Decreto cautelare 18 luglio 2025
Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Ordinanza collegiale 14 novembre 2025
Sentenza 5 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00460/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01140/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2025, proposto dal sig. IU OZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Verde, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Antonio Brancaccio in Salerno, l.go Dogana Regia 15 e domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati TO Malzone e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
per l'annullamento del provvedimento del Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia - Servizio SCIA e CILA - Ufficio SCIA del Comune di Salerno, Prot. n. 143899 del 19/06/2025, con il quale è stato disposto il “divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi e/o disposizioni per conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti” relativo alla SCIA n. 199/2025 - art. 22, DPR 380/2001, per immobile sito in via IU Paesano n. 41, presentata dal Sig. OZ IU con Prot. n. 143899 del 19/06/2025, notificato a mezzo pec in data 17.7.2025; - di ogni altro presupposto, connesso e conseguenziale che comunque possa ledere gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. TO RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Mediante l’epigrafato ricorso il ricorrente ha contestato l’inibitoria di Scia emessa dal Comune di Salerno con la nota Prot. n. 143899 del 19/06/2025. Principalmente l’atto impugnato si è fondato, oltre che su ulteriori elementi dei quali d’appresso si scriverà, sul presupposto che le altezze dell’edificio sul quale sono intervenuti lavori di manutenzione eseguiti dal OZ sarebbero state modificate rispetto all’originario impianto dell’immobile.
2. In dettaglio nell’atto impugnato il Comune ha contestato quanto segue: “- diversa distribuzione degli spazi interni, frazionamento, fusione, modifiche prospettiche e modifiche strutturali, sia al piano adibito ad abitazione sia al piano sottotetto; le altezze del piano adibito ad abitazione riportate nelle planimetrie catastali del 1940 sono di m 3,80 (ex sub 25), m 3,00 (ex sub 7) e m 2,40 (ex sub 7 limitatamente al ripostiglio), attualmente invece, nello stato di fatto risulta un’unica altezza di m 3,40 per l'intera abitazione ad eccezione del bagno (ex ripostiglio sub 7) che presenta un'altezza media di m 2,65; l'altezza media del sottotetto riportata nella AN ST del 1940 (ex sub 7) è di m 1,05 mentre nello stato di fatto risulta di m 1,50; - modifica della sagoma e aumento volumetrico del sottotetto, dovuto alla chiusura della terrazza posta a nord-est prospiciente su via IU Paesano, riportata sulla AN ST del 1940 (ex sub 7), che nello stato di fatto risulta invece sottotetto, come si evince dalla pianta copertura dello stato di fatto e dalla pianta sottotetto di progetto. A riguardo si segnala che la modifica della sagoma del sottotetto e dell'altezza si evince anche dal confronto dei grafici allegati all'autorizzazione edilizia prot. n.3646/20208 del 14/07/1966 con i grafici dello stato di fatto allegati alla richiesta di PDC; - nei grafici dello stato di fatto non è riportata la terrazza, su cui insiste il lucernaio rilevato dall'Ufficio Verifiche di Conformità Edilizia, nel corso del sopralluogo del 07/02/2025, con verbale prot. n. 53698 del 03/03/2025; dal confronto della sezione A-A stato di fatto con le sezioni A-A, C-C e D-D, allegati alla SCIA in oggetto, emergono discordanze tra le altezze indicate”.
3. A fronte di dette contestazioni parte ricorrente ha sviluppato i seguenti motivi di ricorso : “ I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 della l. 241/1990 e dell'art. 23 del d.p.r. 380/2001 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione; II. Violazione di legge (art. 19 e ss. della l. n. 241/1990 in relazione agli artt. 3 e ss. l. n. 241/1990) - Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria - erroneità - sviamento); III- Eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà; IV- Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa”.
