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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/11/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1222/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
IU IL RE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in unico grado, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
, nato a [...] l'[...] e Parte_1 Parte_2
, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Trani ed ivi
[...] elettivamente domiciliati alla via Tasselgardo n.7 presso lo studio dell'avv. Rosa Ferreri, dalla quale sono entrambi rappresentati e difesi in forza di procura in atti
ricorrenti
Contro
pagina 1 di 7 già , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante, con sede in Bari
resistente, contumace
^^^
Oggetto: ricorso per pagamento competenze professionali ex art.14 D.Lgs. 150/2011
Conclusioni: così riassunte dai ricorrenti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di discussione ex art.281 sexies c.p.c.. del 19/9/2025, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti e riservata in decisione: “ ci si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi spiegate, insistendo per la decisione della causa”
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art.14 d.lgs. n.150/2011, l'avv. e lo Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, avv. Parte_2
Vincenzo Operamolla, premettevano di aver ricevuto mandato professionale, nel settembre del 2006, dalla , dante causa dell'odierna resistente, di CP_2 rappresentarla ed assisterla in un contenzioso contro tale ed avente ad Persona_1 oggetto un contratto di permuta di una villa contro appartamenti da costruire.
Precisavano che tale contenzioso aveva avuto origine con citazione dell'8/9/2006, introduttiva di un giudizio dinanzi il Tribunale di Trani rubricato al n.2855/06, per proseguire con la difesa in un conseguente giudizio di opposizione all'esecuzione dinanzi il medesimo Tribunale, rubricato al n.2406/07, nel quale la società mandante era convenuta dal per concludersi, dinanzi questa Corte di Appello (donde la Per_1 competenza funzionale della stessa in unico grado) con sentenza del 25/1/2019 dichiarativa di estinzione del giudizio, rubricato al n.453/2015 r.g., a seguito omessa riassunzione dello stesso conseguenziale a precedente interruzione per intercorso fallimento del risultando pertanto il mandato a suo tempo conferito, espletato nel Per_1 corso dei tre giudizi di cui innanzi.
Aggiungevano che, nel corso dell'espletamento del mandato, come innanzi articolato, la società mandante mutava la propria ragione sociale in quella attuale senza, peraltro,
pagina 2 di 7 provvedere al pagamento delle competenze da essi ricorrenti maturate per i tre giudizi innanzi evidenziati, rilevando che la legittimazione processuale attiva della predetta associazione professionale conseguiva dallo statuto interno della stessa, secondo cui i compensi di spettanza del professionista mandatario erano di spettanza della stessa associazione cui lo stesso partecipava.
Precisavano ancora, in punto di applicazione dei rispettivi decreti ministeriali relativi ai tariffari professionali vigenti, cui far riferimento per la determinazione dei compensi maturati per l'attività svolta nei predetti giudizi, che gli stessi dovessero individuarsi nel
D.M. 55/2014 per i due giudizi nn.2855/06 e 435/15, radicati, rispettivamente, dinanzi il
Tribunale di Trani e dinanzi la Corte di Appello di Bari, con applicazione dello scaglione di valore indeterminabile, mentre, per quello n.2407/07 di opposizione all'esecuzione, svoltosi sempre dinanzi il Tribunale tranese, quello previgente di cui al D.M. 127/2004, attribuendo al giudizio il valore di €63.129,00.
Rilevavano, tanto premesso, che, a fronte del complessivo corrispettivo dovuto per il contenzioso predetto, la odierna resistente, avente causa dell'originaria mandante, in data
7/8/17 versava solamente un acconto di €5.000,00, senza mai corrispondere il saldo, pur riconoscendo dovuti i compensi per la difesa giudiziale svolta come dalle notule specifiche che si allegavano.
In particolare, con riferimento al giudizio di opposizione all'esecuzione del valore predetto di €63.129,00, in applicazione del previgente tariffario di cui al DM127/2004, veniva reclamato un corrispettivo complessivo di €4.819,00 (comprensivo dei diritti procuratori fissi per le attività processuali dettagliatamente indicate); con riferimento al giudizio di primo grado dinanzi il Tribunale di Trani, in applicazione del DM 55/2014 per lo scaglione di valore indeterminabile, si invocava il riconoscimento di un compenso di €13.435,00 a fronte delle previste fasi processuali;
infine, con riguardo al successivo giudizio di appello, definitosi con declaratoria di estinzione, il compenso, determinato a norma del predetto tariffario e comprensivo di tutte le fasi processuali del giudizio, ammontava alla somma di €13.635,00 per determinarsi un compenso complessivo di €38.139,00, comprensivo di spese generali, cap ed iva, oltre interessi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ex art.1284 4° comma c.c., per cui, detratto l'acconto come innanzi versato ed imputato lo stesso ai compensi (risultando il residuo ascrivibile agli esborsi), residuava un saldo pagina 3 di 7 complessivo a credito, pari ad €34.337,00 di cui chiedevano la condanna a carico della resistente, oltre interessi come innanzi indicati, in favore della indicata associazione professionale (senza esplicita richiesta di ulteriori spese processuali), allegando istruttoriamente copia informatica dei fascicoli inerenti ai tre giudizi di cui innanzi.
Con successivo decreto presidenziale del 13/10/2023, veniva quindi fissata l'udienza di comparizione dell'1/12/2023, con contestuale fissazione del termine di notifica alla resistente.
Espletati gli adempimenti di rito, come da documentazione prodotta con successive note di deposito e nella contumacia della società convenuta, nel corso dell'udienza, le parti ricorrenti chiedevano un rinvio, pendenti trattative di bonario componimento, venendo così differita la comparizione al 15/3/2024, nel corso della quale, fallite le predette trattative, la procedura veniva rinviata al 10/5/2024 con modalità decisoria ex art.281 sexies c.p.c., successivamente differita, per carico del ruolo, a quella del 10/1/2025 e, quindi, definitivamente, a quella di cui in epigrafe del 19/9/2025, trattata con la prevista modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le note di trattazione scritta da parte ricorrente, persistendo la società resistente nella propria contumacia processuale, con cui si insisteva nella decisione della causa, con implicito riporto al ricorso introduttivo, il
Collegio riservava il deposito della sentenza nei termini di rito.
Motivazione della decisione
Deve prioritariamente dichiararsi la contumacia processuale della società convenuta, la quale, benché ritualmente notiziata con il perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione, deliberava di non costituirsi in giudizio.
Ulteriore rilievo preliminare attiene alla competenza di questa Corte per la delibazione dell'istanza di pagamento in oggetto, in ragione della espletata attività professionale di cui si chiede il riconoscimento ai fini del compenso maturato, sviluppatasi in un doppio grado di giudizio, avendo la società mandante impugnato la sentenza resa dal Tribunale di Trani che aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta, con conseguente devoluzione della competenza a conoscere l'istanza di riconoscimento dei compensi pagina 4 di 7 professionale ex art.14 D.Lgs.150/2011 da parte dell'ultimo ufficio dinanzi al quale il contenzioso, determinante il credito professionale, si era protratto.
Invero, in ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art.28 della L.n.794 del 1942, come sostituito dall'art.34, comma 16 lett.a) del d.lgs. n.150/2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art.14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa (V. Cass. 19/2/2020 n.4247).
Risulta, peraltro, estraneo alla competenza di questa Corte, il distinto giudizio n.2406/07 dinanzi il Tribunal4e di Trani, avente ad oggetto un'opposizione all'esecuzione, risultante lo stesso definito in primo grado (con rinuncia della controparte agli atti del giudizio) senza alcuna appendice processuale dello stesso in grado di appello, precludendo, pertanto, in questa sede, alcuna competenza funzionale di questo Collegio, dovendosi la stessa appartenere al Tribunale di Trani, dinanzi al quale il giudizio è stato incardinato e definito, senza alcuna impugnazione successiva.
Così limitato l'ambito del giudizio, dovendosi lo stesso circoscrivere al contenzioso di merito introdotto dalla società dinanzi il Tribunale di Trani con citazione in CP_2 danno del ed avente ad oggetto un preteso adempimento contrattuale Persona_1 relativo ad una intercorsa permuta immobiliare (oggetto confermato dall'asserito valore indeterminabile) e proseguito dinanzi questa Corte per l'addotta impugnativa alla sentenza di primo grado di rigetto della domanda attorea di cui innanzi, occorre verificare, sulla scorta delle risultanze documentali, l'effettivo espletamento di un'attività difensiva protrattasi per tutto il corso del giudizio, sia in primo che in secondo grado, nell'ambito delle quattro fasi processuali in cui si articolavano entrambi i giudizi (di primo e di secondo grado).
