Versione
27 febbraio 1982
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10 aprile 2002
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Art. 8. Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
Gli avvocati indicati all'articolo 1 sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni di cui all' articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 , indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del predetto regio decreto-legge n. 1578, purche' dimostrino di aver esercitato la professione per almeno ((dodici anni)) ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorita' giurisdizionali corrispondenti.
Gli avvocati indicati all'articolo 1 sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni di cui all' articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 , indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del predetto regio decreto-legge n. 1578, purche' dimostrino di aver esercitato la professione per almeno ((dodici anni)) ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorita' giurisdizionali corrispondenti.
Commentari • 3
- 1. Avvocato straniero: può patrocinare in Cassazione?https://www.studiocataldi.it/ · 15 luglio 2025 · 15.623215
[…] La decisione richiama due discipline fondamentali: l'art. 8 della Legge n. 31/1982 per l'attività temporanea; l'art. 9 del D.Lgs. n. 96/2001 per l'attività permanente. […]
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Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Roma, sez. III, sentenza 02/10/2019, n. 11487Provvedimento: […] dal momento che per l'art. 8 della legge n. 31/1982 gli Avvocati con titolo conseguito in altri Paesi Europei possono di patrocinare in Italia dinanzi alle Magistrature superiori, indipendentemente dall'iscrizione nell'Albo speciale di cui all'art. 33 del regio decreto-legge n. 1578/1933, purché dimostrino di aver esercitato la professione nello Stato membro di provenienza per almeno dodici anni. […] 2. – Né la disparità di trattamento può essere ritenuta perdurare (e così, quindi, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione già sollevata) a causa della mancata abrogazione espressa dell'art. 8 della legge n. 31 del 1982.Leggi di più...
- annullamento regolamento Consiglio Nazionale Forense·
- regolamentazione dell'esercizio della professione forense·
- autonomia patrimoniale e finanziaria degli enti pubblici non economici·
- accesso alla Scuola Superiore dell'Avvocatura·
- funzione sociale della professione forense·
- principio di concorrenza e libera iniziativa economica·
- disparità di trattamento tra avvocati italiani e stabiliti in Italia·
- legittimità costituzionale art. 22 legge n. 247/2012·
- iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori·
- tutela del diritto di difesa