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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1073/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ RO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5898/2025 depositato il 03/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4336/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9
e pubblicata il 10/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037998278000 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 387/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: riforma integrale sella sentenza con vittoria di spese e loro attribuzione al difensore
Appellato: conferma della sentenza con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 12 ottobre 2024 l'Ader notificò a Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 071 2024 90379982 78 che il contribuente impugnò limitatamente all'avviso di accertamento esecutivo TVEM00914 avente ad oggetto l'Irpef per l'anno 2008, per l'importo complessivo di euro 4.344,50, eccependone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto e conseguente prescrizione della pretesa.
L'ader si costituì in giudizio documentando la notifica sia dell'avviso di accertamento che di due avvisi di intimazione n. 07120169039513017 notificato in data 28.1.2017 e n. 07120199038764211 notificato in data
21.10.2021, atti questi ultimi che avrebbero, secondo l'agenzia, interrotto il termine decennale di prescrizione.
Il ricorrente all'esito del deposito della documentazione da parte dell'Ader depositò una memoria ex art. 32 del decreto legislativo 546/92 con la quale contestò la regolarità delle notifiche.
Il giudice di primo grado con sentenza n. 4336 emessa all'udienza del 18.2.2025 e depositata il 10.3.2025 rigettò il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 800,00, ritenendo regolare la notifica degli atti presupposti.
Il Ricorrente_1 ha proposto appello chiedendo la riforma integrale della decisione con vittoria di spese da porre a carico delle parti appellate e loro distrazione ai difensori antistatari.
L'ader è intervenuta depositando controdeduzioni con le quale ha chiesto la conferma della sentenza e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
L'appellante ha successivamente depositato una memoria illustrativa.
Nella seduta del 20 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo ripropone l'eccezione di nullità della notifica sia dell'avviso di accertamento che delle intimazioni.
L'appello non può trovare accoglimento e va pertanto rigettato per il motivo pregiudiziale che di seguito si chiarirà. E, invero, con i motivi di gravame l'appellante ha dedotto i medesimi vizi già eccepiti nel giudizio di prime cure ove, tuttavia, a fronte della presentazione documentale attestante la procedura notificatoria degli atti prodotti da controparte, presupposti all'intimazione di pagamento, aveva omesso di procedere a norma dell'art. 24 d. lgs. 546/92, cioè producendo memoria integrativa dei motivi atteso il mutare del thema decidendum, sol limitandosi a presentare una memoria illustrativa ex art. 32 stesso decreto per ciò solo incorrendo, quindi, nel divieto di cui all'art. 57 d. lgs 546/92, cfr. (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479; Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020; Cass. Sez.V, Ordinanza n.17373 del 19-8-2020).
Rileva, difatti, questa Corte di secondo grado che la difesa del contribuente non si è avvalsa innanzi ai primi giudici della facoltà di integrazione dei motivi, secondo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, limitandosi invece, come detto, a presentare memoria illustrativa, di talché il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “… 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi
1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con reiterate pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie dell'avviso di accertamento e delle intimazioni di pagamento costituenti il presupposto della intimazione impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (ex multis, Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479).
Con successivo ulteriore e più recente dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» (così, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo l'allora ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni aveva prodotto, sostenendone la legittimità, la documentazione notificatoria degli atti presupposti e prodromici a quello opposto – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione delle cartelle in questione, comprovata dai documenti che l'Ader aveva depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi
1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria illustrativa ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità delle notifiche sollevate nel giudizio di prime cure mediante memoria e non, invece, contestate con la procedura tassativamente prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che il collegio pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito addivenendo, quindi, al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità dello stesso.
L'art. 24 d.lgs. 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario.
Tanto premesso, anche se si volesse esaminare il merito dell'appello l'atto impugnato dovrebbe essere confermato.
L'ader ha depositato documentazione per dimostrare che dopo la notifica dell'avviso di accertamento furono notificate all'appellate due intimazioni di pagamento.
Si è dibattuto in giurisprudenza sulla individuazione delle eccezioni che possono essere sollevate dal contribuente con riferimento agli atti presupposti attraverso l'impugnazione di un atto successivo, nel caso in esame la intimazione di pagamento.
La Cassazione, con sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, è tornata sulla delicata questione relativa alla possibilità di eccepire la prescrizione in occasione del ricorso contro l'intimazione di pagamento.
L'intimazione, prevista e disciplinata all'art. 50 comma 2 del DPR 602/73, è un atto impositivo che invita il contribuente al pagamento di importi prima della successiva esecuzione forzata.
L'atto deve essere notificato se, entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo (art. 29 del DL 78/2010), l'espropriazione (quindi il pignoramento) non ha avuto ancora inizio.
I giudici affermano che l'intimazione ad adempiere rappresenti un atto impugnabile in via autonoma e non facoltativa. L'atto è, infatti, riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19 comma 1 lett. e) del
DLgs. n. 546/92 (Cass. SS.UU. 31 marzo 2008 n. 8279 e Cass. 14 settembre 2022 n. 27093).
Di conseguenza, qualsiasi vizio dell'intimazione, nonché ogni causa di estinzione del credito, vanno fatti valere ricorrendo tempestivamente contro tale atto.
Quanto affermato vale a maggior ragione per la prescrizione: il contribuente ha l'onere – e non la mera facoltà – di impugnare l'intimazione di pagamento per eccepire la prescrizione dei crediti tributari maturata tra la notifica della cartella di pagamento e quella dell'intimazione.
Secondo la pronuncia, alla quale questo collegio ritiene di dare seguito, una volta notificata l'intimazione occorre imprescindibilmente ricorrere per far valere la prescrizione.
L'eccezione di prescrizione rimane, in sostanza, preclusa in sede di impugnazione delle eventuali misure cautelari, ovvero fermi e ipoteche salvo dalla notifica dell'intimazione sia decorso un ulteriore periodo di prescrizione.
L'ultima delle due intimazioni notificate prima di quella impugnata è quella n. 07120199038764211.
Il messo in data 21.10.2021 consegnò l'atto a persona qualificatasi come figlia del destinatario e inviò raccomandata.
L'appellante sostiene che la notifica non sarebbe regolare in quanto sarebbe stato necessario inviare raccomandata con avviso di ricevimento.
L'eccezione è infondata in diritto.
La notifica degli atti tributari è disciplinata dall'articolo 60 del dpr 600/73 il quale, prevede che:..
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.
Sulla necessità che sia fornita la prova della ricezione e non la prova della sola spedizione della raccomandata informativa, la Corte di Cassazione con l'ordinanza 14093/2022 ha affermato che in tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.
Più nello specifico, in relazione alla questione sollevata dall'appellante, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6243/2024 ha affermato che “La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento" (Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 2377/2022).
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 900,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ RO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5898/2025 depositato il 03/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4336/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9
e pubblicata il 10/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037998278000 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 387/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: riforma integrale sella sentenza con vittoria di spese e loro attribuzione al difensore
Appellato: conferma della sentenza con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 12 ottobre 2024 l'Ader notificò a Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 071 2024 90379982 78 che il contribuente impugnò limitatamente all'avviso di accertamento esecutivo TVEM00914 avente ad oggetto l'Irpef per l'anno 2008, per l'importo complessivo di euro 4.344,50, eccependone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto e conseguente prescrizione della pretesa.
L'ader si costituì in giudizio documentando la notifica sia dell'avviso di accertamento che di due avvisi di intimazione n. 07120169039513017 notificato in data 28.1.2017 e n. 07120199038764211 notificato in data
21.10.2021, atti questi ultimi che avrebbero, secondo l'agenzia, interrotto il termine decennale di prescrizione.
Il ricorrente all'esito del deposito della documentazione da parte dell'Ader depositò una memoria ex art. 32 del decreto legislativo 546/92 con la quale contestò la regolarità delle notifiche.
Il giudice di primo grado con sentenza n. 4336 emessa all'udienza del 18.2.2025 e depositata il 10.3.2025 rigettò il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 800,00, ritenendo regolare la notifica degli atti presupposti.
Il Ricorrente_1 ha proposto appello chiedendo la riforma integrale della decisione con vittoria di spese da porre a carico delle parti appellate e loro distrazione ai difensori antistatari.
L'ader è intervenuta depositando controdeduzioni con le quale ha chiesto la conferma della sentenza e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
L'appellante ha successivamente depositato una memoria illustrativa.
Nella seduta del 20 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo ripropone l'eccezione di nullità della notifica sia dell'avviso di accertamento che delle intimazioni.
L'appello non può trovare accoglimento e va pertanto rigettato per il motivo pregiudiziale che di seguito si chiarirà. E, invero, con i motivi di gravame l'appellante ha dedotto i medesimi vizi già eccepiti nel giudizio di prime cure ove, tuttavia, a fronte della presentazione documentale attestante la procedura notificatoria degli atti prodotti da controparte, presupposti all'intimazione di pagamento, aveva omesso di procedere a norma dell'art. 24 d. lgs. 546/92, cioè producendo memoria integrativa dei motivi atteso il mutare del thema decidendum, sol limitandosi a presentare una memoria illustrativa ex art. 32 stesso decreto per ciò solo incorrendo, quindi, nel divieto di cui all'art. 57 d. lgs 546/92, cfr. (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479; Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020; Cass. Sez.V, Ordinanza n.17373 del 19-8-2020).
Rileva, difatti, questa Corte di secondo grado che la difesa del contribuente non si è avvalsa innanzi ai primi giudici della facoltà di integrazione dei motivi, secondo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, limitandosi invece, come detto, a presentare memoria illustrativa, di talché il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “… 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi
1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con reiterate pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie dell'avviso di accertamento e delle intimazioni di pagamento costituenti il presupposto della intimazione impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (ex multis, Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479).
Con successivo ulteriore e più recente dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» (così, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo l'allora ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni aveva prodotto, sostenendone la legittimità, la documentazione notificatoria degli atti presupposti e prodromici a quello opposto – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione delle cartelle in questione, comprovata dai documenti che l'Ader aveva depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi
1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria illustrativa ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità delle notifiche sollevate nel giudizio di prime cure mediante memoria e non, invece, contestate con la procedura tassativamente prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che il collegio pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito addivenendo, quindi, al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità dello stesso.
L'art. 24 d.lgs. 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario.
Tanto premesso, anche se si volesse esaminare il merito dell'appello l'atto impugnato dovrebbe essere confermato.
L'ader ha depositato documentazione per dimostrare che dopo la notifica dell'avviso di accertamento furono notificate all'appellate due intimazioni di pagamento.
Si è dibattuto in giurisprudenza sulla individuazione delle eccezioni che possono essere sollevate dal contribuente con riferimento agli atti presupposti attraverso l'impugnazione di un atto successivo, nel caso in esame la intimazione di pagamento.
La Cassazione, con sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, è tornata sulla delicata questione relativa alla possibilità di eccepire la prescrizione in occasione del ricorso contro l'intimazione di pagamento.
L'intimazione, prevista e disciplinata all'art. 50 comma 2 del DPR 602/73, è un atto impositivo che invita il contribuente al pagamento di importi prima della successiva esecuzione forzata.
L'atto deve essere notificato se, entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo (art. 29 del DL 78/2010), l'espropriazione (quindi il pignoramento) non ha avuto ancora inizio.
I giudici affermano che l'intimazione ad adempiere rappresenti un atto impugnabile in via autonoma e non facoltativa. L'atto è, infatti, riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19 comma 1 lett. e) del
DLgs. n. 546/92 (Cass. SS.UU. 31 marzo 2008 n. 8279 e Cass. 14 settembre 2022 n. 27093).
Di conseguenza, qualsiasi vizio dell'intimazione, nonché ogni causa di estinzione del credito, vanno fatti valere ricorrendo tempestivamente contro tale atto.
Quanto affermato vale a maggior ragione per la prescrizione: il contribuente ha l'onere – e non la mera facoltà – di impugnare l'intimazione di pagamento per eccepire la prescrizione dei crediti tributari maturata tra la notifica della cartella di pagamento e quella dell'intimazione.
Secondo la pronuncia, alla quale questo collegio ritiene di dare seguito, una volta notificata l'intimazione occorre imprescindibilmente ricorrere per far valere la prescrizione.
L'eccezione di prescrizione rimane, in sostanza, preclusa in sede di impugnazione delle eventuali misure cautelari, ovvero fermi e ipoteche salvo dalla notifica dell'intimazione sia decorso un ulteriore periodo di prescrizione.
L'ultima delle due intimazioni notificate prima di quella impugnata è quella n. 07120199038764211.
Il messo in data 21.10.2021 consegnò l'atto a persona qualificatasi come figlia del destinatario e inviò raccomandata.
L'appellante sostiene che la notifica non sarebbe regolare in quanto sarebbe stato necessario inviare raccomandata con avviso di ricevimento.
L'eccezione è infondata in diritto.
La notifica degli atti tributari è disciplinata dall'articolo 60 del dpr 600/73 il quale, prevede che:..
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.
Sulla necessità che sia fornita la prova della ricezione e non la prova della sola spedizione della raccomandata informativa, la Corte di Cassazione con l'ordinanza 14093/2022 ha affermato che in tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.
Più nello specifico, in relazione alla questione sollevata dall'appellante, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6243/2024 ha affermato che “La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento" (Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 2377/2022).
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 900,00 oltre oneri accessori, se dovuti.