Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Basilicata, sentenza 16/04/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Basilicata |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 8/2026/C
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata
in composizione monocratica
Il Giudice
OC TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9238/C del registro di Segreteria, proposto da XXX (C.F. XXX), rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Collutiis e presso lo studio di questo in Senise (Pz), alla via Madonna d’Anglona 121 (pec: collutiis.alessandro@certavvocatilag.it), elettivamente domiciliato;
contro l’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Potenza, alla Via Pretoria n. 263, 85100 Potenza, rappresentato e difeso dall’Avv. Vito Dinoia (pec: avv.vito.dinoia@postacert.inps.gov.it).
Visti tutti gli atti e i documenti di causa;
udito, nella pubblica udienza del 16 aprile 2026, con l’assistenza del segretario dott. Alfonso Ingenito, l’avv. Alessandro Collutiis per la ricorrente. Nessuno è presente per l’INPS;
premesso in
FATTO
A seguito di domanda originariamente proposta da XXX con atto depositato il 17.01.2023 dinanzi al Tribunale di Potenza Sez. Lavoro, con sentenza n. 589/2024 del 30/04/2024, depositata il 11/09/2024, trattandosi di questione concernente una pensione ai superstiti, liquidata a carico della cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), veniva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice contabile.
Con l’atto di ricorso in riassunzione, depositato presso la Segreteria di questa Sezione il 10/6/2025, e con gli atti del precedente procedimento dinanzi al Giudice del Lavoro, ivi trascritti, si rappresentava, tra l’altro:
- che con dichiarazione resa il 05.06.2020, l’Inps sede di Potenza comunicava all’Agenzia delle Entrate – SS (da ora: AdER), Direzione Regionale della Basilicata «… di aver sottoposto a pignoramento la somma di € 6.908,61, corrispondente al quinto degli arretrati di pensione vantati dall’istante...»;
- che, a seguito di ordinanza del 28/10/2021 del Giudice dell’opposizione (che aveva rilevato l’impignorabilità delle somme), in data 02/11/2021 la Direzione Regionale Basilicata, Produzione Regionale Procedure Presso Terzi, dell’AdER comunicava l’estinzione della procedura all’INPS che, ricevuta istanza di svincolo somme da parte del procuratore dell’interessato, in data 4/11/2021 comunicava che, con la rata di febbraio 2022, avrebbe provveduto alla revoca e al rimborso di quanto accantonato;
- che, stante il persistente inadempimento, dopo l’inutile proposizione di ricorso per decreto ingiuntivo (che veniva rigettato), in data 17/01/2023 l’odierno ricorrente proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro e Previdenza, per ottenere la restituzione della predetta somma, trattenuta senza titolo dall’INPS;
- che in data 3/7/2023 si costituiva in giudizio l’INPS che, eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito, evidenziava nel merito che, in ragione dell’atto di pignoramento, aveva proceduto a trattenere mensilmente la somma di € 28,78 da marzo 2020 a gennaio 2022, per il complessivo importo di € 661,94, somma che aveva effettivamente restituito con il cedolino di pagamento della pensione di febbraio 2022, e chiedeva il rigetto della domanda;
- che, all’udienza del 13/07/2023 parte ricorrente precisava, tra l’altro, che l’INPS aveva restituito al sig. XXX tale importo di € 661,94, ma non la somma di € 7.985,43, risultante dovuta a seguito della ricostruzione della pensione dello stesso dall’01/01/2016, e accantonata in favore dell’AdER;
- con le note difensive autorizzate del 26/01/2024 l’attore precisava che nel ricorso introduttivo, con cui si era chiesto al Giudice adito di ritenere e dichiarare che l’INPS di Potenza non aveva titolo a trattenere le somme di spettanza del ricorrente, per mero errore si era indicata la somma dovuta nell’importo di € 6.908,61 in luogo di € 7.985,43, e quindi chiedeva che il ricorso fosse accolto con condanna dell’INPS alla restituzione della somma di € 7.985,43 o di quella di € 6.908,61, con la rivalutazione monetaria e gli interessi dal 28.02.2022 al saldo;
- che, dichiarato il difetto di giurisdizione con la predetta sentenza n. 589/2024, il Sig. XXX, «… avendo interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo depositato innanzi al Tribunale di Potenza sez. Lavoro …», presentava il ricorso in riassunzione dinanzi a questo Giudice, chiedendo che l’INPS fosse condannato a restituirgli la somma di € 7.985,43, o quella minore risultante in corso di causa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi dal 28.02.2022 al saldo.
