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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1071/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IN ROSARIA MARIA, Presidente
ACAGNINO MARIA, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 616/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320229015802612000 IRPEF-ALTRO 2002
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320229015802612000 IRPEF-ALTRO 2003
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320229015802612000 IVA-ALTRO 2002
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320229015802612000 IVA-ALTRO 2003
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320229015802612000 IRAP 2002
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320229015802612000 IRAP 2003 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 250/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 30.1.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320229015802612, relativa alle seguenti cartelle:
1. n. 293200600105721778 per omesso pagamento IRAP, IRPEF e IVA per l'anno 2002 per l'importo di € 18.448,06
2. n. 29320060136865458 per omesso pagamento IRAP, IRPEF e IVA per l'anno 2003 per l'importo di
€ 14.856,58
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato sui seguenti motivi:
1. Nullità dell'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica delle cartelle prodromiche –
Violazione dell'art. 25 DPR 602/1973
2. Decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero della imposta
3. Intervenuta prescrizione decennale del credito richiesto successiva alla presunta data di notifica delle cartelle n. 293200600105721778 e n. 29320060136865458 oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata
4. Intervenuta prescrizione del credito relativo ad interessi e sanzioni successiva alla presunta data di notifica delle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata
Il primo motivo d'impugnazione è solo parzialmente fondato.
ADER ha prodotto le relate di notifica delle cartelle indicate, in particolare, la cartella n.
293200600105721778 è stata notificata tramite posta con invio di raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto dallo stesso destinatario il 16.9.2006.
Quanto alla cartella n. 29320060136865458, ADER ha prodotto relata di notifica e l'atto è stato ricevuto da “persona addetta alla casa” il 20.3.2007, ma non è stata prodotta la copia della raccomandata integrativa, per cui la cartella non può ritenersi validamente notificata. ADER ha prodotto anche copia dell'avviso di intimazione n. 29320169002035886 notificato in data
11/12/2016 e comprensiva anche delle cartelle, oggetto dell'intimazione impugnata.
Nelle note illustrative, la Ricorrente_1 ha contestato la notifica di tale atto avente efficacia interruttiva della proscrizione,
La detta argomentazione difensiva costituisce un motivo nuovo e diverso rispetto a quanto prospettato nel ricorso introduttivo e, come tale, è inammissibile.
In proposito, la Cassazione (solo da ultimo sez. trib., 20/10/2025, n. 27900, conf 5/09/2024, n. 23856) ha affermato che “La funzione delle memorie nel corso di un giudizio è esclusivamente quella di esplicare e precisare le ragioni di fatto e di diritto già proposte nel ricorso principale, senza che siano permessi inserimenti di nuovi motivi o l'integrazione di quelli originariamente formulati in modo generico e quindi inammissibili;
una simile prassi si trova in conflitto con il principio di specificità delle ragioni giuridiche dedotte, che rappresenta un cardine del diritto processuale. Nel contenzioso tributario, in particolare, il raggio d'azione del giudice è circoscritto agli elementi di impugnazione formalmente portati all'attenzione del giudice attraverso il ricorso introduttivo, e non è consentito al giudicante operare cancellazioni ex officio del provvedimento contestato per ragioni diverse da quelle articolate dalla parte ricorrente, neanche se emerse incidentalmente in corso di giudizio”
La ricorrente avrebbe dovuto chiedere termine per la proposizione di motivi aggiunti e, in quella sede, formulare le censure contenute nella memoria.
In ogni caso, la censura è infondata: dalla documentazione prodotta, si evince che la notifica è stata effettuata mediante deposito dell'atto alla casa comunale, non avendo trovato nessuno nel luogo di residenza.
ADER ha prodotto la copia della raccomandata integrativa , comunicata per compiuta giacenza .
La regolarità della notifica della citata intimazione di pagamento comporta il rigetto anche delle altre censure.
Quanto al termine di prescrizione di sanzioni ed interessi: la Cassazione ha affermato che “in tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali.” ( Cassazione civile sez. trib., 11/08/2025, n. 23052)
Il detto motivo di ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto, in quanto dal 2016 alla data della notifica dell'atto impugnato, sono trascorsi più di cinque anni, anche applicando la sospensione dei termini per la normativa anti COVID
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto e, data la natura della pronuncia, si compensano tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1, nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Catania, 26 gennaio 2026 IL RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Acagnino dott.ssa Rosaria Castorina
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IN ROSARIA MARIA, Presidente
ACAGNINO MARIA, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 616/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320229015802612000 IRPEF-ALTRO 2002
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320229015802612000 IRPEF-ALTRO 2003
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320229015802612000 IVA-ALTRO 2002
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320229015802612000 IVA-ALTRO 2003
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320229015802612000 IRAP 2002
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320229015802612000 IRAP 2003 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 250/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 30.1.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320229015802612, relativa alle seguenti cartelle:
1. n. 293200600105721778 per omesso pagamento IRAP, IRPEF e IVA per l'anno 2002 per l'importo di € 18.448,06
2. n. 29320060136865458 per omesso pagamento IRAP, IRPEF e IVA per l'anno 2003 per l'importo di
€ 14.856,58
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato sui seguenti motivi:
1. Nullità dell'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica delle cartelle prodromiche –
Violazione dell'art. 25 DPR 602/1973
2. Decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero della imposta
3. Intervenuta prescrizione decennale del credito richiesto successiva alla presunta data di notifica delle cartelle n. 293200600105721778 e n. 29320060136865458 oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata
4. Intervenuta prescrizione del credito relativo ad interessi e sanzioni successiva alla presunta data di notifica delle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata
Il primo motivo d'impugnazione è solo parzialmente fondato.
ADER ha prodotto le relate di notifica delle cartelle indicate, in particolare, la cartella n.
293200600105721778 è stata notificata tramite posta con invio di raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto dallo stesso destinatario il 16.9.2006.
Quanto alla cartella n. 29320060136865458, ADER ha prodotto relata di notifica e l'atto è stato ricevuto da “persona addetta alla casa” il 20.3.2007, ma non è stata prodotta la copia della raccomandata integrativa, per cui la cartella non può ritenersi validamente notificata. ADER ha prodotto anche copia dell'avviso di intimazione n. 29320169002035886 notificato in data
11/12/2016 e comprensiva anche delle cartelle, oggetto dell'intimazione impugnata.
Nelle note illustrative, la Ricorrente_1 ha contestato la notifica di tale atto avente efficacia interruttiva della proscrizione,
La detta argomentazione difensiva costituisce un motivo nuovo e diverso rispetto a quanto prospettato nel ricorso introduttivo e, come tale, è inammissibile.
In proposito, la Cassazione (solo da ultimo sez. trib., 20/10/2025, n. 27900, conf 5/09/2024, n. 23856) ha affermato che “La funzione delle memorie nel corso di un giudizio è esclusivamente quella di esplicare e precisare le ragioni di fatto e di diritto già proposte nel ricorso principale, senza che siano permessi inserimenti di nuovi motivi o l'integrazione di quelli originariamente formulati in modo generico e quindi inammissibili;
una simile prassi si trova in conflitto con il principio di specificità delle ragioni giuridiche dedotte, che rappresenta un cardine del diritto processuale. Nel contenzioso tributario, in particolare, il raggio d'azione del giudice è circoscritto agli elementi di impugnazione formalmente portati all'attenzione del giudice attraverso il ricorso introduttivo, e non è consentito al giudicante operare cancellazioni ex officio del provvedimento contestato per ragioni diverse da quelle articolate dalla parte ricorrente, neanche se emerse incidentalmente in corso di giudizio”
La ricorrente avrebbe dovuto chiedere termine per la proposizione di motivi aggiunti e, in quella sede, formulare le censure contenute nella memoria.
In ogni caso, la censura è infondata: dalla documentazione prodotta, si evince che la notifica è stata effettuata mediante deposito dell'atto alla casa comunale, non avendo trovato nessuno nel luogo di residenza.
ADER ha prodotto la copia della raccomandata integrativa , comunicata per compiuta giacenza .
La regolarità della notifica della citata intimazione di pagamento comporta il rigetto anche delle altre censure.
Quanto al termine di prescrizione di sanzioni ed interessi: la Cassazione ha affermato che “in tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali.” ( Cassazione civile sez. trib., 11/08/2025, n. 23052)
Il detto motivo di ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto, in quanto dal 2016 alla data della notifica dell'atto impugnato, sono trascorsi più di cinque anni, anche applicando la sospensione dei termini per la normativa anti COVID
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto e, data la natura della pronuncia, si compensano tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1, nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Catania, 26 gennaio 2026 IL RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Acagnino dott.ssa Rosaria Castorina