Orbene, se, con riguardo al giudizio di primo grado, protrattasi dalla proposizione della domanda fino alla definizione della stessa con sentenza di rigetto, risulta indubbiamente espletata l'attività difensiva nel suo sviluppo integrale e compiuto, con lo studio della controversia, l'introduzione del giudizio, l'istruttoria e trattazione della causa ed infine la decisione della stessa, viceversa, per il giudizio di secondo grado, sulla scorta di una sua definizione anticipata, conseguente ad una dichiarata estinzione del giudizio a seguito pagina 5 di 7 omessa riassunzione dello stesso nei termini di legge in conseguenza dell'intercorso e tempestivamente dichiarato fallimento dell'appellato definizione che, precludeva, Per_1 evidentemente, la fase di decisione della causa, si precludeva di fatto lo svolgimento della fase processuale decisoria, con conseguente esclusione, nella correlativa specifica, dell'onorario difensivo dovuto per tale fase.
Conclusivamente, quindi, escluso il compenso per l'attività difensiva attinente il giudizio di opposizione all'esecuzione, definitosi solamente con un grado di giudizio, con conseguente incompetenza di questa Corte dinanzi alla quale veniva radicato solamente il gravame avverso la sentenza definitiva dell'altro giudizio introdotto dinanzi il Tribunale di Trani, la richiesta liquidazione, con conseguente condanna a carico della società convenuta, deve necessariamente limitarsi al giudizio n.2855/2006 nel suo integrale sviluppo processuale, comprensivo delle quattro fasi processuali di cui al DM 55/2014
(valore medio per cause dal valore indeterminabile) nonché a quello successivo di secondo grado n.453/2015, con esclusione della fase decisoria.
Traducendo i rilievi predetti in termini sostanziali e numerici, ne deriva che, per il giudizio di primo grado di valore indeterminabile, spetti un compenso complessivo pari ad
€13.430,00 (di cui €2.430,00 per la prima fase di studio della controversia;
€1.550,00 per la seconda fase di introduzione del giudizio;
€5.400,00 per la terza fase d'istruttoria e/o di trattazione, comunque dovuta anche in assenza di attività istruttoria;
€4.050,00 per la quarta ed ultima fase decisoria del giudizio), mentre, per il giudizio di secondo grado si ritiene maturato un compenso complessivo pari ad € 8.775,00 di cui €2.835,00 per la fase di studio;
€1.820,00 per la fase introduttiva ed €4.120,00 per quella di trattazione (con esclusione della fase decisionale non espletata a seguito precedente interruzione e mancata riassunzione), per un importo complessivo di € 22.205,00
(€13.430+ €8.775) e quindi, detratto l'ammesso ricevuto acconto di €5.000,00, un saldo creditorio residuo pari ad €17.205,00 oltre accessori di legge ed interessi legali decorrenti dalla domanda.
In punto di regolamentazione delle spese, ritiene il Collegio di procedere egualmente ad una statuizione di condanna a carico della società convenuta in conseguenza della sua soccombenza processuale, anche se nei limiti di quanto effettivamente riconosciuto ed anche in assenza di specifica richiesta di parte ricorrente, atteso che la condanna al pagina 6 di 7 pagamento delle spese del giudizio, in quanto conseguenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal IU a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte risultante vittoriosa, sempre che la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria e sia stata dichiarata la cessazione della materia del contendere (v. Cass. ordinanza n.2719 dell'11/2/2015).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. Parte_1
e dallo Studio legale , in persona del suo legale Parte_2 rappresentante, in danno della già , Controparte_1 CP_2 ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. n.150/2011, così provvede:
1)Accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, condanna la
[...]
in persona del suo legale rappresentante, a pagare, in favore dello Controparte_1
, in persona del suo legale Parte_2 rappresentante, per il titolo di cui in motivazione, la complessiva somma di €17.205,00 oltre oneri previdenziali ed aliquota iva nella misura di legge ed oltre gli interessi legali decorrenti dalla data della domanda al soddisfo;
2)Condanna la società convenuta in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante, alla refusione integrale in favore della ricorrente, dei compensi difensivi, liquidati gli stessi in complessivi €5.809,00 oltre accessori di legge.
