TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 249 / 2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 17/12/2025, innanzi al giudice dott. TO UN, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Ventriglia per la parte convenuta Avv. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. TO UN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. TO UN, all'udienza del 17/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 249 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il
04/02/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. VENTRIGLIA LUIGI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'avv. LO P.IVA_2
UA AR
Motivi della decisione
La ricorrente, docente a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto
IC Golosine di Verona, ha convenuto in giudizio il , chiedendo CP_1
accertarsi il diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera e il conseguente adeguamento stipendiale.
La ricorrente ha presentato domanda per il riconoscimento, ai fini della progressione della carriera, dell'anno 2013 in data 07.06.2022, ma non ha
1 ricevuto alcuna risposta. La ricorrente è docente di ruolo, già destinataria di un decreto di ricostruzione di carriera. La ricorrente lamenta che, mentre gli anni di blocco precedenti (2010, 2011, 2012) sono stati recuperati a seguito di interventi normativi e certificazioni di risparmi di spesa, l'anno 2013 non è stato conteggiato ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio.
La ricorrente fonda la sua pretesa su recenti sviluppi giurisprudenziali, sostenendo che il blocco non può avere effetti giuridici permanenti sulla carriera: Corte Costituzionale n. 178/2015: Viene citata per aver dichiarato l'illegittimità costituzionale del blocco della contrattazione nel pubblico impiego. Corte di Cassazione (Ordinanza n. 16133/2024): Secondo il
Ricorrente, questa ordinanza ha chiarito che il servizio prestato nell'anno
2013 dal personale ATA "deve essere considerato al fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento"..
La ricorrente ha svolto le seguenti conclusioni:
In via principale: Accertare il riconoscimento, ai fini della progressione di carriera, dell'anno 2013 (al conseguente adeguamento stipendiale per la ricorrente, per le ragioni esposte in ricorso) e riconoscere il risarcimento del danno per le ragioni esposte in ricorso.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, si chiede che la questione di legittimità costituzionale sia rimessa alla Corte Costituzionale per violazione degli articoli 3, 11, 35, 97 e 117 della Costituzione.
Il si è costituito in giudizio, Controparte_1
contestando integralmente le domande attoree e chiedendo il rigetto delle stesse in quanto inammissibili, improcedibili e infondate in fatto e in diritto.
In via preliminare, il eccepisce la prescrizione dei diritti vantati: CP_1
2 Nel merito il sostiene che il mancato riconoscimento dell'anno CP_1
2013 non è una valutazione arbitraria, ma l'applicazione cogente di una normativa statale finalizzata al contenimento della spesa pubblica.
Il Ministero ricorda che il blocco iniziale (anni 2010, 2011 e 2012), introdotto dal d.l. n. 78/2010, è stato successivamente recuperato attraverso specifici atti normativi e contrattuali (d.i. n. 3/2011, CCNL del 13 marzo 2013 e d.l. n. 3/2014).
Per l'anno 2013, invece, le disposizioni di blocco sono state prorogate fino al 31 dicembre 2013 dall'Art. 1, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 122 del
2013. Ne consegue che l'anno 2013 è l'unico in cui il blocco vige di fatto per la maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. Il servizio prestato nell'anno 2013, per il personale ATA, va decurtato dai periodi utili al riconoscimento dell'anzianità.
Il riconoscimento dell'anno 2013, consentendo il passaggio ad una fascia stipendiale superiore, comporterebbe inevitabilmente un aggravio della spesa pubblica. Tale riconoscimento non può prescindere da appositi interventi normativi o contrattuali idonei a reperire le risorse finanziarie necessarie.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 178 del 2015, ha respinto le censure di illegittimità costituzionale relative al blocco stipendiale prorogato dal d.P.R. n. 122 del 2013, limitando la dichiarazione di incostituzionalità solamente all'eccessivo protrarsi del blocco della contrattazione collettiva (violazione dell'Art. 39 Cost.). La Consulta ha riconosciuto la ragionevolezza e proporzionalità del sacrificio economico imposto, inserito in un disegno programmatico di contenimento.
La causa è matura per la decisione vertendo su questioni di fatto e diritto e pertanto è stata discussa e decisa nella odierna udienza, tenutasi in
3 collegamento remoto. I difensori hanno rinunciato al collegamento per assistere alla lettura della sentenza e quindi il Giudice ha depositato in telematico il dispositivo e la contestuale motivazione
***
Le domande di parte ricorrente aventi per oggetto il riconoscimento del diritto alla valutazione del servizio svolto nel 2013 a fini economici devono essere rigettate in quanto infondate nel merito.
Sulle questioni oggetto di causa si è, infine, pronunciata la Corte di
Cassazione con le sentenze n. 13618/2025 e 13619/2025, le quali devono essere in questa sede integralmente richiamate ex articolo 118 disp. att.
c.p.c., in attuale adesione, tenuto conto di precedenti pronunce difformi, a quanto dalla Corte osservato.
In particolare, il Giudice di Legittimità ha affermato che “…la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n.
122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata
4 disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 2 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione
5 riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già 3 consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013” (Cass. Civ., Sez. Lav.,
21 maggio 2025, n. 13619) Dunque, “in altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”
Sicché, “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio
2025, n. 13619).
