Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02218/2026REG.PROV.COLL.
N. 05618/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5618 del 2024, proposto dal Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela IA Buccoliero, Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IA ON OF in Roma, via Enrico Tazzoli, 2;
contro
RG LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Vito Carelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 1402/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RG LL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. RI AR e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1.La questione controversa riguarda l’approvazione della delibera del Consiglio comunale di Taranto, n. 154 del 2 agosto 2023, recante la “non approvazione” del Profilo regolatore ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Edilizio per la realizzazione di un intervento di edilizia assistenziale e di un parcheggio pubblico, relativo a un lotto destinato a Zona speciale vincolata regolamentata dall’art. 15 delle n.t.a del piano regolatore.
In particolare, l’odierna appellata, in qualità di proprietaria di un’area sita in località Vizzarro, proponeva istanza il 28 dicembre 2018 ai sensi dell’art. 10 del Regolamento edilizio sotto forma di proposta di “profilo regolatore”.
La predetta istanza era finalizzata all’ottenimento di un parere preventivo, propedeutico al rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un complesso destinato ad edilizia assistenziale, integrato da un parcheggio pubblico.
Con Delibera del Consiglio comunale n. 154 del 2 agosto 2023, il Comune pronunciava il suo diniego alla realizzazione dell’intervento.
2. Avverso tale determinazione, l’odierna appellata proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce.
Con sentenza in forma semplificata n. 1402 del 28 dicembre 2023, il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo fondata una censura considerata assorbente.
In particolare, il TAR ha rilevato una discrasia formale tra il numero dei consiglieri dichiarati presenti in sede di votazione e l’effettivo numero dei voti espressi risultanti dal verbale.
Secondo la ricostruzione del giudice di primo grado, nella scheda di votazione, recante gli interventi dei consiglieri comunali a mezzo stenotipia, risultano presenti in 17, di cui 0 favorevoli, 15 contrari e 1 astenuto.
Dal suddetto resoconto emergeva inoltre l’uscita dall’aula di un componente prima del voto, riducendo così la compagine votante a 16 consiglieri; da qui, la mancanza di corrispondenza formale che il TAR ha ritenuto idonea ad inficiare la legittimità della delibera, rendendo necessaria una rettifica o revisione dell’atto da parte della stessa Amministrazione.
Pertanto, il Giudice di primo grado ha disposto l’annullamento del provvedimento per i soli vizi formali, senza alcuna valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa fatta valere dalla ricorrente, facendo salvo il potere/dovere dell’Amministrazione comunale di rideterminarsi.
3. Avverso la decisione il Comune di Taranto propone appello, affidandolo ad un unico motivo di doglianza così rubricato:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 dello Statuto Comunale e dell’art. 38 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Contraddittorietà e travisamento dei fatti e dei documenti.
In particolare, l’appellante contesta la decisione del TAR nella parte in cui ha errato nel leggere le risultanze documentali.
Secondo la ricostruzione del Comune appellante, la delibera riportava espressamente la precisazione del Presidente del consiglio comunale che i votanti sono n. 16, in quanto al momento della votazione il Consigliere Massimo Battista dal riscontro della votazione elettronica (dove il numero dei presenti risulta essere 17) è indicato come “presente non votante ”.
Pertanto, secondo la prospettazione dell’appellante, l’atto rifletterebbe quanto avvenuto nel corso del Consiglio comunale.
A tal proposito, il Comune appellante evidenzia che la seduta si è svolta in seconda convocazione, circostanza che, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento comunale richiede un quorum strutturale di soli 11 consiglieri, pari a un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco, con arrotondamento per eccesso.
Quanto al quorum deliberativo, computando anche gli astenuti, nella fattispecie, secondo l’appellante, si verserebbe in una ipotesi di variante puntuale e pertanto, sulla base dell’art 38 del regolamento del consiglio, è necessaria la maggioranza dei presenti, computando, a tal fine, anche il Sindaco; nel caso specifico si tratta di una delibera in seconda convocazione nella quale vi è stato il voto contrario di 15 consiglieri.
L’appellante, quindi, in forza del principio devolutivo di cui all'art. 101, comma 2, c.p.a., chiede che la controversia venga decisa, nei limiti della domanda riproposta, anche sui motivi di ricorso non affrontati dal giudice di primo grado.
4.Si è costituita in data 16 luglio 2024 l’appellata la quale ha riproposto anche i motivi non esaminati in primo grado; non sono state prodotte memorie.
In particolare quanto ai motivi riproposti essi riguardano:
I Violazione e falsa applicazione della legge. Violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 1 e 3 Legge 241/1990 e ss, Violazione dell'art. 49 TUEL, nonché violazione degli artt. 9 e 24 dello Statuto del Comune di Taranto e degli artt. 38 – 64 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale di Taranto.
II Eccesso di potere nella scelta discrezionale amministrativa -Incoerenza amministrativa - Illogicità e contraddittorietà della motivazione della delibera del consiglio comunale e della stessa azione amministrativa.
4.1 Con il primo motivo riproposto l’appellata rileva che il consiglio Comunale, specie in materia edilizia, non potrebbe discostarsi dai pareri degli organi tecnici senza una chiara e coerente motivazione; ciò sulla scorta della previsione dell’art. 49 d.lgs. 267/2000 il quale dispone che i pareri sono inseriti nella deliberazione e prevede che “ Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.”
Nel caso in esame, mancherebbe qualsiasi motivazione che esprima le ragioni del rifiuto di uniformarsi ai pareri espressi; né potrebbero costituire motivazione - secondo l’appellante - le censure risultanti in sede di dibattito da parte di un consigliere.
Sostiene inoltre che nel caso in esame, attesa la mancanza originaria del quorum funzionale di 17 consiglieri su 33, come prevista dall' art. 38 del regolamento del Consiglio in questa materia, per l’adozione della delibera in questione, la votazione doveva essere rinviata sulla base di quanto dispone l’art 63 del regolamento del consiglio.
4.2 Con il secondo motivo, rileva l’appellata, sarebbe carente la logica che sorregge la premessa della delibera del consiglio Comunale di Taranto e il successivo provvedimento di “non approvazione del profilo regolatore”; non si comprenderebbe la volontà dell'ente comunale che ha disatteso i pareri positivi degli organi tecnici, del Dirigente all'urbanistica, della commissione edilizia e il complesso dell'istruttoria svolta.
In particolare emergerebbe una non consequenzialità fra le premesse e le conclusioni del provvedimento, fra la sua motivazione e il suo dispositivo; nello specifico il Comune avrebbe disatteso l'istruttoria, i pareri favorevoli espressi dagli organi tecnici e contabili, giungendo ad un provvedimento di non approvazione in antitesi con le premesse descritte, e ciò renderebbe illogica e contraddittoria la motivazione che sorregge la decisione finale.
5. Il ricorso è infondato.
Preliminarmente occorre valutare il dato formale della delibera in esame e della scheda di votazione; in particolare:
-la delibera, dopo aver dato atto dell’uscita dall’aula di un certo numero di consiglieri, a pagina 7 (si veda delibera allegata al ricorso di primo grado depositato il 30 ottobre 2023), indica:
Presenti n. 16
Favorevoli n. 15
Astenuti 1 (BI RO)
Poi aggiunge che “ Si dà atto che, il Presidente del Consiglio Comunale precisa che i votanti sono n. 16, in quanto al momento della votazione il Consigliere Massimo Battista dal riscontro della votazione elettronica (dove il numero dei presenti risulta essere 17) è indicato come “presente non votante .
Infine così è verbalizzato l’esito della votazione: “Conseguentemente all’esito della votazione quindi, il Consiglio Comunale non approva il presente provvedimento.”
Dalla semplice lettura della delibera in esame emerge che nonostante il voto favorevole di 15 consiglieri - voto che dunque avrebbe dovuto portare all’approvazione della proposta di delibera - il dispositivo conclude invece per la non approvazione.
Appare evidente che si tratta di una palese contraddittorietà della verbalizzazione e anche del conteggio perché se i presenti, come dice la delibera erano sedici e di questi quindici hanno votato favorevolmente e uno si è astenuto, non risulta chiaro come è stato conteggiato l’altro consigliere indicato come “presente non votante”.
La contraddittorietà emerge ancora più palese dal confronto col resoconto stenografico del dibattito perché qui gli esiti della votazione sono riassunti come di “non approvazione”, facendo riferimento a quindici voti contrari, un astenuto e un presente non votante.
Il dato formale - la contraddittorietà tra testo della delibera e dispositivo della medesima - non può essere superato, trattandosi di questione che impinge sulla certezza e trasparenza degli atti che debbono piuttosto dare immediatamente l’esatta ricostruzione di quanto deliberato; la delibera indica un esito - non approvazione - non congruente con quanto dalla stessa delibera emerge come sopra evidenziato. Sotto tale aspetto, non può essere trascurato che si tratta di un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso e che la verbalizzazione, nel caso in questione, non dà certezza di quanto deliberato se non mediante una complessa attività ermeneutica dagli esiti peraltro non certi.
6. Sulla scorta di quanto sin qui esposto l’appello proposto dall’amministrazione è da respingere.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante, Comune di Taranto, al pagamento, in favore della sig.ra RG LL, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NZ RI, Presidente
Luigi Furno, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
RI AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AR | NZ RI |
IL SEGRETARIO