Con memoria difensiva del 5/11/2025 si costituiva in giudizio l’INPS il quale, dopo aver preliminarmente chiesto la verifica della tempestività dell’atto introduttivo del presente giudizio rispetto ai termini legislativamente previsti ai fini della translatio iudicii, evidenziava: per quanto concerne le domande contenute nell’atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza, che l’INPS aveva prima applicato sulla pensione dell’odierno ricorrente la ritenuta cautelativa di € 28,78, revocata successivamente all’estinzione della procedura di pignoramento in questione e rimborsata, per il totale dovuto di € 661,94, con la rata di febbraio 2022; che il lotto di lavorazione n. 1 dell’11 ottobre 2019, relativo alla somma di € 7.985,43 (che sarebbe stata richiesta solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio), derivante dal ricalcolo della prestazione SOCTPS, «…non è stato definito a causa dell’inadempienza accertata in quel tempo con Agenzia delle Entrate» e che, «Considerato che la procedura di pignoramento è stata estinta e la somma derivante dalla ricostituzione della prestazione SOCTPS è dovuta al ricorrente, si deve procedere alla lavorazione di un ulteriore lotto con effetti sulla rata di pensione di febbraio 2026». Tenuto conto del fatto che, con il rateo di pensione 2026, il ricorrente avrebbe avuto «…la disponibilità della somma di denaro dovuta», si chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese e compensi di lite.
Con memorie del 13 marzo 2026 e del 25 marzo 2026 il difensore del ricorrente confermava che l’Inps aveva provveduto a pagare la somma richiesta con il ricorso, insistendo, trattandosi di soccombenza virtuale, per la liquidazione delle spese e competenze di lite da devolversi in favore dello stesso difensore antistatario.
In sede di odierna udienza dibattimentale, il difensore di parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi, dava atto che l’Inps aveva adempiuto solo nel mese di febbraio 2026, successivamente alla instaurazione del presente giudizio, e insisteva per la condanna dell’Ente previdenziale alla rifusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con la richiesta distrazione.
Considerato in
DIRITTO
In via pregiudiziale si rileva che il giudizio risulta tempestivamente proposto al fine del prodursi degli effetti della traslatio iudicii. Considerando, infatti, che la sentenza n. 589 del 2024 del Tribunale di Potenza, che ha declinato la giurisdizione in favore di questo Giudice, è stata pubblicata l’11/09/2024, il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio risulta effettuato prima dello spirare del termine di tre mesi (previsto dall’art. 17, secondo comma, c.g.c.) dal passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile, avvenuto, in mancanza di allegazione e prova da parte dell’amministrazione della notifica della sentenza, decorsi sei mesi dalla pubblicazione di quest’ultima (cfr. art. 324 e 327 c.p.c.).
Si osserva, poi, che la somma di € 7.985,43, diversamente da quanto dedotto dall’INPS, non risulta richiesta solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ma già nel giudizio dinanzi al Tribunale, avendo ivi il ricorrente proceduto ad una consentita rettifica quantitativa (emendatio libelli), non incidente su causa petendi e petitum sostanziale.
Sussistono, in ogni caso, i presupposti per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, risultando acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione in ordine alla spettanza del vantato diritto e all’avvenuta liquidazione delle somme richieste.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta, con attribuzione al procuratore antistatario del ricorrente e, tenuto conto delle attività processuali espletate, si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando: dichiara cessata la materia del contendere; condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all’udienza del 16 aprile 2026.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.
Il Giudice f.to digitalmente
OC TO
In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.
Depositata in Segreteria il 16 aprile 2026 Il Segretario di udienza f.to digitalmente dott. Alfonso INGENITO