Art. 1. Articolo unico.
Ai fini del pagamento delle indennita' di espropriazione, il limite di L. 2500, fissato nel comma terzo dell'art. 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686 , e' elevato a L. 50.000.
Ai fini del pagamento delle indennita' di espropriazione, il limite di L. 2500, fissato nel comma terzo dell'art. 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686 , e' elevato a L. 50.000.