Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02202/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00991/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 991 del 2022, proposto da
MA SS, LE US, LO SS, ST Lovat, rappresentati e difesi dall'avvocato Emilio Caucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Feltre, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Canal, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Veneto, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
• della deliberazione del Consiglio comunale di Feltre n. 31 del 26.4.2022 [doc. 1], pubblicata dal 9 al 24 maggio 2022 [doc. 2] avente ad oggetto: “Esame delle osservazioni, adozione controdeduzioni e approvazione della variante al Piano degli Interventi n. 29/2021 “Città di Feltre”, ivi compresa tutta la documentazione ad essa allegata;
• della deliberazione del Consiglio comunale di Feltre n. 65 del 20.10.2021 [doc. 3], avente ad oggetto: “Variante al Piano degli Interventi Città di Feltre. Adozione ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004”;
• di ogni ulteriore atto presupposto inerente e/o conseguente, ivi compresi, per quanto possa occorrere, i pareri, i verbali delle riunioni interne, nonché i verbali delle conferenze dei servizi interni al Comune;
nella parte in cui si modificano sia la destinazione urbanistica, sia le possibilità di intervento edificatorio all'interno del compendio immobiliare di proprietà dei ricorrenti sito in Comune di Feltre tra Via Nassa e Via Campo Mosto, censito al C.T. del Comune di Feltre al foglio 49, mappali n. 83, 831, 832 e 1554.
• Riservati motivi aggiunti di ricorso
• Riservata azione risarcitoria
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Feltre;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. Marco DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel presente giudizio, i ricorrenti hanno impugnato le delibere consiliari nn. 29/2021 n. 31/2022, di adozione e approvazione della variante al Piano degli Interventi del Comune di Feltre, nella parte in cui hanno modificato la destinazione urbanistica e le possibilità d’intervento edificatorio all’interno del compendio immobiliare di loro proprietà sito in Feltre, tra via Nassa e via Campo Mosto, e censito al C.T. del Comune di Feltre al foglio 49, mappali n. 83, 831, 832 e 1554 (destinandolo a “ verde privato vincolato ” e attribuendo al fabbricato ivi insistente un “ grado di intervento 6 ”), deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio l’Ente Civico, contrastando le avverse pretese, sia in rito che nel merito.
All’udienza straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
La previsione a verde vincolato interessa la cintura che abbraccia la cittadella murata di Feltre ed è disciplinata dall’art. 9.3/4 delle NTO del PI, in base al quale “ sono aree appartenenti alla superficie fondiaria degli edifici esistenti (parchi e giardini, cortili, ecc.) di particolare interesse ambientale e paesaggistico da tutelare e conservare, per le quali si prescrive il mantenimento del trattamento a verde con prevalenza del prato, prato arborato e bosco. (...) In tali ambiti gli interventi devono rispettare le seguenti prescrizioni: - divieto di realizzazione di nuove volumetrie, neppure di adeguamento funzionale; - mantenimento dei manufatti esistenti, con interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo; (...) - divieto di recinzione verso aree a medesima destinazione o verso aree agricole”.
Quanto al fabbricato, l’art. 7.1/6 delle NTO dispone che “sugli edifici con Grado di Intervento “6” sono consentiti interventi rivolti a trasformare organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio anche in tutto diverso dal precedente. La finalità delle opere è, oltre al recupero delle volumetrie, anche quello di riproporre nell'edificio i caratteri storici perduti, documentabili o desunti dal contesto, oppure di apportare modifiche in modo da adeguarlo al contesto edificato circostante, che è di valore storico ambientale. Si applica nel caso di edifici recenti incongrui rispetto al contesto storico, o di origine antica ma in pessime condizioni o manomessi e ristrutturati in maniera che non siano più leggibili le caratteristiche originarie. L'edificio che ammette questo tipo di intervento potrà essere anche interamente riprogettato (demolito e ricostruito). L'intervento dovrà mirare alla ricomposizione della volumetria senza aumento di volume, se non indicato nelle planimetrie di P.I. o in schede progettuali, anche con lievi modifiche al sedime. Per fornire la ricomposizione delle eventuali superfetazioni ne è ammesso il recupero volumetrico”.
L’area di proprietà dei ricorrenti è un'area verde posta tra Via Nassa e Via Campomosto, al di sotto della cinta muraria del centro storico della città di Feltre. Essa è stata classificata dal Consiglio Comunale come “verde privato vincolato” in ragione della valenza ambientale e paesaggistica legata alla percezione visiva della cinta muraria storica e della cittadella nel suo insieme, che concorre a determinare uno degli scorci più suggestivi del centro storico di Feltre, da Via Panoramica”.
Ciò premesso, il Collegio non intende discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le scelte effettuate dall'Amministrazione nell'adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità.
In sede di pianificazione del territorio la discrezionalità di cui l’Amministrazione dispone per quanto riguarda le scelte in ordine alle destinazioni dei suoli è, infatti, talmente ampia da non richiedere una particolare motivazione, al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano il piano regolatore generale, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di specifiche situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo, ravvisabili, ad esempio, nell'esistenza di convenzioni di lottizzazione, di accordi di diritto privato intercorsi tra Comune e proprietari, di giudicato di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su domanda di concessione e, infine, nella modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (arg. ex T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 15 giugno 2020, n. 1167 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
In mancanza di tali eventi - nella specie non ricorrenti - non è configurabile un'aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria non peggiorativa o migliorativa di quella pregressa, ma solo un'aspettativa generica analoga a quella di qualunque altro proprietario di aree che aspiri all'utilizzazione più proficua dell'immobile, posizione cedevole rispetto alle scelte urbanistiche dell'Amministrazione: sicché non può essere invocato il difetto di motivazione, in quanto si porrebbe in contrasto con la natura generale dell'atto e i criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione dello stesso (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 30 giugno 2020, n. 4467; Cons. Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2012, n. 854; Sez. IV, 4 aprile 2011, n. 2104; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 15 giugno 2020, n. 1167).
Le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree, tranne i casi di affidamenti qualificati, essendo sufficiente che le osservazioni siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (T.A.R. Brescia, sez. I, 01/09/2020, n.627; Consiglio di Stato sez. IV - sentenza 12 febbraio 2013, n. 845; Consiglio di Stato sez. IV - sentenza 23 ottobre 2009, n. 6521; Consiglio di Stato sez. IV - sentenza 7 luglio 2008 n. 3358).
Ne consegue che in vista dell'adozione di atti di pianificazione incombe sull'amministrazione solo l'onere di valutare in modo adeguato il complesso delle circostanze e dei presupposti sottesi all'esercizio del relativo potere, attraverso un iter logico e procedurale scevro da profili di irragionevolezza e abnormità. Per contro, non grava sulla stessa l'onere di motivare ulteriormente le statuizioni relative a ciascuna posizione individuale: laddove, infatti, si opinasse in tal senso, l'attività di pianificazione perderebbe il suo carattere di generalità e si tradurrebbe nella sommatoria di un numero inestricabile di situazioni puntuali (Consiglio di Stato sez. II, 14/04/2020, n.2378).
Nel caso di specie non sussistevano affidamenti qualificati in capo alla parte ricorrente.
Le scelte urbanistiche effettuate dal Comune, con la Variante impugnata, non sono manifestamente illogiche o irragionevoli, tenuto conto che, come evidenziato dall’Ente Civico, nel disattendere le osservazioni degli interessati, la destinazione a verde privato vincolato dell’area di proprietà dei ricorrenti persegue lo scopo di salvaguardare la cintura verde che cinge la città storica e l’integrità percettiva delle viste verso la città murata (nello stesso senso depongono i rilievi formulati dalla Soprintendenza nello scrutinare i progetti edilizi via via presentati dagli interessati, v. le note ministeriali del 21 marzo 2019 - doc. 12 e del 21 agosto 2021).
La disciplina dettata dal Comune con riferimento all’area di proprietà dei ricorrenti si pone, del resto, in sostanziale linea di continuità con quella riservata alle proprietà contigue, atteso che tutte quelle ricadenti all’interno della stessa fascia contornante la cittadella hanno subito lo stesso identico trattamento, risultando accomunate dalla medesima previsione di “ verde privato vincolato ”.
Non sussiste alcun contrasto con il PAT.
Il PI, attesa la valenza ambientale dell’area, ha attribuito al fabbricato dei ricorrenti (oggetto di condono edilizio e un tempo adibito a deposito/magazzino ad uso artigianale) un grado d’intervento 6, con possibilità di ristrutturazione senza ampliamenti e con limitata possibilità di modificare il sedime.
La variante al PI non ha esorbitato rispetto agli obiettivi tracciati dal PAT e, in particolare dall’art. 26 delle relative NTA.
