Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/04/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 4 aprile 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Pietro Simoncelli per parte attrice e l'avv. Tiziana Volpi in sostituzione dell'avv. Giuseppe Ciliberti per parte convenuta Controparte_1
[...]
L'Avv. Simoncelli, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle dell'ultima memoria conclusionale depositata. L'Avv. Volpi, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle dell'ultima memoria conclusionale depositata.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 292 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
( , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Pietro Simoncelli e dell'avv. Francesco Mangazzo, sito in Roma via Valadier n. 44, che lo rappresentano e lo difendono in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(CF: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 seppe Roma via Monte Zebio n. 28, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio e Controparte_2 Controparte_1
deducendo che i ll
[...] lia, in corrispondenza del km 66 in direzione Santa Marinella- Civitavecchia, a bordo del motociclo YAMAHA, tg. DY79902, di proprietà di che il medesimo tratto di strada era percorso dall'autovettura Parte_2
CI C3 Tg. EX080LC di proprietà e condotta che Controparte_2 quest'ultima aveva effettuato una improvvisa, inca ovra, consistita nella svolta improvvisa a sinistra per entrare nel civico 512, posto alla sinistra del proprio senso di marcia;
che tale manovra era stata compiuta nonostante la presenza sul manto stradale della linea continua di mezzeria, senza, peraltro, curarsi in alcun modo dell'eventuale presenza di altri veicoli;
che a causa della manovra eseguita in violazione della Parte_1 nor one stradale da aveva frenava ed aveva CP_2 perso il controllo, così impattando contro il mezzo di che per CP_2 effetto della caduta e dell'impatto con il veicolo di riportato CP_2 gravi lesioni;
che la responsabilità del sinistro era i te da ascriversi a come evincibile dal verbale e dai rilievi operati dalla Polizia Controparte_2
Locale del Comune di Santa Marinella, intervenuta sul luogo dell'incidente. Deduceva, quindi, che per il sinistro aveva riportato lesioni quantificate, dalla propria perizia medico legale, in “ITT gg 120; ITP gg 150; IP pari al 70% comprensivo del danno fisiognomico con incidenza grave sulla capacità lavorativa specifica dichiarata in anamnesi” oltre alle spese mediche future per l'ammontare di euro 251.680,00 e al danno patrimoniale per lesione della capacità lavorativa specifica per l'importo di euro 173.779,00. Concludeva, infine, nel seguente modo: “In accoglimento della domanda attrice ed accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della Sig.ra Controparte_2 nella causazione del sinistro per cui è causa, Voglia condannare quest'ultima ed in solido con la al pagamento della somma di €. Controparte_1
1.162.651,00 o ritenuta di giustizia, oltre spese mediche sostenute”.
2.Si costituiva in giudizio contestando che Controparte_1
l'attore aveva compiuto tro e che vi era, quindi, il concorso tra i due conducenti dei veicoli incidentati;
che i danni erano eccessivi e sproporzionati nella misura indicata dall'attore. Concludeva, quindi, nel seguente modo: “rigettare ogni e qualsiasi domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita di prova. In via subordinata dichiarare la concorsuale responsabilità di parte attrice ex art. 2054 II comma c.c., con ogni conseguenza sull'eventuale liquidazione dei danni, in ogni caso tenuto conto delle prestazioni corrisposte al da Inail per € 266.985,24 individuate alla data del 25/5/2021, di cui alla Pt_1 premessa del presente atto”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale e di ctu medico legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.In ordine alla dinamica del sinistro si legge nella relazione di intervento redatta dalla Polizia Stradale la seguente ricostruzione: “Il giorno 11 aprile alle ore 8,50 circa, la sig.ra alla guida del proprio veicolo marca Controparte_2
CI modello C3 targ tti denominato “veicolo B” percorreva la via SS1 Aurelia secondo la direzione di marcia CC. Il sig.
alla guida del motociclo marca Yahama targato DY79902, Parte_1 in atti denominato il “veicolo A” procedeva nella medesima strada con stessa direzione di marcia posizionato dietro un altro veicolo che, a seguito di indagini, è risultato essere l'autovettura Peugeot modello 06 targato BM151AR condotto dalla sig.ra (…) che a sua volta seguiva da tergo il veicolo B. In Parte_3 prossimità del Km 66,100 della SS1 Aurelia, nel tratto in cui la strada presenta una curva volgente a destra, il conducente del veicolo A si spostava al centro della carreggiata effettuando il sorpasso del veicolo Peugeot 06, probabilmente rimanendo all'interno della propria corsia di marcia, nel mentre, più avanti, all'altezza del civico n. 512, il veicolo B dopo aver arrestato la marcia e probabilmente attivato l'indicatore direzionale sinistro, svoltava sulla propria sinistra oltrepassando la linea longitudinale continua di mezzeria ed intenzionato ad accedere all'interno del civico n. 512 dove è presente l'asilo nido denominato “Villa Betania”. A seguito di tale manovra posta in atto dalla conducente del veicolo B, il conducente del veicolo A (motociclista) frenava bruscamente il veicolo, lasciando evidenti tracce di pneumatico sul manto stradale per circa 8,80 m dopo di che, perdeva il controllo rovinando a terra e continuando la corsa lasciando tracce di scarrocciamento (…) fino ad urtare il veicolo B sulla fiancata sinistra (…) il corpo del motociclista veniva sbalzato sulla sinistra finendo la corsa contro la portiera anteriore sinistra ed il longarone sottostante”.
conducente del motociclo, in data 13.5.2016 ha Parte_1 dichiarato: “Percorrevo la S.S. Aurelia in direzione di Civitavecchia per recarmi al lavoro alla guida del mio motociclo. Dopo un tratto rettilineo impegnavo una curva senza visuale libera e all'uscita notavo una macchina che rallentava improvvisamente. Mi accingevo a scorrere alla sua sinistra in quanto non avevo tempo di arrestare la marcia e trovavo il veicolo che precedeva il predetto mezzo di traverso sulla carreggiata. Inchiodavo la moto che sfuggiva dal mio controllo cadevo al suolo arrestando il mezzo sulla parte laterale posteriore sinistra. Preciso che anche per le caratteristiche del motociclo mantenevo una velocità moderata”.
occupante della CI, in data 23.4.2026 ha dichiarato: “Mi Testimone_1 ll'autovettura CI C3 di mia figlia in Controparte_2 qualità di passeggera sul sedile anteriore destro. Percorr in direzione di Civitavecchia quando all'altezza del civico 512 presso l'asilo nido Villa Betania mia figlia dopo aver precedentemente segnalato con l'indicatore di direzione sinistro ed aver rallentato attraversava la corsia opposta fermando il veicolo davanti al cancello d'entrata dell'asilo nido. Improvvisamente ho avvertito un forte rumore proveniente dalla parte laterale posteriore sinistra dell'auto. Siamo scesi subito dalla vettura ed abbiamo constatato che eravamo stati tamponati dal motociclo targato DY79902”. ha riferito alla Polizia Locale in data 20.04.2016 che in effetti Controparte_2 ha operato la manovra di svolta verso sinistra valicando la linea di mezzeria continua, ma di averlo fatto previa tempestiva segnalazione con l'indicatore luminoso di sinistra e fermandosi dinanzi all'ingresso dell'asilo nido e solo in quel momento ha riferito di essere stata colpita dal motociclista.
