Sentenza breve 8 ottobre 2025
Rigetto
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01202/2026REG.PROV.COLL.
N. 08769/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8769 del 2025, proposto da
-OMISSIS- s.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Vantaggiato e Giuseppe Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Todisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma, ex artt. 105 c.p.a.,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione Terza, n. 1353 dell’8 ottobre 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, il Cons. RT AP e udito, per la parte appellante, l’avvocato Angelo Vantaggiato;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Visto che il Tar per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione Terza, con la sentenza n. 1353 dell’8 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dalla -OMISSIS- s.c. per l’annullamento della delibera del Consiglio di Gestione del Fondo di garanzia ex lege n. 662 del 1996, adottato dal Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno s.p.a. (che lo gestisce per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy) il 18 luglio 2025, nonché della relativa nota di comunicazione del 21 luglio 2025, recanti la revoca della garanzia precedentemente concessa in relazione al mutuo bancario di € 500.000,00 e la richiesta di restituzione delle somme erogate a titolo di escussione della garanzia per l’importo di € 362.188,61 oltre interessi legali di € 40.128,51, per un totale di € 402.317,12 con valuta 18 luglio 2025;
Visto che, avverso la detta sentenza, la -OMISSIS- ha proposto ricorso in appello in materia di giurisdizione, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., il cui primo comma dispone che Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se riforma la sentenza che ha declinato la giurisdizione;
Visto che l’appello è essenzialmente articolato nelle seguenti doglianze:
- il Tar non avrebbe dato adeguato rilievo alla circostanza che la vicenda verteva su un atto da qualificare come annullamento del provvedimento di ammissione al beneficio per presunti suoi vizi genetici e non per inadempimento alle regole disciplinanti gli aspetti sinallagmatici del rapporto contrattuale;
- la “revoca” sarebbe stata disposta per la presenza sin dall’origine di una garanzia ritenuta ostativa alla concessione del beneficio;
- la vicenda atterrebbe ad un controllo postumo delle condizioni di ammissione e non alla fase esecutiva in cui viene in rilievo l’adempimento o meno degli obblighi prescritti con il provvedimento di ammissione al beneficio;
Viste le difese proposte da Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Ritenuto che l’appello sia infondato e vada di conseguenza respinto e che ciò esima il Collegio dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi formulata dal Ministero;
Ritenuto che il rapporto controverso non attiene all’esercizio del pubblico potere, per cui, non vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva, la giurisdizione amministrativa non è neanche astrattamente ipotizzabile;
Ritenuto, infatti, che la controversia non concerne l’ammissione al beneficio, ma la successiva fase di attivazione ed erogazione della garanzia patrimoniale;
Rilevato, in proposito, che la giurisprudenza della Sezione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI, n. 6065 del 9 luglio 2024) ha posto in rilievo come, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (fra le altre, Cass., sez. un., 18 settembre 2017, n. 21549; 22 febbraio 2018, n. 4359; 27 giugno 2018, n. 16960; 11 luglio 2018, n. 18241; 23 novembre 2018, n. 30418; 1° febbraio 2019, n. 3166) deve ritenersi che: a) nella fase in cui l’amministrazione è munita del potere discrezionale di apprezzamento circa l’erogazione del contributo, l’aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo; del pari, quando la P.A. proceda alla revoca o all’annullamento del provvedimento ampliativo, in ragione rispettivamente di una nuova ponderazione di opportunità nel perseguimento del pubblico interesse affidato oppure per originari vizi di legittimità, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo; b) dopo l’adozione del provvedimento amministrativo ampliativo, si determina il sorgere di un diritto soggettivo in capo al privato, onde, allorché si lamenti che il provvedimento non sia stato in seguito attuato dall’amministrazione, la quale abbia inteso far valere la decadenza dal beneficio per la mancata osservanza di obblighi assunti dal privato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario;
Ritenuto che, nel caso in esame, l’atto contestato dalla Banca ricorrente in primo grado – ovvero la dichiarazione di revoca/inefficacia della garanzia – non attiene alla fase di ammissione ai benefici previsti dalla l. n. 662 del 1996, ma alla successiva fase di esecuzione del rapporto e, in particolare, di erogazione ed attivazione della garanzia;
Ritenuto che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza al riguardo, sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, e il quomodo dell’erogazione (cfr. Cass., Sez. Un., 6 luglio 2023, n. 19160; Cass., Sez. Un., 12 luglio 2023, n. 19966, giurisprudenza richiamata, tra l’altro da Cons. Stato, VI, 9 luglio 2025, n. 6065).
Ritenuto che, nel caso in esame, non appare configurabile in capo all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità, con conseguente emersione di una situazione giuridica di diritto soggettivo da ritenersi devoluta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (cfr. Corte Cass., Sez. Un., 13 aprile 2023, n. 9816);
Ritenuto di liquidare le spese del giudizio complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, e di porre le stesse a carico dell’appellante ed a favore, in parti uguali (per ciascuna € 1.000,00), delle Amministrazione appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n.8769 del 2025).
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore, in parti uguali (per ciascuna € 1.000,00), delle Amministrazione appellate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante nonché della persona fisica citata nella sentenza, sebbene non costituita in giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RG De LI, Presidente
RT AP, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AP | RG De LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.