E, invero, se per il PAT “ l’obiettivo è la tutela dei tessuti storici, attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione dell’insieme ”, non si può ritenere che il grado d’intervento assegnato al fabbricato dei ricorrenti non sia acconcio alla categoria tipologica e morfologica dello stesso. Ciò in quanto il PI impugnato non impedisce di recuperare il volume esistente in centro storico a scopo residenziale, ma piuttosto detto recupero trova opportuno (e doveroso) bilanciamento nella parallela necessità di “ valorizzazione dell’insieme ”.
Neppure sussiste la denunciata violazione degli artt. 42 e 44 Cost., violazione del DPR n. 327/2001 poichè, secondo costante giurisprudenza, la destinazione a verde pubblico attrezzato o verde privato ha carattere conformativo e non espropriativo (da ultimo cfr. T.A.R.S., Palermo, Sez. III, 25 febbraio 2019, n. 548 [ove si richiama Cons. di Stato n. 5582/2015, n. 4976/2017, n. 4321/2012, n. 5327/2000], T.A.R.S., Palermo, Sez. III, 4 aprile 2018, n. 778), con l’ulteriore precisazione che la medesima destinazione “riveste anche la funzione di evitare l'eccessiva concentrazione delle costruzioni, garantendo un più armonioso sviluppo delle zone abitate, con l'opportuna alternanza tra zone costruite e zone libere da costruzioni ” (cfr. in motivazione T.A.R. Palermo, Sicilia, sez. III, 11/11/2019, n. 2597), sicchè deve escludersi che la previsione contestata abbia natura espropriativa.
Difatti, come detto, le ragioni che hanno suggerito all’Amministrazione la conservazione del verde privato esistente risultano connesse alle esigenze di salvaguardia della fascia contornante le mura della città di Feltre. I ricorrenti conservano la possibilità di procedere al recupero della preesistenza edilizia, anche tramite la relativa demo-ricostruzione con lievi variazioni di sedime, sebbene senza possibilità di introdurre ampliamenti. Il fatto che vengano ammesse solo limitate modifiche di sedime del fabbricato esistente (che rimane pur sempre demolibile e ricostruibile) non può essere inteso alla stregua di un vincolo ablativo della proprietà, dato che le possibilità di recupero del volume esistente (per fini esclusivamente privati) permangono anche se necessariamente contemperate con le esigenze di protezione del sito e questo ha chiaramente natura conformativa.
Con l’ultimo motivo di ricorso, gli odierni istanti deducono la “ Violazione di legge: violazione dell’art. 17, comma 2, l.r. n. 11/2004 per violazione dell’art. 45 NTA del PAT ”., lamentando che la variante al PI non si sarebbe scrupolosamente mantenuta entro i binari tracciati dall’art. 45 delle NTA del PAT secondo il quale “ il P.I. potrà essere redatto in unica soluzione oppure con atti progressivi, rispettando comunque una delle seguenti modalità: a. interessare tutto il territorio comunale; b. interessare interamente il territorio ricompreso in uno o più A.T.O.; c. affrontare una tematica specifica, nel qual caso il P.I dovrà occuparsi di tutti gli ambiti del territorio comunale interessati da tale tematica (…)”; e ciò in quanto il PI interesserebbe l’intero ATO 9 e solo porzioni degli ATO 8 e 11 adiacenti.
La censura è inammissibile per originaria carenza d’interesse.
Ed invero, è pacifico che la proprietà per cui è causa ricade per intero nell’ATO n. 9 non interessando più ATO, così come è fuori discussione che il PI ha preso in esame tutto il territorio ricompreso all’interno dello stesso ATO n. 9.
Risulta, pertanto, privo di rilievo il fatto che il PI possa essersi parzialmente occupato anche di altri ATO adiacenti, posto che l’ATO che qui viene in considerazione è stato viceversa disciplinato nella sua interezza e questo priva i ricorrenti dell’interesse alla proposizione della censura
D’altronde, non è dato comprendere quale pregiudizio possa derivare ai ricorrenti dal fatto che il PI si estenda a parte delle ATO contermini, non essendo stato dagli stessi spiegato in che modo tale azione possa riverberarsi sulla validità della pianificazione assunta in relazione all’ATO 9.
Per tutto quanto sin qui esposto il ricorso deve essere dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte infondato e in parte inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA AM, Presidente
Marco DI, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco DI | PA AM |
IL SEGRETARIO