TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/11/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n.r.g. 1727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova – Sezione Unica del Lavoro in persona del dott. IT BO all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestualmente motivata nella causa n.r.g. 1727/2024, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Montobbio Enrico, per mandato in Parte_1 atti
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Genova piazza della Vittoria, 6/R presso l'Avv. Lilia Bonicioli come da procura generale notarile alle liti in atti
CONVENUTO
Conclusioni: come nei rispettivi atti difensivi e da verbale udienza odierna
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depistato in data 4/4/2024, legale Parte_1 rappresentante della , ha proposto ricorso in opposizione, ex art. CP_2
22 della legge 689/1981, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 001290641 dell , CP_1 notificatale in data 4/3/2024, avente ad oggetto sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali dell'anno 2016, scaturita da atto di accertamento n. 3400.03/09/2018/0214192 del 3 settembre 2018, chiedendone l'annullamento. CP_1
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza CP_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto. Con il primo motivo di opposizione, parte ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria dell' , ex art. 28 legge 689/1981, essendo CP_1 stata l'ordinanza ingiunzione notificata oltre cinque anni e sei mesi dall'accertamento dell' del 3/9/2018. CP_1
L'eccezione è infondata.
La violazione contestata risale al maggio 2016.
La prescrizione risulta interrotta dall' con la notifica del provvedimento di CP_1 accertamento della violazione, avvenuta -come è pacifico- in data 29/8/2018 e poi sospesa, dapprima per tre mesi ex art. 2, comma 1 quater legge 638/1983, e, successivamente, per ulteriori 99 giorni (dal 23/2/2020 al 31/5/2020), ex art. 103, comma 6 bis, della legge n.27/2020 (sospensione periodo emergenziale COVID 19)
Poiché l'ordinanza ingiunzione è stata notificata all'opponente in data 4/3/2024, il termine prescrizionale quinquennale (decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto) non risulta decorso.
Parimenti infondata è la censura di illegittimità della sanzione per inesigibilità della prestazione oggetto di sanzione amministrativa.
La ricorrente non ha contestato il mancato versamento delle ritenute previdenziali relative al mese di maggio 2016, presupposto della sanzione amministrativa oggetto dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa.
Non assume alcun rilevo l'eventuale difficoltà economica in cui si sa trovato l trasgressore o che l'impresa sia stata sottoposta a procedura concorsuale atteso che il datore di lavoro, e tale era la ricorrente al momento della violazione, è comunque obbligato al pagamento della sanzione con le personali risorse economiche, essendo la responsabilità personale ex art. 6 legge 689/1981 (Cass. n. 26712/2015)
Nè potrebbe ritenersi giustificato l'omesso versamento dei contributi per ricorrenza di una situazione di forza maggiore costituita dallo stato di insolvenza descritto a pag. 3 del ricorso.
Devono applicarsi i medesimi principi espressi dal l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di inadempimento di obbligazione tributaria secondo i quali:
“l'inadempimento dell'obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico”.
Nel caso in esame non è stato neppure dedotto che il mancato pagamento dei contributi derivi da fatti non imputabili alla ricorrente, quali, ad esempio, il mancato pagamento di crediti certi ed esigibili verso la pubblica amministrazione della P.A. o per accertata insolvenza dei creditori.
Irrilevante, infine, che all'epoca vi fosse in carica un consigliere delegato: sia perché non vi è prova del conferimento ad esso di una procura specifica ad operare nel settore contributivo-fiscale, sia perché la ricorrente, quale legale rappresentante della società, aveva l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione di cui ella è l'esclusiva destinataria(Cass. Sez. 3, n. 31327/2019, Sez. 3, n. 39072 2017; Sez. 3, n. 34619/2010, Sez. 3, n. 33141/2002).
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha per la prima volta eccepito illegittimità della ordinanza ingiunzione per ritardo da parte dell nell'irrogazione CP_1 della sanzione rispetto alla data del provvedimento di accertamento e dell'avvenuta violazione.
La domanda non può essere accolta neppure sotto questo profilo
In carenza d'interventi legislativi volti a diversamente disciplinare la materia, non esistendo altri limiti temporali, oltre quello della prescrizione, che vincolino l'Amministrazione e che possano caducarne le pretese sanzionatorie (v.,ex multis, Cass. n. 17526/2009 e n. 21706/2018), non è consentito al giudice operare declaratorie di illegittimità del potere sanzionatorio della P.A., in quanto per far ciò dovrebbe sostituirsi al Legislatore individuando (in sostanza, inventadosi) un termine.
Già la Corte Costituzionale in tema (cfr. Ordinanza n. 51/2021), pur valorizzando la
“specifica esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, nonché affermando la necessità di garantire “la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione”, ha rimesso solo al legislatore l'individuazione dei termini (diversi da quelli prescrizionali) idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi.
In ogni caso, parte opponente non ha evidenziato quali diritti sarebbero stati negativamente incisi dal “ritardo” e per quali ragioni, limitandosi in ricorso solo a richiedere che sia dichiarata la prescrizione del diritto sanzionatorio, in contrasto con la disciplina vigente.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione.
Condanna parte opponente a rifondere all' le spese di lite che liquida in CP_1 euro1.200,00, oltre accessori di legge.
Genova, 12/11/2025
Il Giudice
IT BO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova – Sezione Unica del Lavoro in persona del dott. IT BO all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestualmente motivata nella causa n.r.g. 1727/2024, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Montobbio Enrico, per mandato in Parte_1 atti
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Genova piazza della Vittoria, 6/R presso l'Avv. Lilia Bonicioli come da procura generale notarile alle liti in atti
CONVENUTO
Conclusioni: come nei rispettivi atti difensivi e da verbale udienza odierna
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depistato in data 4/4/2024, legale Parte_1 rappresentante della , ha proposto ricorso in opposizione, ex art. CP_2
22 della legge 689/1981, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 001290641 dell , CP_1 notificatale in data 4/3/2024, avente ad oggetto sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali dell'anno 2016, scaturita da atto di accertamento n. 3400.03/09/2018/0214192 del 3 settembre 2018, chiedendone l'annullamento. CP_1
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza CP_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto. Con il primo motivo di opposizione, parte ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria dell' , ex art. 28 legge 689/1981, essendo CP_1 stata l'ordinanza ingiunzione notificata oltre cinque anni e sei mesi dall'accertamento dell' del 3/9/2018. CP_1
L'eccezione è infondata.
La violazione contestata risale al maggio 2016.
La prescrizione risulta interrotta dall' con la notifica del provvedimento di CP_1 accertamento della violazione, avvenuta -come è pacifico- in data 29/8/2018 e poi sospesa, dapprima per tre mesi ex art. 2, comma 1 quater legge 638/1983, e, successivamente, per ulteriori 99 giorni (dal 23/2/2020 al 31/5/2020), ex art. 103, comma 6 bis, della legge n.27/2020 (sospensione periodo emergenziale COVID 19)
Poiché l'ordinanza ingiunzione è stata notificata all'opponente in data 4/3/2024, il termine prescrizionale quinquennale (decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto) non risulta decorso.
Parimenti infondata è la censura di illegittimità della sanzione per inesigibilità della prestazione oggetto di sanzione amministrativa.
La ricorrente non ha contestato il mancato versamento delle ritenute previdenziali relative al mese di maggio 2016, presupposto della sanzione amministrativa oggetto dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa.
Non assume alcun rilevo l'eventuale difficoltà economica in cui si sa trovato l trasgressore o che l'impresa sia stata sottoposta a procedura concorsuale atteso che il datore di lavoro, e tale era la ricorrente al momento della violazione, è comunque obbligato al pagamento della sanzione con le personali risorse economiche, essendo la responsabilità personale ex art. 6 legge 689/1981 (Cass. n. 26712/2015)
Nè potrebbe ritenersi giustificato l'omesso versamento dei contributi per ricorrenza di una situazione di forza maggiore costituita dallo stato di insolvenza descritto a pag. 3 del ricorso.
Devono applicarsi i medesimi principi espressi dal l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di inadempimento di obbligazione tributaria secondo i quali:
“l'inadempimento dell'obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico”.
Nel caso in esame non è stato neppure dedotto che il mancato pagamento dei contributi derivi da fatti non imputabili alla ricorrente, quali, ad esempio, il mancato pagamento di crediti certi ed esigibili verso la pubblica amministrazione della P.A. o per accertata insolvenza dei creditori.
Irrilevante, infine, che all'epoca vi fosse in carica un consigliere delegato: sia perché non vi è prova del conferimento ad esso di una procura specifica ad operare nel settore contributivo-fiscale, sia perché la ricorrente, quale legale rappresentante della società, aveva l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione di cui ella è l'esclusiva destinataria(Cass. Sez. 3, n. 31327/2019, Sez. 3, n. 39072 2017; Sez. 3, n. 34619/2010, Sez. 3, n. 33141/2002).
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha per la prima volta eccepito illegittimità della ordinanza ingiunzione per ritardo da parte dell nell'irrogazione CP_1 della sanzione rispetto alla data del provvedimento di accertamento e dell'avvenuta violazione.
La domanda non può essere accolta neppure sotto questo profilo
In carenza d'interventi legislativi volti a diversamente disciplinare la materia, non esistendo altri limiti temporali, oltre quello della prescrizione, che vincolino l'Amministrazione e che possano caducarne le pretese sanzionatorie (v.,ex multis, Cass. n. 17526/2009 e n. 21706/2018), non è consentito al giudice operare declaratorie di illegittimità del potere sanzionatorio della P.A., in quanto per far ciò dovrebbe sostituirsi al Legislatore individuando (in sostanza, inventadosi) un termine.
Già la Corte Costituzionale in tema (cfr. Ordinanza n. 51/2021), pur valorizzando la
“specifica esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, nonché affermando la necessità di garantire “la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione”, ha rimesso solo al legislatore l'individuazione dei termini (diversi da quelli prescrizionali) idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi.
In ogni caso, parte opponente non ha evidenziato quali diritti sarebbero stati negativamente incisi dal “ritardo” e per quali ragioni, limitandosi in ricorso solo a richiedere che sia dichiarata la prescrizione del diritto sanzionatorio, in contrasto con la disciplina vigente.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione.
Condanna parte opponente a rifondere all' le spese di lite che liquida in CP_1 euro1.200,00, oltre accessori di legge.
Genova, 12/11/2025
Il Giudice
IT BO