Ordinanza collegiale 7 febbraio 2020
Sentenza 22 settembre 2023
Ordinanza collegiale 24 aprile 2024
Accoglimento
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 01/07/2025, n. 5682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5682 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 05682/2025REG.PROV.COLL.
N. 02629/2024 REG.RIC.
N. 02802/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2629 del 2024, proposto da
ESPANSIONE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Di Nitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci, n. 24;
contro
T.E.F. S.R.L., non costituita in giudizio;
nei confronti
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, AUDITEL S.R.L., TVR TELEITALIA S.R.L., RB1 TELEBOARIO S.R.L. EDITRICE DELL’EMITTENTE TELEBOARIO, A.L.P.I. (ASSOCIAZIONE PER LA LIBERTÀ E IL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE), ASSOCIAZIONE TV LOCALI, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2802 del 2024, proposto da
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
AUDITEL SRL, TVR TELEITALIA SRL, RB1 TELEBOARIO SRL, A.L.P.I. (ASSOCIAZIONE PER LA LIBERTÀ E IL PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE) RADIO TV, ASSOCIAZIONE TV LOCALI, T.E.F. S.R.L., non costituiti in giudizio;
per la riforma,
quanto ad entrambi i ricorsi n. n. 2629 e 2802 del 2024:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Quarta, n. 14101 del 2023;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Tommaso Di Nitto, Margherita Zezza, Massimo Romano e dell’avvocato dello Stato Maria Luisa Spina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.‒ Con ricorso dinnanzi al T.a.r. del Lazio, la T.E.F. ha impugnato, tra gli altri, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 14 ottobre 2019, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande ammesse ‒ per l’anno 2018 ‒ al contributo, ai sensi del comma 6 dell’art. 5 del d.P.R. n. 146 del 2017, delle emittenti televisive a carattere commerciale, nonché l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio di 650,045 inferiore a quello dovuto risultando collocata in posizione n. 121.
1.1.‒ La ricorrente ha contestato:
i) il peso attribuito, ai fini della formazione della graduatoria, ai dati di ascolto Auditel, pari al 30% per l’anno 2018, assunti a parametro, con efficacia peraltro retroattiva, assegnando il punteggio di zero, sull’area B, alle emittenti sprovviste del contratto per la rilevazione auditel negli anni considerati;
ii) la fissazione di uno “scalino” preferenziale, accordato dal d.P.R. n. 146 del 2017, alle prime cento emittenti classificate in graduatoria, alle quali è stato assegnato, a mente dell’art. 6, comma 2, del predetto decreto, il 95% dell’importo complessivamente stanziato per le emittenti commerciali (residuando, per le altre, il solo 5%).
1.2.‒ Con sentenza n. 14101 del 22 settembre 2023, il T.a.r. del Lazio si è pronunciato sul ricorso, dichiarandolo in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte fondato nei limiti della motivazione.
Il giudice di prime cure ha esaminato la normativa applicabile, ovvero il regolamento di cui al d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, che ha profondamente innovato, con disciplina di livello secondario, l’assetto della ripartizione delle risorse del “Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”, modificando i criteri di distribuzione delle risorse stanziate a tal fine dallo Stato e le procedure dirette alla formazione delle graduatorie relative alla diverse categorie di emittenti televisive e radiofoniche individuate dall’art. 3.
Il T.a.r. ha, poi, rilevato che la sentenza della Sezione VI del Consiglio di Stato, 9 settembre 2022, n. 7880, ha dichiarato l’illegittimità del d.P.R. n. 146 del 2017, con esclusivo riferimento al riparto dello stanziamento annuale tra quota (95%), spettante ai primi cento classificati, e quota (5%) destinata ai concorrenti collocati a partire dalla centunesima posizione a seguire (c.d. “scalino differenziale”).