Così deciso, all'esito della Camera di Consiglio in videoconferenza del 14/10/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il IU IL estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
IU IL RE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in unico grado, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
, nato a [...] l'[...] e Parte_1 Parte_2
, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Trani ed ivi
[...] elettivamente domiciliati alla via Tasselgardo n.7 presso lo studio dell'avv. Rosa Ferreri, dalla quale sono entrambi rappresentati e difesi in forza di procura in atti
ricorrenti
Contro
pagina 1 di 7 già , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante, con sede in Bari
resistente, contumace
^^^
Oggetto: ricorso per pagamento competenze professionali ex art.14 D.Lgs. 150/2011
Conclusioni: così riassunte dai ricorrenti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di discussione ex art.281 sexies c.p.c.. del 19/9/2025, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti e riservata in decisione: “ ci si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi spiegate, insistendo per la decisione della causa”
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art.14 d.lgs. n.150/2011, l'avv. e lo Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, avv. Parte_2
Vincenzo Operamolla, premettevano di aver ricevuto mandato professionale, nel settembre del 2006, dalla , dante causa dell'odierna resistente, di CP_2 rappresentarla ed assisterla in un contenzioso contro tale ed avente ad Persona_1 oggetto un contratto di permuta di una villa contro appartamenti da costruire.
Precisavano che tale contenzioso aveva avuto origine con citazione dell'8/9/2006, introduttiva di un giudizio dinanzi il Tribunale di Trani rubricato al n.2855/06, per proseguire con la difesa in un conseguente giudizio di opposizione all'esecuzione dinanzi il medesimo Tribunale, rubricato al n.2406/07, nel quale la società mandante era convenuta dal per concludersi, dinanzi questa Corte di Appello (donde la Per_1 competenza funzionale della stessa in unico grado) con sentenza del 25/1/2019 dichiarativa di estinzione del giudizio, rubricato al n.453/2015 r.g., a seguito omessa riassunzione dello stesso conseguenziale a precedente interruzione per intercorso fallimento del risultando pertanto il mandato a suo tempo conferito, espletato nel Per_1 corso dei tre giudizi di cui innanzi.
Aggiungevano che, nel corso dell'espletamento del mandato, come innanzi articolato, la società mandante mutava la propria ragione sociale in quella attuale senza, peraltro,
pagina 2 di 7 provvedere al pagamento delle competenze da essi ricorrenti maturate per i tre giudizi innanzi evidenziati, rilevando che la legittimazione processuale attiva della predetta associazione professionale conseguiva dallo statuto interno della stessa, secondo cui i compensi di spettanza del professionista mandatario erano di spettanza della stessa associazione cui lo stesso partecipava.
Precisavano ancora, in punto di applicazione dei rispettivi decreti ministeriali relativi ai tariffari professionali vigenti, cui far riferimento per la determinazione dei compensi maturati per l'attività svolta nei predetti giudizi, che gli stessi dovessero individuarsi nel
D.M. 55/2014 per i due giudizi nn.2855/06 e 435/15, radicati, rispettivamente, dinanzi il
Tribunale di Trani e dinanzi la Corte di Appello di Bari, con applicazione dello scaglione di valore indeterminabile, mentre, per quello n.2407/07 di opposizione all'esecuzione, svoltosi sempre dinanzi il Tribunale tranese, quello previgente di cui al D.M. 127/2004, attribuendo al giudizio il valore di €63.129,00.
Rilevavano, tanto premesso, che, a fronte del complessivo corrispettivo dovuto per il contenzioso predetto, la odierna resistente, avente causa dell'originaria mandante, in data
7/8/17 versava solamente un acconto di €5.000,00, senza mai corrispondere il saldo, pur riconoscendo dovuti i compensi per la difesa giudiziale svolta come dalle notule specifiche che si allegavano.
In particolare, con riferimento al giudizio di opposizione all'esecuzione del valore predetto di €63.129,00, in applicazione del previgente tariffario di cui al DM127/2004, veniva reclamato un corrispettivo complessivo di €4.819,00 (comprensivo dei diritti procuratori fissi per le attività processuali dettagliatamente indicate); con riferimento al giudizio di primo grado dinanzi il Tribunale di Trani, in applicazione del DM 55/2014 per lo scaglione di valore indeterminabile, si invocava il riconoscimento di un compenso di €13.435,00 a fronte delle previste fasi processuali;
infine, con riguardo al successivo giudizio di appello, definitosi con declaratoria di estinzione, il compenso, determinato a norma del predetto tariffario e comprensivo di tutte le fasi processuali del giudizio, ammontava alla somma di €13.635,00 per determinarsi un compenso complessivo di €38.139,00, comprensivo di spese generali, cap ed iva, oltre interessi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ex art.1284 4° comma c.c., per cui, detratto l'acconto come innanzi versato ed imputato lo stesso ai compensi (risultando il residuo ascrivibile agli esborsi), residuava un saldo pagina 3 di 7 complessivo a credito, pari ad €34.337,00 di cui chiedevano la condanna a carico della resistente, oltre interessi come innanzi indicati, in favore della indicata associazione professionale (senza esplicita richiesta di ulteriori spese processuali), allegando istruttoriamente copia informatica dei fascicoli inerenti ai tre giudizi di cui innanzi.
Con successivo decreto presidenziale del 13/10/2023, veniva quindi fissata l'udienza di comparizione dell'1/12/2023, con contestuale fissazione del termine di notifica alla resistente.
Espletati gli adempimenti di rito, come da documentazione prodotta con successive note di deposito e nella contumacia della società convenuta, nel corso dell'udienza, le parti ricorrenti chiedevano un rinvio, pendenti trattative di bonario componimento, venendo così differita la comparizione al 15/3/2024, nel corso della quale, fallite le predette trattative, la procedura veniva rinviata al 10/5/2024 con modalità decisoria ex art.281 sexies c.p.c., successivamente differita, per carico del ruolo, a quella del 10/1/2025 e, quindi, definitivamente, a quella di cui in epigrafe del 19/9/2025, trattata con la prevista modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le note di trattazione scritta da parte ricorrente, persistendo la società resistente nella propria contumacia processuale, con cui si insisteva nella decisione della causa, con implicito riporto al ricorso introduttivo, il
Collegio riservava il deposito della sentenza nei termini di rito.
Motivazione della decisione
Deve prioritariamente dichiararsi la contumacia processuale della società convenuta, la quale, benché ritualmente notiziata con il perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione, deliberava di non costituirsi in giudizio.
Ulteriore rilievo preliminare attiene alla competenza di questa Corte per la delibazione dell'istanza di pagamento in oggetto, in ragione della espletata attività professionale di cui si chiede il riconoscimento ai fini del compenso maturato, sviluppatasi in un doppio grado di giudizio, avendo la società mandante impugnato la sentenza resa dal Tribunale di Trani che aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta, con conseguente devoluzione della competenza a conoscere l'istanza di riconoscimento dei compensi pagina 4 di 7 professionale ex art.14 D.Lgs.150/2011 da parte dell'ultimo ufficio dinanzi al quale il contenzioso, determinante il credito professionale, si era protratto.
Invero, in ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art.28 della L.n.794 del 1942, come sostituito dall'art.34, comma 16 lett.a) del d.lgs. n.150/2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art.14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa (V. Cass. 19/2/2020 n.4247).
Risulta, peraltro, estraneo alla competenza di questa Corte, il distinto giudizio n.2406/07 dinanzi il Tribunal4e di Trani, avente ad oggetto un'opposizione all'esecuzione, risultante lo stesso definito in primo grado (con rinuncia della controparte agli atti del giudizio) senza alcuna appendice processuale dello stesso in grado di appello, precludendo, pertanto, in questa sede, alcuna competenza funzionale di questo Collegio, dovendosi la stessa appartenere al Tribunale di Trani, dinanzi al quale il giudizio è stato incardinato e definito, senza alcuna impugnazione successiva.
Così limitato l'ambito del giudizio, dovendosi lo stesso circoscrivere al contenzioso di merito introdotto dalla società dinanzi il Tribunale di Trani con citazione in CP_2 danno del ed avente ad oggetto un preteso adempimento contrattuale Persona_1 relativo ad una intercorsa permuta immobiliare (oggetto confermato dall'asserito valore indeterminabile) e proseguito dinanzi questa Corte per l'addotta impugnativa alla sentenza di primo grado di rigetto della domanda attorea di cui innanzi, occorre verificare, sulla scorta delle risultanze documentali, l'effettivo espletamento di un'attività difensiva protrattasi per tutto il corso del giudizio, sia in primo che in secondo grado, nell'ambito delle quattro fasi processuali in cui si articolavano entrambi i giudizi (di primo e di secondo grado).
Orbene, se, con riguardo al giudizio di primo grado, protrattasi dalla proposizione della domanda fino alla definizione della stessa con sentenza di rigetto, risulta indubbiamente espletata l'attività difensiva nel suo sviluppo integrale e compiuto, con lo studio della controversia, l'introduzione del giudizio, l'istruttoria e trattazione della causa ed infine la decisione della stessa, viceversa, per il giudizio di secondo grado, sulla scorta di una sua definizione anticipata, conseguente ad una dichiarata estinzione del giudizio a seguito pagina 5 di 7 omessa riassunzione dello stesso nei termini di legge in conseguenza dell'intercorso e tempestivamente dichiarato fallimento dell'appellato definizione che, precludeva, Per_1 evidentemente, la fase di decisione della causa, si precludeva di fatto lo svolgimento della fase processuale decisoria, con conseguente esclusione, nella correlativa specifica, dell'onorario difensivo dovuto per tale fase.
Conclusivamente, quindi, escluso il compenso per l'attività difensiva attinente il giudizio di opposizione all'esecuzione, definitosi solamente con un grado di giudizio, con conseguente incompetenza di questa Corte dinanzi alla quale veniva radicato solamente il gravame avverso la sentenza definitiva dell'altro giudizio introdotto dinanzi il Tribunale di Trani, la richiesta liquidazione, con conseguente condanna a carico della società convenuta, deve necessariamente limitarsi al giudizio n.2855/2006 nel suo integrale sviluppo processuale, comprensivo delle quattro fasi processuali di cui al DM 55/2014
(valore medio per cause dal valore indeterminabile) nonché a quello successivo di secondo grado n.453/2015, con esclusione della fase decisoria.
Traducendo i rilievi predetti in termini sostanziali e numerici, ne deriva che, per il giudizio di primo grado di valore indeterminabile, spetti un compenso complessivo pari ad
€13.430,00 (di cui €2.430,00 per la prima fase di studio della controversia;
€1.550,00 per la seconda fase di introduzione del giudizio;
€5.400,00 per la terza fase d'istruttoria e/o di trattazione, comunque dovuta anche in assenza di attività istruttoria;
€4.050,00 per la quarta ed ultima fase decisoria del giudizio), mentre, per il giudizio di secondo grado si ritiene maturato un compenso complessivo pari ad € 8.775,00 di cui €2.835,00 per la fase di studio;
€1.820,00 per la fase introduttiva ed €4.120,00 per quella di trattazione (con esclusione della fase decisionale non espletata a seguito precedente interruzione e mancata riassunzione), per un importo complessivo di € 22.205,00
(€13.430+ €8.775) e quindi, detratto l'ammesso ricevuto acconto di €5.000,00, un saldo creditorio residuo pari ad €17.205,00 oltre accessori di legge ed interessi legali decorrenti dalla domanda.
In punto di regolamentazione delle spese, ritiene il Collegio di procedere egualmente ad una statuizione di condanna a carico della società convenuta in conseguenza della sua soccombenza processuale, anche se nei limiti di quanto effettivamente riconosciuto ed anche in assenza di specifica richiesta di parte ricorrente, atteso che la condanna al pagina 6 di 7 pagamento delle spese del giudizio, in quanto conseguenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal IU a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte risultante vittoriosa, sempre che la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria e sia stata dichiarata la cessazione della materia del contendere (v. Cass. ordinanza n.2719 dell'11/2/2015).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. Parte_1
e dallo Studio legale , in persona del suo legale Parte_2 rappresentante, in danno della già , Controparte_1 CP_2 ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. n.150/2011, così provvede:
1)Accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, condanna la
[...]
in persona del suo legale rappresentante, a pagare, in favore dello Controparte_1
, in persona del suo legale Parte_2 rappresentante, per il titolo di cui in motivazione, la complessiva somma di €17.205,00 oltre oneri previdenziali ed aliquota iva nella misura di legge ed oltre gli interessi legali decorrenti dalla data della domanda al soddisfo;
2)Condanna la società convenuta in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante, alla refusione integrale in favore della ricorrente, dei compensi difensivi, liquidati gli stessi in complessivi €5.809,00 oltre accessori di legge.
Così deciso, all'esito della Camera di Consiglio in videoconferenza del 14/10/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il IU IL estensore
(avv. Leonardo Nota)
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