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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/06/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10205/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa MO ER, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 10205/2022 R.G. promosso da
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Loveri presso il cui studio sito in Parte_1
Milano alla p.zza IV Novembre n. 4 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- ricorrente opponente -
CONTRO
; Controparte_1
- resistente opposta contumace -
NONCHE'
Controparte_2
- resistente opposta contumace -
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento (art. 615 co. 1 c.p.c.).
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 12.12.2024 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamate.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
MO ER Con ricorso depositato in data 06.09.2022 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 01420210007070440000 notificatagli in data 17.07.2022 con cui l'Agenzia delle Entrate gli ha intimato il pagamento entro sessanta giorni della somma di €. 7.673,03 per conto della sulla base di ordinanze ingiunzione con le quali veniva contestato il Controparte_2
mancato pagamento delle somme richieste per i periodi richiamati, relativamente alle diverse tipologie di sanzioni amministrative, ma in realtà mai pervenute al ricorrente, convenendo in giudizio l'
[...]
e la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-in Controparte_3 Controparte_2 via pregiudiziale, disporre, la la provvisoria sospensione dell'atto impugnato inaudita altera parte, ricorrendo, nella presente fattispecie, i motivi di eccezionale urgenza sopra esposti;
in via pregiudiziale, ma subordinata, fissare l'udienza di trattazione della presente istanza, dinanzi alla S.V. ed, in quella sede, sospendere l'esecutorietà dell'atto impugnato per i motivi tutti sopra esposti;
in via preliminare di dichiarare rilevanti e non manifestamente infondate le eccezioni prospettate;
1) in via principale annullare e/o dichiarare nullo e/o inesistente e/o privo di ogni efficacia giuridica la cartella di pagamento N. 01420210007070440000 inviata a mezzo Raccomandata n.
69553696847 notificata in data 17 luglio 2022 al sig. per l'importo di euro Parte_1
7673,03 comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica, poiché arbitrario illegittimo e privo dei presupposti sostanziali;
2) in via principale ma subordinata dichiarare non dovute le somme, a qualsiasi titolo, reclamate da Parte avversa a seguito di iscrizione provvisoria secondo le norme in vigore, ordinando conseguentemente( vi ) in via subordinata, condannare per l'effetto dell'applicazione del principio della soccombenza Controparte alla refusione delle spese, competenze, diritti ed onorari tutti del presente giudizio”
A fondamento della spiegata opposizione l'attore ha dedotto: 1) la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica delle cartelle presupposte;
2) l'illegittimità dell'irrogazione della sanzione per emissione di assegni senza provvista per mancata prova dell'invio della comunicazione.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni meglio precisate in premessa.
Rigettata l'istanza di sospensione inaudita altera parte e fissata l'udienza con onere per il ricorrente di notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle controparti, alla prima udienza, dichiarata la contumacia delle opposte, la scrivente sospendeva l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento.
MO ER Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., in assenza di attività istruttoria la causa veniva rinviata all'udienza del 12.12.2024 per la precisazione delle conclusioni con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto l'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
In primo luogo, occorre, procedere alla qualificazione dell'impugnazione proposta dal Parte_1
Quest'ultima viene inequivocabilmente indirizzata contro la cartella esattoriale e non, invece, nei confronti delle ordinanze ingiunzione presupposte, delle quali il ricorrente deduce l'omessa notifica nei suoi confronti.
Le contestazioni che il ricorrente muove avverso la cartella afferiscono essenzialmente alla mancata notifica dell'atto presupposto e alla nullità della cartella derivante, appunto, dalla mancata tempestiva notifica dell'atto presupposto.
Vale richiamare il costante orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale, avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla notifica, solo ove la parte deduca che essa costituisca il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in quanto sia mancata la notifica dell'ordinanza di ingiunzione o del processo verbale di contestazione;
in questo caso, l'opposizione consente all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori.
Il che è quanto verificatosi nel caso di specie.
In particolare, al è stata notificata l'intimazione di pagamento in data 17.07.2022 ed Parte_1
ha proposto ricorso in data 06.09.2022. L'opposizione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 è soggetta alla sospensione feriale dei termini processuali, sicchè il ricorso è stato tempestivamente proposto.
Qualora, invece, la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che intenda contestare l'esistenza del titolo esecutivo può contare sui seguenti rimedi: a) opposizione all'esecuzione nelle forme ordinarie regolate dall'art. 615 c.p.c., quando oggetto della contestazione sono l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (pagamento della sanzione) - cfr. Cass, Sez. III, Sentenza n. 1985 del 29/01/2014; Cass., II Sez. Civ., 19 ottobre 2011, 21598. Cass. 22 ottobre 2010, n. 21793; b) opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella e nelle forme ordinarie regolate dall'art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la regolarità formale della cartella esattoriale o si
MO ER adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella.
Venendo al merito, come già anticipato, il ha dedotto di non aver ricevuto la notifica Parte_1
dell'ordinanza ingiunzione, prodromica all'emanazione della cartella di pagamento, oggi impugnata.
Ebbene, è noto che l'opposizione avverso la cartella di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto sottostante con la conseguenza che nel relativo giudizio trovano applicazione le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del medesimo.
Conseguentemente, avrebbe dovuto essere onere delle parti opposte provare di aver regolarmente notificato tale atto nei confronti della ricorrente. Il che non è avvenuto;
anzi le opposte sono rimaste contumaci.
In proposito va osservato che la mancanza della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, dato che la correttezza del procedimento è assicurata mediante il rispetto di una sequenza di determinati atti, con le relative notificazioni allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di difesa della parte (cfr. da ultimo Cass. Civile
Sent. Sez. 3 Num. 4690 Anno 2022).
Sulla base di quanto precede, l'opposizione va accolta con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 01420210007070440000 ed assorbimento di ogni ulteriore motivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del DM n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia secondo i valori medi ridotti al 50% in considerazione della semplicità della questione giuridica e di fatto trattata, mediante computo delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, ANNULLA l'intimazione di pagamento n.
01420210007070440000, notificata in data 17.07.2022 per l'importo di €. 7.673,03;
2) CONDANNA e in solido tra loro, alla Controparte_3 Controparte_2 rifusione nei confronti di delle spese di lite liquidate in €. 848,00 per compensi, Parte_1
oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 19.06.2025.
Il Giudice dott.ssa MO ER
MO ER MO ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa MO ER, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 10205/2022 R.G. promosso da
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Loveri presso il cui studio sito in Parte_1
Milano alla p.zza IV Novembre n. 4 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- ricorrente opponente -
CONTRO
; Controparte_1
- resistente opposta contumace -
NONCHE'
Controparte_2
- resistente opposta contumace -
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento (art. 615 co. 1 c.p.c.).
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 12.12.2024 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamate.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
MO ER Con ricorso depositato in data 06.09.2022 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 01420210007070440000 notificatagli in data 17.07.2022 con cui l'Agenzia delle Entrate gli ha intimato il pagamento entro sessanta giorni della somma di €. 7.673,03 per conto della sulla base di ordinanze ingiunzione con le quali veniva contestato il Controparte_2
mancato pagamento delle somme richieste per i periodi richiamati, relativamente alle diverse tipologie di sanzioni amministrative, ma in realtà mai pervenute al ricorrente, convenendo in giudizio l'
[...]
e la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-in Controparte_3 Controparte_2 via pregiudiziale, disporre, la la provvisoria sospensione dell'atto impugnato inaudita altera parte, ricorrendo, nella presente fattispecie, i motivi di eccezionale urgenza sopra esposti;
in via pregiudiziale, ma subordinata, fissare l'udienza di trattazione della presente istanza, dinanzi alla S.V. ed, in quella sede, sospendere l'esecutorietà dell'atto impugnato per i motivi tutti sopra esposti;
in via preliminare di dichiarare rilevanti e non manifestamente infondate le eccezioni prospettate;
1) in via principale annullare e/o dichiarare nullo e/o inesistente e/o privo di ogni efficacia giuridica la cartella di pagamento N. 01420210007070440000 inviata a mezzo Raccomandata n.
69553696847 notificata in data 17 luglio 2022 al sig. per l'importo di euro Parte_1
7673,03 comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica, poiché arbitrario illegittimo e privo dei presupposti sostanziali;
2) in via principale ma subordinata dichiarare non dovute le somme, a qualsiasi titolo, reclamate da Parte avversa a seguito di iscrizione provvisoria secondo le norme in vigore, ordinando conseguentemente( vi ) in via subordinata, condannare per l'effetto dell'applicazione del principio della soccombenza Controparte alla refusione delle spese, competenze, diritti ed onorari tutti del presente giudizio”
A fondamento della spiegata opposizione l'attore ha dedotto: 1) la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica delle cartelle presupposte;
2) l'illegittimità dell'irrogazione della sanzione per emissione di assegni senza provvista per mancata prova dell'invio della comunicazione.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni meglio precisate in premessa.
Rigettata l'istanza di sospensione inaudita altera parte e fissata l'udienza con onere per il ricorrente di notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle controparti, alla prima udienza, dichiarata la contumacia delle opposte, la scrivente sospendeva l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento.
MO ER Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., in assenza di attività istruttoria la causa veniva rinviata all'udienza del 12.12.2024 per la precisazione delle conclusioni con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto l'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
In primo luogo, occorre, procedere alla qualificazione dell'impugnazione proposta dal Parte_1
Quest'ultima viene inequivocabilmente indirizzata contro la cartella esattoriale e non, invece, nei confronti delle ordinanze ingiunzione presupposte, delle quali il ricorrente deduce l'omessa notifica nei suoi confronti.
Le contestazioni che il ricorrente muove avverso la cartella afferiscono essenzialmente alla mancata notifica dell'atto presupposto e alla nullità della cartella derivante, appunto, dalla mancata tempestiva notifica dell'atto presupposto.
Vale richiamare il costante orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale, avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla notifica, solo ove la parte deduca che essa costituisca il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in quanto sia mancata la notifica dell'ordinanza di ingiunzione o del processo verbale di contestazione;
in questo caso, l'opposizione consente all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori.
Il che è quanto verificatosi nel caso di specie.
In particolare, al è stata notificata l'intimazione di pagamento in data 17.07.2022 ed Parte_1
ha proposto ricorso in data 06.09.2022. L'opposizione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 è soggetta alla sospensione feriale dei termini processuali, sicchè il ricorso è stato tempestivamente proposto.
Qualora, invece, la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che intenda contestare l'esistenza del titolo esecutivo può contare sui seguenti rimedi: a) opposizione all'esecuzione nelle forme ordinarie regolate dall'art. 615 c.p.c., quando oggetto della contestazione sono l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (pagamento della sanzione) - cfr. Cass, Sez. III, Sentenza n. 1985 del 29/01/2014; Cass., II Sez. Civ., 19 ottobre 2011, 21598. Cass. 22 ottobre 2010, n. 21793; b) opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella e nelle forme ordinarie regolate dall'art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la regolarità formale della cartella esattoriale o si
MO ER adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella.
Venendo al merito, come già anticipato, il ha dedotto di non aver ricevuto la notifica Parte_1
dell'ordinanza ingiunzione, prodromica all'emanazione della cartella di pagamento, oggi impugnata.
Ebbene, è noto che l'opposizione avverso la cartella di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto sottostante con la conseguenza che nel relativo giudizio trovano applicazione le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del medesimo.
Conseguentemente, avrebbe dovuto essere onere delle parti opposte provare di aver regolarmente notificato tale atto nei confronti della ricorrente. Il che non è avvenuto;
anzi le opposte sono rimaste contumaci.
In proposito va osservato che la mancanza della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, dato che la correttezza del procedimento è assicurata mediante il rispetto di una sequenza di determinati atti, con le relative notificazioni allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di difesa della parte (cfr. da ultimo Cass. Civile
Sent. Sez. 3 Num. 4690 Anno 2022).
Sulla base di quanto precede, l'opposizione va accolta con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 01420210007070440000 ed assorbimento di ogni ulteriore motivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del DM n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia secondo i valori medi ridotti al 50% in considerazione della semplicità della questione giuridica e di fatto trattata, mediante computo delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, ANNULLA l'intimazione di pagamento n.
01420210007070440000, notificata in data 17.07.2022 per l'importo di €. 7.673,03;
2) CONDANNA e in solido tra loro, alla Controparte_3 Controparte_2 rifusione nei confronti di delle spese di lite liquidate in €. 848,00 per compensi, Parte_1
oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 19.06.2025.
Il Giudice dott.ssa MO ER
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