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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/09/2025, n. 3421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3421 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU ND, a seguito dell'udienza del 16 settembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10993/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cesare Parte_1
Santuccio;
-ricorrente- contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti a rogito notaio di Roma rep. n. 37590/7131 del 23 gennaio 2023, dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
Persona_1
-resistente-
Avente ad oggetto: disconoscimento giornate lavorative in agricoltura
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 16 settembre 2025 dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della ditta dal 2017 al 2021 svolgendo Controparte_2 mansioni di bracciante agricola per 52 giornate in relazione a ciascun anno;
- che, in particolare, ha espletato la propria attività presso i terreni siti a Cesarò in contrada Farina e a Maniace in località la Dispensa lavorando dalle 7.00 alle 14.00 nei periodi 22 giugno-31 agosto
1 2017, 4 luglio-5 settembre 2018, 15 maggio-31 luglio 2019, 17 giugno-24 agosto 2020 e 17 giugno-
24 agosto 2021;
- che si è occupata, conformemente alle direttive impartite dal datore di lavoro, dell'alimentazione, dell'abbeveraggio e della pulizia degli animali, dell'assistenza al veterinario e del controllo delle recinzioni;
- che in seguito ad una verifica ispettiva l' ha disconosciuto le suddette giornate adducendo CP_1
l'ipotesi di una forza lavoro in eccesso rispetto alle esigenze aziendali e riconoscendo il ricorso alla manodopera bracciantile soltanto in relazione a due lavoratori;
- che, ritenuta l'illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura, ha proposto ricorso amministrativo al quale l' ha dato riscontro negativo;
CP_1
- che il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo ha comportato anche la perdita dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'indennità di malattia per gli anni in parola.
Parte ricorrente ha dedotto l'erroneità dell'interpretazione fornita dagli ispettori delle dichiarazioni rese dal titolare in sede di accesso ispettivo, risultando peraltro in contrasto con quanto previsto dal
Decreto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste del 5 marzo 2001 concernente la
Determinazione del fabbisogno di lavoro occorrente per ettaro-coltura in base al quale per la gestione della suddetta attività sarebbe necessaria una forza lavorativa ben superiore alle due unità di personale riconosciute (per ottanta bovini 1.120 giornate lavorative annue e per sette equidi 51 giornate lavorative annue). Ha, infatti, assunto che date le dimensioni dell'azienda e considerato il numero dei capi di bestiame allevati non è possibile gestire un'attività del genere in qualità di coltivatore diretto senza avvalersi di adeguata manodopera salariata.
La ricorrente ha rappresentato che il lavoro effettuato dai dipendenti della ditta viene organizzato da al mattino presto o nel pomeriggio e consiste nella preparazione del terreno Controparte_2 per la semina, nel controllo e nella sistemazione delle recinzioni, nel trasporto degli animali per la transumanza due volte l'anno, nel controllo, nella custodia e nella pulizia degli animali, nella collaborazione con il veterinario e nella divisione degli animali ove necessario;
che, fatta eccezione per il periodo compreso tra il mese di gennaio e i primi di aprile allorquando gli animali vivono allo stato brado e non abbisognano di particolari cure, le attività sopra elencate devono essere svolte per tutto l'anno, ciò che ne rende impossibile lo svolgimento da parte di sole due unità di personale.
Ha poi evidenziato come la prestazione lavorativa è stata effettuata nel rispetto del necessario vincolo di subordinazione e che il datore di lavoro ha provveduto alla registrazione della stessa nel libro matricola dell'impresa rilasciando i relativi prospetti depositati presso l' e corrispondendo CP_1 regolarmente la retribuzione per le giornate lavorative svolte.
2 Tanto premesso, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “- riconoscere e dichiarare come avvenute le prestazioni agricole stagionali in contestazione ed espletate dalla ricorrente per tutti gli anni di cui in premessa alle dipendenze dell'azienda individuale , con sede Controparte_2 in Maniace;
- conseguentemente, riconoscere e dichiarare che, in particolare, è stata espletata dalla ricorrente – come da documentazione allegata – la prestazione lavorativa dedotta per 52 giornate per ciascun anno come in premessa indicato dal 2017 al 2021; - indi, riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente alla attribuzione delle giornate lavorative dedotte in detti periodi e quindi disporre in ordine alla re-iscrizione della ricorrente medesima negli elenchi dei lavoratori del
Comune di appartenenza per tutti gli anni di cui in ricorso;
- Disporre l'annullamento e/o la disapplicazione o dichiarare la nullità dei provvedimenti impugnati con i quali si dispone la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per detti anni e si chiede la restituzione della indennità di disoccupazione nella misura richiesta, nella ipotesi ancor oggi non CP_ verificatasi che detta sia stata recuperata dall' (…) Spese e compensi del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Con memoria depositata il 21 dicembre 2023 si è costituito tempestivamente in giudizio l' CP_1 evidenziando la carenza dell'interesse ad agire per non avere parte ricorrente prodotto “…. …. …. il provvedimento di cancellazione impugnando invece il verbale ispettivo di cui non è destinataria nella notifica” ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge n. 7/1970 per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori a tempo determinato in agricoltura.
Nel merito parte resistente ha richiamato le risultanze del verbale di accertamento n.
2022002342/DDL del 27 ottobre 2022 ed ha dedotto l'infondatezza delle pretese della ricorrente, non avendo quest'ultima fornito alcuna prova in ordine allo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della ditta ON AG AN nel periodo 2017-2021 per un numero di giornate sufficienti e necessarie ai fini della maturazione del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e, di conseguenza, all'indennità di disoccupazione agricola e a ogni altra indennità correlata al dedotto rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso, ha formulato le seguenti conclusioni: “In via principale, dichiarare la carenza di interesse ad agire e l'inammissibilità per intervenuta decadenza dall'azione giudiziale e, nel merito, l'infondatezza dell'avverso ricorso, con conferma del verbale ispettivo, di ogni presupposto, di ogni atto conseguente e della cancellazione dagli elenchi
3 per gli anni in contestazione e rigettare ogni altra domanda, in quanto inammissibile e comunque infondata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
All'esito dell'udienza di discussione del 16 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni della sola parte ricorrente come da note in atti, la causa
è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
1. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall' in ragione dell'asserito decorso del termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 22 del CP_1 decreto-legge n. 7/1970, convertito con modificazioni in legge n. 83/1970.
Invero, in materia di e accertamento del rapporto e collocamento dei lavoratori agricoli, l'art. 22, comma 1, del d.l. n. 7/1970 prevede un termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale la cui decorrenza determina l'inammissibilità dell'azione spiegata.
Più nello specifico, la disposizione in parola – abrogata dall'art. 24 del d.l. n. 112/2008 convertito con modificazioni in legge n. 133/2008 per poi essere ripristinata dal d.l. n. 98/2011 convertito con modificazioni in legge n. 111/2011 con decorrenza dal 6 luglio 2011 - stabilisce che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
La Corte di Cassazione ha precisato che il termine di centoventi giorni previsto dalla norma testé citata ha natura di decadenza sostanziale così da non essere suscettibile di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533/1973 (cfr., fra le tante, Cass. nn. 9595/1997, 5942/2001, 16803/2003, 15460/2004,
10393/2005 e 13092/2009) e che l'inosservanza del termine per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato.
Inoltre, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità la decadenza è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., in quanto riguarda una materia – come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli – sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass., 25 agosto 2020, n. 17653).
La Suprema Corte ha evidenziato che “Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale - con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa
Corte nella sentenza n. 88 del 1988 - non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base
4 al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale
i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per
l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi) (in tal senso, Cass., 13092/2009, cit.; cfr. sulla rilevabilità d'ufficio della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 Cass., 9 settembre 2011, n.
18528)” (Cass., 12 maggio 2015, n. 9622).
Il riferimento operato dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970 ai “provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto” deve essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano divenuti definitivi perché non impugnati per mezzo dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso avviato su ricorso dell'interessato ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 375/1993 (cfr. sul punto Cass. nn. 813/2007,
13092/2009 e 15785/2011).