Con le pronunce citate, la Corte di Cassazione ha affermato quindi che l'anzianità del 2013 conserva effetti giuridici utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi, ma non può avere alcuna utilità economica in ragione del blocco disposto dal D.L. 78/2010 e prorogato, poi, fino al 2013 dal D.P.R. 122/2013. Secondo il Supremo Collegio, gli effetti economici potrebbero essere recuperati solo tramite contrattazione collettiva e previo reperimento di risorse: soluzione che, sino ad oggi, ha riguardato le sole annualità 2011 e 2012. 4.Sulla base di tali argomentazioni si deve ritenere che, non essendo in contestazione la non sovrapposizione, anche in
6 ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 non possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Le domande di parte ricorrente sono espressamente e chiaramente dirette all'accertamento della rilevanza dell'annualità in esame anche ai fini della progressione economica
In ogni caso, anche una domanda limitata al riconoscimento dei soli effetti giuridici sarebbe comunque da rigettare per carenza di interesse, ex art. 100 cpc.
Infatti nelle conclusioni attoree non vi è alcuna richiesta (ad es., per la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico) per conseguire un bene utile della vita in ragione di una simile declaratoria. Né la parte ricorrente ha allegato che vi sia stata da parte dell'amministrazione alcuna manifestazione di volontà diretta a disconoscere, ai fini diversi da quelli della progressione economica, il servizio svolto in costanza di inquadramento in ruolo e per il quale è pacifico che il ricorrente abbia ricevuto la retribuzione con relativo versamento di contributi previdenziali.
Il riconoscimento giuridico dell'anno 2013 nella ricostruzione di carriera non è stato collegato, nel ricorso, ad alcun diritto che possa essere conseguito in ragione dello stesso e per cui vi sia un interesse di tipo concreto ed attuale, cosicché la relativa istanza risulta inammissibile ex art. 100 cpc, avendo chiarito la Corte di cassazione che "la tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ.,
7 hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza" e che "poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri.
Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto"
(cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 27187 del 20/12/2006; Cass. Sentenza n.
17971 del 02/08/2010;Cass. Sentenza n. 5074 del 05/03/2007; Cass.
Sentenza n. 17877 del 22/08/2007).
Le spese sono compensate tenuto conto del mutamento di indirizzo della
Corte di Cassazione intervenuto in corso di causa e degli orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettataù
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese di lite compensate.
Verona, 17.12.2025
8 IL GIUDICE
TO UN
9
SEZIONE LAVORO
Causa n. 249 / 2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 17/12/2025, innanzi al giudice dott. TO UN, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Ventriglia per la parte convenuta Avv. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. TO UN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. TO UN, all'udienza del 17/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 249 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il
04/02/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. VENTRIGLIA LUIGI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'avv. LO P.IVA_2
UA AR
Motivi della decisione
La ricorrente, docente a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto
IC Golosine di Verona, ha convenuto in giudizio il , chiedendo CP_1
accertarsi il diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera e il conseguente adeguamento stipendiale.
La ricorrente ha presentato domanda per il riconoscimento, ai fini della progressione della carriera, dell'anno 2013 in data 07.06.2022, ma non ha
1 ricevuto alcuna risposta. La ricorrente è docente di ruolo, già destinataria di un decreto di ricostruzione di carriera. La ricorrente lamenta che, mentre gli anni di blocco precedenti (2010, 2011, 2012) sono stati recuperati a seguito di interventi normativi e certificazioni di risparmi di spesa, l'anno 2013 non è stato conteggiato ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio.
La ricorrente fonda la sua pretesa su recenti sviluppi giurisprudenziali, sostenendo che il blocco non può avere effetti giuridici permanenti sulla carriera: Corte Costituzionale n. 178/2015: Viene citata per aver dichiarato l'illegittimità costituzionale del blocco della contrattazione nel pubblico impiego. Corte di Cassazione (Ordinanza n. 16133/2024): Secondo il
Ricorrente, questa ordinanza ha chiarito che il servizio prestato nell'anno
2013 dal personale ATA "deve essere considerato al fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento"..
La ricorrente ha svolto le seguenti conclusioni:
In via principale: Accertare il riconoscimento, ai fini della progressione di carriera, dell'anno 2013 (al conseguente adeguamento stipendiale per la ricorrente, per le ragioni esposte in ricorso) e riconoscere il risarcimento del danno per le ragioni esposte in ricorso.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, si chiede che la questione di legittimità costituzionale sia rimessa alla Corte Costituzionale per violazione degli articoli 3, 11, 35, 97 e 117 della Costituzione.
Il si è costituito in giudizio, Controparte_1
contestando integralmente le domande attoree e chiedendo il rigetto delle stesse in quanto inammissibili, improcedibili e infondate in fatto e in diritto.
In via preliminare, il eccepisce la prescrizione dei diritti vantati: CP_1
2 Nel merito il sostiene che il mancato riconoscimento dell'anno CP_1
2013 non è una valutazione arbitraria, ma l'applicazione cogente di una normativa statale finalizzata al contenimento della spesa pubblica.