3.1 Il Comune si è costituito in giudizio eccependo, sostanzialmente, l’infondatezza nel merito del ricorso e basando le proprie argomentazioni sulla circostanza che le risultanze dei sopralluoghi avrebbero acclarato la sussistenza delle lamentate discrepanze rilevate a fondamento dell’inibitoria impugnata.
4. A seguito dell’udienza cautelare il Tribunale con l’ordinanza n. 336/2025 ha innanzitutto sospeso gli effetti del provvedimento impugnato al fine di consentire al ricorrente di eseguire le attività necessarie in corso, limitatamente “ alle opere di messa in sicurezza rivolte, in primo luogo, alla necessaria copertura dell’immobile finalizzata ad evitare potenziali pericoli derivanti da fenomeni infiltrativi ”; con la medesima ordinanza ha disposto nel contempo una verificazione avente ad oggetto i seguenti quesiti: “ Individui la verificatrice lo stato legittimo dell’immobile, tenendo conto, ove rilevanti, degli elementi istruttori già forniti (fotografia del 1929, planimetrie (difformi) del 1940, atti relativi alla licenza edilizia del 1966, AN del 1984) individuando e spiegando, ove possibile, le ragioni delle difformità eventualmente rilevate. In particolare la verificatrice fornisca elementi di cognizione in ordine : - alla discrepanza tra le due piantine catastali del 1940 depositate dalle parti e segnatamente inglobate nella memoria di replica depositata da parte ricorrente; - ai criteri con i quali, in ragione delle due differenti planimetrie, è stata valutata l’altezza dei due originari sub poi oggetto di fusione e del sottotetto; - ai criteri con i quali è stata determinata l’altezza media del sottotetto, indicando se la metodologia seguita dal Comune sia corretta ovvero, come sostenuto dal ricorrente, l’altezza media sia stata ricavata utilizzando un metodo tecnicamente non condivisibile; indichi, in caso di rilievo di un’erronea valutazione, il corretto criterio di determinazione dell’altezza media;- agli specifici elementi che, sulla base di quanto sostenuto dal Comune, non renderebbero decisivo, ai fini della determinazione dello stato legittimo, il corredo fotografico datato 1929 depositato dal ricorrente e dal quale, prima facie, sembrerebbe invece doversi evincere la congruenza rispetto all’attuale sagoma e agli attuali prospetti della facciata e dell’area oggetto di causa; - alla contestata modifica della sagoma ed al conseguente aumento volumetrico del sottotetto, dovuti, secondo il Comune, alla chiusura della terrazza posta a nord-est prospiciente su via IU Paesano, riportata sulla AN ST del 1940 (ex sub 7) ed al correlato inglobamento all’interno del sottotetto di una terrazza sulla quale sarebbe stato apposto un lucernaio, successivamente chiuso” .
4.1 Con nota prot. n. 10647/2025 del 26.9.2025 la Dirigente del Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia di Salerno, avendone facoltà, ha delegato l’espletamento della verificazione alla Responsabile del Servizio Pareri e Controlli in materia di governo del territorio, che dunque ha svolto l’attività tecnico-peritale disposta.
5. Il ricorso è infondato.
6. Va premesso che ai fini dell’illegittimità delle affermazioni a monte del diniego comunale parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, o comunque, allegare elementi utili all’affermazione dello stato legittimo dell’immobile. Difatti, come peraltro anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza “ L'onere di dimostrare che le opere sono legittime essendo state realizzate legittimamente senza titolo ante 1967, sicché rientrano fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto a essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto” (Consiglio di Stato, sez. VI, 27/01/2022, n. 570)
7. In forza di questa premessa ermeneutica vanno lette le risultanze della verificazione che hanno sostanzialmente confermato le considerazioni di matrice tecnica esposte dal Comune.