Su queste basi, il giudice di primo grado ha:
- dichiarato improcedibile il gravame, nella parte in cui sono state gravate le disposizioni dello stesso d.P.R., già annullate con la sentenza del Consiglio di Stato n. 7880 del 2022;
- ha accolto le censure avverso il gravato decreto ministeriale del 14 ottobre 2019, mediante il quale sono stati approvati la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari;
- ha ritenuto non rilevante la disamina della sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis del decreto-legge n. 91 del 2018, a fronte della perimetrata valenza della «legificazione» da esso operata con esclusivo riferimento all’annualità del 2019, non quella del 2018 oggetto dell’odierno gravame;
- ha, infine, ritenuto non fondate le censure avente ad oggetto la rilevanza riconosciuta, ai fini dell’assegnazione del punteggio, dalla rilevazione dei dati di ascolto Auditel.
1.3.‒ La società controinteressata Espansione s.r.l. ha proposto appello (con ricorso rubricato con il numero di registro generale n. 2629 del 2024), per i seguenti motivi:
- la sentenza appellata sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto che l’art. 4-bis del decreto-legge n. 91 del 2018 avrebbe conferito forza di legge alle norme del regolamento con esclusivo riferimento all’annualità 2019: da qualunque prospettiva ermeneutica la si riguardi (letterale, logica, teleologica, storica), la norma primaria in commento avrebbe, invece, il significato di conferire forza di legge a tutte le norme del Regolamento, a partire dall’entrata in vigore della norma e non solo per il 2019;
- stante l’intervenuto conferimento della forza di legge alle norme del Regolamento a far data dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2018, il giudicato della sentenza n. 7880 del 2022 avrebbe efficacia limitatamente agli anni 2016 e 2017;
- l’art. 6, comma 2, del regolamento, nella sua concreta applicazione, non lederebbe il principio del pluralismo informativo, inteso come pluralità di voci concorrenti che assicurano il pieno esercizio del diritto all’informazione del cittadino, consentendogli di scegliere tra una molteplicità di fonti informative; in ogni caso, l’intervenuto conferimento della forza di legge alle norme del Regolamento farebbe sì che l’unico giudice competente ad accertare la legittimità delle norme regolamentari e, in particolare, dell’art. 6, comma 2, del regolamento sia ormai la Corte costituzionale.
1.4.‒ Sotto altro profilo, parte appellante, premesso di aver notificato l’appello alla parte principale vittoriosa in primo grado e a tutte le altre parti evocate o costituite nel giudizio di primo grado, come richiesto dall’art. 95, comma 2, c.p.a., chiede di essere autorizzata, qualora dovesse risultare doverosa l’instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le altre emittenti inserite nella graduatoria per l’erogazione dei contributi relativi all’anno 2018, aventi potenziale qualità di soggetti controinteressati, alla notificazione dell’appello per pubblici proclami sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sia per l’elevato numero dei potenziali controinteressati, sia per le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.
1.5.‒ Parte appellata non si è costituita in giudizio.
1.6.‒ Con memoria del 19 maggio 2025, l’appellante ha segnalato l’intervenuta decisione della Corte costituzionale n. 44 del 2025, la quale avrebbe confermato che: - per effetto dell’art. 4-bis, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, le disposizioni del d.P.R. n. 146 del 2017 hanno conseguito il medesimo valore e la medesima forza delle norme di legge a decorrere dal 26 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2018; - e, sotto altro profilo, la compatibilità con i principi del pluralismo dell’informazione e della concorrenza del cosiddetto scalino preferenziale disciplinato dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 146 del 2017.