Il Ministero ricorda che il blocco iniziale (anni 2010, 2011 e 2012), introdotto dal d.l. n. 78/2010, è stato successivamente recuperato attraverso specifici atti normativi e contrattuali (d.i. n. 3/2011, CCNL del 13 marzo 2013 e d.l. n. 3/2014).
Per l'anno 2013, invece, le disposizioni di blocco sono state prorogate fino al 31 dicembre 2013 dall'Art. 1, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 122 del
2013. Ne consegue che l'anno 2013 è l'unico in cui il blocco vige di fatto per la maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. Il servizio prestato nell'anno 2013, per il personale ATA, va decurtato dai periodi utili al riconoscimento dell'anzianità.
Il riconoscimento dell'anno 2013, consentendo il passaggio ad una fascia stipendiale superiore, comporterebbe inevitabilmente un aggravio della spesa pubblica. Tale riconoscimento non può prescindere da appositi interventi normativi o contrattuali idonei a reperire le risorse finanziarie necessarie.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 178 del 2015, ha respinto le censure di illegittimità costituzionale relative al blocco stipendiale prorogato dal d.P.R. n. 122 del 2013, limitando la dichiarazione di incostituzionalità solamente all'eccessivo protrarsi del blocco della contrattazione collettiva (violazione dell'Art. 39 Cost.). La Consulta ha riconosciuto la ragionevolezza e proporzionalità del sacrificio economico imposto, inserito in un disegno programmatico di contenimento.
La causa è matura per la decisione vertendo su questioni di fatto e diritto e pertanto è stata discussa e decisa nella odierna udienza, tenutasi in
3 collegamento remoto. I difensori hanno rinunciato al collegamento per assistere alla lettura della sentenza e quindi il Giudice ha depositato in telematico il dispositivo e la contestuale motivazione
***
Le domande di parte ricorrente aventi per oggetto il riconoscimento del diritto alla valutazione del servizio svolto nel 2013 a fini economici devono essere rigettate in quanto infondate nel merito.
Sulle questioni oggetto di causa si è, infine, pronunciata la Corte di
Cassazione con le sentenze n. 13618/2025 e 13619/2025, le quali devono essere in questa sede integralmente richiamate ex articolo 118 disp. att.
c.p.c., in attuale adesione, tenuto conto di precedenti pronunce difformi, a quanto dalla Corte osservato.
In particolare, il Giudice di Legittimità ha affermato che “…la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n.
122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata
4 disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 2 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione
5 riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già 3 consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013” (Cass. Civ., Sez. Lav.,
21 maggio 2025, n. 13619) Dunque, “in altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”
Sicché, “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio
2025, n. 13619).
Con le pronunce citate, la Corte di Cassazione ha affermato quindi che l'anzianità del 2013 conserva effetti giuridici utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi, ma non può avere alcuna utilità economica in ragione del blocco disposto dal D.L. 78/2010 e prorogato, poi, fino al 2013 dal D.P.R. 122/2013. Secondo il Supremo Collegio, gli effetti economici potrebbero essere recuperati solo tramite contrattazione collettiva e previo reperimento di risorse: soluzione che, sino ad oggi, ha riguardato le sole annualità 2011 e 2012. 4.Sulla base di tali argomentazioni si deve ritenere che, non essendo in contestazione la non sovrapposizione, anche in
6 ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 non possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Le domande di parte ricorrente sono espressamente e chiaramente dirette all'accertamento della rilevanza dell'annualità in esame anche ai fini della progressione economica
In ogni caso, anche una domanda limitata al riconoscimento dei soli effetti giuridici sarebbe comunque da rigettare per carenza di interesse, ex art. 100 cpc.
Infatti nelle conclusioni attoree non vi è alcuna richiesta (ad es., per la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico) per conseguire un bene utile della vita in ragione di una simile declaratoria. Né la parte ricorrente ha allegato che vi sia stata da parte dell'amministrazione alcuna manifestazione di volontà diretta a disconoscere, ai fini diversi da quelli della progressione economica, il servizio svolto in costanza di inquadramento in ruolo e per il quale è pacifico che il ricorrente abbia ricevuto la retribuzione con relativo versamento di contributi previdenziali.
Il riconoscimento giuridico dell'anno 2013 nella ricostruzione di carriera non è stato collegato, nel ricorso, ad alcun diritto che possa essere conseguito in ragione dello stesso e per cui vi sia un interesse di tipo concreto ed attuale, cosicché la relativa istanza risulta inammissibile ex art. 100 cpc, avendo chiarito la Corte di cassazione che "la tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ.,
7 hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza" e che "poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri.
Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto"
(cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 27187 del 20/12/2006; Cass. Sentenza n.
17971 del 02/08/2010;Cass. Sentenza n. 5074 del 05/03/2007; Cass.
Sentenza n. 17877 del 22/08/2007).
Le spese sono compensate tenuto conto del mutamento di indirizzo della
Corte di Cassazione intervenuto in corso di causa e degli orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettataù
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese di lite compensate.
Verona, 17.12.2025
8 IL GIUDICE
TO UN
9