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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 10/05/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1205/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott. Salvatore Falzoi Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1205/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARIA GRAZIA SINI ed elettivamente domiciliata in VIA LEONARDO DA VINCI
N. 40 NUORO presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. CP_1 C.F._2
MOSSA FRANCESCO e SABA GIOVANNA, elettivamente domiciliato in VIA
MONSIGNOR G. COGONI N. 24 NUORO, presso lo studio dei difensori
CONVENUTO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI:
Il Tribunale adito voglia:
- dichiarare la cessazione della materia del contendere. Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Si richiede il non luogo a provvedere per cessazione della materia del contendere
(decesso di una delle parti).
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.11.2022 ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 04.08.1973; che dall'unione sono nati tre figli: CP_1
(nato il [...]), (nato il [...]) e (nato il [...]); Per_1 Per_2 Per_3
che la convivenza coniugale è diventata intollerabile per fatti addebitabili al marito, il quale ha assunto atteggiamenti violenti e minacciosi nei confronti della Ciò Pt_1
premesso, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e per colpa di quest'ultimo; assegnarsi la casa familiare, Parte_1 CP_1
o altro immobile, in via esclusiva alla ricorrente;
disporsi a carico del marito un congruo assegno di mantenimento a favore della moglie;
disporsi la divisione del denaro e dei beni mobili e immobili.
Con comparsa depositata il 19.12.2022 si è costituito in giudizio , il CP_1
quale ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi con autorizzazione a vivere separati e assegnarsi la casa coniugale sita in Orosei, via Enrico Fermi n. 1 a con i mobili e gli arredi ivi contenuti. CP_1
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, adottati i provvedimenti presidenziali, esperito l'interrogatorio formale e la prova per testi e assunte dalla
Guardia di Finanza le informazioni reddituali, all'udienza del 25 marzo 2025 il procuratore del convenuto ha dichiarato che il proprio assistito è deceduto;
i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il giudice ha rimesso la causa per la decisione al collegio e ha mandato al PM per le conclusioni.
La domanda volta a dichiarare la cessazione della materia del contendere va accolta.
Come dichiarato dal procuratore del convenuto all'udienza del 25 marzo 2025,
è deceduto nel corso del procedimento. CP_1
Pag. 2 di 3 Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici, travolgendo tutte le pronunce, emesse nel corso del procedimento, e non ancora passate in giudicato, comprese quelle relative alle istanze accessorie, comunque connesse alla separazione;
restano salve le domande autonome che, proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi (Cass., n. 37896/2022; Cass., n. 29669/2017;
Cass., 26 luglio 2013, n. 18130; Cass., 20 novembre 2008, n. 27556; Cass., 29 febbraio
2008, n. 5441; Cass., 27 aprile 2006, n. 9689).
Considerato che, nel caso di specie, non vi sono domande autonome riguardanti diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, dev'essere accolta la domanda delle parti volta a dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Considerata la natura del giudizio e la congiunta richiesta di cessazione della materia del contendere, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così giudica:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nuoro nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott. Salvatore Falzoi Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1205/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARIA GRAZIA SINI ed elettivamente domiciliata in VIA LEONARDO DA VINCI
N. 40 NUORO presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. CP_1 C.F._2
MOSSA FRANCESCO e SABA GIOVANNA, elettivamente domiciliato in VIA
MONSIGNOR G. COGONI N. 24 NUORO, presso lo studio dei difensori
CONVENUTO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI:
Il Tribunale adito voglia:
- dichiarare la cessazione della materia del contendere. Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Si richiede il non luogo a provvedere per cessazione della materia del contendere
(decesso di una delle parti).
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.11.2022 ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 04.08.1973; che dall'unione sono nati tre figli: CP_1
(nato il [...]), (nato il [...]) e (nato il [...]); Per_1 Per_2 Per_3
che la convivenza coniugale è diventata intollerabile per fatti addebitabili al marito, il quale ha assunto atteggiamenti violenti e minacciosi nei confronti della Ciò Pt_1
premesso, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e per colpa di quest'ultimo; assegnarsi la casa familiare, Parte_1 CP_1
o altro immobile, in via esclusiva alla ricorrente;
disporsi a carico del marito un congruo assegno di mantenimento a favore della moglie;
disporsi la divisione del denaro e dei beni mobili e immobili.
Con comparsa depositata il 19.12.2022 si è costituito in giudizio , il CP_1
quale ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi con autorizzazione a vivere separati e assegnarsi la casa coniugale sita in Orosei, via Enrico Fermi n. 1 a con i mobili e gli arredi ivi contenuti. CP_1
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, adottati i provvedimenti presidenziali, esperito l'interrogatorio formale e la prova per testi e assunte dalla
Guardia di Finanza le informazioni reddituali, all'udienza del 25 marzo 2025 il procuratore del convenuto ha dichiarato che il proprio assistito è deceduto;
i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il giudice ha rimesso la causa per la decisione al collegio e ha mandato al PM per le conclusioni.
La domanda volta a dichiarare la cessazione della materia del contendere va accolta.
Come dichiarato dal procuratore del convenuto all'udienza del 25 marzo 2025,
è deceduto nel corso del procedimento. CP_1
Pag. 2 di 3 Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici, travolgendo tutte le pronunce, emesse nel corso del procedimento, e non ancora passate in giudicato, comprese quelle relative alle istanze accessorie, comunque connesse alla separazione;
restano salve le domande autonome che, proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi (Cass., n. 37896/2022; Cass., n. 29669/2017;
Cass., 26 luglio 2013, n. 18130; Cass., 20 novembre 2008, n. 27556; Cass., 29 febbraio
2008, n. 5441; Cass., 27 aprile 2006, n. 9689).
Considerato che, nel caso di specie, non vi sono domande autonome riguardanti diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, dev'essere accolta la domanda delle parti volta a dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Considerata la natura del giudizio e la congiunta richiesta di cessazione della materia del contendere, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così giudica:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nuoro nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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