TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/11/2025, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 266 R.G. relativo all'anno 2024, avente ad oggetto:
“Separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 16/10/2025;
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Lopiano Parte_1
-RICORRENTE-
E
Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
All'udienza del 16/10/2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/01/2024 la sig.ra conveniva in giudizio il sig. Parte_1 CP_1
con cui aveva contratto matrimonio in data 27.09.1984 in Taranto (TA), deducendo quanto segue:
[...]
che dall'unione matrimoniale erano nati a Taranto (TA) i figli in data 16.02.1992 (maggiorenne ma Per_1 Per_ non economicamente autosufficiente, invalido civile al 46%) e in data 08.10.1994;
che ella ricorrente non aveva mai svolto alcuna occupazione lavorativa retribuita avendo sempre fatto la casalinga occupandosi dei figli e della casa;
che il marito, già carpentiere presso la ditta GL Vincenzo corrente in Taranto (TA), era percettore di pensione;
che negli anni, per esclusiva responsabilità del marito, era venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra essi coniugi, che aveva reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
che unico percettore di reddito nella famiglia, era solito sperperare la propria Controparte_1 pensione contraendo prestiti, assumendo in totale autonomia, senza coinvolgere ella ricorrente, le decisioni economiche che riguardavano la famiglia;
che interrompendo il contratto di locazione dell'abitazione familiare, aveva obbligato Controparte_1 la famiglia ad abitare in Taranto (TA) alla Via Porto Mercantile n. 13 presso un alloggio popolare di cui non si aveva notizia in ordine alla relativa assegnazione;
- che nel corso degli anni i rapporti tra essi coniugi erano andati sempre più a peggiorare attesa la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale da parte del coniuge Controparte_1
- che trascorrendo gran parte delle giornate fuori dal contesto familiare, faceva Controparte_1 sorgere il dubbio che potesse aver violato anche l'obbligo di fedeltà coniugale;
- che, venuta meno ormai la comunione spirituale e materiale tra essi coniugi, la ricorrente, per far fronte alle sue necessità, era costretta a chiedere denaro al marito, unico percettore di reddito, ricevendo in cambio sempre un netto rifiuto;
- che a nulla erano valsi i tentativi di soluzione consensuale della vicenda;
Alla luce di tali considerazioni la ricorrente chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi, non essendo più tollerabile la convivenza, con addebito nei confronti del marito Controparte_1
All'udienza di prima comparizione parti celebrata il 14.05.2024, questo Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso (notificato al resistente in Taranto, alla via Porto Mercantile,n.13,attualmente convivente con la ricorrente come dichiarato dalla predetta) e ritenuta ingiustificata la mancata comparizione del resistente che veniva pertanto Controparte_1 dichiarato contumace, dava atto dell'impossibilità di procedersi al tentativo di conciliazione ed emanava i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo per il coniuge affidatario di comunicare all'altro le variazioni di domicilio, ponendo, infine, l'obbligo a carico del marito di corrispondere, a titolo di mantenimento per la moglie, la somma mensile di € 550,00, con decorrenza dalla data della domanda detratto quanto già eventualmente corrisposto a tale titolo dal marito, con scadenza il giorno 1 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat che misurano le variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai;
Venivano, inoltre, disposti accertamenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari sui coniugi
[...] nonché accertamenti reddituali sugli stessi a mezzo della GdF di Taranto;
Persona_3
Venivano ammesse, con le dovute esclusioni, le circostanze di prova testimoniale richieste dalla ricorrente, epurate da giudizi e valutazioni;
La causa veniva rinviata per l'assunzione della prova testimoniale all'udienza del 17.10.2024 nella quale si procedeva all'ascolto del teste . Testimone_1
All'udienza del 30.01.2025 compariva personalmente il resistente privo di difesa Controparte_1 tecnica, il quale dichiarava a verbale di non volersi costituire e di non avere intenzione di difendersi tramite un avvocato. Venivano acquisite le informative redatte dalla GdF di Taranto inerenti la situazione patrimoniale- reddituale dei coniugi con riguardo anche ai conti correnti postali, bancari, ai prodotti Persona_4 finanziari, di investimento ed assicurativi dei coniugi. All'udienza del 05.06.2025 nessuno compariva per il resistente, già dichiarato contumace all'udienza presidenziale del 14.05.2024, e la ricorrente chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni con termine per il deposito di note difensive rinunciando ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2025 la ricorrente, dichiarando di aver depositato telematicamente copia dell'atto di pignoramento presso terzi per le somme dovute dal resistente a titolo di mantenimento della predetta, precisava le proprie conclusioni chiedendo al Tribunale di Taranto: di pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito in Parte_1 Controparte_1 via esclusiva al marito, prevedendo un congruo risarcimento del danno in favore della ricorrente;
assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in Taranto alla Via Porto Mercantile 13 con ogni suppellettile e arredo o in subordine stabilire una somma congrua a carico del e in favore della ricorrente quale CP_1 contributo per un contratto di locazione;
stabilire in via definitiva un congruo assegno di mantenimento in favore di ella ricorrente ed a carico del in misura non inferiore ad € 800,00 mensili;
Controparte_1 CP_ ordinare, ai sensi dell'art. 473 bis 36 c.p.c., all' - sede di Taranto - il versamento diretto in favore di ella ricorrente, dell'assegno di mantenimento nella misura attualmente stabilita in € 550,00 mensili, o in quella che sarà successivamente determinata. La causa veniva, pertanto, riservata e rimessa al Collegio per la decisione senza concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica stante l'espressa rinuncia di parte ricorrente mentre il resistente rimaneva contumace.
