Articolo 1 della Legge 21 agosto 1949, n. 609
Versione
27 settembre 1949
Art. 1. Articolo unico.

Ai fini del pagamento delle indennita' di espropriazione, il limite di L. 2500, fissato nel comma terzo dell'art. 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686 , e' elevato a L. 50.000.

Entrata in vigore il 27 settembre 1949