Per questo secondo caso viene in considerazione la disposizione di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 375 del 1993, la quale, modificando la disciplina posta dall'art. 17 del d.l. n. 7/1970 – che assegnava alla mancata decisione del ricorso nei prescritti termini valore di accoglimento del ricorso medesimo –, attribuisce al silenzio dell'autorità preposta valore di provvedimento di rigetto. Più nello specifico, la disposizione citata prevede che: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono Pt_2 proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Peraltro, è appena il caso di evidenziare che l'art. 19 della legge n. 724/1994 ha soppresso il Servizio per i contributi unificati (SCAU) a decorrere dall'1 luglio 1995 ed ha trasferito le sue funzioni e il suo personale all' e all'INAIL, secondo le rispettive competenze. CP_1
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata
5 iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito nel
D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;
definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass., 16 gennaio 2007, n. 813; conf. Cass., 2 settembre 2013, n. 20086).
Nell'ipotesi in cui, invece, i provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi siano divenuti definitivi perché non impugnati in via amministrativa, l'azione giudiziaria deve essere esercitata nei centoventi giorni successivi alla scadenza del termine (di trenta giorni) stabilito dall'art. 11, comma 1 o 2, del d.lgs. n. 375/1993 (cfr. Cass., 5 gennaio 2024, n. 385).
Ebbene, nel caso di specie i provvedimenti di cui al prot. .2100.31/03/2023 nn. 0201169, CP_1
0201170, 0201171, 0201172 e 0201173 con cui sono state disconosciute le giornate di lavoro agricolo per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (cfr. produzione parte ricorrente dell'11 marzo 2024) sono stati notificati alla lavoratrice interessata il 17 aprile 2023 (cfr. produzione parte ricorrente del 2 maggio 2024).
La ricorrente ha, comunque, proposto ricorso amministrativo l'annullamento disposto per ciascun anno, prima della scadenza del termine di trenta giorni, ossia il 12 maggio 2023 (cfr. doc.
1-5 parte ricorrente); ricorsi che sono stati rigettati con provvedimenti (decreto/verbale n. 20) del 14 giugno
2023 notificati il 3 luglio 2023, in relazione ai quali non ha prodotto alcuna Parte_1 documentazione idonea a dimostrare la proposizione di un ulteriore ricorso ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 375/1993; di guisa che deve ritenersi che i provvedimenti de quibus non siano stati oggetto di gravame amministrativo di secondo grado dinanzi alla Commissione Centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati.
Pertanto, onde verificare la tempestività dell'azione giudiziaria ai sensi del citato art. 22 del d.l. n.
7/1970 convertito con modificazioni in legge n. 83/1970, occorre prendere le mosse dalla data del 3 luglio 2023, giorno in cui (secondo quanto emerge per tabulas dalla documentazione versata in atti) parte ricorrente ha ricevuto la comunicazione del decreto n. 20 con cui la Commissione di cui all'art. 80 della legge n. 448/1998 ha rigettato i ricorsi amministrativi di primo grado proposti.
Ne consegue, dunque, che il termine di decadenza di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria è iniziato a decorrere il 2 agosto 2023, ovverosia dalla scadenza del termine di trenta giorni
6 stabilito dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 375/1993 per la presentazione del ricorso amministrativo di secondo grado.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto della data di instaurazione del presente giudizio (i.e. 25 ottobre 2023), deve ritenersi che il ricorso sia stato depositato entro il termine di decadenza previsto dalla legge e che l'eccezione formulata dall' sia infondata. CP_1
2. Ciò posto, nel merito il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto. Nella specie, dunque, è onere della ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' . CP_1
Infatti, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, le prestazioni previdenziali agricole sono subordinate al preliminare accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, la cui prova grava sul lavoratore. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'iscrizione di un soggetto nell'elenco dei lavoratori agricoli “potendo essere oggetto di controlli (artt. 8, 16 e 19 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375) e di cancellazione, è (…) un meccanismo di agevolazione probatoria” che perde la sua funzione “ove l' a seguito del CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro” con la conseguenza che “Con il disconoscimento del rapporto di lavoro emerge, per l'interessata, l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto;
e per il giudice la funzione di accertare l'esistenza e l'inesistenza di questo rapporto, senza in ciò essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione (Cass. 21 gennaio 1993 n. 729)” (Cass., 12 giugno 2000, n. 7995).
Inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire quanto segue: “il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n.
1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del
7 diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994)” (Cass., 4 marzo 2019, n. 6229, che richiama Cass., S.U., n. 1133/2000).
Trattasi di princìpi consolidati: “…presupposto e giustificazione del diritto dei lavoratori in questione alla iscrizione negli appositi elenchi nominativi previsti dal D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, come pure del loro diritto alle prestazioni previdenziali è la esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate normativamente previste. Se, ovviamente, di tale esistenza l'interessato deve fornire la prova allorquando sia stato adottato, nei suoi confronti, un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, viceversa, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, la stessa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, di volta in volta richieste in giudizio, salvo che l'Istituto previdenziale convenuto contesti l'attendibilità delle relative risultanze richiamando elementi di fatto
(come, in particolare, il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro (o del suo carattere subordinato).
In questo caso il giudice non può limitarsi a risolvere la controversia in base al semplice riscontro della sussistenza del presupposto dell'iscrizione, che resta pur sempre solo un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutandone liberamente e prudentemente la rispondenza a dati obiettivi al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (vedi, Cass.
n. 26816 del 2008, n. 16585 del 2004)” (Cass., 2 agosto 2012, n. 13877).
Pertanto, sia nell'ipotesi di emanazione di un provvedimento di disconoscimento (come nella fattispecie cfr. deposito dell'11 marzo 2024 parte ricorrente), sia in mancanza del medesimo (e, dunque, si reputi vigente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che va in tal caso ritualmente documentata), appare necessario che l'attore provi in modo puntuale l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento di cui chiede l'accertamento (oppure degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass., 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., 20 marzo 2001, n. 3975).
Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quantomeno i cosiddetti elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto
8 attività lavorativa alle dipendenze di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi – in specie per periodi di lavoro non continuativi
(come nel caso in esame) – non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati,
l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Ciò premesso, nell'ambito dell'istruttoria orale svolta i testi escussi all'udienza del 12 settembre 2024
(che sono gli unici due operai rispetto ai quali l' non ha disconosciuto il rapporto di lavoro alle CP_1 dipendenze dell'azienda agricola , v. infra) non hanno fornito elementi Controparte_2 sufficientemente circostanziati con riguardo alla prestazione lavorativa svolta dalla ricorrente, facendo genericamente riferimento all'espletamento di un certo numero di giornate di lavoro negli anni in discussione da parte di presso i terreni condotti dalla ditta datoriale. Parte_1
Più in particolare, il teste – OTD alle dipendenze di –, Testimone_1 Controparte_2 dopo aver riferito di conoscere la ricorrente “per ragioni di lavoro” per avere con la stessa “lavorato insieme per diversi anni”, pur non ricordando “con esattezza se la ricorrente ha iniziato a lavorare alle dipendenze di prima o dopo di” lui, ha genericamente confermato “che Controparte_2 la ricorrente ha lavorato negli anni indicati nel capitolo ovvero dal 2017 al 2021” senza, però, ricordare “il numero delle giornate in cui ha lavorato” non potendo “dire esattamente in quale periodo dell'anno iniziava a lavorare veniva assunta a seconda delle necessità di manodopera del
. Con riguardo all'esercizio del potere direttivo da parte di il predetto CP_2 CP_2 teste ha, poi, confermato – sempre genericamente - le circostanze dedotte nel capitolo 7 di cui al ricorso (“Sul capitolo 7): è vero, il ogni mattina lo incontravamo a Maniace dove ha un terreno CP_2
e dove ci dava le indicazioni;
qualche volta il ON veniva sui terreni”) mentre, in risposta ad una domanda a chiarimento, ha genericamente dichiarato: “ADR: è una ragazza;
Parte_1 so che è più giovane di me. Abita a Maniace che io sappia. So che è sposata e che ha, penso, due figli”.