Invero, l'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio. Dalle deduzioni difensive di parte ricorrente, non contrastate da alcun dato istruttorio di segno contrario attesa la contumacia del resistente, si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del ménage familiare. Infatti, la separazione dei coniugi indicati in epigrafe, il cosiddetto distacco coniugale - di cui ricorrono senza alcun dubbio i presupposti per il fallimento del tentativo di conciliazione, ha evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibile di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinata a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi per il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità e di conflitto familiare.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi, salva a statuire, come meglio di seguito esposto, sulla questione dell'addebito della separazione e delle ulteriori questioni accessorie.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Ciò premesso, occorre preliminarmente decidere sulla domanda di addebito della separazione avanzata da parte resistente. Invero, occorre precisare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito “la separazione personale tra due coniugi è addebitabile al coniuge che abbia posto in essere un comportamento ritenuto gravemente lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale atto ed il naufragio del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena ed agiata sino al verificarsi di tale episodio. Ciò deve ritenersi determinante, ove si consideri che ai fini della pronunzia di addebito il giudice non può limitare la propria indagine alla mera inosservanza dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., ma deve pur sempre rigorosamente verificare se sussista un nesso di necessaria correlazione fra la violazione degli obblighi coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e valutare se e in quale misura la prima si ponga come causa efficiente della seconda o piuttosto come espressione di una già consolidata ed irreversibile situazione di deterioramento del consorzio matrimoniale” (Tribunale di Taranto, sez. I, 01/03/2022 , n. 526). Difatti, occorre preliminarmente rammentare che l'art. 151, secondo comma, cod. civ., prevede che “il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi essa sia addebitabile in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio”.
L'inciso in forze del quale la dichiarazione di addebito può essere pronunciata purché “ne ricorrano le circostanze” vale a indirizzare l'arduo compito dell'interprete in una direzione coerente con la ratio che ispira la nuova disciplina;
venuta meno, con la riforma del diritto di famiglia l'elencazione tassativa delle
“colpe” dei coniugi, nella disciplina vigente il presupposto della separazione è l'intollerabilità della convivenza, mentre la pronuncia di addebito è meramente eventuale richiedendo, al fine della dichiarazione che uno dei coniugi, o eventualmente entrambi, con il proprio comportamento, in violazione dei doveri matrimoniali, abbiano dato causa alla rottura dell'unione, di acquisire adeguata conoscenza di tutte le circostanze che abbiano portato alla crisi familiare.