8. L’elaborato peritale resiste alle censure che avverso di esso sono state frapposte dal ricorrente. In proposito il Collegio premette che rispetto alle considerazioni svolte in una verificazione, lì dove, come in questo caso, dalle doglianze delle parti non siano emersi specifici elementi di illogicità o contraddittorietà, “ la contestabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali del verificatore deve necessariamente intendersi limitata ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, tali da palesare, ancorché sotto il solo profilo sintomatico, un distorto esercizio del potere attribuito o rilevando la palese inattendibilità del percorso logico seguito dal verificatore sotto il profilo della metodologia utilizzata o dei criteri e parametri utilizzati ”(Consiglio di Stato sez. VI, n.10158/2023).
Elementi che il Collegio non reputa rinvenibili nella fattispecie odierna. Va ricordato, peraltro, che nel caso in esame la verificazione era stata disposta al fine di rafforzare gli elementi istruttori indicati dal ricorrente, il quale nel corso del procedimento non aveva dimostrato lo stato legittimo dell’immobile pur indicando elementi che a suo dire ne avrebbero corroborato la sussistenza. Il Comune aveva confutato le affermazioni divenute poi oggetto di verificazione e segnatamente quella secondo cui le modifiche dell’immobile oggetto di causa sarebbero state databili anteriormente al 1940 o, al più tardi, al 1966. Questo carico probatorio gravava sullo stesso ricorrente posto che il privato, come noto, è onerato a provare la data di realizzazione dell'intervento edilizio, non solo per poter fruire del beneficio di una sanatoria, ma anche - in generale - per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo, ove si faccia questione di opere risalenti ad epoca anteriore all'introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi . D’altro canto, come più volte evidenziato “Solo il privato, infatti, può fornire inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto...” (TAR Campania, Salerno, sez. II n. 83/2025, che a sua volta richiama Cons. Stato, Sez. II, 22/03/2024, n. 2798);
La mancata dimostrazione della risalenza dell’opera, tenuto conto dell’attendibilità delle operazioni peritali disposte, le quali hanno fornito elementi solidi per escludere la risalenza delle opere pretesa dal ricorrente, rende impermeabile la motivazione del provvedimento impugnato rispetto alle ulteriori censure di merito veicolate.
8.1 In primo luogo la disamina documentale svolta dalla Verificatrice (di seguito anche “ Ausialiaria ”) è stata esaustiva, avendo precisato di aver reperito la documentazione di causa e segnatamente: “ SCIA 143899 del 19/06/2025; provvedimento di divieto prosecuzione attività prot. 0187481/2025; Parere n.110 comunicazione art.10 bis prot. 0144515/2025 relativo ad una precedente istanza di PdC prot. 262489 del 04/11/2024; Pec del 16/03/2025 con AN ST (scheda n. 13984503 del 18/01/1940) sub25 e LA ST (scheda n. 13984519 del 30/01/1940) sub 11 LA ST (scheda n. 13984505 del 30/01/1940) sub 7; Titolo di proprietà con allegata AN ST del 28/10/1984” , e, inoltre, di aver acquisito presso il Comune copia del fascicolo relativo all’istanza di PdC 262489 del 04/11/2024 e copia dell’autorizzazione edilizia prot. 3646/20028 del 14/07/1966 richiamata nella suindicata comunicazione di preavviso di diniego.
9. Quanto al primo quesito posto e sopra già riportato per esteso, il Tribunale aveva chiesto di valutare la discrepanza di altezze riguardanti i sub 7 e 25 - posti al medesimo piano - evincibili dal raffronto tra le due piantine catastali del 1940. Detta elaborazione risulta funzionale alla decisione in quanto l’attuale immobile deriva dalla fusione dei suddetti due sub e, ad avviso del Comune, le altezze indicate nella SCIA del 2025 oggetto di causa non sarebbero state corrispondenti a quelle del 1940 quanto a entrambe le unità immobiliari.
9.1 In argomento la Verificatrice ha svolto le indagini peritali richieste e ha quindi concluso che “Ad ogni buon conto, pur ipotizzando l’esistenza di controsoffittature negli ambienti su indicati dal progettista, comunque a quote differenti dai 3metri indicati nella AN sub 7 (come innanzi indicato), dai grafici dello stato di fatto risulta che l’altezza misurata all’intradosso del solaio di copertura del piano abitabile -quindi escluse le controsoffittature- è di 3,55 metri. Tale quota non corrisponde né a quanto indicato nella AN sub 7 (3 metri) né a quanto indicato nella AN sub 25 del 1940 (3,80 metri) né a quanto indicato nella AN ST del 1984 (posta pari a 3,10 metri)” (pag. 9 penultimo capoverso) .
10. Nel contempo, a fronte della tesi del ricorrente il quale, a mezzo del suo tecnico di fiducia aveva evidenziato che al momento dell’accorpamento sarebbe intervenuto un livellamento dei due solai alla medesima quota di 3,55 metri, nell’elaborato peritale è stato osservato che “ Tale quota, corrispondente all’incirca alle altezze dei monconi di trave presenti all’atto del sopralluogo, è comunque differente dalla quota di 3,10 metri riportata nella AN ST del 1984” (pag.10 primo capoverso).
10.1 Il ricorrente ha contestato che la precisa determinazione delle altezze non sarebbe stata possibile e che quindi sarebbe stata inattendibile la verifica peritale anche in ragione delle modificazioni dello stato dei luoghi intervenute nel corso del tempo. Sennonchè è rimasta priva di censure la considerazione svolta in proposito dal Comune secondo cui proprio l’eliminazione del solaio recentemente eseguita dal ricorrente, avrebbe reso non effettuabili alcune misurazioni.
10.2 Detta circostanza incide, per quanto già osservato in premessa, sulla dimostrazione dello “stato legittimo”. Se sul punto la verifica peritale non è stata in grado di fornire certezze, ciò che emerge è che è mancato qualsiasi principio di prova che il ricorrente avrebbe invece dovuto fornire a fronte di una oggettiva discrepanza di misure. In proposito, alla fattispecie possono attagliarsi le considerazioni più volte espresse in tema dal Consiglio di Stato secondo le quali : “ Va posto in capo al proprietario (o al responsabile dell'abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l'onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte n. 761 del 1967 che con l'art. 10, novellando l'art. 31, l. n. 1150 del 1942, ha esteso l'obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano; tale conclusione vale non solo per l'ipotesi in cui si chiede di fruire del beneficio del condono edilizio, ma anche - in generale - per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo, ove si faccia questione, appunto, di opera risalente ad epoca anteriore all'introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi; tale criterio di riparto dell'onere probatorio tra privato e amministrazione discende dall'applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova poiché solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto, mentre l'amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno dell'intero suo territorio ” (Consiglio di Stato sez. II, n.85872024).
10.3 Tanto, in disparte la contestazione del Comune a proposito della esorbitanza, rispetto a quanto necessario alla “somma urgenza”, delle opere eseguite a seguito del decreto cautelare n. 291/2025 e della ordinanza n.336/2025 e la cui latitudine, al di là delle considerazioni difensive svolte dalla difesa civica, non costituiscono oggetto specifico di contestazione o almeno non nell’attuale contenzioso.
11. Ciò che in sostanza ha rilevato la verificazione è che lo stato di fatto attuale non corrisponde alle planimetrie del 1940 e del 1984 oggetto di perizia, oltre che allo stato di progetto di cui alla SCIA prot. n. 143899 del 19/06/2025: tanto con riguardo sia alle altezze interne che alla distribuzione planimetrica degli ambienti (cfr. pagg. 5 e 6 della Relazione del Verificatore del 3/01/2026) che, infine, alla trasformazione di un preesistente terrazzo in una parte del sottotetto (per quest’ultimo, in dettaglio, cfr. infra ).
12. Quanto al secondo dei due quesiti, vale a dire la valutazione circa la correttezza della metodologia seguita dal Comune per la misurazione dell’altezza interna - in particolare - del sottotetto, la verificatrice ha innanzitutto individuato - il che nemmeno è contestato dalle parti - il corretto metodo di calcolo, richiamando la norma regionale per il recupero dei sottotetti (L.R.C. 15/2000) lì dove è precisato che “ l’altezza media interna” è “calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda ”.
12.1 Sul punto, invero, utilizzando il predetto parametro di calcolo la Verificatrice non si è allineata né alle misurazioni svolte dal ricorrente né a quelle del Comune. Tuttavia l’elaborato peritale ha comunque evidenziato che, anche a seguire la metodologia indicata dal ricorrente, “l’altezza media del sottotetto è sicuramente superiore a quanto indicato nella AN del 1940 (pari a 1,05metri) e comunque superiore anche a quanto indicato nella AN del 1984 (1,50metri).
13. Con il terzo quesito il Tribunale ha chiesto di valutare se, ai fini della documentazione dello “ stato legittimo” dell’immobile come indicato dal ricorrente, fosse attendibile la fotografia del 1929 assunta dallo stesso quale elemento indiziario, se non probatorio, per dimostrare l’altezza delle falde e quindi la mancata modificazione delle stesse. Sull’argomento l’Ausiliaria ha in primo luogo evidenziato che “La fotografia del 1929 riproduce il fabbricato visto da via Paesano, dal lato opposto al largo San Leo, ovvero in corrispondenza dell’ingresso all’unità immobiliare de quo”. Nel confronto tra detta fotografia e ulteriori fotogrammi, rispettivamente del 2018 e del 2025 ricavabili da Google heart, oltre che dall’esame in loco l’Ausiliaria ha quindi rilevato la presenza di modifiche consistenti in “...un sensibile innalzamento della linea di gronda, a conferma che il tetto ha subito modifiche alla data del fotogramma e comunque già ipotizzate nei paragrafi precedenti ” (pag. 10-11).
Anche in tal caso, tuttavia, ancorchè lo stesso elaborato peritale abbia precisato di non poter fornire certezze scientificamente dimostrabili, la disamina istruttoria non ha portato argomenti favorevoli al corredo probatorio attoreo finalizzato a dimostrare lo “stato legittimo” a monte della SCIA presentata. Del resto in materia rileva “ il principio consolidato a mente del quale la richiesta di verificazione o consulenza tecnica non è destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste, che devono essere dimostrati dalla parte interessata alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova posti dall'art. 2697 c.c., ma ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche non possedute, per cui la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio o di verificazione non può essere sostitutiva dell'onere probatorio spettante alle parti ” (Consiglio di Stato sez. VII n. 6613/2025).
13.1 Sul punto, anzi, la Verificatrice, confrontando la fotografia del 1929 con fotografie e rilievi recenti, pur senza fornire elementi di certezza, ha ritenuto che nel tempo si siano succeduti interventi modificativi contrariamente a quanto affermato nel ricorso. In particolare nell’elaborato peritale sono state comunque svolte numerose osservazioni idonee a rivestire, quantomeno, un carattere indiziario circa la sopravvenuta modifica delle altezze interne del fabbricato e segnatamente del sottotetto. In particolare l’Ausiliaria ha rilevato che lo spazio “ intercorrente tra il balcone e la linea di gronda indicato nella foto del 1929 è certamente più esiguo rispetto a quanto visibile nella foto del 2018. Questo considerando non modificate le misure dell’infisso del balcone, benchè, a parere dello scrivente verificatore, sembrerebbe che anche il predetto infisso abbia subito modifiche con ampliamento dell’altezza”.
Rispetto a queste affermazioni è insorto il ricorrente qualificandole come mere opinioni dell’Ausiliaria, ma il Collegio non condivide la critica.
Va premesso che nel processo amministrativo la verificazione seppure, come sostenuto dal ricorrente, non può essere adoperata quale strumento di valutazione diretta delle doglianze oggetto di ricorso, può per converso, come nel caso in esame, occorrere “ per coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze . Ciò posto, rispetto alla vicenda odierna, la Verificatrice ha specificamente distinto gli elementi valutativi da sottoporre al Tribunale rinvenibili dal confronto fotografico rispetto alle considerazioni personali, sostanzialmente esperienziali, condensate invece nella frase “ benchè, a parere dello scrivente verificatore sembrerebbe … ”. Al contrario dove ha ritenuto non evincibili specifici elementi utili ad esitare la perizia lo ha espressamente rilevato. Difatti, proprio con riferimento all’esame dei dati ricavabili dalla fotografia del 1929 ha precisato che “ Circa l’altezza del colmo non si rilevano, dai fotogrammi di Google, elementi che possano essere confrontabili con quelli indicati nella foto del 1929”, rilevando soltanto che “la maggiore altezza del tratto intercorrente tra il balcone e la linea di gronda del sottotetto è visibile anche nella foto scattata durante il sopralluogo del 20 novembre” . Il che conduce a ritenere plausibili e metodologicamente corrette le considerazioni svolte in sede peritale, ricordando peraltro che “ …la decisione di aderire, a seguito di una valutazione autonoma, alle conclusioni raggiunte dal verificatore; in proposito, le conclusioni alle quali perviene la verificazione possono essere superate dal collegio solo a fronte di una manifesta erroneità ictu oculi ravvisabile.. .” (Consiglio di Stato sez. VII n. 6613/2025 cit. e Sez. IV n. 7375/2024).
13.2 Per altro verso l’elaborato peritale, confermando le considerazioni già esposte dal Comune, ha ritenuto che la fotografia del 1929 non sarebbe stata utile ai fini della determinazione dell’esistenza del terrazzo di copertura poi inglobato nel sottotetto, posto che innanzitutto “ la vista rappresentata risulta essere corrispondente al lato opposto al luogo dove avrebbe dovuto essere il terrazzo rappresentato nella AN del 1940 (facciata ovest il prospetto rappresentato in foto, angolo NE il terrazzo) ”. Neppure, quanto agli elementi indiziari forniti dal ricorrente, sarebbe stata poi utile la AN del 1966 reperita con riguardo ad altra unità immobiliare, in quanto il grafico “….è evidentemente il prospetto Est, su via Paesano, dopo largo San Leo” e dunque non corrispondente all’area specifica d’interesse. Nemmeno circa quest’ultima deduzione dell’elaborato il ricorrente ha svolto convincenti obiezioni atte a ravvisarne ictu oculi l’erroneità ovvero aporie logiche.
13.3 Le parti invece controvertono, anche dopo la verificazione, in ordine all’ultimo quesito posto in sede istruttoria, riguardante l’eliminazione del terrazzo probabilmente inglobato nel locale sottotetto: dalla verificazione ne è risultata in primo luogo plausibile la chiusura, reputando tuttavia “ …ipotizzabile che la chiusura del terrazzo sia avvenuta antecedentemente al 1984 in quanto nella AN ST del 1984 non risulta indicato più il terrazzo” . Il punto centrale della specifica questione è che dalla AN ST del 1940 (ex sub 7) è risultata la presenza di un terrazzo che, ad avviso del Comune, sarebbe stato per l’appunto inglobato abusivamente “ all’interno del sottotetto di una terrazza sulla quale sarebbe stato apposto un lucernaio, successivamente chiuso ”. Sul punto la perizia non ha fornito elementi di certezza, ma indiziari, rilevando tuttavia “ l’esistenza di un differente paramento murario sul muro perimetrale del sottotetto, in corrispondenza proprio del terrazzo indicato nella AN del 1940 sub 7 ”, constatabile anche dalla fotografia sottostante la considerazione appena richiamata (cfr. le due fotografie all’inizio della pag. 16). L’osservazione è stata corroborata da un ulteriore elemento tecnico indiziario (anche in tal caso riferito alle medesime fotografie di pag. 16) consistente nella circostanza che “ Dall’osservazione dalla quota di calpestio del piano abitabile, mancando il calpestio del sottotetto, è stato comunque possibile individuare la presenza di uno strato di guaina /soluzione di continuità, a delimitazione della porzione di muratura aggiunta” (pag. 16) .