L'altro teste di parte ricorrente, , cognato del in Testimone_2 Controparte_2 quanto “sposato con la” di lui “sorella” e anch'egli OTD alle dipendenze della ditta del predetto, ha dichiarato di conoscere la ricorrente “per ragioni di lavoro” ma di non ricordare “esattamente per quanto tempo”, “i periodi esatti” e “in quali terreni” abbia “lavorato insieme” a lei. Ha poi confermato in modo generico che “le direttive alla ricorrente venivano impartite dal ON AG, la mattina prima di recarsi sui terreni” in quanto “tutti prima di iniziare l'attività” si incontravano
“a Maniace presso un capannone dove vi sono dei vitelli e lì il datore di lavoro” impartiva “le direttive”; su una domanda a chiarimento, ha dichiarato: “ADR: la signora ha i capelli Parte_1 scur[i], è magra e di media altezza. Ha due figli e credo che sia sposata. Vive a Maniace…..”.
9 Non è superfluo ai fini del decidere riportare integralmente la dichiarazione resa dal suddetto teste sul capitolo 1 del ricorso: “Sul capitolo 1) del ricorso: ricordo che la ricorrente ha lavorato negli anni indicati nel capitolo, ma non ricordo se la ricorrente ha lavorato negli stessi periodi in cui ho lavorato io. Più o meno ha lavorato per 52 giorni e tanto dico perché iniziava nel periodo di settembre anche se non lo ricordo esattamente. Settembre è il periodo in cui si inizia a dare il foraggio alle mucche e occorre maggiore manodopera, come del resto anche nel periodo precedente in base alle condizioni del tempo. Lavoravamo nel territorio di Cesarò ove si trova un terreno della forestale, tutto recintato ed esteso 250 o 300 ettari;
lavoravamo anche in un altro terreno sempre a Cesarò del signor DI tuttavia che non ricordo se abbiamo lavorato insieme per tutti gli CP_2 anni. L'attività si svolgeva comunque sempre nei terreni di Cesarò”.
Dal raffronto tra le dichiarazioni del teste e quanto allegato in ricorso da Tes_2 Parte_1 emergono delle incongruenze di non poco conto sia con riguardo ai periodi in cui quest'ultima avrebbe prestato la propria attività in favore della ditta (secondo “Più o meno CP_2 Tes_2 ha lavorato per 52 giorni e tanto dico perché iniziava nel periodo di settembre anche se non lo ricordo esattamente”, mentre la ricorrente ha dedotto di aver lavorato nei periodi 22 giugno-31 agosto 2017,
4 luglio-5 settembre 2018, 15 maggio-31 luglio 2019, 17 giugno-24 agosto 2020 e 17 giugno-24 agosto 2021), sia relativamente ai terreni presso i quali la lavoratrice avrebbe espletato la propria attività (secondo “L'attività si svolgeva comunque sempre nei terreni di Cesarò” mentre Tes_2 secondo la ricorrente presso i terreni siti sia a Cesarò in contrada Farina che a Maniace in località la
Dispensa).
Per altro verso, occorre precisare che la documentazione di formazione unilaterale proveniente dal presunto datore di lavoro assume una scarsa rilevanza nell'ambito delle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso. Invero, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza, qualora emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come, effettivamente, sono emersi all'esito dell'ispezione cui è stata sottoposta la ditta datoriale ma anche all'esito dell'istruttoria orale svolta) in seguito alla contestazione, da parte dell' , del carattere CP_1 fittizio del rapporto ovvero dell'insussistenza o dell'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094
c.c., la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. Cass.,
27 novembre 1996, n. 10529 e Cass., 13 luglio 2000, n. 9290).
Nella fattispecie in esame, il disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura asseritamente prestate dall'odierna ricorrente è scaturito dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022002342 del 27 ottobre 2022 (doc. 2 parte resistente) con cui l' ha disconosciuto e annullato CP_1
10 i rapporti di lavoro risultati inesistenti (sette nel 2017, nove nel 2018, sette nel 2019, dodici nel 2020, nove nel 2021 e uno nel 2022) e le relative giornate lavorative denunciate dall'azienda nel periodo 1 gennaio 2017- 30 settembre 2022 addebitando al titolare della ditta, , le Controparte_2 agevolazioni contributive conguagliategli indebitamente per un importo pari ad €.16.417,08, oltre ad
€ 2.980,97 per somme aggiuntive.
Segnatamente, nell'ambito del suddetto verbale, per quanto qui d'interesse, gli ispettori hanno rilevato quanto segue:
“ANTI-ECONOMICITÀ DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA
Nell'ambito dell'accertamento effettuato, i sottoscritti verbalizzanti non hanno tralasciato di verificare l'attività aziendale dal punto di vista economico. Dall'esame delle fatture, in particolar modo dalle vendite registrate, è stato possibile determinare l'assoluta irrilevanza, in termini economici, dei ricavi ottenuti dall'attività strettamente agricola dell'azienda CP_2
. Infatti, nel corso dell'esercizio di impresa, la stessa, a fronte dei ricavi conseguiti non
[...] avrebbe potuto “stare sul mercato” dovendo affrontare spese di gran lunga superiori alle reali vendite dei prodotti aziendali.
Nella tabella seguente vengono riportati gli importi relativi alle attività di vendita e a quella di acquisti, risultante dai registri contabili e dalle dichiarazioni fiscali, oltre al costo per Retribuzioni dei Braccianti, ipoteticamente occupati, e Contributi Previdenziali che l'azienda avrebbe dovuto sostenere per realizzare realmente l'attività lavorativa dichiarata:
Dall'esame degli importi, indicati nella tabella soprastante, è del tutto evidente che l'impresa del
Sig. avrebbe dovuto ipoteticamente sostenere ogni anno uno spropositato Controparte_2 costo vivo relativo alla remunerazione dei braccianti denunciati, all'imposizione contributiva oltre alle spese relative a tasse e ad acquisti vari per la conduzione e cura dell'allevamento.
Costi complessivi che, come si evince dalla tabella sopra segnata, rapportati ai ricavi delle vendite, avrebbero certamente portato la ditta a chiudere (realmente e non solo sulla carta) l'esercizio annuale con un risultato fortemente negativo e con perdite decisamente spropositate ed assolutamente insostenibili. (…)
Dai dati sopra esposti è emerso che l'azienda ha prodotto una documentazione contabile incentrata esclusivamente sul commercio dei bovini e tra l'altro la documentazione acquisita è risultata
11 inadeguata a giustificare i costi che dovrebbero essere sostenuti per l'esercizio ordinario dell'attività aziendale (retribuzione, contribuzione dei braccianti, acquisto mangimi, spese veterinarie ed altro).
Con le suddette “cifre” non si giustifica nemmeno l'impiego di un numero così elevato di lavoratori peraltro impiegati secondo quanto riferito dal titolare “per dare l'acqua agli animali e per dare qualche integrazione di mangime…” (…)
RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE
A mezzo Raccomandata A.R. si è provveduto ad invitare tutti i dipendenti dell'azienda i quali sono stati sentiti dagli ispettori verbalizzanti nei giorni stabiliti e nelle sedi indicate.
Dal contenuto di tali dichiarazioni è stato possibile risalire con assoluta certezza ai braccianti che hanno effettivamente prestato l'attività lavorativa;
difatti gli stessi hanno dimostrato di conoscere
l'attività aziendale, le località in cui veniva svolta, la consistenza dell'allevamento e la loro esatta allocazione, ecc.. Diversamente, dall'escussione della stragrande maggioranza dei lavoratori sono emerse palesi ed importanti contraddizioni ed incongruenze, rispetto a quella che è risultata essere la concreta attività aziendale, specie in merito ai periodi di lavoro, alla tipologia del lavoro svolto: tutti i lavoratori si sarebbero occupati principalmente della “custodia dell'allevamento e della recinzione dei terreni”. Hanno dato prova di non conoscere nemmeno la tipologia dell'allevamento che pascola allo stato brado, si riportano a tal proposito degli stralci di dichiarazioni: “…gli animali erano ricoverati nelle stalle con delle mangiatoie, ci occupavamo anche della pulizia delle stalle”,
“…l'allevamento sito a Maniace in è tenuto in stalla, divisi vitelli da una parte e CP_3 mucche dall'altra”, “…gli stessi sono legati e quindi bisogna provvedere a dare loro da mangiare”, ed ancora “…gli animali erano ricoverati nelle stalle coperte non so con quale materiale…”,
“…Questi animali erano ricoverati nei box dove c'erano mangiatoie che dovevo riempire, ribadisco gli animali non erano liberi allo stato brado erano chiusi nei box…” “gli animali sono custoditi nelle stalle in un capannone, gli animali sono divisi in maschi e femmine, i maschi sono stabulati da una parte e le femmine da un'altra, gli animali sono separati da staccionatine di ferro…”.
Si ribadisce, a tal proposito, che l'allevamento in questione pascola in stato di libertà, senza
l'imposizione di un confinamento in spazi molto ristretti e con limitate possibilità di movimento, per cui non vi era alcuna necessità di “pulire le stalle” che peraltro non esistono o portare loro da mangiare ogni giorno! I bovini, non essendo mai stati stabulati, sono in grado di sfruttare gli alimenti poveri e fibrosi per nutrirsi ed anche se gli allevatori forniscono, ad integrazione, comunque una parte del nutrimento necessario, ciò sicuramente non accade con una cadenza giornaliera, pertanto non vi era alcuna necessità di portare loro il sostentamento quotidianamente.
12 Specificatamente alle modalità di raggiungimento del posto di lavoro, sono emerse innumerevoli incongruenze: la stragrande maggioranza degli asseriti lavoratori ha dichiarato di recarsi sui terreni con mezzi ordinari che sicuramente non possono consentire il raggiungimento sui terreni, per via delle strade impervie e sconnesse.
Infine, alcuni “braccianti” non sono stati in grado di indicare neppure i loro compagni di lavoro né
i periodi di ingaggio: “c'erano altre persone a lavorare con noi ma non so indicare i loro nomi, né so indicare il loro aspetto, la loro età, eravamo in tanti. Per questa azienda ho lavorato anche altri anni ma non so indicare né quanti né quali”.
Contraddizioni e incongruenze che, di fatto, hanno confermato l'assoluta insussistenza dei sottesi rapporti di lavoro ed, inequivocabilmente, evidenziato l'ingiustificata denuncia di manodopera da parte di codesta ditta, certamente finalizzata alla costituzione di false posizioni assicurative ed all'indebita percezione di prestazioni previdenziali. (…)
Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che non sussistano elementi per convalidare tutte le giornate di lavoro che risulterebbero effettuate dai presunti operai agricoli e denunciate all' dalla ditta CP_1
, non avendo riscontrato, come sopra descritto, dati che provino lo Controparte_2 svolgimento dell'attività lavorativa nella misura dichiarata dall'azienda.
Pertanto, con il presente verbale di accertamento si provvede a disconoscere ed annullare, avendone accertato la loro fittizia costituzione, tutti i rapporti di lavoro (e le relative giornate agricole) risultati inesistenti, denunciati all' da parte dell'azienda agricola “ ” dal CP_1 Controparte_2
01/01/2017”.
Peraltro, come già rilevato in seno al verbale testé richiamato, le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori interrogati (cfr. doc. 3 parte resistente) danno conto di una narrazione di dubbia attendibilità. Infatti, tali dichiarazioni appaiono in molte parti contraddittorie e generiche, laddove invece non artatamente, e in modo sospetto, conformi e del tutto sovrapponibili (ad esempio con riguardo all'ammontare della retribuzione giornaliera netta dichiarata e pari ad € 62,00 – corrisposta esclusivamente in contanti - secondo quanto riferito da tutti i presunti lavoratori laddove dalle buste paga emergerebbe una retribuzione giornaliera netta pari ad € 56,00 mentre la somma di € 62,06 corrisponderebbe all'importo giornaliero al lordo delle ritenute contributive), dando, poi, per presupposte delle circostanze che in sede ispettiva sono state invece motivatamente messe in dubbio, come, ad esempio, in merito ai periodi e ai luoghi di lavoro, alla tipologia del lavoro svolto, alla tipologia dell'allevamento (pascolo allo stato brado e non stabulazione in stalla) o alle modalità di raggiungimento del posto di lavoro.
13 Per quanto qui d'interesse, , sentita dai funzionari di vigilanza INL in data 14 Parte_1 settembre 2022, ha dichiarato quanto segue: “…Dal 2017 sono stabile con il sig. che è CP_2 un amico. L'azienda si occupa di allevamento di mucche, asini e cavalli. Io sono stata assunta CP_2 come custode di questi animali. L'allevamento è tenuto in c.da nel comune di Maniace, ed CP_3 in c.da Farina a Cesarò. Gli animali sono custoditi nelle stalle in un capannone. Gli animali sono divisi in maschi e femmine. I maschi sono stabulati da una parte e le femmine da un'altra. Io mi preoccupo di dare loro da mangiare con mangimi e con paglia e fieno che metto nell'apposita mangiatoia comune anche se gli animali sono separati da “staccionatine di ferro”. Do anche da bere agli animali. Prendo l'acqua col secchio dal silos e la metto negli abbeveratoi. Io ho sempre lavorato sia a Maniace che a Cesarò ed adibita sempre alle stesse mansioni. Di norma vengo assunta da giugno a settembre o da luglio a settembre. Dopo avere riletto preciso che nel 2020 sono stata assunta da giugno fino ad agosto. Solitamente sono ingaggiata per 51/52 giorni ovvero per non più di tre mesi. A lavorare vado con il mio mezzo la panda 4x4 in realtà me la faccio prestare da mio padre la panda perché la strada è impraticabile. Insieme a me hanno lavorato il sig. che è Per_2 Per_3 venuta qui ieri, , , , la signora ed altri. Questi colleghi sono quelli che Per_4 CP_4 Tes_2 Tes_3 hanno lavorato nel mio stesso periodo e tutti insieme svolgevamo le stesse mansioni. Le mucche sono circa 90, gli asini 10 ed i cavalli 10. L'azienda ha solo l'allevamento. Sono stata retribuita con acconti in contanti con 62,00 euro al giorno personalmente dal sig. Il sig. al mattino CP_2 CP_2 veniva e indicava ad ognuno di noi cosa fare” (cfr. doc. 3 parte resistente pagg. 45-47).
Ma trattasi – come premesso – di dichiarazioni non coerenti con gli accertamenti ispettivi e con le circostanze acclarate sui luoghi.
In definitiva, l'accertamento posto in essere non è stato confutato, per quanto rileva in questa sede
(i.e. la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra e la ditta Parte_1 CP_2
), dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata.
[...]
Quanto sopra induce a ritenere che la documentazione prodotta dalla ricorrente a fondamento della esistenza del rapporto di lavoro (comunicazioni UniLav di assunzione, buste paga) non sia idonea a comprovare quanto chiesto in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale e di dubbia veridicità all'esito di quanto accertato in sede ispettiva. E, come sopra precisato, nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro la prova dell'effettività del rapporto non può essere desunta dalla documentazione predetta, alla quale non può riconoscersi rilevanza probatoria decisiva. Né tale prova è stata raggiunta all'esito dell'istruttoria orale svolta.
Poiché era onere della ricorrente provare i fatti costitutivi relativi alla esistenza del rapporto di lavoro in questione e, per i motivi spiegati, siffatta prova non è stata fornita.
14 Il ricorso va pertanto rigettato.
3. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in quanto, a fronte dell'apposita dichiarazione sostitutiva formulata in atti (doc. 16 parte ricorrente), si tratta di un giudizio rientrante nel perimetro di applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. avendo il ricorrente chiesto, oltre alla declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento impugnati e al riconoscimento del suo diritto alla re-iscrizione negli elenchi agricoli, anche l'eventuale “restituzione della indennità di disoccupazione nella misura richiesta, nella ipotesi ancor oggi [alla data di deposito del ricorso] non verificatasi che CP_ detta sia stata recuperata dall' (cfr. Cass., 15 aprile 2024, n. 10038; Trib. Catania, sez. lav., n.
5208/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Catania, 25 settembre 2025 Il giudice del lavoro
AU ND
15
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU ND, a seguito dell'udienza del 16 settembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10993/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cesare Parte_1
Santuccio;
-ricorrente- contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti a rogito notaio di Roma rep. n. 37590/7131 del 23 gennaio 2023, dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
Persona_1
-resistente-
Avente ad oggetto: disconoscimento giornate lavorative in agricoltura
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 16 settembre 2025 dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della ditta dal 2017 al 2021 svolgendo Controparte_2 mansioni di bracciante agricola per 52 giornate in relazione a ciascun anno;
- che, in particolare, ha espletato la propria attività presso i terreni siti a Cesarò in contrada Farina e a Maniace in località la Dispensa lavorando dalle 7.00 alle 14.00 nei periodi 22 giugno-31 agosto
1 2017, 4 luglio-5 settembre 2018, 15 maggio-31 luglio 2019, 17 giugno-24 agosto 2020 e 17 giugno-
24 agosto 2021;
- che si è occupata, conformemente alle direttive impartite dal datore di lavoro, dell'alimentazione, dell'abbeveraggio e della pulizia degli animali, dell'assistenza al veterinario e del controllo delle recinzioni;
- che in seguito ad una verifica ispettiva l' ha disconosciuto le suddette giornate adducendo CP_1
l'ipotesi di una forza lavoro in eccesso rispetto alle esigenze aziendali e riconoscendo il ricorso alla manodopera bracciantile soltanto in relazione a due lavoratori;
- che, ritenuta l'illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura, ha proposto ricorso amministrativo al quale l' ha dato riscontro negativo;
CP_1
- che il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo ha comportato anche la perdita dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'indennità di malattia per gli anni in parola.
Parte ricorrente ha dedotto l'erroneità dell'interpretazione fornita dagli ispettori delle dichiarazioni rese dal titolare in sede di accesso ispettivo, risultando peraltro in contrasto con quanto previsto dal
Decreto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste del 5 marzo 2001 concernente la
Determinazione del fabbisogno di lavoro occorrente per ettaro-coltura in base al quale per la gestione della suddetta attività sarebbe necessaria una forza lavorativa ben superiore alle due unità di personale riconosciute (per ottanta bovini 1.120 giornate lavorative annue e per sette equidi 51 giornate lavorative annue). Ha, infatti, assunto che date le dimensioni dell'azienda e considerato il numero dei capi di bestiame allevati non è possibile gestire un'attività del genere in qualità di coltivatore diretto senza avvalersi di adeguata manodopera salariata.
La ricorrente ha rappresentato che il lavoro effettuato dai dipendenti della ditta viene organizzato da al mattino presto o nel pomeriggio e consiste nella preparazione del terreno Controparte_2 per la semina, nel controllo e nella sistemazione delle recinzioni, nel trasporto degli animali per la transumanza due volte l'anno, nel controllo, nella custodia e nella pulizia degli animali, nella collaborazione con il veterinario e nella divisione degli animali ove necessario;
che, fatta eccezione per il periodo compreso tra il mese di gennaio e i primi di aprile allorquando gli animali vivono allo stato brado e non abbisognano di particolari cure, le attività sopra elencate devono essere svolte per tutto l'anno, ciò che ne rende impossibile lo svolgimento da parte di sole due unità di personale.
Ha poi evidenziato come la prestazione lavorativa è stata effettuata nel rispetto del necessario vincolo di subordinazione e che il datore di lavoro ha provveduto alla registrazione della stessa nel libro matricola dell'impresa rilasciando i relativi prospetti depositati presso l' e corrispondendo CP_1 regolarmente la retribuzione per le giornate lavorative svolte.
2 Tanto premesso, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “- riconoscere e dichiarare come avvenute le prestazioni agricole stagionali in contestazione ed espletate dalla ricorrente per tutti gli anni di cui in premessa alle dipendenze dell'azienda individuale , con sede Controparte_2 in Maniace;
- conseguentemente, riconoscere e dichiarare che, in particolare, è stata espletata dalla ricorrente – come da documentazione allegata – la prestazione lavorativa dedotta per 52 giornate per ciascun anno come in premessa indicato dal 2017 al 2021; - indi, riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente alla attribuzione delle giornate lavorative dedotte in detti periodi e quindi disporre in ordine alla re-iscrizione della ricorrente medesima negli elenchi dei lavoratori del
Comune di appartenenza per tutti gli anni di cui in ricorso;
- Disporre l'annullamento e/o la disapplicazione o dichiarare la nullità dei provvedimenti impugnati con i quali si dispone la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per detti anni e si chiede la restituzione della indennità di disoccupazione nella misura richiesta, nella ipotesi ancor oggi non CP_ verificatasi che detta sia stata recuperata dall' (…) Spese e compensi del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Con memoria depositata il 21 dicembre 2023 si è costituito tempestivamente in giudizio l' CP_1 evidenziando la carenza dell'interesse ad agire per non avere parte ricorrente prodotto “…. …. …. il provvedimento di cancellazione impugnando invece il verbale ispettivo di cui non è destinataria nella notifica” ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge n. 7/1970 per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori a tempo determinato in agricoltura.
Nel merito parte resistente ha richiamato le risultanze del verbale di accertamento n.
2022002342/DDL del 27 ottobre 2022 ed ha dedotto l'infondatezza delle pretese della ricorrente, non avendo quest'ultima fornito alcuna prova in ordine allo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della ditta ON AG AN nel periodo 2017-2021 per un numero di giornate sufficienti e necessarie ai fini della maturazione del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e, di conseguenza, all'indennità di disoccupazione agricola e a ogni altra indennità correlata al dedotto rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso, ha formulato le seguenti conclusioni: “In via principale, dichiarare la carenza di interesse ad agire e l'inammissibilità per intervenuta decadenza dall'azione giudiziale e, nel merito, l'infondatezza dell'avverso ricorso, con conferma del verbale ispettivo, di ogni presupposto, di ogni atto conseguente e della cancellazione dagli elenchi
3 per gli anni in contestazione e rigettare ogni altra domanda, in quanto inammissibile e comunque infondata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
All'esito dell'udienza di discussione del 16 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni della sola parte ricorrente come da note in atti, la causa
è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
1. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall' in ragione dell'asserito decorso del termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 22 del CP_1 decreto-legge n. 7/1970, convertito con modificazioni in legge n. 83/1970.
Invero, in materia di e accertamento del rapporto e collocamento dei lavoratori agricoli, l'art. 22, comma 1, del d.l. n. 7/1970 prevede un termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale la cui decorrenza determina l'inammissibilità dell'azione spiegata.
Più nello specifico, la disposizione in parola – abrogata dall'art. 24 del d.l. n. 112/2008 convertito con modificazioni in legge n. 133/2008 per poi essere ripristinata dal d.l. n. 98/2011 convertito con modificazioni in legge n. 111/2011 con decorrenza dal 6 luglio 2011 - stabilisce che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
La Corte di Cassazione ha precisato che il termine di centoventi giorni previsto dalla norma testé citata ha natura di decadenza sostanziale così da non essere suscettibile di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533/1973 (cfr., fra le tante, Cass. nn. 9595/1997, 5942/2001, 16803/2003, 15460/2004,
10393/2005 e 13092/2009) e che l'inosservanza del termine per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato.
Inoltre, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità la decadenza è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., in quanto riguarda una materia – come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli – sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass., 25 agosto 2020, n. 17653).
La Suprema Corte ha evidenziato che “Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale - con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa
Corte nella sentenza n. 88 del 1988 - non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base
4 al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale
i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per
l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi) (in tal senso, Cass., 13092/2009, cit.; cfr. sulla rilevabilità d'ufficio della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 Cass., 9 settembre 2011, n.
18528)” (Cass., 12 maggio 2015, n. 9622).
Il riferimento operato dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970 ai “provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto” deve essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano divenuti definitivi perché non impugnati per mezzo dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso avviato su ricorso dell'interessato ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 375/1993 (cfr. sul punto Cass. nn. 813/2007,
13092/2009 e 15785/2011).
Per questo secondo caso viene in considerazione la disposizione di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 375 del 1993, la quale, modificando la disciplina posta dall'art. 17 del d.l. n. 7/1970 – che assegnava alla mancata decisione del ricorso nei prescritti termini valore di accoglimento del ricorso medesimo –, attribuisce al silenzio dell'autorità preposta valore di provvedimento di rigetto. Più nello specifico, la disposizione citata prevede che: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono Pt_2 proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Peraltro, è appena il caso di evidenziare che l'art. 19 della legge n. 724/1994 ha soppresso il Servizio per i contributi unificati (SCAU) a decorrere dall'1 luglio 1995 ed ha trasferito le sue funzioni e il suo personale all' e all'INAIL, secondo le rispettive competenze. CP_1
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata
5 iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito nel
D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;
definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass., 16 gennaio 2007, n. 813; conf. Cass., 2 settembre 2013, n. 20086).
Nell'ipotesi in cui, invece, i provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi siano divenuti definitivi perché non impugnati in via amministrativa, l'azione giudiziaria deve essere esercitata nei centoventi giorni successivi alla scadenza del termine (di trenta giorni) stabilito dall'art. 11, comma 1 o 2, del d.lgs. n. 375/1993 (cfr. Cass., 5 gennaio 2024, n. 385).
Ebbene, nel caso di specie i provvedimenti di cui al prot. .2100.31/03/2023 nn. 0201169, CP_1
0201170, 0201171, 0201172 e 0201173 con cui sono state disconosciute le giornate di lavoro agricolo per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (cfr. produzione parte ricorrente dell'11 marzo 2024) sono stati notificati alla lavoratrice interessata il 17 aprile 2023 (cfr. produzione parte ricorrente del 2 maggio 2024).
La ricorrente ha, comunque, proposto ricorso amministrativo l'annullamento disposto per ciascun anno, prima della scadenza del termine di trenta giorni, ossia il 12 maggio 2023 (cfr. doc.
1-5 parte ricorrente); ricorsi che sono stati rigettati con provvedimenti (decreto/verbale n. 20) del 14 giugno
2023 notificati il 3 luglio 2023, in relazione ai quali non ha prodotto alcuna Parte_1 documentazione idonea a dimostrare la proposizione di un ulteriore ricorso ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 375/1993; di guisa che deve ritenersi che i provvedimenti de quibus non siano stati oggetto di gravame amministrativo di secondo grado dinanzi alla Commissione Centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati.
Pertanto, onde verificare la tempestività dell'azione giudiziaria ai sensi del citato art. 22 del d.l. n.
7/1970 convertito con modificazioni in legge n. 83/1970, occorre prendere le mosse dalla data del 3 luglio 2023, giorno in cui (secondo quanto emerge per tabulas dalla documentazione versata in atti) parte ricorrente ha ricevuto la comunicazione del decreto n. 20 con cui la Commissione di cui all'art. 80 della legge n. 448/1998 ha rigettato i ricorsi amministrativi di primo grado proposti.
Ne consegue, dunque, che il termine di decadenza di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria è iniziato a decorrere il 2 agosto 2023, ovverosia dalla scadenza del termine di trenta giorni
6 stabilito dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 375/1993 per la presentazione del ricorso amministrativo di secondo grado.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto della data di instaurazione del presente giudizio (i.e. 25 ottobre 2023), deve ritenersi che il ricorso sia stato depositato entro il termine di decadenza previsto dalla legge e che l'eccezione formulata dall' sia infondata. CP_1
2. Ciò posto, nel merito il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto. Nella specie, dunque, è onere della ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' . CP_1
Infatti, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, le prestazioni previdenziali agricole sono subordinate al preliminare accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, la cui prova grava sul lavoratore. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'iscrizione di un soggetto nell'elenco dei lavoratori agricoli “potendo essere oggetto di controlli (artt. 8, 16 e 19 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375) e di cancellazione, è (…) un meccanismo di agevolazione probatoria” che perde la sua funzione “ove l' a seguito del CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro” con la conseguenza che “Con il disconoscimento del rapporto di lavoro emerge, per l'interessata, l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto;
e per il giudice la funzione di accertare l'esistenza e l'inesistenza di questo rapporto, senza in ciò essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione (Cass. 21 gennaio 1993 n. 729)” (Cass., 12 giugno 2000, n. 7995).
Inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire quanto segue: “il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n.
1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del
7 diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994)” (Cass., 4 marzo 2019, n. 6229, che richiama Cass., S.U., n. 1133/2000).
Trattasi di princìpi consolidati: “…presupposto e giustificazione del diritto dei lavoratori in questione alla iscrizione negli appositi elenchi nominativi previsti dal D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, come pure del loro diritto alle prestazioni previdenziali è la esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate normativamente previste. Se, ovviamente, di tale esistenza l'interessato deve fornire la prova allorquando sia stato adottato, nei suoi confronti, un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, viceversa, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, la stessa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, di volta in volta richieste in giudizio, salvo che l'Istituto previdenziale convenuto contesti l'attendibilità delle relative risultanze richiamando elementi di fatto
(come, in particolare, il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro (o del suo carattere subordinato).
In questo caso il giudice non può limitarsi a risolvere la controversia in base al semplice riscontro della sussistenza del presupposto dell'iscrizione, che resta pur sempre solo un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutandone liberamente e prudentemente la rispondenza a dati obiettivi al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (vedi, Cass.
n. 26816 del 2008, n. 16585 del 2004)” (Cass., 2 agosto 2012, n. 13877).
Pertanto, sia nell'ipotesi di emanazione di un provvedimento di disconoscimento (come nella fattispecie cfr. deposito dell'11 marzo 2024 parte ricorrente), sia in mancanza del medesimo (e, dunque, si reputi vigente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che va in tal caso ritualmente documentata), appare necessario che l'attore provi in modo puntuale l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento di cui chiede l'accertamento (oppure degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass., 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., 20 marzo 2001, n. 3975).
Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quantomeno i cosiddetti elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto
8 attività lavorativa alle dipendenze di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi – in specie per periodi di lavoro non continuativi
(come nel caso in esame) – non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati,
l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Ciò premesso, nell'ambito dell'istruttoria orale svolta i testi escussi all'udienza del 12 settembre 2024
(che sono gli unici due operai rispetto ai quali l' non ha disconosciuto il rapporto di lavoro alle CP_1 dipendenze dell'azienda agricola , v. infra) non hanno fornito elementi Controparte_2 sufficientemente circostanziati con riguardo alla prestazione lavorativa svolta dalla ricorrente, facendo genericamente riferimento all'espletamento di un certo numero di giornate di lavoro negli anni in discussione da parte di presso i terreni condotti dalla ditta datoriale. Parte_1
Più in particolare, il teste – OTD alle dipendenze di –, Testimone_1 Controparte_2 dopo aver riferito di conoscere la ricorrente “per ragioni di lavoro” per avere con la stessa “lavorato insieme per diversi anni”, pur non ricordando “con esattezza se la ricorrente ha iniziato a lavorare alle dipendenze di prima o dopo di” lui, ha genericamente confermato “che Controparte_2 la ricorrente ha lavorato negli anni indicati nel capitolo ovvero dal 2017 al 2021” senza, però, ricordare “il numero delle giornate in cui ha lavorato” non potendo “dire esattamente in quale periodo dell'anno iniziava a lavorare veniva assunta a seconda delle necessità di manodopera del
. Con riguardo all'esercizio del potere direttivo da parte di il predetto CP_2 CP_2 teste ha, poi, confermato – sempre genericamente - le circostanze dedotte nel capitolo 7 di cui al ricorso (“Sul capitolo 7): è vero, il ogni mattina lo incontravamo a Maniace dove ha un terreno CP_2
e dove ci dava le indicazioni;
qualche volta il ON veniva sui terreni”) mentre, in risposta ad una domanda a chiarimento, ha genericamente dichiarato: “ADR: è una ragazza;
Parte_1 so che è più giovane di me. Abita a Maniace che io sappia. So che è sposata e che ha, penso, due figli”.
L'altro teste di parte ricorrente, , cognato del in Testimone_2 Controparte_2 quanto “sposato con la” di lui “sorella” e anch'egli OTD alle dipendenze della ditta del predetto, ha dichiarato di conoscere la ricorrente “per ragioni di lavoro” ma di non ricordare “esattamente per quanto tempo”, “i periodi esatti” e “in quali terreni” abbia “lavorato insieme” a lei. Ha poi confermato in modo generico che “le direttive alla ricorrente venivano impartite dal ON AG, la mattina prima di recarsi sui terreni” in quanto “tutti prima di iniziare l'attività” si incontravano
“a Maniace presso un capannone dove vi sono dei vitelli e lì il datore di lavoro” impartiva “le direttive”; su una domanda a chiarimento, ha dichiarato: “ADR: la signora ha i capelli Parte_1 scur[i], è magra e di media altezza. Ha due figli e credo che sia sposata. Vive a Maniace…..”.
9 Non è superfluo ai fini del decidere riportare integralmente la dichiarazione resa dal suddetto teste sul capitolo 1 del ricorso: “Sul capitolo 1) del ricorso: ricordo che la ricorrente ha lavorato negli anni indicati nel capitolo, ma non ricordo se la ricorrente ha lavorato negli stessi periodi in cui ho lavorato io. Più o meno ha lavorato per 52 giorni e tanto dico perché iniziava nel periodo di settembre anche se non lo ricordo esattamente. Settembre è il periodo in cui si inizia a dare il foraggio alle mucche e occorre maggiore manodopera, come del resto anche nel periodo precedente in base alle condizioni del tempo. Lavoravamo nel territorio di Cesarò ove si trova un terreno della forestale, tutto recintato ed esteso 250 o 300 ettari;
lavoravamo anche in un altro terreno sempre a Cesarò del signor DI tuttavia che non ricordo se abbiamo lavorato insieme per tutti gli CP_2 anni. L'attività si svolgeva comunque sempre nei terreni di Cesarò”.
Dal raffronto tra le dichiarazioni del teste e quanto allegato in ricorso da Tes_2 Parte_1 emergono delle incongruenze di non poco conto sia con riguardo ai periodi in cui quest'ultima avrebbe prestato la propria attività in favore della ditta (secondo “Più o meno CP_2 Tes_2 ha lavorato per 52 giorni e tanto dico perché iniziava nel periodo di settembre anche se non lo ricordo esattamente”, mentre la ricorrente ha dedotto di aver lavorato nei periodi 22 giugno-31 agosto 2017,
4 luglio-5 settembre 2018, 15 maggio-31 luglio 2019, 17 giugno-24 agosto 2020 e 17 giugno-24 agosto 2021), sia relativamente ai terreni presso i quali la lavoratrice avrebbe espletato la propria attività (secondo “L'attività si svolgeva comunque sempre nei terreni di Cesarò” mentre Tes_2 secondo la ricorrente presso i terreni siti sia a Cesarò in contrada Farina che a Maniace in località la
Dispensa).
Per altro verso, occorre precisare che la documentazione di formazione unilaterale proveniente dal presunto datore di lavoro assume una scarsa rilevanza nell'ambito delle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso. Invero, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza, qualora emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come, effettivamente, sono emersi all'esito dell'ispezione cui è stata sottoposta la ditta datoriale ma anche all'esito dell'istruttoria orale svolta) in seguito alla contestazione, da parte dell' , del carattere CP_1 fittizio del rapporto ovvero dell'insussistenza o dell'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094
c.c., la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. Cass.,
27 novembre 1996, n. 10529 e Cass., 13 luglio 2000, n. 9290).
Nella fattispecie in esame, il disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura asseritamente prestate dall'odierna ricorrente è scaturito dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022002342 del 27 ottobre 2022 (doc. 2 parte resistente) con cui l' ha disconosciuto e annullato CP_1
10 i rapporti di lavoro risultati inesistenti (sette nel 2017, nove nel 2018, sette nel 2019, dodici nel 2020, nove nel 2021 e uno nel 2022) e le relative giornate lavorative denunciate dall'azienda nel periodo 1 gennaio 2017- 30 settembre 2022 addebitando al titolare della ditta, , le Controparte_2 agevolazioni contributive conguagliategli indebitamente per un importo pari ad €.16.417,08, oltre ad
€ 2.980,97 per somme aggiuntive.
Segnatamente, nell'ambito del suddetto verbale, per quanto qui d'interesse, gli ispettori hanno rilevato quanto segue:
“ANTI-ECONOMICITÀ DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA
Nell'ambito dell'accertamento effettuato, i sottoscritti verbalizzanti non hanno tralasciato di verificare l'attività aziendale dal punto di vista economico. Dall'esame delle fatture, in particolar modo dalle vendite registrate, è stato possibile determinare l'assoluta irrilevanza, in termini economici, dei ricavi ottenuti dall'attività strettamente agricola dell'azienda CP_2
. Infatti, nel corso dell'esercizio di impresa, la stessa, a fronte dei ricavi conseguiti non
[...] avrebbe potuto “stare sul mercato” dovendo affrontare spese di gran lunga superiori alle reali vendite dei prodotti aziendali.
Nella tabella seguente vengono riportati gli importi relativi alle attività di vendita e a quella di acquisti, risultante dai registri contabili e dalle dichiarazioni fiscali, oltre al costo per Retribuzioni dei Braccianti, ipoteticamente occupati, e Contributi Previdenziali che l'azienda avrebbe dovuto sostenere per realizzare realmente l'attività lavorativa dichiarata:
Dall'esame degli importi, indicati nella tabella soprastante, è del tutto evidente che l'impresa del
Sig. avrebbe dovuto ipoteticamente sostenere ogni anno uno spropositato Controparte_2 costo vivo relativo alla remunerazione dei braccianti denunciati, all'imposizione contributiva oltre alle spese relative a tasse e ad acquisti vari per la conduzione e cura dell'allevamento.
Costi complessivi che, come si evince dalla tabella sopra segnata, rapportati ai ricavi delle vendite, avrebbero certamente portato la ditta a chiudere (realmente e non solo sulla carta) l'esercizio annuale con un risultato fortemente negativo e con perdite decisamente spropositate ed assolutamente insostenibili. (…)
Dai dati sopra esposti è emerso che l'azienda ha prodotto una documentazione contabile incentrata esclusivamente sul commercio dei bovini e tra l'altro la documentazione acquisita è risultata
11 inadeguata a giustificare i costi che dovrebbero essere sostenuti per l'esercizio ordinario dell'attività aziendale (retribuzione, contribuzione dei braccianti, acquisto mangimi, spese veterinarie ed altro).
Con le suddette “cifre” non si giustifica nemmeno l'impiego di un numero così elevato di lavoratori peraltro impiegati secondo quanto riferito dal titolare “per dare l'acqua agli animali e per dare qualche integrazione di mangime…” (…)
RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE
A mezzo Raccomandata A.R. si è provveduto ad invitare tutti i dipendenti dell'azienda i quali sono stati sentiti dagli ispettori verbalizzanti nei giorni stabiliti e nelle sedi indicate.
Dal contenuto di tali dichiarazioni è stato possibile risalire con assoluta certezza ai braccianti che hanno effettivamente prestato l'attività lavorativa;
difatti gli stessi hanno dimostrato di conoscere
l'attività aziendale, le località in cui veniva svolta, la consistenza dell'allevamento e la loro esatta allocazione, ecc.. Diversamente, dall'escussione della stragrande maggioranza dei lavoratori sono emerse palesi ed importanti contraddizioni ed incongruenze, rispetto a quella che è risultata essere la concreta attività aziendale, specie in merito ai periodi di lavoro, alla tipologia del lavoro svolto: tutti i lavoratori si sarebbero occupati principalmente della “custodia dell'allevamento e della recinzione dei terreni”. Hanno dato prova di non conoscere nemmeno la tipologia dell'allevamento che pascola allo stato brado, si riportano a tal proposito degli stralci di dichiarazioni: “…gli animali erano ricoverati nelle stalle con delle mangiatoie, ci occupavamo anche della pulizia delle stalle”,
“…l'allevamento sito a Maniace in è tenuto in stalla, divisi vitelli da una parte e CP_3 mucche dall'altra”, “…gli stessi sono legati e quindi bisogna provvedere a dare loro da mangiare”, ed ancora “…gli animali erano ricoverati nelle stalle coperte non so con quale materiale…”,
“…Questi animali erano ricoverati nei box dove c'erano mangiatoie che dovevo riempire, ribadisco gli animali non erano liberi allo stato brado erano chiusi nei box…” “gli animali sono custoditi nelle stalle in un capannone, gli animali sono divisi in maschi e femmine, i maschi sono stabulati da una parte e le femmine da un'altra, gli animali sono separati da staccionatine di ferro…”.
Si ribadisce, a tal proposito, che l'allevamento in questione pascola in stato di libertà, senza
l'imposizione di un confinamento in spazi molto ristretti e con limitate possibilità di movimento, per cui non vi era alcuna necessità di “pulire le stalle” che peraltro non esistono o portare loro da mangiare ogni giorno! I bovini, non essendo mai stati stabulati, sono in grado di sfruttare gli alimenti poveri e fibrosi per nutrirsi ed anche se gli allevatori forniscono, ad integrazione, comunque una parte del nutrimento necessario, ciò sicuramente non accade con una cadenza giornaliera, pertanto non vi era alcuna necessità di portare loro il sostentamento quotidianamente.
12 Specificatamente alle modalità di raggiungimento del posto di lavoro, sono emerse innumerevoli incongruenze: la stragrande maggioranza degli asseriti lavoratori ha dichiarato di recarsi sui terreni con mezzi ordinari che sicuramente non possono consentire il raggiungimento sui terreni, per via delle strade impervie e sconnesse.
Infine, alcuni “braccianti” non sono stati in grado di indicare neppure i loro compagni di lavoro né
i periodi di ingaggio: “c'erano altre persone a lavorare con noi ma non so indicare i loro nomi, né so indicare il loro aspetto, la loro età, eravamo in tanti. Per questa azienda ho lavorato anche altri anni ma non so indicare né quanti né quali”.
Contraddizioni e incongruenze che, di fatto, hanno confermato l'assoluta insussistenza dei sottesi rapporti di lavoro ed, inequivocabilmente, evidenziato l'ingiustificata denuncia di manodopera da parte di codesta ditta, certamente finalizzata alla costituzione di false posizioni assicurative ed all'indebita percezione di prestazioni previdenziali. (…)
Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che non sussistano elementi per convalidare tutte le giornate di lavoro che risulterebbero effettuate dai presunti operai agricoli e denunciate all' dalla ditta CP_1
, non avendo riscontrato, come sopra descritto, dati che provino lo Controparte_2 svolgimento dell'attività lavorativa nella misura dichiarata dall'azienda.
Pertanto, con il presente verbale di accertamento si provvede a disconoscere ed annullare, avendone accertato la loro fittizia costituzione, tutti i rapporti di lavoro (e le relative giornate agricole) risultati inesistenti, denunciati all' da parte dell'azienda agricola “ ” dal CP_1 Controparte_2
01/01/2017”.
Peraltro, come già rilevato in seno al verbale testé richiamato, le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori interrogati (cfr. doc. 3 parte resistente) danno conto di una narrazione di dubbia attendibilità. Infatti, tali dichiarazioni appaiono in molte parti contraddittorie e generiche, laddove invece non artatamente, e in modo sospetto, conformi e del tutto sovrapponibili (ad esempio con riguardo all'ammontare della retribuzione giornaliera netta dichiarata e pari ad € 62,00 – corrisposta esclusivamente in contanti - secondo quanto riferito da tutti i presunti lavoratori laddove dalle buste paga emergerebbe una retribuzione giornaliera netta pari ad € 56,00 mentre la somma di € 62,06 corrisponderebbe all'importo giornaliero al lordo delle ritenute contributive), dando, poi, per presupposte delle circostanze che in sede ispettiva sono state invece motivatamente messe in dubbio, come, ad esempio, in merito ai periodi e ai luoghi di lavoro, alla tipologia del lavoro svolto, alla tipologia dell'allevamento (pascolo allo stato brado e non stabulazione in stalla) o alle modalità di raggiungimento del posto di lavoro.
13 Per quanto qui d'interesse, , sentita dai funzionari di vigilanza INL in data 14 Parte_1 settembre 2022, ha dichiarato quanto segue: “…Dal 2017 sono stabile con il sig. che è CP_2 un amico. L'azienda si occupa di allevamento di mucche, asini e cavalli. Io sono stata assunta CP_2 come custode di questi animali. L'allevamento è tenuto in c.da nel comune di Maniace, ed CP_3 in c.da Farina a Cesarò. Gli animali sono custoditi nelle stalle in un capannone. Gli animali sono divisi in maschi e femmine. I maschi sono stabulati da una parte e le femmine da un'altra. Io mi preoccupo di dare loro da mangiare con mangimi e con paglia e fieno che metto nell'apposita mangiatoia comune anche se gli animali sono separati da “staccionatine di ferro”. Do anche da bere agli animali. Prendo l'acqua col secchio dal silos e la metto negli abbeveratoi. Io ho sempre lavorato sia a Maniace che a Cesarò ed adibita sempre alle stesse mansioni. Di norma vengo assunta da giugno a settembre o da luglio a settembre. Dopo avere riletto preciso che nel 2020 sono stata assunta da giugno fino ad agosto. Solitamente sono ingaggiata per 51/52 giorni ovvero per non più di tre mesi. A lavorare vado con il mio mezzo la panda 4x4 in realtà me la faccio prestare da mio padre la panda perché la strada è impraticabile. Insieme a me hanno lavorato il sig. che è Per_2 Per_3 venuta qui ieri, , , , la signora ed altri. Questi colleghi sono quelli che Per_4 CP_4 Tes_2 Tes_3 hanno lavorato nel mio stesso periodo e tutti insieme svolgevamo le stesse mansioni. Le mucche sono circa 90, gli asini 10 ed i cavalli 10. L'azienda ha solo l'allevamento. Sono stata retribuita con acconti in contanti con 62,00 euro al giorno personalmente dal sig. Il sig. al mattino CP_2 CP_2 veniva e indicava ad ognuno di noi cosa fare” (cfr. doc. 3 parte resistente pagg. 45-47).
Ma trattasi – come premesso – di dichiarazioni non coerenti con gli accertamenti ispettivi e con le circostanze acclarate sui luoghi.
In definitiva, l'accertamento posto in essere non è stato confutato, per quanto rileva in questa sede
(i.e. la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra e la ditta Parte_1 CP_2
), dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata.
[...]
Quanto sopra induce a ritenere che la documentazione prodotta dalla ricorrente a fondamento della esistenza del rapporto di lavoro (comunicazioni UniLav di assunzione, buste paga) non sia idonea a comprovare quanto chiesto in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale e di dubbia veridicità all'esito di quanto accertato in sede ispettiva. E, come sopra precisato, nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro la prova dell'effettività del rapporto non può essere desunta dalla documentazione predetta, alla quale non può riconoscersi rilevanza probatoria decisiva. Né tale prova è stata raggiunta all'esito dell'istruttoria orale svolta.
Poiché era onere della ricorrente provare i fatti costitutivi relativi alla esistenza del rapporto di lavoro in questione e, per i motivi spiegati, siffatta prova non è stata fornita.
14 Il ricorso va pertanto rigettato.
3. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in quanto, a fronte dell'apposita dichiarazione sostitutiva formulata in atti (doc. 16 parte ricorrente), si tratta di un giudizio rientrante nel perimetro di applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. avendo il ricorrente chiesto, oltre alla declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento impugnati e al riconoscimento del suo diritto alla re-iscrizione negli elenchi agricoli, anche l'eventuale “restituzione della indennità di disoccupazione nella misura richiesta, nella ipotesi ancor oggi [alla data di deposito del ricorso] non verificatasi che CP_ detta sia stata recuperata dall' (cfr. Cass., 15 aprile 2024, n. 10038; Trib. Catania, sez. lav., n.
5208/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Catania, 25 settembre 2025 Il giudice del lavoro
AU ND
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