La pronuncia de qua presuppone una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere e basarsi sul complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, atteso che il contegno tenuto da un coniuge non potrebbe mai essere giudicato senza valutarlo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge. L'addebito postula perciò una valutazione complessiva e comparativa del rapporto coniugale, che si opera mettendo a confronto i comportamenti dell'uno e dell'altro coniuge e questi con le norme giuridiche che disciplinano i doveri coniugali, sempre tenendo in debito conto dell'interpretazione che degli stessi doveri i coniugi abbiano dato nello svolgimento del loro rapporto matrimoniale, e solo se si accerti in modo chiaro ed univoco che il comportamento trasgressivo dei doveri coniugali, inteso nel senso che precede, posto in essere da uno o entrambi i coniugi, abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, potrà dichiararsi che la separazione è addebitabile ad uno, all'altro, ovvero ad entrambi i coniugi. Con diverse pronunce la giurisprudenza della S.C. ha confermato tale assunto evidenziando che ai fini dell'addebito occorre che sia raggiunta la prova di un adeguato nesso di causalità tra comportamenti in violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e la crisi coniugale (v. Cass. 14.08.1997, n.7630; Cass. 12.01.2000, n. 279), occorrendo verificare l'effettiva incidenza causale della violazione degli obblighi coniugali e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sul fallimento della convivenza coniugale, sottolineando significativamente la rigorosità di detto accertamento sia nel rilevare l'effettiva sussistenza di un nesso di necessaria correlazione sia nel valutare se e in quale misura la condotta gravemente lesiva dei doveri matrimoniali di uno od entrambi i coniugi si ponga come causa efficiente del naufragio del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena ed agiata sino al verificarsi di tale episodio, con una valutazione globale, complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi, tenendo conto anche della frequenza e delle modalità con cui la presunta violazione è avvenuta (cfr. Cass. civ. 7998/2014: Cass. 22.04.1989, n. 1933; Cass. Sez. un. 23.04.1982, n. 2494). Nel caso di specie la prova del nesso di causalità richiesto dalla Suprema Corte tra i comportamenti addebitati al sig. ed il determinarsi della crisi coniugale, dell'intollerabilità della Controparte_1 ulteriore convivenza e della rottura dell'unione coniugale non appare adempiuta. Invero, se da un lato la ricorrente, nel contesto di una già avviata crisi coniugale con il marito CP_1
esponeva che quest'ultimo si era reso responsabile, tra l'altro, della violazione dei doveri di
[...] assistenza materiale, dall'altro lato la stessa ricorrente dichiarava all'udienza presidenziale del 14.05.2024 che “Fino ad un paio di mesi fa mio marito mi dava una carta banco posta sui cui caricava 400,00 euro mensili che servivano per le necessità della famiglia ma non potevo prelevare più di questa somma”. Inoltre, anche la riferita circostanza che il marito possa aver violato il dovere di fedeltà coniugale intrattenendo relazioni extraconiugali, dal momento che era solito uscire di casa passando gran parte delle giornate altrove senza dare spiegazioni alla moglie, si è rivelata essere un mero sospetto, genericamente dedotto, non suffragato da alcun valido ed univoco elemento probatorio . Anche le dichiarazioni rese dal teste ,figlio delle parti, non appaiono comprovanti e Testimone_1 conducenti in tal senso, dichiarando genericamente il predetto all'udienza 17.10.2024: “[…] .. … mio padre non mostra più alcun interesse nei confronti di mia madre al punto che si mostra nei suoi CP_1 riguardi sempre scontroso. Anche dal punto di vista economico mia mamma è costretta a chiedere sempre anche piccole somme di denaro per fare fronte ai suoi bisogni personali cosa che è causa di litigio costante. Devo aggiungere anche che la cosa che maggiormente mortifica mia mamma è il fatto che mio padre spesso esce senza ragione e senza specificare il motivo si apparta costantemente con il cellulare in conversazioni e chattando cosa che mette in grave stato di turbamento mia mamma. Quando mia mamma chiede spiegazioni mio padre replica dicendo che lei non deve conoscere nulla delle sue faccende personali. Questa situazione ha ingenerato anche in me e soprattutto mia mamma il sospetto che mio padre possa intrattenere qualche reazione extra coniugale. Personalmente ho assistito a diversi episodi in cui mio padre anche per futili motivi si è rivolta a mia madre alzando la voce e insultandola e minacciandola di non erogare somme per qualsiasi titolo soprattutto quando mia mamma chiederà spiegazioni sul motivo per cui esce di casa…” Piuttosto, appare ragionevole ritenere che le violazioni dei doveri coniugali denunziate dalla ricorrente, possono ritenersi espressione di una già consolidata ed irreversibile situazione di deterioramento del consorzio matrimoniale non piu' fondato sulla comunione morale materiale tra i coniugi, crisi da imputare, con molta probabilita' anche e soprattutto problemi economici della coppia. Conclusivamente la domanda di addebito proposta dalla ricorrente va rigettata.
Per quanto concerne l'assegnazione della casa coniugale, si osserva quanto segue. In caso di separazione ,l'assegnazione della casa coniugale spetta principalmente al genitore presso cui i figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti vanno a vivere. Lo scopo infatti e' quello di tutelare l'interesse dei figli, garantendo loro continuita' nell'ambiente domestico. L' assegnazione non tiene conto della proprieta' dell'immobile e in caso di contratto di locazione anche se esso e' intestato a un solo coniuge, la casa puo' essere assegnata all'altro se e' il genitore collocatario dei figli. Nel caso di specie si osserva quanto segue: la ricorrente nel ricorso introduttivo ha dedotto che il sig. interrompeva il contratto Controparte_1 di locazione della casa coniugale costringendo la famiglia a trasferirsi e ad abitare in Taranto (TA) alla Via Porto Mercantile n. 13 presso un alloggio popolare di cui non si aveva notizia in ordine alla relativa assegnazione. Alla prima udienza di comparizione parti la ricorrente affermava: “Attualmente vivo in una casa delle ferrovie dello Stato alla via Porto Mercantile n. 13 Taranto per la quale non pago canone locazione”; il teste , figlio maggiorenne ma ancora convivente con i genitori, sentito Testimone_1 all'udienza del 17 10 2024 ha riferito : “[…]..è vero che mio padre ha Controparte_1 interrotto il contratto di locazione precedentemente relativo all'abitazione di via La teglia numero 35 a Taranto ed ha imposto il trasferimento in Taranto alla via porto mercantile 13. Preciso che trattasi di casa popolare di cui non abbiamo alcuna informazione circa l'eventuale assegnazione
per questi motivi
ci sono stati anche dei controlli delle autorità cosa che ha messo in grande stato di apprensione mia madre e me stesso”; la ricorrente deduce che il figlio maggiorenne , nato il [...] non è economicamente Per_1 autosufficiente, è invalido civile al 46% e non percepisce alcuna forma di indennità, nulla richiedendo la predetta a titolo di mantenimento per il predetto. Invero, occorre evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale a favore del genitore convivente con un figlio maggiorenne non autosufficiente puo' essere mantenuta anche se non e' stato richiesto un assegno per il figlio. La giurisprudenza di legittimita'(vedi anche Cass. Civ. n.17183 del 2020) ha chiarito che l'assegnazione della casa e' finalizzata a tutelare l'interesse del figlio a permanere nel proprio ambiente domestico per mantenere abitudini e legami sociali ,a condizione che non sia economicamente autosufficiente. L'eventuale separazione e il mancato pagamento di un assegno di mantenimento al figlio non revocano automaticamente il diritto del genitore di abitare la casa, a meno che la casa non venga assegnata al genitore che si sta separando e il figlio non sia piu' considerato non economicamente autosufficiente. L'assegnazione serve esclusivamente a tutelare l'interesse dei figli, non a compensare il genitore piu' debole dal punto di vista economico , ne' a fornirgli un'abitazione per se'. La revoca dell'assegnazione della casa coniugale ha come presupposto esclusivamente l'accertamento da parte del giudice del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in considerazione del raggiungimento della maggiore eta' e dell'autosufficienza economica da parte degli stessi o della cessazione del rapporto di stabile convivenza con il genitore collocatario.
Nel caso di specie la ricorrente deduce di convivere nella casa familiare con il figlio , Per_5 maggiorenne e non economicamente autosufficiente, invalido civile al 46%, tali circostanze non risultano contrastate da alcun dato istruttorio di segno contrario, vista la contumacia di parte resistente. Peraltro, lo stesso quando e' stato sentito come teste all'udienza del 17 10 2024 ha Per_1 confermato di vivere con la madre nella casa familiare sita in Taranto, al Porto Mercantile n.13, come summenzionato (…”sono e mi chiamo ……a Taranto il 16 febbraio 1992 Testimone_2 domiciliato a Taranto alla via porto mercantile n 13. Sono figlio convivente delle parti in causa”..). Sicche' ben puo' essere assegnata la casa coniugale sita in Taranto, alla via Porto Mercantile ,n.13 alla ricorrente sig.ra per ivi viverci con il figlio . Parte_1 Per_1
Per quanto concerne gli aspetti economici della pronuncia si osserva quanto segue. Nel ricorso introduttivo la ricorrente ha esposto di essere casalinga e di occuparsi esclusivamente dei figli e della casa e di non avere mai svolto alcuna attività lavorativa retribuita. Ha riferito, inoltre, che il marito in passato aveva svolto il mestiere di carpentiere e che attualmente era pensionato, risultando essere l'unico percettore di reddito all'interno della famiglia. All'udienza di prima comparizione parti del 14.05.2025 la ricorrente dichiarava che: “Attualmente non svolgo attività lavorativa ma l'ho svolta in passato […] mio marito era carpentiere presso l' ed è Pt_2 pensionato. Che io sappia mio marito percepisce euro 1.400,00 di pensione”. Gli esiti degli accertamenti patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, sui coniugi , nonché Persona_4 gli esiti degli accertamenti reddituali, eseguiti della GdF di Taranto, anche con riferimento ai conti correnti postali, bancari, ai prodotti finanziari, di investimento ed assicurativi, appaiono suffragare le dichiarazioni di parte ricorrente. Invero, è emerso che, relativamente all'anno 2023, dichiarava un reddito lordo di Controparte_1 euro 18.006,00, mentre, relativamente all'anno 2022, dichiarava di aver percepito un reddito lordo di euro 16.759,00. Lo stesso, inoltre, non risulta beneficiario di prestazioni assistenziali, né di erogazioni a titolo di reddito di cittadinanza e reddito di emergenza. La ricorrente,invece, per gli anni 2022-2023, non risultava aver presentato alcuna dichiarazione fiscale, né risultava beneficiaria di prestazioni assistenziali, reddito di cittadinanza etc. Entrambi i coniugi non sono risultati intestatari di beni immobili. Quanto ai beni mobili registrati il resistente è risultato intestatario di due autoveicoli di vecchia immatricolazione (Renault 5 immatricolata nell'anno 1988 e Fiat Uno immatricolata nell'anno 1992 in comproprietà con altro soggetto). Dalla situazione dei rapporti bancari e finanziari del resistente, relativa al periodo 01.02.2022 – 31.01.2025, è emerso che lo stesso e' stato titolare, tramite Deutsche Bank, di carta di credito “VISA CLASSIC” n° 4935-1101-9396-7352, identificata dal rapporto n° 8809002290016, emessa il 12/03/2020 ed estinta il 26/03/2025 per giro a contenzioso tuttora in essere, e' stato beneficiario di ben n. 7 piani di finanziamento (con relativi piani di ammortamento) per EUR 6.562,50, per EUR 800,00, per EUR 11.353,69, per EUR 8.794,24, per EUR 11.111,60, per EUR 12.500,00 e per EUR 1.050,00 questi ultimi tre finanziamenti risultano estinti per giro a contenzioso tuttora in essere e presso Controparte_3 risulta intestatario del conto corrente postale n. 1006783318, che al 31.12.2022 presentava un saldo di euro 9,76 con una giacenza media di euro 163,70; al 31.12.2023 presentava un saldo di euro 1,94 con una giacenza media di euro 315,78. Il resistente , inoltre, risulta cointestatario insieme alla ricorrente del libretto di risparmio postale n. 29990484 avente un saldo finale al 31.01.2025 di euro 0,04.
Dagli accertamenti eseguiti dalla GdF di Taranto la ricorrente è risultata intestataria della carta di pagamento prepagata n. 2358661, emessa da Mooney s.p.a., che al 31.12.2024 presentava un saldo di euro 6,00; mentre presso la stessa è risultata intestataria della carta n. 5333171221044007, Controparte_3 emessa in data 06.08.2024, con movimentazioni in entrata ed in uscita di poche decine di euro. La sig.ra sessantenne, classe 1965, risulta inoltre ammessa al gratuito patrocinio priva di Parte_1 reddito nell'anno 2023. Peraltro, è notoria la mancanza di lavoro nel nostro territorio tanto più per persone in età non più giovane e prive di specifiche qualifiche e competenze professionali come la ricorrente. Ed ancora, le deduzioni della ricorrente che nel ricorso introduttivo ha affermato di essersi sempre dedicata alla casa ed ai figli tra cui uno, con invalidita' civile al 46% non risultano contrastate Per_1 da alcun dato istruttorio di segno contrario, vista altresì la contumacia di parte resistente. Alla luce di tali considerazioni tenuto conto della effettiva disparita' reddituale tra le parti e della mancanza da parte della ricorrente di redditi propri adeguati per la sua sopravvivenza ben puo' disporsi un assegno di mantenimento in favore di ed a carico di nella minor Parte_1 Controparte_1 misura,rispetto a quanto disposto da questo giudice delegato alla prima udienza comparizione coniugi , che appare equa determinare in euro 450,00 mensili, tenuto conto della modesta condizione economica del resistente, con decorrenza dalla data della domanda detratto quanto già eventualmente corrisposto a tale titolo dal marito, con scadenza il giorno 1 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat che misurano le variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.
Per quanto poi concerne l'istanza avanzata dalla ricorrente di ordinare, ai sensi dell'art. 473 bis 36 CP_ c.p.c. all' - sede di Taranto - il versamento diretto in favore della predetta dell'assegno di mantenimento …”nella misura stabilita di € 550,00 mensili o in quella o in quella che sarà successivamente determinata”.., domanda da qualificarsi piu' correttamente, a parere di questo Tribunale, ai sensi dell'art 473 bis.37 cpc tenuto conto che l'oggetto della domanda non e' volta ad ottenere l'autorizzazione da parte del giudice ad imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale o il sequestro dei beni mobili o immobili del creditore come dispone appunto l'art 473 bis.36 cpc , si osserva quanto segue. Invero, l'art 473 bis.37 cpc inserito con la riforma c.d. Cartabia statuisce testualmente che ..”Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore inadempiente per un periodo di almeno 30 giorni ,puo' notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui e' stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato ,con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute ,dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo e' tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui e' stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute…”. La norma in questione introduce percio' un unico strumento a garanzia di tutti gli obblighi di mantenimento, prevedendo un procedimento stragiudiziale ,che prescinde dall'intervento del Giudice, in tal modo volendosi evitare un ulteriore aggravio per il contenzioso civile. In sostanza se il debitore risulta inadempiente per un periodo superiore a trenta giorni, il creditore a cui spetta la corresponsione periodica di un assegno di qualsiasi natura ,dopo aver costituito in mora il debitore, senza il rispetto di alcuna formalita' puo' notificare il provvedimento da cui risulta sia l'an che il quantum del credito ai terzi tenuti a corrispondere somme periodiche di denaro all'obbligato, con invito a versare dette somme direttamente al creditore. In tal modo si supera' cosi' lo schema del procedimento monitorio ex art 316 bis cpc ,ove si prevede un ricorso iniziale ,una cognizione sommaria con instaurazione di un contraddittorio tra parte istante e parte inadempiente e che si conclude con un decreto avente natura di titolo esecutivo, per effetto del quale viene impartito l'ordine di pagamento da notificare agli interessati ed al terzo. L'ultimo comma dell'art. surrichiamato disciplina l'ipotesi di concorso sul credito nel caso in cui il credito dell'obbligato nei confronti dei terzi risulti gia' pignorato al momento della notificazione, in tal caso giudice competente e' quello dell'esecuzione. Alla luce di tali considerazioni, ben puo' il ricorrente esperire il rimedio di cui all'art. 473 bis.37 cpc non essendo necessario l'intervento di questo Tribunale.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, visto l'esito del giudizio, la natura della controversia, le ragioni della decisione e della mancata costituzione del resistente. P.T.M. il Tribunale di Taranto, I sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti di con ricorso depositato in data 18.01.2024, così provvede:
[...] Controparte_1
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 nato a [...] il [...], uniti in matrimonio contratto in Taranto il Controparte_1
27.09.1984, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Taranto e riportato al n. 113, Parte II, anno 1984;
- DISPONE che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taranto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- RIGETTA la richiesta di addebito della separazione formulata dalla sig.ra Parte_1
-ASSEGNA la casa coniugale sita in Taranto, alla via Porto Mercantile ,n.13 alla ricorrente sig.ra Pt_1 per ivi viverci con il figlio .
[...] Testimone_1
- PONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento per la Controparte_1 coniuge la somma mensile di € 450,00,con scadenza il giorno 1 di ogni mese, oltre Parte_1 rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat che misurano le variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai;
- rigetta la domanda ex art 473 bis. 36, meglio qualificata ex art 473 bis.37 cpc avanzata dalla ricorrente.
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 30 10 2025 Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del GOP Avv. Emanuele Simone addetto
all'UPP della I Sez. Civile del Tribunale di Taranto.