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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al NRGAC nrgNELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Avezzano, via B Croce, 4, presso lo studio dell'Avv.to PAOLO
DI GRAVIO (cod. fisc. , che la rappresenta e difende CodiceFiscale_2 giusta procura a margine dell'atto di citazione.
- ATTRICE -
e
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Adriano Chiulli
convenuto nonché contro
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Cantelmi
terzo chiamato in causa nonché contro
(CF e P. IVA , in persona del suo procuratore ad Controparte_3 P.IVA_1 negotia, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Salvi
terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI : All'udienza del 15 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi a Codesto Ufficio Giudiziario, il per essere risarcita dei danni Controparte_1
che avrebbe subito in conseguenza di un sinistro in Via Monte Velino di Avezzano, all'altezza del civico n.43, in data 6 marzo 2014, alle ore 12.30 circa. A dire dell'attrice, il sinistro era stato causato da un tombino sconnesso e sporgente, posto lungo il marciapiede, sul quale la stessa inciampava per poi cadere a terra. La responsabilità del veniva _1 individuata, nell'atto introduttivo, per omessa o cattiva manutenzione ex art.2051 c.c. per non aver ottemperato al proprio obbligo di custodia e manutenzione.
Si costituiva in giudizio il il quale, oltre a contestare tutte le richieste Controparte_1
di parte attrice, chiedeva di voler autorizzare la chiamata in causa del in CP_2
quanto, a suo dire, responsabile del sinistro nella qualità di gestore del servizio idrico integrato.
Si costituiva in giudizio il che contestava tutto quanto ex adverso sostenuto e CP_2
chiedeva, in ogni caso, la chiamata in causa della Unipol Assicurazioni spa, avendo stipulato con detta compagnia apposita polizza per essere manlevata da ogni eventuale pregiudizievole pronuncia.
Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata, , che, in via Controparte_4
preliminare e pregiudiziale, chiedeva il rigetto delle domanda formulata nel giudizio contro il proprio assicurato, per difetto di legittimazione passiva dello stesso, CP_2
con il conseguente rigetto di ogni domanda formulata
contro
Unipol Assicurazioni SPA e, nel merito, insisteva per il rigetto delle domande nonché, in via ulteriormente subordinata, per sentir dichiarare che la Unipol Assicurazioni Spa è tenuta, eventualmente, a rispondere solo nei limiti dell'effettiva vigenza dell'operatività della polizza, del massimale previsto, delle franchigie e degli scoperti, rigettando ogni diversa pretesa e con vittoria delle spese, anche forfettarie e degli onorari di causa.
Si procedeva alla attività istruttoria che si esplicava nella escussione dei testi indicati dalle parti e nella redazione della perizia di Ufficio.
In relazione a tale ultima circostanza, va sottolineato che si arrivava alla redazione dell'elaborato peritale solo dopo molti anni e dopo diversi incarichi, prima accettati e poi rifiutati dai vari periti.
Dopo il deposito dell'elaborato peritale da parte del Prof. Dott. venivano Persona_1
precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche .
***
Si è già introduttivamente illustrata la ricostruzione fattuale pacificamente emersa all'esito dell'espletamento dei mezzi istruttori e della CTU coincidente con quella allegata da parte attrice nell'atto di citazione e che parte convenuta ha contestato sotto il profilo fattuale, dandone lettura tale da escludere ogni profilo di colpa e di riconducibilità causale dei danni lamentati all'evento.
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Le testimonianze rese dai testi di parte attrice sono certamente attendibili avendo riconosciuto il luogo del sinistro, contestualizzato le circostanze, riferito la dinamica della caduta, le conseguenze della stessa ed i soccorsi, tenuto altresì conto della portata complessiva del materiale istruttorio anche di natura documentale che pacificamente conferma la sostanziale dinamica dei fatti come dedotta da parte attrice.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio ha evidenziato che non sussistono dubbi sulle modalità dell'incidente, ritenendo ampiamente dimostrato il nesso causale, venendo rispettati i criteri cronologico, topografico e dell'efficienza qualitativa e quantitativa del trauma.
Le contestazioni sollevate dal convenuto in merito alla dinamica e al nesso di _1
causalità, attengono, per un verso, ad argomentazioni opinabili nella misura in cui negano addirittura, nelle prime difese, il verificarsi stesso dell'occorso. Attengono per altro verso ad aspetti del tutto marginali della dinamica del sinistro (cfr. ad es. “la diversa cromia del chiusino rispetto al manto stradale) che non scalfiscono la idoneità degli apporti istruttori forniti dall'istruttoria e dalla documentazione in atti, a confermare la dinamica dei fatti descritta da parte attrice.
Ciò posto e sgombrato il campo dalle contestazioni sulla veridicità dell'evento per cui è causa, deve preliminarmente premettersi che - allo stato della giurisprudenza - non è più seriamente opinabile che l'art. 2051 c.c. trovi applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, financo quando il bene produttore di danni sia un bene demaniale di vasta estensione, come una strada pubblica (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez.
III, 20 novembre 2009, n. 24529).
La Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. III, 5 dicembre 2008, n. 28811) ha magistralmente compendiato la disciplina dell'articolo in questione, specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e
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l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
Orbene, alla stregua dei criteri interpretativi delineati, quando la parte attrice dimostri che l'evento dannoso abbia avuto origine nella cosa posta nella custodia del convenuto, spetta a questi la dimostrazione del caso fortuito.
Nel caso di specie, risulta pacifico che l'evento lesivo è scaturito da una res affidata alla custodia dell'amministrazione, vale a dire il tratto di strada sito in Avezzano, Via
Montevelino, n. 43, in ragione dell'insorgenza di un agente dannoso quale la presenza di un tombino non allineato rispetto al manto stradale ed interrato di alcuni centimetri rispetto ad esso.
A questo punto, il convenuto, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, avrebbe dovuto provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
tale fattore, che sarebbe potuto consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, avrebbe dovuto presentare i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del fatto medesimo (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez.
III, 21 ottobre 2005, n. 20359- Cass. Sez. VI-3, 1 febbraio 2022 n. 3041). Ebbene per il consolidato orientamento giurisprudenziale “elide il nesso di causalità tra la cosa e l'evento soltanto una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità
e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o "normale", corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l'id quod plerumque accidit”.
Ciò, però, non è avvenuto. Invero, proprio la evidente assenza di adeguata manutenzione della pavimentazione rendeva assolutamente prevedibile per l'amministrazione la creazione della situazione di pericolo, ciò che vale comunque ad escludere la configurabilità del caso fortuito, il quale deve comunque presentare le già evidenziate caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità.
Deve ritenersi che il convenuto non abbia dimostrato che la caduta fosse dovuta al comportamento negligente dell'attrice tale da interrompere il nesso causale tra l'estrinsecarsi della pericolosità del bene in custodia e l'evento dannoso, in assenza di alcuna prova al riguardo.
Va sul punto ricordato che per ottenere l'esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti. (Cass. 14 ottobre 2011, n. 21286). Elide allora il
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nesso di causalità tra la cosa e l'evento soltanto una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o
"normale", corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l'id quod plerumque accidit.
Sotto tale profilo, la condotta dell'attrice del camminare lungo il marciapiede della pubblica via, non costituisce certamente condotta di utilizzo abnorme della res, ovvero eccezionale.
Né tale condotta può ritenersi negligente, imprevedibile e come tale idonea a liberare l'ente da responsabilità.
Invero l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l'una o l'altra dipendano da scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass. 22 marzo 2011, n. 6550) (Cassazione con l'ordinanza n. 27648 del 2023).
L'istruttoria espletata ha dimostrato che l'attrice è inciampata su una sconnessione della pavimentazione stradale per la presenza di un tombino posto alcuni centimetri sotto la pavimentazione stessa. Sicché, anche utilizzando la massima diligenza nell'affrontare il tratto di strada, l'attrice non si sarebbe potuta preventivamente avvedere della pericolosità della sconnessione.