L’appellante, inoltre, ha reiterato l’istanza di autorizzazione all’integrazione del contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami, già avanzata con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
2.‒ Avverso la medesima sentenza del T.a.r. del Lazio n. 14101 del 2023, ha proposto appello (con ricorso rubricato con il numero di registro generale n. 2803 del 2024) anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
- contrariamente a quanto sostenuto dal T.a.r., la “legificazione” di tutta la normativa regolamentare di cui al d.P.R. n. 146 del 2017 si sarebbe realizzata al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 81 del 2018 (convertito dalla legge n. 108 del 2018); la soluzione fornita dal T.a.r. non potrebbe essere condivisa perché contrastante con l’interpretazione, letterale e logica, del citato art. 4-bis, da cui emergerebbe invero l’univoca volontà del legislatore di “legificare” interamente la fonte regolamentare;
- diversamente opinando, infatti, non si comprenderebbe il significato dell’espressione «da intendersi qui integralmente riportato», utilizzata dal legislatore proprio con riferimento al regolamento in questione; se il legislatore avesse voluto limitare gli effetti del rinvio alla sola disciplina transitoria, non avrebbe avuto bisogno di richiamare integralmente il regolamento, ma avrebbe di certo potuto direttamente richiamare i criteri stabiliti dal d.P.R. n. 146 del 2017, come del resto avvenuto con l’art.1, comma 1034, della legge n. 205 del 2017, nel quale, senza aver preventivamente recepito il DPR, è stato fatto rinvio solo ai criteri stabiliti dal d.P.R.;
- la tesi seguita dal T.a.r. avrebbe quale irragionevole ed incomprensibile effetto quello di riservare alla fonte primaria la disciplina solo dal 2019, mentre tutte le altre annualità, precedenti e successive, resterebbero disciplinate dalla fonte regolamentare;
- a ciò si aggiunge che, con la norma interpretativa, quindi retroattiva, di cui all’art.13, comma 1-bis, del decreto-legge n. 145 del 2023, convertito dalla legge n.191 del 2023, è stato previsto che: «[…] l’articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore»; con ciò chiarendo che la legificazione si è integralmente prodotta sin dal 2018.
2.1.‒ Parte appellata non si è costituita in giudizio.
2.2.‒ Con ordinanza collegiale n. 3764 del 24 aprile 2024, questa Sezione, in diversa composizione, ha accolto la richiesta di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le altre emittenti non intimate e inserite nella graduatoria per l’erogazione dei contributi relativi all’anno controverso, autorizzandola alla notificazione dell’atto di appello per pubblici proclami sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
2.3‒ In data 12 maggio 2025, il Ministero ha depositato un’istanza di rimessione in termini alla notificazione per pubblici proclami, deducendo che non sarebbe riuscito a rispettare il termine perentorio assegnato «per disguidi dovuti alla ricezione, da parte della Divisione competente per lo svolgimento dell’incombente, delle note di trasmissione delle ordinanze».
3. All’odierna udienza pubblica del 19 giugno 2025, le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
1.‒ Va disposta, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., la riunione dei giudizi in epigrafe, trattandosi di impugnazioni proposte separatamente avverso la medesima sentenza.
2.‒ In via preliminare, deve scrutinarsi l’istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami articolata da Espansione s.r.l., nonché la successiva istanza di rimessione in termini articolata dal Ministero, che ha evidenziato di non aver provveduto a notificare il ricorso in appello mediante pubblici proclami per «per disguidi» legati alla ricezione delle ordinanze della Sezione da parte della Divisione ministeriale competente.
Ritiene il Collegio che la richiesta integrazione del contraddittorio (nei confronti delle altre emittenti inserite nella graduatoria per l’erogazione dei contributi relativi all’anno 2018, aventi potenziale qualità di soggetti controinteressati) non sia necessaria in quanto, alla luce della intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 2025, il ricorso di primo grado, per le ragioni di seguito illustrate, si appalesa manifestamente infondato e deve, pertanto, essere respinto, in riforma parziale della sentenza di primo grado.
La sentenza resa all’esito del presente giudizio non pregiudica ma, al contrario, esclude ogni possibile lesione nella sfera giuridica dei controinteressati rispetto alla domanda introduttiva del giudizio (cfr. l’art. 49, comma 2, e l’art. 95, comma 5, del c.p.a.).
3.‒ Procedendo, quindi, ad esaminare il merito dei ricorsi in appello, va in primo luogo rimarcato che, sul capo di sentenza che ha respinto la censura relativa alla rilevanza riconosciuta alle rilevazioni Auditel si è formato il giudicato, per mancata impugnazione da parte della società ricorrente.
Per la restante parte, la sentenza di primo grado è erronea e va riformata.
3.1.‒ Come già osservato dalla Sezione, nella sentenza n. 5478 del 2025, la questione logico-giuridica preliminare riguardi la portata dell’intervento di legificazione di cui all’art. 4-bis, del decreto-legge n. 91 del 2018, e, in particolare, se tale intervento si sia realizzato fin dall’entrata in vigore di tale disposizione (come evidenziato da Espansione e dal Ministero) o, al contrario, solo a partire dal 2019 (come ritenuto dal T.a.r.).
Da tale questione discendono rilevanti conseguenze considerato che:
- affermare che la legificazione sia avvenuta a partire dal 2018 e riguardi, quindi, anche la procedura oggetto di giudizio, comporterebbe l’impossibilità per il Collegio di sindacare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 146 del 2017, soggette, esclusivamente, al sindacato della Corte Costituzionale, che, sul punto, si è, però già espressa nella sentenza n. 44/2025, decidendo alcune questioni rimesse proprio dalla Sezione;
- affermare, invece, che la legificazione sia avvenuta solo a partire dall’annualità 2019 comporterebbe la persistenza del sindacato giurisdizionale di questo Giudice, al pari di quanto accaduto per le annualità 2016 e 2017, oggetto delle sentenze n. 7878, n. 7880 e n. 7881 del 2022, di questo Consiglio di Stato.
3.2.‒ La questione indicata deve risolversi alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza n. 44 del 2025 della Corte Costituzionale, che il Collegio condivide.
In tale sentenza la Corte ha chiarito, in primo luogo, che:
i) l’art. 4-bis, con il richiamo al d.P.R. n. 146 del 2017, ha operato una legificazione delle norme regolamentari da esso recate, effettuando un rinvio di carattere recettizio, che opera una novazione della fonte, elevando la norma richiamata al rango primario;
ii) il carattere recettizio del rinvio in esame discende dal dato testuale atteso che il legislatore non si è limitato a indicare il d.P.R. n. 146 del 2017 come fonte competente a regolare la materia, ma ha utilizzato la pregnante locuzione «da intendersi qui integralmente riportato»;
iii) tale interpretazione della volontà legislativa risponde ad una basilare esigenza di linearità delle fonti e di coerenza dell’ordinamento, considerato che l’art. 4-bis ha modificato una specifica norma del regolamento (l’art. 4, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 146 del 2017), tramite l’aggiunta di alcune parole («mentre per le domande inerenti all’anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell’esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all’atto della presentazione della domanda»);
iv) il legislatore è quindi intervenuto, con una fonte primaria, su una fonte secondaria e, ove le disposizioni contenute nella fonte secondaria non fossero state elevate al rango legislativo, l’interprete si sarebbe trovato al cospetto di un «ircocervo giuridico», ossia di un testo regolamentare recante, all’interno di una sua disposizione, un frammento normativo primario;
v) non conduce a una diversa conclusione il rilievo operato dal giudice a quo (secondo cui perché sia possibile configurare un rinvio recettizio, superando la presunzione favorevole al rinvio formale, occorre che il richiamo sia indirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo effettua), in quanto «il rinvio integrale a uno specifico regolamento è, infatti, un rinvio a tutte, nessuna esclusa, le norme in esso contenute».
3.3.‒ Appurato che l’intero regolamento è stato legificato, va chiarita la portata degli effetti temporali della legificazione.
La circostanza che l’art. 4-bis avesse modificato il regime transitorio dei criteri di ammissione a contribuzione delle emittenti radiofoniche, incidendo sul solo anno 2019, aveva infatti ingenerato il dubbio, nella giurisprudenza amministrativa, che anche l’assunzione del valore e della forza di legge da parte delle norme recate dal d.P.R. n. 146 del 2017 fosse stata voluta dal legislatore per il solo anno in questione e non a regime.
Sul punto, la Corte Costituzionale, ha condivisibilmente ritenuto preferibile l’opzione ermeneutica della legificazione ‘integrale’, in quanto:
i) il rinvio al d.P.R. n. 146 del 2017 è contenuto in un inciso distante dalla parte della disposizione che opera la modifica del regime transitorio relativo al ricordato criterio di ammissione e non connotato dalla stessa sua perimetrazione temporale;
ii) il conferimento del valore e della forza di legge alle norme regolamentari, per quanto occasionato dalla cennata modifica del regime transitorio dei criteri di ammissione relativi alle emittenti radiofoniche locali, risponde anche alla volontà del legislatore, chiaramente desumibile dai lavori preparatori, di “sbloccare” i fondi per quelle televisive, facendo assurgere al livello legislativo i «criteri meritocratici» posti dalla fonte regolamentare per la concessione dei contributi (così, nella seduta del Senato della Repubblica del 3 agosto 2018);
iii) tale integrale legificazione risulta «più rispondente alla ricordata basilare esigenza di linearità delle fonti e di coerenza dell’ordinamento, che impone di guardare con sfavore ad un’opzione ermeneutica che assegni al medesimo precetto una forza ed un valore più volte cangianti nel tempo».
In definitiva, secondo la Corte Costituzionale, la legificazione del d.P.R. n. 146 del 2017 è stata integrale (ricomprendendo l’insieme delle regole ivi contenute) e ha prodotto i propri effetti dalla data di entrata in vigore della previsione di cui all’art. 4-bis del decreto-legge n. 91 del 2018 (in data 22 settembre 2018; data di entrata in vigore della legge di conversione n. 108 del 2018, a cui si deve l’inserimento della disposizione nell’ordinamento).
3.4.‒ Su queste basi, il provvedimento di approvazione della graduatoria del 14 ottobre 2019 (impugnato nel presente giudizio), nel dare applicazione al meccanismo del c.d. “scalino” preferenziale, risulta pienamente conforme a disposizioni che hanno assunto rango primario, e, come tali, non sono sindacabili da parte di questo Giudice, ma solo dalla stessa Corte Costituzionale.
Vengono, quindi, meno i due tasselli logico-giuridici su cui si è fondata la pronuncia di primo grado, considerato che:
i) la legificazione ha interessato anche l’annualità 2018, diversamente da quanto affermato dal T.a.r.;
ii) non è neppure predicabile un’illegittimità degli atti applicativi per l’invalidità del d.P.R. n. 146 del 2017, sancita dalle sentenze n. 7878, 7880 e 7881 del 2022 di questa Sezione, in quanto «il giudicato in questione non può che coprire l’illegittimità della norma regolamentare sino alla sua avvenuta legificazione ad opera dell’art. 4-bis del decreto-legge n. 91 del 2018, come convertito» (punto 7.3 del considerato in diritto della sentenza n. 44 del 2025).
3.5.‒ Quanto sopra argomentato rende, quindi, infondati i motivi del ricorso introduttivo articolati in parte qua dall’odierna appellata (stante la già decretata aderenza dei provvedimenti impugnati a regole di rango primario), facendo divenire rilevanti le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis del decreto-legge n. 91 del 2018, formulate in via di subordine.
Questioni divenute sì rilevanti, ma, comunque, manifestamente infondate alla luce della sentenza n. 44 del 2025 della Corte Costituzionale, che infatti ha escluso:
- la violazione dell’art. 77 della Costituzione (punti 9.4.1-9.4.2 del considerato in diritto);
- la violazione degli artt. 3, 24, 103 e 111, commi primo e secondo, e 113 della Costituzione (punto 10.3 del considerato in diritto);
- la violazione degli artt. 3, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della C.E.D.U. (punti 11.2 e 11.3.2-11.3.3 del considerato in diritto);
- la violazione degli artt. 2, 3, 21, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 10 e 14 della C.E.D.U., con argomentazioni che rendono manifestamente infondate anche le questioni relative alla lesione delle autonomie, ritenendo la Corte conforme a Costituzione un meccanismo integralmente disciplinato dalla norma statale, che mira, inoltre, a “superare la logica del mero sostentamento delle numerose emittenti televisivi locali” (punti 12.3-12.4 del considerato in diritto).
4.‒ Alla luce delle considerazioni sopra svolte i ricorsi in appello devono essere accolti e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, va integralmente respinto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
4.1.‒ Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.9.2021, n. 6209; Id., 13.9.2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5.‒ Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti attesa la complessità della questione, che ha richiesto l’intervento della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando:
i) riunisce i giudizi in epigrafe;
ii) accoglie i ricorsi in appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respinge integralmente il ricorso introduttivo del giudizio;
iii) compensa tra le parti costituite le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Simeoli | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO