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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/05/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio
Ruggiero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1185/2018 del R.G. contenzioso vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Nola alla via On.le Francesco Napolitano, n. 25,
presso lo studio dell'avv. Carminantonio DEL PLATO, , dal C.F._1
quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla citazione,
ATTORE
E
, residente in [...] C.F._2
211,
CONVENUTA CONTUMACE
avente ad oggetto: giudizio di merito ex art. 669 octies c.p.c. a seguito di sequestro conservativo.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 27.02.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c. la
[...]
conveniva in giudizio la signora asserendo di essere Parte_1 CP_1 creditrice della stessa per la somma di euro 125.000,00 in virtù di n. 25 effetti cambiari,
rilasciati dalla Sig.ra in data 20.12.2007, con scadenza 28.02.2008, CP_1 dell'importo di € 5.000,00 cadauno, e tutti protestati in data 03.03.2008; che tali titoli erano stati azionati con atto di precetto, notificato in data 16.05.2008, e che dopo la
Pag. 1 notifica dell'atto di pignoramento immobiliare, si era provveduto ad incardinare una procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Nola;
che detta procedura,
rubricata al NRE 206/2008, era stata dichiarata improcedibile, con provvedimento del
10.10.2017, in quanto l'immobile pignorato risultava acquisito al patrimonio del
Comune di San Giuseppe Vesuviano;
che presso la cancelleria del Tribunale di Nola, risultava esistere un libretto di deposito giudiziario aperto presso la (già CP_2
), Filiale di Nola, n. 91083, intestato alla procedura esecutiva Controparte_3
immobiliare rubricata al NRE 206/2008 sul quale risultava depositata la somma di euro
18.583,03 (depositate dal locatore dell'immobile durante il corso della procedura esecutiva immobiliare) e, stante l'ordinanza del GE, con la quale si dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare, la Sig.ra aveva CP_1 depositato istanza affinché il Tribunale l'autorizzasse al prelievo di detta somma di denaro;
che, stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, la
[...]
allo scopo di soddisfare, sia pure parzialmente, il proprio credito Parte_1 procedeva a richiedere al Tribunale il sequestro conservativo delle somme depositate;
che il giudizio avente ad oggetto il sequestro conservativo, recante N.RG 7740/2017,
era stato assegnato alla Dott.ssa la quale, in data 10.01.2018, aveva autorizzato CP_4
la al sequestro conservativo dei crediti di cui la Sig.ra Parte_1 [...]
risultava titolare fino alla concorrenza della somma di euro 18.583,03 ed CP_1 assegnava alle parti il termine perentorio di giorni sessanta per l'instaurazione del giudizio di merito, riservando, all'esito, ogni provvedimento sulle spese processuali;
che il presente giudizio rappresentava, pertanto, la fase di merito diretta ad accertare il diritto della attrice ad ottenere l'assegnazione delle somme depositate sul libretto di deposito giudiziario in virtù del credito preesistente vantato nei confronti della come documentato dagli effetti cambiari azionati nel processo CP_1 esecutivo.
La convenuta restava contumace.
All'udienza di trattazione del 21.06.2018 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
rassegnate dopo vari rinvii all'udienza del 27.02.2025.
Riservata la causa in decisione alle parti erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
****************
La domanda è fondata e merita accoglimento.
A fondamento del proprio credito la ha posto n. 25 vaglia Parte_1 cambiari di euro 5.000,00 cadauno, tutti scaduti e protestati per mancato pagamento.
Pag. 2 Tali titoli ai sensi del combinato disposto degli artt. 63 e 102 del R.D. n.1669/1933 e
474 n. 2 c.p.c. hanno gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori.
Essi si caratterizzano, infatti, se regolari in bollo, come nel caso in esame, per la possibilità di esercitare l'azione cartolare in forza del solo titolo esecutivo senza che di regola possa riconoscersi alcuna rilevanza al rapporto sottostante. Spetta, dunque, all'opponente o al convenuto provare il pagamento oppure la inesistenza o l'illiceità del rapporto sottostante.
Orbene, nel caso di specie la convenuta, non costituendosi, non ha fornito alcuna prova di eventuali pagamenti sopravvenuti o di un sottostante rapporto illecito.
Ne consegue che il credito portato dalle cambiali deve ritenersi sussistere e, quindi, idoneo a giustificare una condanna della convenuta al pagamento della somma di euro
125.000,00, nonché a consentire la conversione del sequestro conservativo delle somme depositate sul libretto di deposito giudiziario n. 91083 in pignoramento. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
il Tribunale pronunziando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato da a rigettata ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1
così provvede:
l) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare CP_1
in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
la somma di euro 125.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza dei titoli all'effettivo soddisfo ed alle spese di protesto;
2) Conferma il sequestro conservativo eseguito dalla sulla Parte_1
somma di euro 18.583,03 depositata sul libretto giudiziario n. 91083 CP_2
intestato alla procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 206/2008 R.E. del
Tribunale di Nola e autorizza la sua conversione in pignoramento;
3) Condanna la convenuta a pagare in favore della CP_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che sono
[...]
liquidate complessivamente in euro 7.000,00, di cui euro 1.752,00 per la fase cautelare ed euro 500,00 per spese, oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso spese generali con attribuzione in favore dell'avv. Carminantonio Del Plato dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, il 26/05/2025.
Il Giudice
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