Oltretutto nella CTU si legge, rispondendo al quesito posto dai periti di parte: “ La condizione preesistente di flebolinfostasi della sig.ra non è apparsa tale da Pt_1 causare o solo concausare la caduta o pregiudicarne la guarigione.”
Sul punto, preme evidenziare che la responsabilità colposa postula una condotta che, sebbene non diretta alla produzione dell'evento lesivo, realizza detto evento per effetto della negligente condotta dell'agente. Alla base della responsabilità colposa vi è allora la violazione di una o più regole cautelari di condotta, violazione che determina un evento lesivo costituente realizzazione specifica del rischio che la norma precauzionale mirava a scongiurare. Più in particolare, alla base delle norme precauzionali di condotta - siano esse di diligenza, di prudenza o di perizia, abbiano esse un contenuto generico o specifico - vi
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sono regole di esperienza ricavate da giudizi ripetuti nel tempo sulla pericolosità dei comportamenti umani, e sui mezzi più adatti ad evitarne le conseguenze. Mezzi che devono essere non già quelli soggettivamente a disposizione dell'agente, bensì quelli oggettivamente imposti - in base alla migliore scienza ed esperienza - a carico di soggetti espletanti un determinato tipo di attività.
Sotto questo profilo, si suole pertanto comunemente affermare che le regole di diligenza proprie dei vari contesti di riferimento rappresentano la "cristallizzazione" dei giudizi di prevedibilità ed evitabilità ripetuti nel tempo, non essendo altro la prevedibilità che la possibilità dell'uomo coscienzioso ed avveduto, dell'homo eiusdem professionis et condicionis, di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza, che un certo evento è evitabile adottando determinate regole di prudenza. In definitiva, ciò che l'ordinamento rimprovera all'agente è di non aver osservato lo standard di diligenza richiesto dalla situazione concreta e con riferimento alle qualità soggettive dell'incolpato.
Ovviamente nel dipingere l'agente modello, nel caso concreto, non si può non tenere in considerazione l'età del danneggiato: se è vero che un'attenzione ed un acume particolare è richiesto ad una persona giovane o di media età, l'ordinamento deve avere una minor pretesa nei confronti di una persona anziana, e, nella fattispecie, la responsabilità del custode in caso di insidia va intesa in senso più stringente. Ma a tale riguardo non può non osservarsi che la teste di anni 27, ben più giovane dell'attrice, presente sul luogo Tes_1 in cui e avvenuto l'evento, al memento del verificarsi dello stesso, ha dichiarato sotto giuramento: “il tombino si confondeva con la strada”
Ebbene, nella fattispecie, in primo luogo deve tenersi in considerazione il fatto che la sconnessione era costituita da un lieve dislivello tra il marciapiede e il tombino, peraltro del medesimo colore dell'asfalto. (cfr. fotografie nella produzione attorea). Si aggiunga che dopo il ripristino del manto stradale è visibile una discromia tra la “copertura” di asfalto posta sul chiusino per eliminare la disconnessione e il restante marciapiede. Tale discromia non rappresenta evidentemente di per sé un pericolo né un'insidia. Pertanto non si ravvisa alcuna colpa nel pedone.
A ciò si aggiunga che dalle foto in atti è visibile che da un lato del camminamento era impiantato un albero, con aiuola, dall'altro insisteva, invece, la scala di un'abitazione, limitando pertanto il tratto di calpestio percorribile da persona di media struttura fisica e di comune giudizio, prudenza e discernimento. Si consideri oltretutto che la sig.ra Pt_1 all'epoca dell'evento dannoso aveva 69 anni. Con tutto ciò che ne consegue. Il giudicante non può ignorare che una piccola sconnessione del manto pur estremamente pericolosa per
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il pedone, può non essere visibile e riconoscibile anche al pedone vigile e di giovane età,
(cfr. teste ) dunque maggiormente per una persona anziana. Dalle foto prodotte Tes_1
dal convenuto è parzialmente coperta da fogliame e/o vegetazione. Dalle foto allegate da parte attrice l'ombra prodotta dall'albero ivi impiantato rende il marciapiede monocromatico, esattamente come riferito dalla teste di parte attrice (“si confondeva col marciapiede erano entrambi neri) Circostanze sufficienti ad alterarne la percezione,
Su impulso della terza chiamata è anche risultato provato che l'attrice, oltretutto, non percorreva abitualmente i luoghi di causa. Ella abitava in altro paese (cfr. atto di citazione)
e svolgeva attività lavorativa in via America di Avezzano, luogo distante dal punto in cui si
è verificato l'occorso. (Cfr interrogatorio formale , teste , atti di Parte_1 Tes_1
causa.)
La teste ha dichiarato di aver visto la scena e di aver soccorso l'anziana signora Tes_1
unitamente ad una coppia di passanti. Ha anche dichiarato che la presenza del pericolo non era visibile.
Tali circostanze convergono per ritenere che la fonte di pericolo costituita da una piccola sconnessione non rappresenta per una persona comune e a maggior ragione anziana un ostacolo immediatamente percepibile nel punto ove la sconnessione si colloca.
Ne deriva che, nella fattispecie, non è ravvisabile alcun difetto nell'utilizzo della diligenza esigibile, neanche sotto il profilo del concorso colposo del creditore.
Va pertanto dichiarata la responsabilità del , nella determinazione Controparte_1 dell'evento dannoso occorso a , in data 06/03/2014. Parte_1
Risulta, altresì, provato l'iter traumatologico della sig.ra come accertato attraverso Pt_1 la documentazione medica agli atti e la consulenza tecnica d'ufficio redatta dal prof
Per_1
Trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Filippo e Nicola” di Avezzano ” le veniva riscontrato Trauma ginocchio dx – trauma caviglia dx ed emessa una prognosi di 10 giorni.
Dal referto del suddetto P.S. emerge quanto segue: riferisce caduta Persona_2
accidentale con trauma ginocchio dx e caviglia dx ieri mattina ad Avezzano in via Monte
Velino a causa di un tombino… Dati clinici… dolore ed ipomobilità ginocchio e caviglia dx Rx Gin dx… non evidenti rime di frattura… Rx caviglia dx… minima irregolarità del profilo del malleolo peroneale … Consulenza Ortopedica… trauma contusivo-distorsivo ginocchio e caviglia destra. Mal valutabile per marcata componente antalgica. Si consiglia arto inferiore in
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scarico. Ghiaccio locale… Dicloreum… Antra… Clexane…Controllo clinico tra una settimana… Terapie: Clexane >>.
Nelle conclusioni della relazione il CTU scrive: “il giorno 6 marzo 2014 la perizianda, a seguito di una caduta accidentale causata da un trombino sconnesso, si procurava lesività a carico del ginocchio destro e della caviglia omolaterale che richiesero accesso in P.S., ove veniva posta diagnosi di “trauma ginocchio dx – trauma caviglia dx” ed emesso un prognostico di giorni 10. Il successivo iter clinico-diagnostico consta di numerosi accertamenti strumentali e visite specialistiche di controllo fino al giugno 2014 ove fu dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutare in sede medico legale. Sotto il profilo del nesso causale si rileva, che la dinamica dell'incidente, così come è stata ricostruita in sede anamnestica, appare pienamente compatibile con un trauma distorsivo del ginocchio e della caviglia destra, generato da un goffo appoggio del piede causato dal tombino sconnesso e dalla successiva caduta al suolo. Risultano pertanto nella specie soddisfatti, i noti criteri qualitativo, quantitativo, modale e cronologico del rapporto di causalità.
Tenuto conto delle risultanze dei dati clinico-documentali, della natura ed entità della lesione, si ritiene ragionevole valutare un periodo di incapacità temporanea assoluta della durata di giorni venti ed un periodo di incapacità temporanea parziale al 50% di giorni venti, in ragione di una graduale ripresa funzionale.
In esito al suddetto evento, persistono disturbi algo-disfunzionali a carico del ginocchio destro e della caviglia omolaterale a riflesso sulle funzioni stato-dinamiche del soggetto che, configurano, avuto riguardo dello stato anteriore del soggetto, in ambito di responsabilità civile diversi, una invalidità permanente valutabile in misura del DUE PER
CENTO della totale, intesa quale pregiudizio della complessiva integrità psico-fisica del danneggiato (danno biologico).
Non si configura la possibilità di miglioramenti dello stato della periziata mediante idonea terapia.
In ordine alla quantificazione dei danni sono stati lamentati danni di natura non patrimoniale subiti dalla persona dell'attrice.
Si condivide l'iter argomentativo del consulente tecnico, anche in relazione alle osservazioni formulate dai consulenti di parte.
“Le doglianze mosse all'elaborato peritale - chiarisce il CTU - si focalizzano essenzialmente sullo stato anteriore del soggetto e sul lungo lasso di tempo trascorso tra l'evento traumatico e la visita in oggetto. Per quanto attiene il primo punto occorre puntualizzare come la valutazione espressa in termini di postumi permanenti è stata
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effettuata proprio in ragione di quello stato anteriore del soggetto che la dott.ssa al Pt_2
contrario di quanto sostenuto dalla prevalente dottrina medicolegale, ritiene debba essere espunto dalla valutazione complessiva, quando invece è proprio quello stato anteriore del soggetto che lo pone in una condizione di fragilità maggiore e che giustifica come da un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro e contusivo della caviglia omolaterale possano residuare postumi permanenti. Postumi permanenti peraltro che alla fine del percorso clinicoterapeutico furono puntualmente accertati dal dott. che nella sua Per_3 certificazione definitiva del 27/06/2014 riporta “la paziente è clinicamente guarita con postumi permanenti da valutare in sede medico-legale”.
Vi è altresì da sottolineare come nell'evento traumatico in questione fu, in sede di P.S apprezzata anche una minima irregolarità del profillo del malleolo peroneale, fu prescritta terapia medica antiinfiammatoria antalgica, ghiaccio locale e addirittura il Clexane, proprio in relazione al sospetto di una frattura, che non fu poi confermata ma che dimostra tuttavia l'importanza dell'evento traumatico.
Si trattò dunque di un evento assai rilevante che ebbe ad avere sin da subito documentato esordio attraverso un referto di P.S. ove i sanitari obiettivarono “dolore e ipomobilità ginocchio e caviglia destra” e che richiese numerosi controlli ortopedici successivi ove fu apprezzata anche “la zoppia durante la deambulazione”, riferiti idrarti recidivanti nonché
“l'edema perimalleolare della caviglia”.
Per quanto attiene invece l'aspetto contestato, quello relativo all'apprezzamento dei postumi permanenti a distanza di anni, occorre ricordare come il più delle volte nell'ambito di una causa civile di risarcimento del danno biologico permanente ci si trova normalmente a valutare danni a distanza di diversi anni, sicché appaiono di alcun pregio le contestazioni mosse sul punto .
Sul punto si sottolinea che “Pur nella difficoltà intrinseca di stimare il danno biologico permanente, in ragione del tempo trascorso, occorre sottolineare tuttavia come lo stesso fu cristallizzato nella certificazione dello specialista Ortopedico che la ebbe in cura ed il sottoscritto, per valutare il danno, si è attenuto alla importanza del trauma e alle successive immediate certificazioni versate in atti, alla obiettività clinica in esse riportata e non da ultimo all'obiettività clinica apprezzata in sede di operazioni peritali, avendo altresì cura e riguardo dello stato anteriore del soggetto puntualmente descritto.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, si ribadisce in pieno la bozza dell'elaborato peritale che verrà depositato insieme alla presente.”
La consulenza viene condivisa in toto da questo giudicante per l'adeguatezza dell'iter logico che la caratterizza e la coerenza delle conclusioni cui perviene. Si ritiene dunque che
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non vi siano dubbi sulle modalità dell'incidente, per cui il nesso causale appare ampiamente dimostrato, venendo rispettati i criteri cronologico, topografico e dell'efficienza qualitativa e quantitativa del trauma.
Circa la richiesta di parte convenuta di espungere la perizia in conseguenza della presunta mancata sottoposizione della signora a visita presso il CTU, si ritiene l'istanza Pt_1
destituita di fondamento. È emerso, infatti dagli atti e verbali di causa che la signora si sottopose a visita già presso il primo CTU nominato, dott. Parte_3 Persona_4
, accompagnata dal proprio legale. Ciò vale ad escludere l'inadempimento
[...]
prospettato dalla difesa del convenuto. Il consulente, infatti, dopo aver sottoposto a visita la signora non provvide al deposito, pertanto, dopo vari rinvii disposti per Pt_1
l'incombente, si rese necessaria la sostituzione dello stesso. Circa il dott. Per_5
successivamente nominato, la presenza in atti dei certificati medici e delle istanza di differimento prodotta dalla difesa di parte attrice, unitamente alle dichiarazioni rese in udienza, inducono a ritenere assolutamente infondata la questione sollevata.
Circa l'eccezione sollevata dal di carenza di legittimazione passiva si ritiene quanto _1 segue. Non sussiste dunque la competenza del C.A.M, , in Controparte_2 merito alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi come statuisce l'art. 14 D.Lgs. 30 aprile
1992 n.285. Ai sensi della detta norma “gli enti proprietari delle strade provvedono alla manutenzione, alla gestione e pulizia delle stesse, delle loro pertinenze e arredo, attrezzature,
...omissis… al controllo tecnico della efficienza delle strade e relative pertinenza, ..alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta...omissis... ” la circostanza è stata infatti riferita anche dal teste , funzionario del il quale sentito in udienza come teste, ha Tes_2 _1 riferito testualmente che “le opere relative al marciapiede sono di competenza del _1
”
[...]
Il è responsabile della custodia delle strade pubbliche ed è l'ente preposto a garantirne _1
la corretta manutenzione e fruibilità da parte dei cittadini, per la sicurezza degli stessi. La
dedotta esistenza di una convenzione per la gestione del servizio idrico integrato non può valere a sovvertire la dedotta competenza e le relative responsabilità. È difatti evidente che la gestione degli impianti ai fini del servizio idrico non deve essere confusa con la gestione delle strade, dei marciapiedi e relativa manutenzione degli stessi che rimane in capo al quale competenza _1
esclusiva, in qualità di custode. Nè detto obbligo è in alcun modo desumibile nel documento prodotto dalla difesa del contestato in parte qua dalla difesa del _1
, sprovvisto di firme di sottoscrizione e privo degli Controparte_5 allegati. Si legge nell'atto depositato dal : “ Con la presente Convenzione _1
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l'Autorità d'Ambito affida al la gestione di tutti i servizi componenti il CP_2
Servizio idrico integrato, vale a dire i servizi di captazione, adduzione, distribuzione ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione delle acque reflue, meglio precisati nell'allegato Disciplinare.
Detto disciplinare che disciplinerebbe gli obblighi relativi ai servizi di captazione, adduzione, distribuzione ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione delle acque reflue non è presente agli atti.
Alla stregua di quanto chiarito si deve , ritenere, la legittimazione passiva del _1
, quale ente responsabile della custodia delle strade pubbliche, preposto a garantirne
[...] la corretta manutenzione e fruibilità da parte dei cittadini, per la sicurezza degli stessi.
Si ritiene congruo compensare le spese tra e terzi chiamati, attesa la Controparte_1
specificità delle questioni trattate in orine alla ripartizione delle competenze tra enti.
Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla nel caso di Pt_1
specie, si può certamente fare applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica – criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte (Cass. 7/6/2011 n. 12408 e Cass. 22/12/2011 n. 28290).
Va inoltre utilizzata la versione recentemente aggiornata al 2024 delle citate Tabelle stando al consolidato indirizzo per cui le tabelle vanno applicate in sede di merito nelle loro versioni più aggiornate (cfr. in questo senso già Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n.
7272, Cass. civ., Sez. III, 18 maggio 2012, n. 7932, Cass. civ., Sez. III, 4 marzo 2008, n.
5795).
Chiaramente, l'adozione dei criteri milanesi non vale ad escludere la possibilità, da un lato, di “personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, modulando il trattamento liquidatorio anche al di sopra dei valori massimi, laddove vi sia la prova, anche presuntiva, circa la sussistenza dei pregiudizi componenti il danno non patrimoniale ulteriori rispetto al danno biologico, posto che, come puntualizzato dalla stessa Suprema Corte, in presenza di elementi che ne giustifichino l'esigenza, il
Giudice può legittimamente provvedere alla personalizzazione del trattamento liquidatoro;
dall'altro, “di valorizzare l'eventuale lesione concorrente di diritti costituzionali fondamentali diversi dal diritto alla salute, ma incidenti sulla dignità morale dell'individuo
(ad esempio lesione del diritto alla famiglia ex art. 29 Cost., all'onore ecc), tramite un'ulteriore personalizzazione del danno in termini di ulteriore - aumento del quantum
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 11 di 15
liquidato a titolo di danno non patrimoniale in considerazione della maggior gravità del danno stesso discendente dalla pluri offensività dell'illecito, sempre subordinatamente al riscontro della rilevanza del danno e della gravità dell'offesa e tenuto presente che si tratta sempre di un unico danno non patrimoniale”.
La Suprema Corte ha precisato in presenza di circostanze specifiche tempestivamente allegate dal danneggiato, che rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 07/11/2014, n. 23778;
Cass. 13/10/2016, n. 20630).
E' stato anche chiarito che, in ipotesi di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale mediante applicazione delle "tabelle" predisposte dal tribunale di Milano, il giudice, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'id quod plerumque accidit, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Cass.
23/02/2016, n. 3505).
Il danneggiato deve allegare le circostanze specifiche che incidono maggiorandolo, sul pregiudizio non patrimoniale subito, rispetto a quello monetizzato attraverso il parametro tabellare standard. Questo onere “non può reputarsi soddisfatto attraverso la mera descrizione delle lesioni subite”, ma occorre precisare le ragioni per quali le lesioni subite gli provochino “un pregiudizio maggiore,
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto elementi tali da indurre il giudicante ritenere raggiunta la prova, anche presuntiva, circa la sussistenza di una componente di sofferenza sia su base organica che su base emozionale.
Il teste ha confermato i fatti narrati dall'attrice riferendo che la Testimone_3
signora dopo la caduta e per alcuni mesi ha avuto bisogno di assistenza continua, Pt_1 non essendo in condizioni di svolgere le attività quotidiane senza l'ausilio di terza persona, con grave disagio anche economico.
Aggiungeva: “le sono stato vicino, ho dovuto persino lavarla”. Circa l'attività lavorativa lo stesse teste ha riferito “Non ha potuto lavorare al forno ha dovuto chiamare una persona per badare alla casa e anche per fare le cose del lavoro, non essendo in condizioni di lavorare
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alla propria attività commerciale di panetteria per vari mesi. Hapoi aggiunto che la Pt_1
non poteva nemmeno guidare e aveva bisogno, pertanto, di una persona che la accompagnasse.
La teste sul capitolo 14 della memoria istruttoria ex art 183 VI co cpc n. 2, di Tes_1 parte attrice riferiva: “Posso dire che la sigora è proprietaria di una panetteria. Ciò Pt_1
so perché i miei fratelli sono titolari di una macelleria in via America. Sono stata personalmente nella panetteria circa 20 gg dopo l'accaduto per vedere come si sentisse e non l'ho trovata a lavoro. I presenti mi hanno detto che non stava bene e non lavorava da alcuni giorni.
Alla stregua di quanto sopra possono, dunque, applicarsi all'estimatio del danno i criteri fissati dalle tabelle milanesi, - che già prevedono “una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica (danno biologico)
e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale) (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27/04/2018, n. 10156) - con applicazione del necessario correttivo in termini di personalizzazione.
Pertanto, tenuto conto dell'età della parte danneggiata al momento dell'evento, delle circostanze emerse in sede istruttoria e delle risultanze della CTU, che si condividono, il danno può essere liquidato come segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del 68 anni sinistro
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto danno biologico € 1970,00
€ 492,00 Incremento per sofferenza soggettiva
(+ 25%)
Punto danno non patrimoniale € 2.462.00
Incremento personalizzato 738,00
Tot parziale A 3.200,00
Punto base I.T.T. € 115,00 Invalidità temporanea 100% 20 gg 2300,00
Invalidità temporanea 50% 20 gg 1150,00
Incremento personalizzazione 1035,00
Tot. B Danno biologico temporaneo 4,485,00
TOTALE A+B: 7.685,00
Spese 200,00
Spese legali stragiudiziali 500,00 TOT GENERALE 8.385,00
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Circa il danno a titolo di spese legali stragiudiziali va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità appare costante nel ritenere sussistente il diritto dei danneggiati alla refusione di tali spese che ben possono essere quantificarsi sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/2014, così come integrato dal D.M. 37/2018. L'orientamento ad ora prevalente è infatti che le spese di assistenza costituiscano danno patrimoniale consequenziale dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.), diventando una componente del danno da liquidare, atteso che è comunque un qualcosa intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie (Cass. Civ. Ord., Sez. 6, N° 6422/2017, Cass. Civ. n° 2275/2006,
Cass. Civ. Sez. Unite, n°26973/08). Una chiara sintesi dei summenzionati principi è stata fatta dal Tribunale di Torino (Sezione IV Civile, sent. 511 del 2 febbraio 2019):
“…Sussistono infine i presupposti per riconoscere il rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale dovendosi rilevare: 1) che già la tariffa di cui al DM 55/2014 prevedeva la liquidazione di tali spese e che ora il DM 37/2018 le prevede espressamente anche in relazione all'assistenza prestata nelle fasi di mediazione e di negoziazione;
2) che sebbene il difensore di parte attrice non abbia prodotto fattura in atti, l'attività stragiudiziale svolta, con autonoma rilevanza non solo per assolvere alla condizione di procedibilità costituita nel caso di specie dalla mediazione, ma anche per trattare ante causam con l'assicurazione si desume ed è provata dal carteggio prodotto…: vanno quindi riconosciute non solo le spese vive sostenute per la mediazione …ma anche le spese di assistenza stragiudiziale, che vanno liquidate, anche in via equitativa ed ai valori attuali, in riferimento alla tabella di cui al DM 55/14 e succ. mod. (v. DM 37/2018)
Ciò si raccorda col principio di diritto, affermato a Sezioni Unite e più volte ribadito dalle
Sezioni Semplici in forza del quale le spese legali di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente (S.U. 10 luglio 2017 n. 16990).
Si ritiene equo liquidare in via equitativa l'importo di euro 500,00 a titolo di spese per l'assistenza stragiudiziale, qualificabili come danno emergente.
Le spese di lite seguono la soccombenza con conseguente condanna del _1
alla rifusione delle stesse in favore dell'Avv.to Paolo Di Gravio, dichiaratosi
[...] antistatario, e liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi dello scaglione proprio della presente controversia ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
Compensa le spese tra e terzi chiamati, attesa la specificità delle Controparte_1
questioni trattate in orine alla ripartizione delle competenze tra enti.
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PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) CONDANNA il , al pagamento in favore di , a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento dei danni subiti, della somma di € 8.385,00, oltre interessi in misura legale dalla data del danno al saldo.
2) CONDANNA il alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'Avv.to Paolo Di Gravio quale procuratore antistatario di , che liquida Parte_1 in complessivi € 6.115,55 (di cui € 277,00 per spese, € 5077,00 per compensi di avvocato ed € 761,55, per spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge;
3) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in atti, definitivamente a carico del . _1 _1
4) Compensa le spese di lite tra le altre parti e i terzi chiamati.
AVEZZANO, 18 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessandra Contestabile
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al NRGAC nrgNELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Avezzano, via B Croce, 4, presso lo studio dell'Avv.to PAOLO
DI GRAVIO (cod. fisc. , che la rappresenta e difende CodiceFiscale_2 giusta procura a margine dell'atto di citazione.
- ATTRICE -
e
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Adriano Chiulli
convenuto nonché contro
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Cantelmi
terzo chiamato in causa nonché contro
(CF e P. IVA , in persona del suo procuratore ad Controparte_3 P.IVA_1 negotia, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Salvi
terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI : All'udienza del 15 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi a Codesto Ufficio Giudiziario, il per essere risarcita dei danni Controparte_1
che avrebbe subito in conseguenza di un sinistro in Via Monte Velino di Avezzano, all'altezza del civico n.43, in data 6 marzo 2014, alle ore 12.30 circa. A dire dell'attrice, il sinistro era stato causato da un tombino sconnesso e sporgente, posto lungo il marciapiede, sul quale la stessa inciampava per poi cadere a terra. La responsabilità del veniva _1 individuata, nell'atto introduttivo, per omessa o cattiva manutenzione ex art.2051 c.c. per non aver ottemperato al proprio obbligo di custodia e manutenzione.
Si costituiva in giudizio il il quale, oltre a contestare tutte le richieste Controparte_1
di parte attrice, chiedeva di voler autorizzare la chiamata in causa del in CP_2
quanto, a suo dire, responsabile del sinistro nella qualità di gestore del servizio idrico integrato.
Si costituiva in giudizio il che contestava tutto quanto ex adverso sostenuto e CP_2
chiedeva, in ogni caso, la chiamata in causa della Unipol Assicurazioni spa, avendo stipulato con detta compagnia apposita polizza per essere manlevata da ogni eventuale pregiudizievole pronuncia.
Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata, , che, in via Controparte_4
preliminare e pregiudiziale, chiedeva il rigetto delle domanda formulata nel giudizio contro il proprio assicurato, per difetto di legittimazione passiva dello stesso, CP_2
con il conseguente rigetto di ogni domanda formulata
contro
Unipol Assicurazioni SPA e, nel merito, insisteva per il rigetto delle domande nonché, in via ulteriormente subordinata, per sentir dichiarare che la Unipol Assicurazioni Spa è tenuta, eventualmente, a rispondere solo nei limiti dell'effettiva vigenza dell'operatività della polizza, del massimale previsto, delle franchigie e degli scoperti, rigettando ogni diversa pretesa e con vittoria delle spese, anche forfettarie e degli onorari di causa.
Si procedeva alla attività istruttoria che si esplicava nella escussione dei testi indicati dalle parti e nella redazione della perizia di Ufficio.
In relazione a tale ultima circostanza, va sottolineato che si arrivava alla redazione dell'elaborato peritale solo dopo molti anni e dopo diversi incarichi, prima accettati e poi rifiutati dai vari periti.
Dopo il deposito dell'elaborato peritale da parte del Prof. Dott. venivano Persona_1
precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche .
***
Si è già introduttivamente illustrata la ricostruzione fattuale pacificamente emersa all'esito dell'espletamento dei mezzi istruttori e della CTU coincidente con quella allegata da parte attrice nell'atto di citazione e che parte convenuta ha contestato sotto il profilo fattuale, dandone lettura tale da escludere ogni profilo di colpa e di riconducibilità causale dei danni lamentati all'evento.
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Le testimonianze rese dai testi di parte attrice sono certamente attendibili avendo riconosciuto il luogo del sinistro, contestualizzato le circostanze, riferito la dinamica della caduta, le conseguenze della stessa ed i soccorsi, tenuto altresì conto della portata complessiva del materiale istruttorio anche di natura documentale che pacificamente conferma la sostanziale dinamica dei fatti come dedotta da parte attrice.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio ha evidenziato che non sussistono dubbi sulle modalità dell'incidente, ritenendo ampiamente dimostrato il nesso causale, venendo rispettati i criteri cronologico, topografico e dell'efficienza qualitativa e quantitativa del trauma.
Le contestazioni sollevate dal convenuto in merito alla dinamica e al nesso di _1
causalità, attengono, per un verso, ad argomentazioni opinabili nella misura in cui negano addirittura, nelle prime difese, il verificarsi stesso dell'occorso. Attengono per altro verso ad aspetti del tutto marginali della dinamica del sinistro (cfr. ad es. “la diversa cromia del chiusino rispetto al manto stradale) che non scalfiscono la idoneità degli apporti istruttori forniti dall'istruttoria e dalla documentazione in atti, a confermare la dinamica dei fatti descritta da parte attrice.
Ciò posto e sgombrato il campo dalle contestazioni sulla veridicità dell'evento per cui è causa, deve preliminarmente premettersi che - allo stato della giurisprudenza - non è più seriamente opinabile che l'art. 2051 c.c. trovi applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, financo quando il bene produttore di danni sia un bene demaniale di vasta estensione, come una strada pubblica (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez.
III, 20 novembre 2009, n. 24529).
La Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. III, 5 dicembre 2008, n. 28811) ha magistralmente compendiato la disciplina dell'articolo in questione, specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e
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l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
Orbene, alla stregua dei criteri interpretativi delineati, quando la parte attrice dimostri che l'evento dannoso abbia avuto origine nella cosa posta nella custodia del convenuto, spetta a questi la dimostrazione del caso fortuito.
Nel caso di specie, risulta pacifico che l'evento lesivo è scaturito da una res affidata alla custodia dell'amministrazione, vale a dire il tratto di strada sito in Avezzano, Via
Montevelino, n. 43, in ragione dell'insorgenza di un agente dannoso quale la presenza di un tombino non allineato rispetto al manto stradale ed interrato di alcuni centimetri rispetto ad esso.
A questo punto, il convenuto, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, avrebbe dovuto provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
tale fattore, che sarebbe potuto consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, avrebbe dovuto presentare i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del fatto medesimo (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez.
III, 21 ottobre 2005, n. 20359- Cass. Sez. VI-3, 1 febbraio 2022 n. 3041). Ebbene per il consolidato orientamento giurisprudenziale “elide il nesso di causalità tra la cosa e l'evento soltanto una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità
e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o "normale", corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l'id quod plerumque accidit”.
Ciò, però, non è avvenuto. Invero, proprio la evidente assenza di adeguata manutenzione della pavimentazione rendeva assolutamente prevedibile per l'amministrazione la creazione della situazione di pericolo, ciò che vale comunque ad escludere la configurabilità del caso fortuito, il quale deve comunque presentare le già evidenziate caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità.
Deve ritenersi che il convenuto non abbia dimostrato che la caduta fosse dovuta al comportamento negligente dell'attrice tale da interrompere il nesso causale tra l'estrinsecarsi della pericolosità del bene in custodia e l'evento dannoso, in assenza di alcuna prova al riguardo.
Va sul punto ricordato che per ottenere l'esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti. (Cass. 14 ottobre 2011, n. 21286). Elide allora il
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nesso di causalità tra la cosa e l'evento soltanto una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o
"normale", corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l'id quod plerumque accidit.
Sotto tale profilo, la condotta dell'attrice del camminare lungo il marciapiede della pubblica via, non costituisce certamente condotta di utilizzo abnorme della res, ovvero eccezionale.
Né tale condotta può ritenersi negligente, imprevedibile e come tale idonea a liberare l'ente da responsabilità.
Invero l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l'una o l'altra dipendano da scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass. 22 marzo 2011, n. 6550) (Cassazione con l'ordinanza n. 27648 del 2023).
L'istruttoria espletata ha dimostrato che l'attrice è inciampata su una sconnessione della pavimentazione stradale per la presenza di un tombino posto alcuni centimetri sotto la pavimentazione stessa. Sicché, anche utilizzando la massima diligenza nell'affrontare il tratto di strada, l'attrice non si sarebbe potuta preventivamente avvedere della pericolosità della sconnessione.
Oltretutto nella CTU si legge, rispondendo al quesito posto dai periti di parte: “ La condizione preesistente di flebolinfostasi della sig.ra non è apparsa tale da Pt_1 causare o solo concausare la caduta o pregiudicarne la guarigione.”
Sul punto, preme evidenziare che la responsabilità colposa postula una condotta che, sebbene non diretta alla produzione dell'evento lesivo, realizza detto evento per effetto della negligente condotta dell'agente. Alla base della responsabilità colposa vi è allora la violazione di una o più regole cautelari di condotta, violazione che determina un evento lesivo costituente realizzazione specifica del rischio che la norma precauzionale mirava a scongiurare. Più in particolare, alla base delle norme precauzionali di condotta - siano esse di diligenza, di prudenza o di perizia, abbiano esse un contenuto generico o specifico - vi
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sono regole di esperienza ricavate da giudizi ripetuti nel tempo sulla pericolosità dei comportamenti umani, e sui mezzi più adatti ad evitarne le conseguenze. Mezzi che devono essere non già quelli soggettivamente a disposizione dell'agente, bensì quelli oggettivamente imposti - in base alla migliore scienza ed esperienza - a carico di soggetti espletanti un determinato tipo di attività.
Sotto questo profilo, si suole pertanto comunemente affermare che le regole di diligenza proprie dei vari contesti di riferimento rappresentano la "cristallizzazione" dei giudizi di prevedibilità ed evitabilità ripetuti nel tempo, non essendo altro la prevedibilità che la possibilità dell'uomo coscienzioso ed avveduto, dell'homo eiusdem professionis et condicionis, di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza, che un certo evento è evitabile adottando determinate regole di prudenza. In definitiva, ciò che l'ordinamento rimprovera all'agente è di non aver osservato lo standard di diligenza richiesto dalla situazione concreta e con riferimento alle qualità soggettive dell'incolpato.
Ovviamente nel dipingere l'agente modello, nel caso concreto, non si può non tenere in considerazione l'età del danneggiato: se è vero che un'attenzione ed un acume particolare è richiesto ad una persona giovane o di media età, l'ordinamento deve avere una minor pretesa nei confronti di una persona anziana, e, nella fattispecie, la responsabilità del custode in caso di insidia va intesa in senso più stringente. Ma a tale riguardo non può non osservarsi che la teste di anni 27, ben più giovane dell'attrice, presente sul luogo Tes_1 in cui e avvenuto l'evento, al memento del verificarsi dello stesso, ha dichiarato sotto giuramento: “il tombino si confondeva con la strada”
Ebbene, nella fattispecie, in primo luogo deve tenersi in considerazione il fatto che la sconnessione era costituita da un lieve dislivello tra il marciapiede e il tombino, peraltro del medesimo colore dell'asfalto. (cfr. fotografie nella produzione attorea). Si aggiunga che dopo il ripristino del manto stradale è visibile una discromia tra la “copertura” di asfalto posta sul chiusino per eliminare la disconnessione e il restante marciapiede. Tale discromia non rappresenta evidentemente di per sé un pericolo né un'insidia. Pertanto non si ravvisa alcuna colpa nel pedone.
A ciò si aggiunga che dalle foto in atti è visibile che da un lato del camminamento era impiantato un albero, con aiuola, dall'altro insisteva, invece, la scala di un'abitazione, limitando pertanto il tratto di calpestio percorribile da persona di media struttura fisica e di comune giudizio, prudenza e discernimento. Si consideri oltretutto che la sig.ra Pt_1 all'epoca dell'evento dannoso aveva 69 anni. Con tutto ciò che ne consegue. Il giudicante non può ignorare che una piccola sconnessione del manto pur estremamente pericolosa per
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il pedone, può non essere visibile e riconoscibile anche al pedone vigile e di giovane età,
(cfr. teste ) dunque maggiormente per una persona anziana. Dalle foto prodotte Tes_1
dal convenuto è parzialmente coperta da fogliame e/o vegetazione. Dalle foto allegate da parte attrice l'ombra prodotta dall'albero ivi impiantato rende il marciapiede monocromatico, esattamente come riferito dalla teste di parte attrice (“si confondeva col marciapiede erano entrambi neri) Circostanze sufficienti ad alterarne la percezione,
Su impulso della terza chiamata è anche risultato provato che l'attrice, oltretutto, non percorreva abitualmente i luoghi di causa. Ella abitava in altro paese (cfr. atto di citazione)
e svolgeva attività lavorativa in via America di Avezzano, luogo distante dal punto in cui si
è verificato l'occorso. (Cfr interrogatorio formale , teste , atti di Parte_1 Tes_1
causa.)
La teste ha dichiarato di aver visto la scena e di aver soccorso l'anziana signora Tes_1
unitamente ad una coppia di passanti. Ha anche dichiarato che la presenza del pericolo non era visibile.
Tali circostanze convergono per ritenere che la fonte di pericolo costituita da una piccola sconnessione non rappresenta per una persona comune e a maggior ragione anziana un ostacolo immediatamente percepibile nel punto ove la sconnessione si colloca.
Ne deriva che, nella fattispecie, non è ravvisabile alcun difetto nell'utilizzo della diligenza esigibile, neanche sotto il profilo del concorso colposo del creditore.
Va pertanto dichiarata la responsabilità del , nella determinazione Controparte_1 dell'evento dannoso occorso a , in data 06/03/2014. Parte_1
Risulta, altresì, provato l'iter traumatologico della sig.ra come accertato attraverso Pt_1 la documentazione medica agli atti e la consulenza tecnica d'ufficio redatta dal prof
Per_1
Trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Filippo e Nicola” di Avezzano ” le veniva riscontrato Trauma ginocchio dx – trauma caviglia dx ed emessa una prognosi di 10 giorni.
Dal referto del suddetto P.S. emerge quanto segue: riferisce caduta Persona_2
accidentale con trauma ginocchio dx e caviglia dx ieri mattina ad Avezzano in via Monte
Velino a causa di un tombino… Dati clinici… dolore ed ipomobilità ginocchio e caviglia dx Rx Gin dx… non evidenti rime di frattura… Rx caviglia dx… minima irregolarità del profilo del malleolo peroneale … Consulenza Ortopedica… trauma contusivo-distorsivo ginocchio e caviglia destra. Mal valutabile per marcata componente antalgica. Si consiglia arto inferiore in
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scarico. Ghiaccio locale… Dicloreum… Antra… Clexane…Controllo clinico tra una settimana… Terapie: Clexane >>.
Nelle conclusioni della relazione il CTU scrive: “il giorno 6 marzo 2014 la perizianda, a seguito di una caduta accidentale causata da un trombino sconnesso, si procurava lesività a carico del ginocchio destro e della caviglia omolaterale che richiesero accesso in P.S., ove veniva posta diagnosi di “trauma ginocchio dx – trauma caviglia dx” ed emesso un prognostico di giorni 10. Il successivo iter clinico-diagnostico consta di numerosi accertamenti strumentali e visite specialistiche di controllo fino al giugno 2014 ove fu dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutare in sede medico legale. Sotto il profilo del nesso causale si rileva, che la dinamica dell'incidente, così come è stata ricostruita in sede anamnestica, appare pienamente compatibile con un trauma distorsivo del ginocchio e della caviglia destra, generato da un goffo appoggio del piede causato dal tombino sconnesso e dalla successiva caduta al suolo. Risultano pertanto nella specie soddisfatti, i noti criteri qualitativo, quantitativo, modale e cronologico del rapporto di causalità.
Tenuto conto delle risultanze dei dati clinico-documentali, della natura ed entità della lesione, si ritiene ragionevole valutare un periodo di incapacità temporanea assoluta della durata di giorni venti ed un periodo di incapacità temporanea parziale al 50% di giorni venti, in ragione di una graduale ripresa funzionale.
In esito al suddetto evento, persistono disturbi algo-disfunzionali a carico del ginocchio destro e della caviglia omolaterale a riflesso sulle funzioni stato-dinamiche del soggetto che, configurano, avuto riguardo dello stato anteriore del soggetto, in ambito di responsabilità civile diversi, una invalidità permanente valutabile in misura del DUE PER
CENTO della totale, intesa quale pregiudizio della complessiva integrità psico-fisica del danneggiato (danno biologico).
Non si configura la possibilità di miglioramenti dello stato della periziata mediante idonea terapia.
In ordine alla quantificazione dei danni sono stati lamentati danni di natura non patrimoniale subiti dalla persona dell'attrice.
Si condivide l'iter argomentativo del consulente tecnico, anche in relazione alle osservazioni formulate dai consulenti di parte.
“Le doglianze mosse all'elaborato peritale - chiarisce il CTU - si focalizzano essenzialmente sullo stato anteriore del soggetto e sul lungo lasso di tempo trascorso tra l'evento traumatico e la visita in oggetto. Per quanto attiene il primo punto occorre puntualizzare come la valutazione espressa in termini di postumi permanenti è stata
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effettuata proprio in ragione di quello stato anteriore del soggetto che la dott.ssa al Pt_2
contrario di quanto sostenuto dalla prevalente dottrina medicolegale, ritiene debba essere espunto dalla valutazione complessiva, quando invece è proprio quello stato anteriore del soggetto che lo pone in una condizione di fragilità maggiore e che giustifica come da un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro e contusivo della caviglia omolaterale possano residuare postumi permanenti. Postumi permanenti peraltro che alla fine del percorso clinicoterapeutico furono puntualmente accertati dal dott. che nella sua Per_3 certificazione definitiva del 27/06/2014 riporta “la paziente è clinicamente guarita con postumi permanenti da valutare in sede medico-legale”.
Vi è altresì da sottolineare come nell'evento traumatico in questione fu, in sede di P.S apprezzata anche una minima irregolarità del profillo del malleolo peroneale, fu prescritta terapia medica antiinfiammatoria antalgica, ghiaccio locale e addirittura il Clexane, proprio in relazione al sospetto di una frattura, che non fu poi confermata ma che dimostra tuttavia l'importanza dell'evento traumatico.
Si trattò dunque di un evento assai rilevante che ebbe ad avere sin da subito documentato esordio attraverso un referto di P.S. ove i sanitari obiettivarono “dolore e ipomobilità ginocchio e caviglia destra” e che richiese numerosi controlli ortopedici successivi ove fu apprezzata anche “la zoppia durante la deambulazione”, riferiti idrarti recidivanti nonché
“l'edema perimalleolare della caviglia”.
Per quanto attiene invece l'aspetto contestato, quello relativo all'apprezzamento dei postumi permanenti a distanza di anni, occorre ricordare come il più delle volte nell'ambito di una causa civile di risarcimento del danno biologico permanente ci si trova normalmente a valutare danni a distanza di diversi anni, sicché appaiono di alcun pregio le contestazioni mosse sul punto .
Sul punto si sottolinea che “Pur nella difficoltà intrinseca di stimare il danno biologico permanente, in ragione del tempo trascorso, occorre sottolineare tuttavia come lo stesso fu cristallizzato nella certificazione dello specialista Ortopedico che la ebbe in cura ed il sottoscritto, per valutare il danno, si è attenuto alla importanza del trauma e alle successive immediate certificazioni versate in atti, alla obiettività clinica in esse riportata e non da ultimo all'obiettività clinica apprezzata in sede di operazioni peritali, avendo altresì cura e riguardo dello stato anteriore del soggetto puntualmente descritto.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, si ribadisce in pieno la bozza dell'elaborato peritale che verrà depositato insieme alla presente.”
La consulenza viene condivisa in toto da questo giudicante per l'adeguatezza dell'iter logico che la caratterizza e la coerenza delle conclusioni cui perviene. Si ritiene dunque che
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non vi siano dubbi sulle modalità dell'incidente, per cui il nesso causale appare ampiamente dimostrato, venendo rispettati i criteri cronologico, topografico e dell'efficienza qualitativa e quantitativa del trauma.
Circa la richiesta di parte convenuta di espungere la perizia in conseguenza della presunta mancata sottoposizione della signora a visita presso il CTU, si ritiene l'istanza Pt_1
destituita di fondamento. È emerso, infatti dagli atti e verbali di causa che la signora si sottopose a visita già presso il primo CTU nominato, dott. Parte_3 Persona_4
, accompagnata dal proprio legale. Ciò vale ad escludere l'inadempimento
[...]
prospettato dalla difesa del convenuto. Il consulente, infatti, dopo aver sottoposto a visita la signora non provvide al deposito, pertanto, dopo vari rinvii disposti per Pt_1
l'incombente, si rese necessaria la sostituzione dello stesso. Circa il dott. Per_5
successivamente nominato, la presenza in atti dei certificati medici e delle istanza di differimento prodotta dalla difesa di parte attrice, unitamente alle dichiarazioni rese in udienza, inducono a ritenere assolutamente infondata la questione sollevata.
Circa l'eccezione sollevata dal di carenza di legittimazione passiva si ritiene quanto _1 segue. Non sussiste dunque la competenza del C.A.M, , in Controparte_2 merito alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi come statuisce l'art. 14 D.Lgs. 30 aprile
1992 n.285. Ai sensi della detta norma “gli enti proprietari delle strade provvedono alla manutenzione, alla gestione e pulizia delle stesse, delle loro pertinenze e arredo, attrezzature,
...omissis… al controllo tecnico della efficienza delle strade e relative pertinenza, ..alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta...omissis... ” la circostanza è stata infatti riferita anche dal teste , funzionario del il quale sentito in udienza come teste, ha Tes_2 _1 riferito testualmente che “le opere relative al marciapiede sono di competenza del _1
”
[...]
Il è responsabile della custodia delle strade pubbliche ed è l'ente preposto a garantirne _1
la corretta manutenzione e fruibilità da parte dei cittadini, per la sicurezza degli stessi. La
dedotta esistenza di una convenzione per la gestione del servizio idrico integrato non può valere a sovvertire la dedotta competenza e le relative responsabilità. È difatti evidente che la gestione degli impianti ai fini del servizio idrico non deve essere confusa con la gestione delle strade, dei marciapiedi e relativa manutenzione degli stessi che rimane in capo al quale competenza _1
esclusiva, in qualità di custode. Nè detto obbligo è in alcun modo desumibile nel documento prodotto dalla difesa del contestato in parte qua dalla difesa del _1
, sprovvisto di firme di sottoscrizione e privo degli Controparte_5 allegati. Si legge nell'atto depositato dal : “ Con la presente Convenzione _1
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l'Autorità d'Ambito affida al la gestione di tutti i servizi componenti il CP_2
Servizio idrico integrato, vale a dire i servizi di captazione, adduzione, distribuzione ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione delle acque reflue, meglio precisati nell'allegato Disciplinare.
Detto disciplinare che disciplinerebbe gli obblighi relativi ai servizi di captazione, adduzione, distribuzione ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione delle acque reflue non è presente agli atti.
Alla stregua di quanto chiarito si deve , ritenere, la legittimazione passiva del _1
, quale ente responsabile della custodia delle strade pubbliche, preposto a garantirne
[...] la corretta manutenzione e fruibilità da parte dei cittadini, per la sicurezza degli stessi.
Si ritiene congruo compensare le spese tra e terzi chiamati, attesa la Controparte_1
specificità delle questioni trattate in orine alla ripartizione delle competenze tra enti.
Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla nel caso di Pt_1
specie, si può certamente fare applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica – criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte (Cass. 7/6/2011 n. 12408 e Cass. 22/12/2011 n. 28290).
Va inoltre utilizzata la versione recentemente aggiornata al 2024 delle citate Tabelle stando al consolidato indirizzo per cui le tabelle vanno applicate in sede di merito nelle loro versioni più aggiornate (cfr. in questo senso già Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n.
7272, Cass. civ., Sez. III, 18 maggio 2012, n. 7932, Cass. civ., Sez. III, 4 marzo 2008, n.
5795).
Chiaramente, l'adozione dei criteri milanesi non vale ad escludere la possibilità, da un lato, di “personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, modulando il trattamento liquidatorio anche al di sopra dei valori massimi, laddove vi sia la prova, anche presuntiva, circa la sussistenza dei pregiudizi componenti il danno non patrimoniale ulteriori rispetto al danno biologico, posto che, come puntualizzato dalla stessa Suprema Corte, in presenza di elementi che ne giustifichino l'esigenza, il
Giudice può legittimamente provvedere alla personalizzazione del trattamento liquidatoro;
dall'altro, “di valorizzare l'eventuale lesione concorrente di diritti costituzionali fondamentali diversi dal diritto alla salute, ma incidenti sulla dignità morale dell'individuo
(ad esempio lesione del diritto alla famiglia ex art. 29 Cost., all'onore ecc), tramite un'ulteriore personalizzazione del danno in termini di ulteriore - aumento del quantum
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liquidato a titolo di danno non patrimoniale in considerazione della maggior gravità del danno stesso discendente dalla pluri offensività dell'illecito, sempre subordinatamente al riscontro della rilevanza del danno e della gravità dell'offesa e tenuto presente che si tratta sempre di un unico danno non patrimoniale”.
La Suprema Corte ha precisato in presenza di circostanze specifiche tempestivamente allegate dal danneggiato, che rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 07/11/2014, n. 23778;
Cass. 13/10/2016, n. 20630).
E' stato anche chiarito che, in ipotesi di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale mediante applicazione delle "tabelle" predisposte dal tribunale di Milano, il giudice, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'id quod plerumque accidit, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Cass.
23/02/2016, n. 3505).
Il danneggiato deve allegare le circostanze specifiche che incidono maggiorandolo, sul pregiudizio non patrimoniale subito, rispetto a quello monetizzato attraverso il parametro tabellare standard. Questo onere “non può reputarsi soddisfatto attraverso la mera descrizione delle lesioni subite”, ma occorre precisare le ragioni per quali le lesioni subite gli provochino “un pregiudizio maggiore,
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto elementi tali da indurre il giudicante ritenere raggiunta la prova, anche presuntiva, circa la sussistenza di una componente di sofferenza sia su base organica che su base emozionale.
Il teste ha confermato i fatti narrati dall'attrice riferendo che la Testimone_3
signora dopo la caduta e per alcuni mesi ha avuto bisogno di assistenza continua, Pt_1 non essendo in condizioni di svolgere le attività quotidiane senza l'ausilio di terza persona, con grave disagio anche economico.
Aggiungeva: “le sono stato vicino, ho dovuto persino lavarla”. Circa l'attività lavorativa lo stesse teste ha riferito “Non ha potuto lavorare al forno ha dovuto chiamare una persona per badare alla casa e anche per fare le cose del lavoro, non essendo in condizioni di lavorare
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alla propria attività commerciale di panetteria per vari mesi. Hapoi aggiunto che la Pt_1
non poteva nemmeno guidare e aveva bisogno, pertanto, di una persona che la accompagnasse.
La teste sul capitolo 14 della memoria istruttoria ex art 183 VI co cpc n. 2, di Tes_1 parte attrice riferiva: “Posso dire che la sigora è proprietaria di una panetteria. Ciò Pt_1
so perché i miei fratelli sono titolari di una macelleria in via America. Sono stata personalmente nella panetteria circa 20 gg dopo l'accaduto per vedere come si sentisse e non l'ho trovata a lavoro. I presenti mi hanno detto che non stava bene e non lavorava da alcuni giorni.
Alla stregua di quanto sopra possono, dunque, applicarsi all'estimatio del danno i criteri fissati dalle tabelle milanesi, - che già prevedono “una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica (danno biologico)
e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale) (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27/04/2018, n. 10156) - con applicazione del necessario correttivo in termini di personalizzazione.
Pertanto, tenuto conto dell'età della parte danneggiata al momento dell'evento, delle circostanze emerse in sede istruttoria e delle risultanze della CTU, che si condividono, il danno può essere liquidato come segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del 68 anni sinistro
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto danno biologico € 1970,00
€ 492,00 Incremento per sofferenza soggettiva
(+ 25%)
Punto danno non patrimoniale € 2.462.00
Incremento personalizzato 738,00
Tot parziale A 3.200,00
Punto base I.T.T. € 115,00 Invalidità temporanea 100% 20 gg 2300,00
Invalidità temporanea 50% 20 gg 1150,00
Incremento personalizzazione 1035,00
Tot. B Danno biologico temporaneo 4,485,00
TOTALE A+B: 7.685,00
Spese 200,00
Spese legali stragiudiziali 500,00 TOT GENERALE 8.385,00
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Circa il danno a titolo di spese legali stragiudiziali va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità appare costante nel ritenere sussistente il diritto dei danneggiati alla refusione di tali spese che ben possono essere quantificarsi sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/2014, così come integrato dal D.M. 37/2018. L'orientamento ad ora prevalente è infatti che le spese di assistenza costituiscano danno patrimoniale consequenziale dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.), diventando una componente del danno da liquidare, atteso che è comunque un qualcosa intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie (Cass. Civ. Ord., Sez. 6, N° 6422/2017, Cass. Civ. n° 2275/2006,
Cass. Civ. Sez. Unite, n°26973/08). Una chiara sintesi dei summenzionati principi è stata fatta dal Tribunale di Torino (Sezione IV Civile, sent. 511 del 2 febbraio 2019):
“…Sussistono infine i presupposti per riconoscere il rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale dovendosi rilevare: 1) che già la tariffa di cui al DM 55/2014 prevedeva la liquidazione di tali spese e che ora il DM 37/2018 le prevede espressamente anche in relazione all'assistenza prestata nelle fasi di mediazione e di negoziazione;
2) che sebbene il difensore di parte attrice non abbia prodotto fattura in atti, l'attività stragiudiziale svolta, con autonoma rilevanza non solo per assolvere alla condizione di procedibilità costituita nel caso di specie dalla mediazione, ma anche per trattare ante causam con l'assicurazione si desume ed è provata dal carteggio prodotto…: vanno quindi riconosciute non solo le spese vive sostenute per la mediazione …ma anche le spese di assistenza stragiudiziale, che vanno liquidate, anche in via equitativa ed ai valori attuali, in riferimento alla tabella di cui al DM 55/14 e succ. mod. (v. DM 37/2018)
Ciò si raccorda col principio di diritto, affermato a Sezioni Unite e più volte ribadito dalle
Sezioni Semplici in forza del quale le spese legali di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente (S.U. 10 luglio 2017 n. 16990).
Si ritiene equo liquidare in via equitativa l'importo di euro 500,00 a titolo di spese per l'assistenza stragiudiziale, qualificabili come danno emergente.
Le spese di lite seguono la soccombenza con conseguente condanna del _1
alla rifusione delle stesse in favore dell'Avv.to Paolo Di Gravio, dichiaratosi
[...] antistatario, e liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi dello scaglione proprio della presente controversia ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
Compensa le spese tra e terzi chiamati, attesa la specificità delle Controparte_1
questioni trattate in orine alla ripartizione delle competenze tra enti.
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PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) CONDANNA il , al pagamento in favore di , a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento dei danni subiti, della somma di € 8.385,00, oltre interessi in misura legale dalla data del danno al saldo.
2) CONDANNA il alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'Avv.to Paolo Di Gravio quale procuratore antistatario di , che liquida Parte_1 in complessivi € 6.115,55 (di cui € 277,00 per spese, € 5077,00 per compensi di avvocato ed € 761,55, per spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge;
3) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in atti, definitivamente a carico del . _1 _1
4) Compensa le spese di lite tra le altre parti e i terzi chiamati.
AVEZZANO, 18 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessandra Contestabile
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