Art. 14.
Nella prima applicazione della presente legge in ciascun Convitto nazionale, i posti di segretario e di applicato di segreteria delle singole scuole secondarie statali dei Convitti nazionali sono conferiti al personale fornito del prescritto titolo di studio che presti lodevole servizio da almeno tre anni scolastici negli uffici di segreteria o di economato dei Convitti nazionali con le rispettive mansioni di segretario o di applicato.
A detto personale si applicano le norme per il riscatto del servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo previste per gli insegnanti nel precedente articolo.
Nella prima applicazione della presente legge in ciascun Convitto nazionale, i posti di segretario e di applicato di segreteria delle singole scuole secondarie statali dei Convitti nazionali sono conferiti al personale fornito del prescritto titolo di studio che presti lodevole servizio da almeno tre anni scolastici negli uffici di segreteria o di economato dei Convitti nazionali con le rispettive mansioni di segretario o di applicato.
A detto personale si applicano le norme per il riscatto del servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo previste per gli insegnanti nel precedente articolo.