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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6396/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente Silvia Albano Giudice rel.
Damiana Colla Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 6396/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
– CUI , residente a [...] C.F._2
Costantini n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Candeloro, C.F.
C.F._3
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace -
OGGETTO: rinnovo permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01/02/2023 il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento emesso il 24/01/2023 e notificato il 25/01/2023, con cui la
Questura di aveva rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso di CP_1 soggiorno per motivi umanitari rilasciatogli nel 2016. Esponeva che era originario dell'Edo State, zona caratterizzata da un alto livello di violenza, come attestato dalle fonti internazionali;
che il ritorno nel paese d'origine avrebbe dunque messo in pericolo la sua incolumità, circostanza riconosciuta anche dalla Commissione Territoriale di Forlì-Cesena, che pur non avendogli riconosciuto la protezione internazionale, aveva trasmesso gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art.5 co.6 TUI;
che inoltre era presente sul territorio italiano da oltre sette anni, risultando ormai integrato nel tessuto socio-economico nazionale, come attestato dalla documentazione lavorativa in atti;
che la condizione di particolare vulnerabilità a cui sarebbe andato incontro in caso di rimpatrio sarebbe stata infine determinata dall'assenza di legami familiari e sociali nel paese d'origine; che il diniego della si era basato CP_1 esclusivamente sul parere negativo della Commissione Territoriale e non aveva tenuto in considerazione tutti gli elementi sopra evidenziati.
Chiedeva dunque di annullare il provvedimento in quanto illegittimo per violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione, e di riconoscere il suo diritto alla protezione speciale. Il , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
* * * Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il D.L. n. 130/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti
Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L.
20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art.
7. Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è “ampio non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Per_1
Germania, § 29; Pretty c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]; e c. Italia [CG], ric. n. CP_2 CP_3 Per_2
25358/12, sent. 24/01/17, § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto ad instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani ( c. Persona_3
Germania (n.2) [GC], § 95; c. Germania, § 29, c. Italia, § 32) e Per_1 Tes_1 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Testimone_2
SC c. Romania [GC], § 71, VI e KO c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan NA Oy e SA Oy c. Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibile classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza, (iii) identità della persona
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Nel caso in esame il ricorrente ha lasciato il suo paese d'origine da ormai molti anni ed è presente sul territorio italiano dal 2015, dove aveva ottenuto un permesso per protezione umanitaria nel 2016 poi rinnovato nel 2019, come risulta dal provvedimento emesso da questo Tribunale il 16/10/2019 (n.r.g. 26431/2019). Tale ultima circostanza dimostra come il ricorrente avesse già al tempo avviato un positivo percorso di integrazione sul territorio nazionale, attestato in questa sede dalla documentazione lavorativa (v. comunicazioni UNILAV e buste paga in atti) relativa al suo impiego come bracciante agricolo con contratti a tempo determinato tra il 2022 e il 2023, e al tirocinio come aiuto pasticcere relativo al 2024 (cfr. contratto e buste paga); lo stesso dispone inoltre di una sistemazione alloggiativa, come risulta dalla comunicazione di cessione di fabbricato e dal certificato di residenza rilasciato dal Comune di Foligno (PG). È dunque evidente che il rimpatrio in Nigeria, paese da cui manca da circa un decennio, sarebbe lesivo del suo diritto alla vita privata. In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art.
7. Stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di nato a [...] il 2 Dicembre Parte_1
1995 al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 05/12/2024
IL PRESIDENTE
Francesco Crisafulli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente Silvia Albano Giudice rel.
Damiana Colla Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 6396/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
– CUI , residente a [...] C.F._2
Costantini n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Candeloro, C.F.
C.F._3
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace -
OGGETTO: rinnovo permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01/02/2023 il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento emesso il 24/01/2023 e notificato il 25/01/2023, con cui la
Questura di aveva rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso di CP_1 soggiorno per motivi umanitari rilasciatogli nel 2016. Esponeva che era originario dell'Edo State, zona caratterizzata da un alto livello di violenza, come attestato dalle fonti internazionali;
che il ritorno nel paese d'origine avrebbe dunque messo in pericolo la sua incolumità, circostanza riconosciuta anche dalla Commissione Territoriale di Forlì-Cesena, che pur non avendogli riconosciuto la protezione internazionale, aveva trasmesso gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art.5 co.6 TUI;
che inoltre era presente sul territorio italiano da oltre sette anni, risultando ormai integrato nel tessuto socio-economico nazionale, come attestato dalla documentazione lavorativa in atti;
che la condizione di particolare vulnerabilità a cui sarebbe andato incontro in caso di rimpatrio sarebbe stata infine determinata dall'assenza di legami familiari e sociali nel paese d'origine; che il diniego della si era basato CP_1 esclusivamente sul parere negativo della Commissione Territoriale e non aveva tenuto in considerazione tutti gli elementi sopra evidenziati.
Chiedeva dunque di annullare il provvedimento in quanto illegittimo per violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione, e di riconoscere il suo diritto alla protezione speciale. Il , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
* * * Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il D.L. n. 130/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti
Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L.
20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art.
7. Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è “ampio non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Per_1
Germania, § 29; Pretty c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]; e c. Italia [CG], ric. n. CP_2 CP_3 Per_2
25358/12, sent. 24/01/17, § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto ad instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani ( c. Persona_3
Germania (n.2) [GC], § 95; c. Germania, § 29, c. Italia, § 32) e Per_1 Tes_1 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Testimone_2
SC c. Romania [GC], § 71, VI e KO c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan NA Oy e SA Oy c. Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibile classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza, (iii) identità della persona
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Nel caso in esame il ricorrente ha lasciato il suo paese d'origine da ormai molti anni ed è presente sul territorio italiano dal 2015, dove aveva ottenuto un permesso per protezione umanitaria nel 2016 poi rinnovato nel 2019, come risulta dal provvedimento emesso da questo Tribunale il 16/10/2019 (n.r.g. 26431/2019). Tale ultima circostanza dimostra come il ricorrente avesse già al tempo avviato un positivo percorso di integrazione sul territorio nazionale, attestato in questa sede dalla documentazione lavorativa (v. comunicazioni UNILAV e buste paga in atti) relativa al suo impiego come bracciante agricolo con contratti a tempo determinato tra il 2022 e il 2023, e al tirocinio come aiuto pasticcere relativo al 2024 (cfr. contratto e buste paga); lo stesso dispone inoltre di una sistemazione alloggiativa, come risulta dalla comunicazione di cessione di fabbricato e dal certificato di residenza rilasciato dal Comune di Foligno (PG). È dunque evidente che il rimpatrio in Nigeria, paese da cui manca da circa un decennio, sarebbe lesivo del suo diritto alla vita privata. In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art.
7. Stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di nato a [...] il 2 Dicembre Parte_1
1995 al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 05/12/2024
IL PRESIDENTE
Francesco Crisafulli