in data 19 aprile 2016 ha dichiarato: “Ero in direzione di Civitavecchia Tes_2 ella ma vettura quando ho visto una macchina bianca guidata da una signora girare a sinistra per entrare nell'asilo Villa Betania. La macchina si immetteva nel cancello e nel frattempo sopraggiungeva una moto ad alta velocità che superava la mia vettura ed altre 4/5 macchine che perdeva il controllo e cadeva a terra urtando la macchina ferma davanti al cancello. Non posso stabilire la velocità con cui la macchina sopraggiungeva e che al momento dell'incidente non mi è stato possibile fermarmi per accertarmi dell'accaduto e deporre la mia testimonianza alle autorità intervenute sul posto”. In data 13.04.2016 dichiarava: “Mentre mi trovavo alla guida Parte_3 della mia autovettu 6 targata BM151AR, alle ore 8:45 circa del giorno 11.4.2016, percorrevo la S.S. Aurelia con direzione di marcia Roma- Civitavecchia, giunta all'altezza del km 66+100 circa, venivo sorpassata da un motociclo di colore nero, tale sorpasso avveniva sulla mia sinistra ed il motociclo non oltrepassava la linea longitudinale di mezzeria. Nel mentre un altro veicolo di colore bianco posto davanti al mio e con stessa direzione di marcia posizionato a circa 10m davanti al mio si fermava con la freccia sinistra attivata e subito dopo vedevo il veicolo bianco risultato poi essere l'autovettura tipo CI C3 targata EX080LC girare sulla sua sinistra con l'intento di accedere all'interno del passo carrabile di Via Aurelia civico 512 (asilo nido Villa Betania) contemporaneamente alla manovra posta in atto dal conducente dell'autovettura CI C3, il motociclo collideva con l'autovettura CI. L'urto avveniva tra la parte anteriore della moto e la parte laterale posteriore sinistra dell'autovettura”. Sullo schizzo planimetrico realizzato dalla Polizia Locale sono riportate le posizioni statiche dei veicoli e le tracce rilevate. E' riportata una traccia di pneumatico frenato lunga 8,8 m e una successiva traccia di incisione lunga 7,50 m nonché una traccia di aderenza gommosa (punto 10) prodotta dallo spostamento della CI per effetto dell'urto. Tale traccia è riconducibile alla ruota posteriore destra della CI e consente di ricostruire la posizione della stessa nell'istante dell'urto. E' inoltre presente un ampio corredo fotografico dello stato dei luoghi, delle condizioni dell'asfalto, delle tracce lasciate dai veicoli, delle condizioni dei mezzi in seguito all'urto e della loro posizione statica. Nel corso del giudizio è stata sentita nuovamente il testimone oculare Parte_3 la quale ha riferito che “mi ricordo di un incidente tra una m
[...] ava, io ero alla guida della mia autovettura Peugeot 06, e andava a collidere con la macchina che era davanti a me che immettendo la freccia girava a sinistra. Non ho mai saputo i nomi dei conducenti dei veicoli. Ricordo di aver lasciato i miei dati al vigile urbano che venne a fari i rilievi (…)” precisando al momento del sorpasso “rimaneva dentro la nostra corsia Parte_1 (…) ricordo che la moto ha cercato di evitare la macchina ma ricordo un grosso impatto. Sulle entità delle lesioni nulla posso dire”. Il ctu Ing. nel rispondere ai quesiti inerenti alla Persona_1 ricostruzione ll'incidente ha valorizzato ogni elemento probatorio e ha reso conclusioni che vanno integralmente condivise dal Tribunale, in quanto aderenti ai documenti, alle fotografie e alle dichiarazioni testimoniali. In particolare, il ctu ha riportato la seguente ricostruzione delle fasi del sinistro
“Il giorno 11.4.2016, alle ore 8,50 circa, , alla guida Controparte_2 dell'autovettura CI C3 targata EX080LC con a bordo Testimone_1
(madre) e la minore (figlia), percorreva la Persona_2
CC , la pavimentazione asciutta, il cielo sereno, il traffico normale. Il tratto di strada di percorrenza era a doppio senso di marcia con carreggiata di larghezza pari mediamente a 8,8m divisa in due corsie di 4,4m ciascuna separate da striscia bianca continua. Era vigente il limite massimo di velocità di 70km/h. Giunta poco oltre la progressiva chilometrica 66+100, in un tratto di strada posto al termine di una curva a destra rispetto al proprio senso di percorrenza regolarmente presegnalata con segnale triangolare di pericolo, dopo aver verosimilmente rallentato fino a fermarsi, eseguiva successivamente la manovra di svolta a sinistra per immettersi nel passo carrabile del civico 512 situato dalla parte opposta della carreggiata. La era seguita da CP_2 altra autovettura (la Peugeot 06 condotta ) che Parte_3 verosimilmente rallentava per adeguare la propria andatura a quella dell'autovettura CI che la precedeva. Il tratto di