Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/06/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel. ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2994 del 2023 R.G., avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio (cessazione degli effetti civili matrimonio), TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DONVITO PAOLA ANTONIA Parte_1
RICORRENTE E;
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE- FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 05/06/2023, la signora conveniva in giudizio il Parte_1 signor , con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data CP_1
04/08/2011 in Massafra (Ta), chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi per le motivazioni di cui alle condizioni riportate nel ricorso summenzionato;
assegnare la casa coniugale sita in Massafra (Ta) alla Via Carlo Poerio n.156 ad ella ricorrente;
disporre a carico del signor un assegno mensile di euro 500,00 e/o nella misura ritenuta di giustizia a titolo CP_1 di mantenimento in favore della signora Pt_1
Alla luce di tali considerazioni il ricorrente chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi e dichiarare, altresì, la cessazione degli effetti civili del matrimonio allo spirare dei termini previsti, con vittoria di spese e compensi. Con sentenza parziale n. 2862/2024 pubblicata il 26/11/2024 veniva pronunciata la separazione dei coniugi e con contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo emessa in pari data veniva rinviata la causa per il proseguimento del giudizio per la chiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ritualmente notificata la summenzionata sentenza di separazione e la relativa ordinanza la parte resistente rimaneva contumace. All'udienza del 26/06/2025 ella ricorrente domandava pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la remissione della causa in decisione e rinunciando ai termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza parziale di separazione n. 2862/2024 pubblicata il 26/11/2024, passata in cosa giudicata. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione
Per quanto concerne invece le ulteriori questioni accessorie, si rileva che gia' in fase di separazione la parte ricorrente ,all'udienza del 14.11.2024, chiedeva che la causa venisse riservata per la decisione, instando solo per la dichiarazione di separazione tra i coniugi avendo rinunciato alla richiesta di assegno di mantenimento. Sicche', in mancanza di ulteriori o nuove richieste avanzate dalla parte ricorrente in questa fase del giudizio di divorzio,ben puo' ritenersi che le statuizioni tra i due coniugi già adottate in sede di separazione, rispecchiano la situazione personale delle parti ed appaiono in buona parte idonee a realizzare un assetto capace di garantire l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze e di operare la misurata distribuzione delle conseguenze economiche del divorzio. In ragione della natura della causa e della mancata opposizione alla domanda avanzata dal ricorrente, stante la contumacia della resistente, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 05/06/2023, dalla signora nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04/08/2011 da nata in [...] il [...] e nato a Parte_1 CP_1
Matera il 31/01/1978 uniti in matrimonio contratto in data 04/08/2011 in Massafra (Ta), trascritto nei registri dello stato civile di Massafra (Ta) con atto n. 67 parte 2 serie A – anno 2011. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massafra (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. COMPENSA tra le parti le spese di lite. Così deciso in Taranto, 27 giugno 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi