protetta con incontri organizzati dal S.S.; le parti ed il Servizio prenderanno accordi per il relativo accompagnamento agli incontri. pagina 14 di 19 Trascorsi sei mesi dalla data della presente pronuncia, se gli incontri avranno esito positivo e se fornirà al SS affidatario prova certa di aver intrapreso, seriamente e in modo Controparte_1 continuativo, un percorso di riabilitazione e disintossicazione dalla propria dipendenza da sostanze stupefacenti, nonché all'esito della attivazione e prosecuzione di colloqui con gli psicologi del Servizio di Tossicologia per evitare ricadute, si passerà ad incontri in modalità semi-protetta, quindi ad incontri comunque organizzati dal Servizio ma anche fuori dal contesto istituzionale, purché alla presenza di un operatore nel momento iniziale e finale dell'incontro; in questa seconda fase il Servizio contestualmente attiverà un idoneo intervento domiciliare con operatore pubblico nelle ore di frequenza non scolastica presso la casa del padre almeno una volta a settimana.
In caso di monitoraggio positivo costante da parte del Servizio, in una ulteriore successiva fase i minori potranno recarsi a casa del padre, purché alla presenza di un educatore professionale scelto e retribuito dal resistente, il quale fornirà ausilio anche per ritirare e riaccompagnare i bambini da un genitore all'altro, almeno un giorno alla settimana, tendenzialmente e salvo diverso accordo nelle giornate del giovedì e/o del sabato, per almeno tre ore, con previsione del pranzo o della cena. L'educatore avrà cura di riferire gli esiti degli incontri relazionandosi direttamente con il S.S. e con il responsabile dell'affidamento.
Sin dalla data della presente pronuncia, poi, il padre potrà videochiamare i figli sull'utenza materna per salutarli nella fascia oraria dalle 18.30 alle 19,30.
I minori non potranno uscire dall'Italia se non con l'autorizzazione del Servizio affidatario, sentito il curatore speciale.
È opportuno che tale limitazione del diritto di espatrio sia resa nota alla Questura di Ferrara per la vigilanza ed anche ai fini del relativo inserimento nel circuito Sirene e Schengen.
3) SUL MANTENIMENTO DEI MINORI
Per quanto concerne il contributo al mantenimento della prole, giova premettere che l'art. 337 ter 4° comma c.c. salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, stabilisce che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale ai rispettivi redditi;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità tenendo conto dei criteri individuati dalla norma.
Ciò premesso, considerato che nel caso di specie la capacità reddituale delle parti è sostanzialmente equipollente (cfr. dichiarazione redditi prodotte in atti), e tenuto conto anche: a) delle esigenze dei minori rapportate alla loro età (cinque e tre anni) di bimbi in età scolare e prescolare;
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, come sopra individuati, perciò nettamente prevalenti con la madre;
c) del valore economico dell'assegnazione della casa familiare siccome in comproprietà fra i pagina 15 di 19 coniugi;
si ritiene congruo confermare in capo al resistente l'obbligo di provvedere al Controparte_1 mantenimento dei figli con il versamento a favore della ricorrente della somma Parte_1 complessiva di euro € 400,00 mensili (200,00 euro per ciascun figlio), da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT; oltre al pagamento in ragione del 50% delle spese straordinarie che, in conformità al Protocollo adottato dal
Tribunale di Ferrara, si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
4) SULLE SPESE DI LITE.
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione fra parte ricorrente e parte resistente delle spese di lite oltre alla corresponsione in misura paritaria a loro carico delle spese di
C.T.U. già liquidate con decreto in data 22 agosto 2025.
pagina 16 di 19 L'esito del giudizio giustifica inoltre la condanna di parte ricorrente e di parte resistente, in solido fra loro e nei rapporti interni in ragione del 50% ciascuna, alla refusione in favore del curatore speciale delle relative spese di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche applicati i valori minimi a tutte le fasi espletate in ragione della non particolare complessità tecnica delle questioni di fatto e di diritto trattate e della situazione personale e familiare delle parti.
Poiché il Curatore speciale, Avv. Franca Arca, è ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato, il pagamento delle spese da parte della ricorrente e del resistente va disposto a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. in materia di spese di giustizia, a mente del quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nato il [...] a Controparte_1
TUNIS – TUNISIA, e , nata il [...] a [...], unitisi in Parte_1 matrimonio a Ferrara il 19 gennaio 2020, matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ferrara al n. 5 Parte 1 Anno 2020.
2) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
3) Affida i minori , nato a [...] il [...], e Persona_1 Per_2 ato a Ferrara il 14.06.2022, al Servizio Sociale territorialmente competente, al quale si
[...] attribuisce tutti i compiti indicati in narrativa, e quindi: - adottare le decisioni di maggiore interesse per i minori relative alla salute, all'istruzione, alla scelta delle attività ricreative e sportive, alle questioni religiose, sentiti previamente i genitori e, in caso di conflitto fra loro, il curatore speciale;
- garantire l'attivazione di un percorso di supporto psicologico a favore di entrambi i minori, eventualmente se ritenuto necessario anche di tipo neuropsichiatrico, che, proprio in forza dell'affido al S.S., prescinderà dalla previa autorizzazione dei genitori, se ritenuto nell'interesse dei bambini dal S.S. affidatario e dal loro curatore speciale;
il percorso proseguirà fino a quando i minori ne necessiteranno;
- monitorare la situazione familiare e vigilare attentamente sulle condizioni di salute dei minori, verificandone lo stato fisico, psicologico ed emotivo anche tramite accessi domiciliari e confronti periodici con insegnanti ed pagina 17 di 19 educatori della scuola;
- monitorare e curare che la frequentazione con i genitori avvenga conformemente alla regolamentazione di cui oltre;
- attivare, se possibile e se voluto ed accettato dalle parti, un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambe, con la finalità di comporne l'accesa conflittualità e di offrire loro un adeguato supporto in caso di fragilità o mancanze. Il curatore speciale interverrà in ausilio al Servizio Sociale affidatario qualora nello svolgimento dei compiti affidati al Servizio e nell'adozione delle scelte demandategli, vi sia disaccordo e/o opposizione dei genitori o di uno di essi e tale empasse arrechi pregiudizio ai minori. I genitori conserveranno l'esercizio della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nel tempo in cui i minori saranno con loro.
L'affidamento avrà la durata di ventiquattro mesi. Il Servizio riferirà al G.T. in sede, con cadenza semestrale, sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori con i genitori e sulle scelte effettuate in favore dei minori stessi, segnalando immediatamente ogni eventuale criticità o situazione di pregiudizio per i minori. Entro 15 giorni dalla comunicazione della presente decisione il S.S. affidatario comunicherà al Tribunale, ai genitori e al curatore speciale il nominativo del responsabile dell'affidamento come previsto dall'art. 5 bis comma 4
Legge 184/1983.
4) Dispone che i minori non potranno uscire dall'Italia se non con l'autorizzazione del Servizio affidatario, sentito il curatore speciale, con inserimento della predetta limitazione nel circuito
Sirene e Schengen a cura della Questura di Ferrara.
5) Dispone che i minori continueranno ad avere collocazione privilegiata presso la madre alla quale conseguentemente continuerà ad essere assegnata, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa familiare sita a Riva del Po (FE), frazione Cologna, Via A. Zamboni n. 17.
6) Disciplina i rapporti col padre con i limiti e le prescrizioni di cui in narrativa.
7) Con decorrenza dalla data dell'ordinanza di provvedimenti temporanei ed urgenti (12 marzo
2024) detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per il medesimo titolo, conferma a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento a Controparte_1 favore della ricorrente della somma complessiva di euro € 400,00 mensili Parte_1
(200,00 euro per ciascun figlio), da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT; oltre al pagamento in ragione del 50% delle spese straordinarie indicate in narrativa.
8) Compensa integralmente fra parte ricorrente e parte resistente le spese del presente giudizio.
pagina 18 di 19 9) Pone definitivamente a carico di parte ricorrente e parte resistente, in solido fra loro, le spese di
C.T.U. come liquidate con decreto in data 22 agosto 2025 (con ripartizione interna fra le parti al
50%).
10) Condanna la ricorrente ed il resistente, in solido fra loro, alla rifusione a favore del Curatore speciale Avv. Franca Arca delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi 3809,00 euro oltre ad accessori di legge, con pagamento da eseguire a favore dello
Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti, al S.S. territoriale e alla
Questura di Ferrara per gli adempimenti di cui al capo 4 del dispositivo.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione unica civile in data 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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