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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/10/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est. )
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 1868/2024 trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025 avente ad oggetto: divorzio
TRA
) con l'avv. Alessandra Canè– Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti -
ricorrente E
) residente in [...]CP_1 C.F._2
resistente contumace
NONCHE'
P.M. - sede- Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 21.12.2024 il ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio civile in data 21.10.2015 con la resistente, che dall'unione non nascevano figli, di essersi separato consensualmente giusta sentenza di omologa del Tribunale di Bergamo n. 190/2024 – RGC 7251/2023 pubbl. il 25.1.2024 – chiedeva, per i motivi di cui al ricorso, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, dichiarandosi disponibile a contribuire al mantenimento della resistente mediante un assegno mensile di € 700,00 sino a tutto ottobre 2025, siccome da accordi separativi recepiti nella citata sentenza;
con vittoria di spese .
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza del 23.9.2025 ex artt. 473 bis.14 c.p.c - comunicata al PM - nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, non si costituiva la resistente che pertanto veniva dichiarata la contumacia;
il ricorrente le
Pag. 1 di 2 richieste di cui al ricorso introduttivo;
indi, sulla discussione orale della difesa ricorrente, la causa era riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, come modificata dall' art. 1 L.
6.5.2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, conclusosi con sentenza di omologa del Tribunale di Bergamo n. 190/2024 – RGC 7251/2023 pubbl. il 25.1.2024 – in atti -, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto agli aspetti accessori, ritiene il Tribunale di dover confermare gli accordi raggiunti dai coniugi in sede separativa ( ovvero : per espressa volontà delle parti, il signor verserà Pt_1 alla Signora entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 700,00 (settecento/00) mediante bonifico CP_1 bancario per un tempo massimo di 24 mesi a far data dal 5 novembre 2023 a titolo di contributo economico per consentire alla moglie di inserirsi nel mondo del lavoro ) non essendo stati dedotti o emersi fatti contrari o modificativi, anzi, avendo manifestato il ricorrente la volontà di darvi seguito dichiarandosi disponibile a versare alla resistente un contributo di mantenimento di € 700,00 mensili sino alla scadenza originariamente concordata .
In assenza di sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese che rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
– smg – ; CP_1
B) conferma la statuizione separativa per la quale il signor verserà alla Signora Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 700,00 (settecento/00) mediante bonifico bancario CP_1 per un tempo massimo di 24 mesi a far data dal 5 novembre 2023 a titolo di contributo economico;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco Sul Naviglio (per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) ( R.A.M. anno 2015, atto n 45 parte I);
C) nulla per le spese
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. del 25.9.2025.
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
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