strada era corredato da striscia bianca continua di centro strada di separazione delle corsie. Pertanto, per eseguire la manovra di svolta a sinistra, la valicava la striscia CP_2 continua e ciò in violazione di norme del C.d.s. di primaria importanza ai fini della sicurezza della circolazione tenuto conto anche della tipologia di strada del tipo extraurbana secondaria caratterizzata da rilevante volume di traffico: ai sensi dell'Art. 40 la striscia continua non può essere valicata e pertanto non era consentito ai conducenti la svolta a sinistra. Nel caso specifico la manovra avveniva su strada di primaria importanza e all'uscita da una curva di limitata visibilità presegnalata con segnale di pericolo. Nella medesima circostanza temporale da tergo proveniva il motociclo Yamaha X V 950 targato DY79902 condotto da che, dopo aver percorso l'intera curva a Parte_1 destra, giunto quasi al termine della stessa, mentre si trovava in corrispondenza del centro strada rimanendo nella corsia di propria pertinenza, verosimilmente intenzionato al superamento a sinistra di altri veicoli che lo precedevano, avvistava davanti a sé la CI in manovra di conversione a sinistra. Poiché la traiettoria della CI diveniva collidente con la propria, il motociclista, percepita una condizione di grave pericolo, azionava energicamente l'impianto frenante ed eseguiva contestualmente una deviazione verso sinistra nel tentativo di evitare l'urto invadendo così la corsia opposta. Dopo aver lasciato sulla pavimentazione una traccia gommosa di pneumatico di 8,8m e, persa la condizione di stabilità, una successiva e contigua traccia di scarrocciamento di 7,5m con andamento obliquo a sinistra prodotta da parti metalliche sporgenti del lato sinistro del motociclo in assetto riverso, veniva a collisione contro la fiancata sinistra della CI che, nel proseguire la manovra, aveva assunto assetto trasversale occupando gran parte della semicarreggiata opposta. Dall'analisi tecnica è emerso che il motociclista all'inizio della manovra di frenatura e nell'istante precedente di percezione del pericolo procedeva alla velocità di circa 63km/h. E' emerso altresì che nell'istante di collisione era ancora animato da velocità residua pari a circa 40km/h. Nell'istante di collisione la CI era ancora in fase dinamica e per effetto dell'urto subito modificava l'assetto originario con una rotazione antioraria. Riportava danni lungo la fiancata sinistra con esiti di limitata entità. Il motociclo in esito alla collisione riportava danni alla ruota anteriore e alla forcella che arretrava di circa 15- 20cm. Il motociclista riportava politrauma della strada con frattura scapola e polso sinistro, femore destro, fratture costali multiple con prognosi di 55gg. La traccia di frenatura e la seguente traccia di incisione lasciata dal motociclo e rilevata dalla P.G. ha consentito di risalire con precisione alla traiettoria, velocità e posizione del motociclo nella fase ante urto. Si evidenzia che, tenuto conto del punto di inizio della traccia di frenatura e dell'andamento della stessa, valutata la velocità del motociclo all'inizio della traccia pari a 63km/h (17,5m/s), risulta che nell'istante di percezione del pericolo il motociclista si trovava in corrispondenza della parte centrale della careggiata e verosimilmente ancora nella corsia di propria pertinenza”. In conclusione, deve ritenersi che la conducente della CI, in considerazione della segnaletica verticale e orizzontale, ha eseguito una manovra irregolare e inaspettata da parte degli altri utenti della strada. Veniva eseguita in presenza di striscia continua e in uscita da una curva a limitata visibilità regolarmente presegnalata con segnale di pericolo. Inoltre, in violazione dell'art. 154 del C.d.s. (Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre), la conducente della CI nella circostanza non si assicurava preventivamente di poter effettuare la svolta a sinistra, in ogni caso non consentita, senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. Il comportamento della conducente ha avuto inoltre come Controparte_2 conseguenza un rallentamento de cessivo innesco di una situazione di pericolo proprio in un tratto posto in uscita da una curva a limitata visibilità regolarmente presegnalata con segnale di pericolo. All'origine del sinistro vi è sicuramente il comportamento imprudente e negligente della conducente della CI in violazione degli artt. 40, 140, 146, 154 del C.d.s.. Per quanto riguarda la condotta del motociclista con riferimento alla Pt_1 segnaletica e alle norme di comportamento del C. idenzia che, ai sensi dell'art.143 (posizione dei veicoli sulla carreggiata), i conducenti devono procedere lungo il margine destro della strada. Tale norma esige un rispetto rigoroso quando si percorre un tratto curvo a visibilità limitata come nel caso in questione preceduto dal segnale di pericolo “Curva a destra”. La velocità del motociclista, risultata pari a 63km/h e pertanto inferiore al limite di 70km/h, è da considerare sufficientemente moderata in rapporto alle caratteristiche della segnaletica, della strada e del traffico. La manovra di svolta a sinistra operata della conducente della CI determinava un rallentamento del traffico cui il motociclista non si adeguava. Invece di accodarsi al veicolo che lo precedeva si spostava verso il centro strada verosimilmente con l'intenzione di eseguire un sorpasso. Il comportamento del motociclista risulta in violazione degli Artt. 143, 146 e 148 del C.d.s.. La responsabilità del sinistro sono da imputarsi in concorso ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, ma risulta preponderante la responsabilità a carico della conducente della CI che, con il suo comportamento illecito, ha dato origine al sinistro: eseguiva la manovra di svolta sinistra per accedere a proprietà privata ove non era consentito per la presenza di striscia continua di centro strada e in uscita da una curva regolarmente presegnalata con segnale di pericolo che determinava una riduzione del campo di visibilità. Nell'eseguire la manovra causava un generale rallentamento del traffico su strada di primaria importanza e un maggior ingombro della sede stradale. Pertanto, a carico di va ascritto il 75% del concorso di colpa, Controparte_2 mentre il residuo 2 conducente del motociclo Parte_1
[...]
5.In punto di quantificazione in termini monetari del danno, va ribadito che ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo nota a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle 2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il “danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali” e il “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva”. Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una “tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”, per poi prevedere una “percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale
“temporaneo” per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta
“inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico- relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)”; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: “valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00”, con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro 172,50.
6.La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto, in primo luogo, dei postumi permanenti riportati da (esiti Parte_1 permanenti “a carico del torace toracoalgie;
a carico dell'arto superiore sinistro dolore e discreto deficit funzionale a livello dell'articolazione scapolo-omerale e del polso sn e cicatrici a carico di quest'ultimo costituenti danno estetico;
a carico dell'arto inferiore destro artrosi secondaria della femoro-tibiale, dolore e notevole deficit articolare a livello del ginocchio e cicatrici costituenti danno estetico, dolore e deficit funzionale a carico della TPA e del piede.”), all'epoca dei fatti di 49 anni, quantificabili in esito alla CTU nella misura di 49 punti percentuali. Pertanto, a titolo di danno biologico permanente va liquidata la somma di euro 406.800,00. Nel caso di specie, va riconosciuto -nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo stata fornita prova, stante il tenore della relazione del ctu e alla luce della tipologia degli esiti permanenti, della sussistenza di tale tipologia di pregiudizio associata all'esito permanente. Quanto alla personalizzazione, invece, sono emerse circostanze tali da integrare quelle peculiarità eccezionali idonee ad apportare un ulteriore incremento dell'ammontare del risarcimento. Piuttosto, gli esiti permanenti descritti dal consulente medico legale nominato dal Tribunale risultano incidere sulla personalizzazione in termini di verosimile alterazione in senso peggiorativo della cenestesi lavorativa con riguardo all'occupazione di riferimento indicata dall'attore. Infatti, la ctu non ha riscontrato una lesione della capacità lavorativa specifica (nella specie risulta essere titolare di un negozio di Parte_1 telefonia, at e ha continuato a svolgere anche successivamente al sinistro), ma ha accertato un danno da lesione della cenestesi lavorativa. Il danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro, si presta di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione, a meno che - circostanza qui però insussistente e comunque non provata- la maggiore usura, la maggiore penosità del lavoro non determinino l'eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, nel qual caso, evidentemente, il pregiudizio andrà risarcito come danno patrimoniale (Cass. n. 28988/2019). Nel caso di specie, per tale ragione, appare congrua la personalizzazione pari al 20% del danno biologico permanente, per una somma complessiva di euro 461.040,00 (ossia euro 406.800,00 + euro 54.240,00), da ridurre del 25% in ragione del concorso, per un residuo dovuto di euro 345.780,00. Con riferimento alla invalidità temporanea muovendo dal valore giornaliero di euro 140,00 (dovendosi riconoscere la personalizzazione, in relazione alla natura particolarmente cruenta e penosa dell'incidente, alla molteplicità delle lesioni riportate, alle zone interessate dalle lesioni, nonché alle numerose cure ed interventi che la vittima ha dovuto patire per la riabilitazione e guarigione), spettano a titolo di ITA 240 giorni pari ad euro 33.600,00, da ridurre del 25% in ragione del concorso, per un residuo dovuto di euro 25.200,00. Le spese mediche ritenute congrue sono pari ad euro 23.745,14, da ridurre del 25% in ragione del concorso, per un residuo dovuto di euro 17.808,85. Non sono state riscontrate altre spese future necessarie dal ctu, il quale ha precisato che “Per quanto attiene le spese future allo stato attuale il periziando dichiara di non sottoporsi a trattamenti fisioterapici o psicoterapeutici”.
7.In relazione alla decurtazione delle somme indicate dall'Inail, deve essere richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, va operato un computo per poste omogenee, sicchè dall'ammontare complessivo del danno biologico deve essere detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'Inail, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, del D.Lgs. n. 38 del 2000, ex art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (cfr. Cass. civ. Sez. III, 23/06/2021, n. 17967; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 18/05/2020, n. 9083; Cass. civ. Sez. lavoro, 11/04/2019, n. 10230; Cass. n. 27669 del 2017; Cass. n. 20807 del 2016; Cass. n. 13222 del 2015; Corte d'Appello Torino, 15/05/2019; Tribunale Lecce Sent., 29/09/2020). Dall'elenco riportato dall'Inail si rinvengono somme erogate corrispondenti a poste di natura patrimoniale, non richieste o riconosciute nel presente giudizio. Va detratto, quindi, il solo importo a titolo di danno biologico permanente pari ad euro 151.674,86 (ossia euro 114.395,06 per il valore capitale della rendita per danno biologico + euro 37.279,80 per i ratei già versati per danno biologico) riconosciuto dall'Inail quale infortunio in itinere. In definitiva, infatti, la somma da defalcare è pari al valore capitale della rendita maggiorato di quello dei ratei già erogati di essa pari al totale di euro 151.674,86, da portare a scomputo alla somma di euro 345.780,00, per un residuo dovuto a tale titolo di euro 194.105,14. In conclusione, vanno condannati e Controparte_2 Controparte_1
a risarcire in favore di
[...] Parte_1
- il danno non patrimoniale pari ad euro 219.305,14 (ossia euro 194.105,14 + euro 25.200,00). Su tale importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 17.808,85 oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della somma riconosciuta a parte attrice.
9.Le spese di ctu medico legale e cinematica vengono definitivamente poste a carico delle parti convenute.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE la domanda attorea, DICHIARA in relazione al sinistro oggetto di causa la concorrente responsabilità del conducente per Controparte_2 il 75% e del conducente per il 25%, per le causali di Parte_1 cui in motivazione, e CONDANNA e Controparte_2 Controparte_1
al risarcimento i
[...] Parte_1 rimoniale pari ad euro 21 ne ed interessi come da motivazione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 17.808,85 oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
-CONDANNA e al Controparte_2 Controparte_1 pagamento in te Parte_1 giudizio da liquidarsi nella somma complessiva di euro 21.713,00 di cui euro 1.713,00 per spese vive ed euro 20.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Pietro Simoncelli e dell'avv. Francesco Mangazzo dichiaratisi difensori antistatari;
-PONE le spese della ctu medico legale e cinematica a carico delle parti convenute con obbligo di restituzione all'attore, delle somme eventualmente anticipate da quest'ultimo a tale titolo ai ctu.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani