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Sentenza 13 luglio 2024
Sentenza 13 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/07/2024, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2024 |
Testo completo
Proc. n. 3018/2022 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 12 luglio 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 3018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA
, difeso e rappresentato, giusto mandato rilasciato su supporto cartaceo allegato al ricorso, Parte_1 dall'avv. GianUC Braschi e dall'avv. Emanuela Manini ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio posto in Firenze al Viale Don G. Minzoni n. 54; RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parisella ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Macerata (MC) alla Via Morbiducci n. 21, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 23.12.2022 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società (già sua preponente) per ivi CP_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito:
- accertare e dichiarare che tra e è intercorso rapporto di agenzia in Parte_1 CP_1 regime di monomandato dall'1/8/2018 al 31/7/2022 risolto ad iniziativa della società preponente;
- condannare, conseguentemente, la convenuta al pagamento in favore di , Parte_1 dell'importo di euro 10.865,92 o del diverso ritenuto di giustizia a titolo di indennità suppletiva di clientela e dell'importo di euro 905,35 o del diverso ritenuto di giustizia a titolo di saldo indennità di risoluzione rapporto (firr);
- condannare, altresì, la convenuta al pagamento in favore di , tenuto conto di quanto Parte_1 maturato e di quanto corrisposto, dell'importo di euro 8.084,95 o del diverso ritenuto di giustizia, oltre I.V.A. se dovuta, a titolo di saldo provvigioni dirette maturate sulle vendite di imballi in cartone ondulato procurate dal ricorrente nel corso del rapporto d'agenzia de quo ed eseguite dalla società preponente successivamente alla sua conclusione;
- condannare la convenuta al pagamento in favore di dell'importo di euro 1.748,16 o Parte_1 del diverso ritenuto di giustizia, oltre I.V.A., se dovuta, a titolo di provvigioni dirette maturate sulle vendite di imballi in cartone ondulato con i clienti Azienda Agricola FU UC e CP_ perfezionatesi la conclusione del rapporto agenziale de quo ma Controparte_2 riconducibili all'attività di promozione svolta dal ricorrente nel corso del detto rapporto;
- condannare la convenuta al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_1
157.500,00 o del diverso ritenuto di giustizia, oltre I.V.A. se dovuta, a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno ovvero di provvigioni maturate sulle vendite di imballi in cartone
pagina 1 di 4 ondulato effettuate direttamente dalla società preponente nel corso del rapporto d'agenzia de quo e non inserite negli estratti conto periodicamente rimessi al ricorrente;
- condannare la convenuta al pagamento in favore di , dell'importo di euro 25.000,00 Parte_1
o del diverso ritenuto di giustizia, oltre I.V.A. se dovuta, a titolo di premio annuo ex art. 7 contratto inter partes;
- condannare la convenuta al pagamento in favore di delle differenze sull'indennità Parte_1 suppletiva di clientela e sull'indennità di risoluzione rapporto a lui spettanti determinate dall'incidenza degli importi provvigionali sopra richiesti sul monte provvigioni da prendere a riferimento per il calcolo di tali istituti;
- condannare la convenuta al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dall'art 6
30/7/2014 e dal D.lgs. n. 231/2002 ovvero ex art. 1284 primo e quarto Parte_2 comma c.c. sulle somme tutte dovute al ricorrente a decorrere dal dì di cessazione del rapporto agenziale de quo al dì dell'effettivo soddisfo;
- condannare, infine, la convenuta al pagamento dei compensi legali e al rimborso delle spese e dei compensi professionali relativi al giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.” 2. Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni di merito: accertato che l'importo dovuto a titolo di: - provvigioni maturate sugli affari conclusi dal Pt_1 precedentemente alla cessazione del rapporto di agenzia ed evasi da successivamente alla CP_1 conclusione del rapporto medesimo;
- provvigioni maturate sugli affari conclusi dal dopo la Pt_1 cessazione del rapporto di agenzia con i clienti Azienda Agricola UC FU e - Controparte_2 indennità di risoluzione del rapporto (firr); - indennità suppletiva di clientela;
ammonta a complessivi € 21.640,15 e che tale importo viene integralmente versato banco iudicis dalla società resistente;
ritenuta, inoltre, l'infondatezza delle domande di parte ricorrente relativamente al preteso diritto al pagamento delle provvigioni maturate sugli affari conclusi direttamente dalla società preponente nel corso del rapporto di agenzia e del premio annuo di cui all'art. 6 del contratto sottoscritto inter partes, respingere le richieste avversarie, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico di note contenenti istanze e conclusioni, viene decisa oggi, 12 luglio 2024, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
5. In primo luogo, ritiene il Tribunale, in base alle risultanze degli atti e documenti di causa, che i crediti maturati dal ricorrente a titolo di provvigioni dirette (sugli affari conclusi dal Pt_1 precedentemente alla cessazione del rapporto di agenzia ed evasi da successivamente alla CP_1 conclusione del rapporto medesimo e sugli affari conclusi dal dopo la cessazione del rapporto Pt_1 di agenzia con i clienti Azienda Agricola UC FU e , interessi di mora sulle Controparte_2 provvigioni dirette, indennità suppletiva di clientela, indennità di risoluzione del rapporto (firr) e interessi legali e rivalutazione monetaria sulle predette indennità, ammontino alle seguenti somme nette:
- € 10.865,47 netti a titolo di provvigioni dirette;
- € 1.080,29 netti a titolo di interessi moratori sulle provvigioni1 (doc. 28 fasc. ric.);
- € 9.445,71 netti a titolo di indennità sostituiva di clientela e di firr;
- € 956,42 netti a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle indennità2.
pagina 2 di 4 6. Pertanto, considerato che la società preponente ha versato al ricorrente banco iudicis la somma netta di
€ 21.640,15, deve essere condannata a pagare al ricorrente, a titolo di saldo dell'indennità CP_1 suppletiva di clientela, la somma netta residua di € 707,74, oltre accessori di legge maturati e maturandi su tale importo dal 6/12/2023 al saldo.
7. In secondo luogo, ritiene il Tribunale che l'art. 3, rubricato “Diritto di esclusiva”, del contratto di agenzia commerciale del 2 luglio 2018 (doc. 3 fasc. ric.), sia univoco nell'attribuire, al comma 1, all'odierno ricorrente, in via esclusiva, l'incarico di promuovere, su tutto il territorio nazionale (circostanza pacifica), la conclusione di contratti di vendita di una specifica tipologia di prodotto, ossia gli imballi in cartone ondulato.
8. E proprio perché l'oggetto del diritto di esclusiva riconosciuto al ricorrente è stato determinato sulla base della specifica tipologia di prodotto di cui il era incaricato di promuovere la vendita (i.e. Pt_1 imballi in cartone ondulato), le parti hanno esplicitato che, a contrario, per la vendita di ciascuna altra categoria di prodotti, la preponente sarebbe stata libera di avvalersi contemporaneamente di più agenti per ogni zona.
9. Ad avviso del giudicante, pertanto, non vi è dubbio che il diritto di esclusiva in questione vietasse alla preponente odierna convenuta, in costanza del suddetto contratto di agenzia inter partes, di procedere alla vendita diretta sul territorio nazionale di imballi in cartone ondulato.
10. A parere del Tribunale, infatti, la tesi di parte convenuta, secondo la quale il diritto di esclusiva del sarebbe da intendersi circoscritto ai clienti seguiti o procurati dallo stesso, è da giudicarsi Pt_1 infondata, non trovando una simile limitazione il benché minimo fondamento nelle pattuizioni di cui al contratto di agenzia inter partes, che, infatti, non contengono alcun riferimento in tal senso.
11. Né, d'altro canto, può assumere alcun rilievo, ai fini che ci occupano, la dedotta circostanza che la odierna resistente (così come già l'incorporata produca sostanzialmente solo Controparte_5 imballi di cartone ondulato, e ciò già alla luce dell'inequivocabile lettera del contratto che espressamente menziona “ciascuna altra tipologia di prodotti”, all'evidenza presupponendone l'attuale (cioè al tempo della stipula) o successiva eventuale esistenza.
12. Né, a parere del Tribunale, sono ravvisabili impedimenti di ordine giuridico all'eventuale scelta aziendale di affidarsi, in via esclusiva, a un unico agente, senza limitazione di zone, per la vendita dell'unico prodotto dalla stessa prodotto e commercializzato.
13. Di conseguenza, poiché ex art. 1748 c.c., “La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona, o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.”, e, nel caso di specie, la categoria di clienti riservata all'agente è costituita dagli acquirenti su tutto il territorio nazionale di imballi in cartone ondulato, in assenza di contestazioni sul quantum, la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 157.500,00, oltre I.V.A. se dovuta, a titolo di provvigioni maturate sugli affari conclusi direttamente da nel corso del rapporto di agenzia e, segnatamente, dall'agosto 2018 al luglio 2022 con tutti i CP_1 clienti presso i quali sono state effettuate vendite di imballi in cartone ondulato, oltre accessori nella misura e con la decorrenza di legge. 14. Dall'accoglimento di tale domanda discende il riconoscimento delle ulteriori vendite per € 4.500.000,00 rivendicate dal ricorrente (non contestate nel quantum dalla resistente), e, quindi, per l'effetto, il raggiungimento del budget di fatturato annuo di € 3.000.000,00 assegnato all'agente.
15. Parte convenuta deve, quindi, essere condannata a pagare al ricorrente il premio annuo di € 5.000,00, previsto dall'art. 7 del contratto di agenzia, per un totale di € 20.000,00, oltre accessori con la decorrenza e nella misura di legge.
16. Infine, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore di delle Parte_1 differenze sull'indennità suppletiva di clientela e sull'indennità di risoluzione rapporto derivanti dall'incidenza degli importi provvigionali in questa sede riconosciutigli sul monte provvigioni da prendere a riferimento per il calcolo di tali istituti.
evidenzia al riguardo che nel doc. 29 la stessa parte ricorrente non ha incluso nella base imponibile la somma di
€ 344,16, ulteriore quota di indennità suppletiva spettante al ricorrente per effetto del riconoscimento di ulteriori provvigioni dirette per l'anno 2022 e di cui alla pag. 6 della memoria difensiva.
pagina 3 di 4 17. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna a pagare al ricorrente , a titolo di indennità suppletiva di CP_1 Parte_1 clientela su provvigioni dirette, la somma netta residua di € 707,74=, oltre accessori di legge maturati e maturandi su tale importo dal 6/12/2023 al saldo;
- condanna a pagare al ricorrente la somma di € 157.500,00, oltre I.V.A. CP_1 Parte_1 se dovuta, a titolo di provvigioni maturate sugli affari conclusi direttamente da nel corso CP_1 del rapporto di agenzia e, segnatamente, dall'agosto 2018 al luglio 2022 con tutti i clienti presso i quali sono state effettuate vendite di imballi in cartone ondulato, oltre accessori nella misura e con la decorrenza di legge;
- condanna a pagare al ricorrente il premio annuo di € 5.000,00, previsto CP_1 Parte_1 dall'art. 7 del contratto di agenzia, per un totale di € 20.000,00, oltre accessori con la decorrenza e nella misura di legge;
- condann a pagare al ricorrente le differenze sull'indennità suppletiva di CP_1 Parte_1 clientela e sull'indennità di risoluzione rapporto derivanti dall'incidenza degli importi provvigionali in questa sede riconosciutigli sul monte provvigioni da prendere a riferimento per il calcolo di tali istituti;
- dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. CP_1 Parte_1 147/22, liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Firenze, 12 luglio 2024 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella memoria di costituzione e difensiva la società resistente nulla ha specificamente contestato in merito alla debenza degli interessi di mora, ex art. 6 e dal D.lgs. n. 231/2002, sulle Controparte_4 somme allo stesso spettanti a titolo di provvigioni. 2 Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono stati calcolati per il periodo 1.8.22-5.12.23 (v. doc. 29 fasc. ric.) sulla corretta base imponibile di € 11.462,98 (i.e. € 10.557,63 - come da quantificazione effettuata dall'azienda nella memoria difensiva e non specificamente contestata dal ricorrente nella prima difesa utile successiva - + € 905,35) e sulla somma lorda così ricavata è stata calcolata la ritenuta di acconto del 20%. Si
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 12 luglio 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 3018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA
, difeso e rappresentato, giusto mandato rilasciato su supporto cartaceo allegato al ricorso, Parte_1 dall'avv. GianUC Braschi e dall'avv. Emanuela Manini ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio posto in Firenze al Viale Don G. Minzoni n. 54; RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parisella ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Macerata (MC) alla Via Morbiducci n. 21, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 23.12.2022 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società (già sua preponente) per ivi CP_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito:
- accertare e dichiarare che tra e è intercorso rapporto di agenzia in Parte_1 CP_1 regime di monomandato dall'1/8/2018 al 31/7/2022 risolto ad iniziativa della società preponente;
- condannare, conseguentemente, la convenuta al pagamento in favore di , Parte_1 dell'importo di euro 10.865,92 o del diverso ritenuto di giustizia a titolo di indennità suppletiva di clientela e dell'importo di euro 905,35 o del diverso ritenuto di giustizia a titolo di saldo indennità di risoluzione rapporto (firr);
- condannare, altresì, la convenuta al pagamento in favore di , tenuto conto di quanto Parte_1 maturato e di quanto corrisposto, dell'importo di euro 8.084,95 o del diverso ritenuto di giustizia, oltre I.V.A. se dovuta, a titolo di saldo provvigioni dirette maturate sulle vendite di imballi in cartone ondulato procurate dal ricorrente nel corso del rapporto d'agenzia de quo ed eseguite dalla società preponente successivamente alla sua conclusione;
- condannare la convenuta al pagamento in favore di dell'importo di euro 1.748,16 o Parte_1 del diverso ritenuto di giustizia, oltre I.V.A., se dovuta, a titolo di provvigioni dirette maturate sulle vendite di imballi in cartone ondulato con i clienti Azienda Agricola FU UC e CP_ perfezionatesi la conclusione del rapporto agenziale de quo ma Controparte_2 riconducibili all'attività di promozione svolta dal ricorrente nel corso del detto rapporto;
- condannare la convenuta al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_1
157.500,00 o del diverso ritenuto di giustizia, oltre I.V.A. se dovuta, a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno ovvero di provvigioni maturate sulle vendite di imballi in cartone
pagina 1 di 4 ondulato effettuate direttamente dalla società preponente nel corso del rapporto d'agenzia de quo e non inserite negli estratti conto periodicamente rimessi al ricorrente;
- condannare la convenuta al pagamento in favore di , dell'importo di euro 25.000,00 Parte_1
o del diverso ritenuto di giustizia, oltre I.V.A. se dovuta, a titolo di premio annuo ex art. 7 contratto inter partes;
- condannare la convenuta al pagamento in favore di delle differenze sull'indennità Parte_1 suppletiva di clientela e sull'indennità di risoluzione rapporto a lui spettanti determinate dall'incidenza degli importi provvigionali sopra richiesti sul monte provvigioni da prendere a riferimento per il calcolo di tali istituti;
- condannare la convenuta al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dall'art 6
30/7/2014 e dal D.lgs. n. 231/2002 ovvero ex art. 1284 primo e quarto Parte_2 comma c.c. sulle somme tutte dovute al ricorrente a decorrere dal dì di cessazione del rapporto agenziale de quo al dì dell'effettivo soddisfo;
- condannare, infine, la convenuta al pagamento dei compensi legali e al rimborso delle spese e dei compensi professionali relativi al giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.” 2. Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni di merito: accertato che l'importo dovuto a titolo di: - provvigioni maturate sugli affari conclusi dal Pt_1 precedentemente alla cessazione del rapporto di agenzia ed evasi da successivamente alla CP_1 conclusione del rapporto medesimo;
- provvigioni maturate sugli affari conclusi dal dopo la Pt_1 cessazione del rapporto di agenzia con i clienti Azienda Agricola UC FU e - Controparte_2 indennità di risoluzione del rapporto (firr); - indennità suppletiva di clientela;
ammonta a complessivi € 21.640,15 e che tale importo viene integralmente versato banco iudicis dalla società resistente;
ritenuta, inoltre, l'infondatezza delle domande di parte ricorrente relativamente al preteso diritto al pagamento delle provvigioni maturate sugli affari conclusi direttamente dalla società preponente nel corso del rapporto di agenzia e del premio annuo di cui all'art. 6 del contratto sottoscritto inter partes, respingere le richieste avversarie, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico di note contenenti istanze e conclusioni, viene decisa oggi, 12 luglio 2024, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
5. In primo luogo, ritiene il Tribunale, in base alle risultanze degli atti e documenti di causa, che i crediti maturati dal ricorrente a titolo di provvigioni dirette (sugli affari conclusi dal Pt_1 precedentemente alla cessazione del rapporto di agenzia ed evasi da successivamente alla CP_1 conclusione del rapporto medesimo e sugli affari conclusi dal dopo la cessazione del rapporto Pt_1 di agenzia con i clienti Azienda Agricola UC FU e , interessi di mora sulle Controparte_2 provvigioni dirette, indennità suppletiva di clientela, indennità di risoluzione del rapporto (firr) e interessi legali e rivalutazione monetaria sulle predette indennità, ammontino alle seguenti somme nette:
- € 10.865,47 netti a titolo di provvigioni dirette;
- € 1.080,29 netti a titolo di interessi moratori sulle provvigioni1 (doc. 28 fasc. ric.);
- € 9.445,71 netti a titolo di indennità sostituiva di clientela e di firr;
- € 956,42 netti a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle indennità2.
pagina 2 di 4 6. Pertanto, considerato che la società preponente ha versato al ricorrente banco iudicis la somma netta di
€ 21.640,15, deve essere condannata a pagare al ricorrente, a titolo di saldo dell'indennità CP_1 suppletiva di clientela, la somma netta residua di € 707,74, oltre accessori di legge maturati e maturandi su tale importo dal 6/12/2023 al saldo.
7. In secondo luogo, ritiene il Tribunale che l'art. 3, rubricato “Diritto di esclusiva”, del contratto di agenzia commerciale del 2 luglio 2018 (doc. 3 fasc. ric.), sia univoco nell'attribuire, al comma 1, all'odierno ricorrente, in via esclusiva, l'incarico di promuovere, su tutto il territorio nazionale (circostanza pacifica), la conclusione di contratti di vendita di una specifica tipologia di prodotto, ossia gli imballi in cartone ondulato.
8. E proprio perché l'oggetto del diritto di esclusiva riconosciuto al ricorrente è stato determinato sulla base della specifica tipologia di prodotto di cui il era incaricato di promuovere la vendita (i.e. Pt_1 imballi in cartone ondulato), le parti hanno esplicitato che, a contrario, per la vendita di ciascuna altra categoria di prodotti, la preponente sarebbe stata libera di avvalersi contemporaneamente di più agenti per ogni zona.
9. Ad avviso del giudicante, pertanto, non vi è dubbio che il diritto di esclusiva in questione vietasse alla preponente odierna convenuta, in costanza del suddetto contratto di agenzia inter partes, di procedere alla vendita diretta sul territorio nazionale di imballi in cartone ondulato.
10. A parere del Tribunale, infatti, la tesi di parte convenuta, secondo la quale il diritto di esclusiva del sarebbe da intendersi circoscritto ai clienti seguiti o procurati dallo stesso, è da giudicarsi Pt_1 infondata, non trovando una simile limitazione il benché minimo fondamento nelle pattuizioni di cui al contratto di agenzia inter partes, che, infatti, non contengono alcun riferimento in tal senso.
11. Né, d'altro canto, può assumere alcun rilievo, ai fini che ci occupano, la dedotta circostanza che la odierna resistente (così come già l'incorporata produca sostanzialmente solo Controparte_5 imballi di cartone ondulato, e ciò già alla luce dell'inequivocabile lettera del contratto che espressamente menziona “ciascuna altra tipologia di prodotti”, all'evidenza presupponendone l'attuale (cioè al tempo della stipula) o successiva eventuale esistenza.
12. Né, a parere del Tribunale, sono ravvisabili impedimenti di ordine giuridico all'eventuale scelta aziendale di affidarsi, in via esclusiva, a un unico agente, senza limitazione di zone, per la vendita dell'unico prodotto dalla stessa prodotto e commercializzato.
13. Di conseguenza, poiché ex art. 1748 c.c., “La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona, o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.”, e, nel caso di specie, la categoria di clienti riservata all'agente è costituita dagli acquirenti su tutto il territorio nazionale di imballi in cartone ondulato, in assenza di contestazioni sul quantum, la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 157.500,00, oltre I.V.A. se dovuta, a titolo di provvigioni maturate sugli affari conclusi direttamente da nel corso del rapporto di agenzia e, segnatamente, dall'agosto 2018 al luglio 2022 con tutti i CP_1 clienti presso i quali sono state effettuate vendite di imballi in cartone ondulato, oltre accessori nella misura e con la decorrenza di legge. 14. Dall'accoglimento di tale domanda discende il riconoscimento delle ulteriori vendite per € 4.500.000,00 rivendicate dal ricorrente (non contestate nel quantum dalla resistente), e, quindi, per l'effetto, il raggiungimento del budget di fatturato annuo di € 3.000.000,00 assegnato all'agente.
15. Parte convenuta deve, quindi, essere condannata a pagare al ricorrente il premio annuo di € 5.000,00, previsto dall'art. 7 del contratto di agenzia, per un totale di € 20.000,00, oltre accessori con la decorrenza e nella misura di legge.
16. Infine, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore di delle Parte_1 differenze sull'indennità suppletiva di clientela e sull'indennità di risoluzione rapporto derivanti dall'incidenza degli importi provvigionali in questa sede riconosciutigli sul monte provvigioni da prendere a riferimento per il calcolo di tali istituti.
evidenzia al riguardo che nel doc. 29 la stessa parte ricorrente non ha incluso nella base imponibile la somma di
€ 344,16, ulteriore quota di indennità suppletiva spettante al ricorrente per effetto del riconoscimento di ulteriori provvigioni dirette per l'anno 2022 e di cui alla pag. 6 della memoria difensiva.
pagina 3 di 4 17. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna a pagare al ricorrente , a titolo di indennità suppletiva di CP_1 Parte_1 clientela su provvigioni dirette, la somma netta residua di € 707,74=, oltre accessori di legge maturati e maturandi su tale importo dal 6/12/2023 al saldo;
- condanna a pagare al ricorrente la somma di € 157.500,00, oltre I.V.A. CP_1 Parte_1 se dovuta, a titolo di provvigioni maturate sugli affari conclusi direttamente da nel corso CP_1 del rapporto di agenzia e, segnatamente, dall'agosto 2018 al luglio 2022 con tutti i clienti presso i quali sono state effettuate vendite di imballi in cartone ondulato, oltre accessori nella misura e con la decorrenza di legge;
- condanna a pagare al ricorrente il premio annuo di € 5.000,00, previsto CP_1 Parte_1 dall'art. 7 del contratto di agenzia, per un totale di € 20.000,00, oltre accessori con la decorrenza e nella misura di legge;
- condann a pagare al ricorrente le differenze sull'indennità suppletiva di CP_1 Parte_1 clientela e sull'indennità di risoluzione rapporto derivanti dall'incidenza degli importi provvigionali in questa sede riconosciutigli sul monte provvigioni da prendere a riferimento per il calcolo di tali istituti;
- dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. CP_1 Parte_1 147/22, liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Firenze, 12 luglio 2024 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella memoria di costituzione e difensiva la società resistente nulla ha specificamente contestato in merito alla debenza degli interessi di mora, ex art. 6 e dal D.lgs. n. 231/2002, sulle Controparte_4 somme allo stesso spettanti a titolo di provvigioni. 2 Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono stati calcolati per il periodo 1.8.22-5.12.23 (v. doc. 29 fasc. ric.) sulla corretta base imponibile di € 11.462,98 (i.e. € 10.557,63 - come da quantificazione effettuata dall'azienda nella memoria difensiva e non specificamente contestata dal ricorrente nella prima difesa utile successiva - + € 905,35) e sulla somma lorda così ricavata è stata calcolata la ritenuta di acconto del 20%. Si