13.3.1 Il ricorrente ha confutato recisamente queste considerazioni, additandole come prive di necessaria e minima scientificità, oltre che frutto di valutazioni soltanto visive e quindi, a suo dire, eseguite “ semplicisticamente ed apoditticamente ” (pag. 12/14 della memoria di merito).
Il Collegio non condivide le affermazioni del ricorrente, in quanto l’Ausiliaria ha premesso sui punti oggetto di critica di non poter fornire elementi di certezza. Tuttavia - dovendosi ricordare doverosamente che in tale vicenda l’onere probatorio dello stato legittimo delle realizzazioni contestate sarebbe stato in capo al segnalante - la Verificatrice ha svolto considerazioni dotate di carattere tecnico e fondate su elementi oggettivi, quali ad esempio il richiamo alle evidenze correlate allo stato dei luoghi (per es. il rilievo fotografico di pag. 16 della perizia già richiamato in precedenza e la puntuale esecuzione e rappresentazione dei calcoli delle altezze fondate sulle planimetrie e puntualmente riferite alle elaborazioni presentate dalle parti in causa). Per non dire che, da quanto emerso dagli atti di causa, la verifica in loco, cioè dello specifico pavimento del solaio, non è risultata completa in quanto lo stesso era stato eliminato dal ricorrente proprio nel corso dei lavori eseguiti a seguito del decreto e dell’ordinanza cautelare a cui si è già fatto riferimento.
14. Sulla scorta delle considerazioni fin qui vagliate la Verificatrice ha quindi concluso che, in assenza di elementi probatori forniti dal ricorrente, lo stato legittimo dell’immobile fosse quello indicato nelle planimetrie del 1940 (sub 7 e sub 25), non potendosi condividere, di conseguenza, che lo stato di fatto della SCIA fosse corrispondente a quanto indicato nelle richiamate planimetrie.
14.1 Tenuto conto delle conclusioni della verificazione all’esito anche delle valutazioni svolte in loco , delle rilevate discordanze tra le planimetrie, a questo punto, non possono condividersi le censure mosse dal ricorrente avverso la verificazione e mediante essa avverso il provvedimento comunale. In sostanza il ricorrente non ha dimostrato lo stato legittimo dell’immobile. Di qui le opere complessivamente realizzate, come sottolineato dal Comune, avrebbero o dovranno, ove ancora possibile, essere assentite mediante il necessario titolo idoneativo.
15. Conclusivamente i mezzi di censura veicolati sono infondati e il ricorso va corrispondentemente respinto.
16. Le spese di causa, tenuto conto della complessità tecnica della vicenda che ha reso necessario il sussidio istruttorio peritale, possono essere comunque compensate. Restano a carico della parte ricorrente le spese occorrenti per la verificazione, già liquidate in € 1500 (millecinquecento,00) nell’ordinanza che l’ha disposta, oltre spese vive documentate e accessori di legge per come dovuti (tenuto conto della qualità di pubblico dipendente della Verificatrice), detratto l’anticipo se corrisposto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese legali del giudizio; restano però a carico della parte ricorrente le spese occorrenti per la verificazione, liquidate in € 1500 (millecinquecento,00) oltre spese vive documentate e accessori di legge per come dovuti (tenuto conto della qualità di pubblico dipendente della Verificatrice), detratto l’anticipo se corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
TO RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO RR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO