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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 366/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 651/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239004635812000 CATASTO-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239004635812000 BOLLO 2007 MOTIVAZIONE
Il ricorrente ha impugnato intimazione di pagamento con cui veniva chiesto il pagamento sulla base di crediti portati da n. 2 presupposte cartella di pagamento avente come oggetto imposta di registro - Imposta catastale – Tributi speciali e compensi anno 2007 contravvenzione codice della strada anno 2014 che rappresenta atto presupposto, nei confronti dell'agente della riscossione, che si è costituito.
Preliminarmente si prende atto che viene impugnata una cartella riferita a contravvenzione codice della strada anno 2014 che non appartiene alla giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria, così come previsto dall'art. 2 Dlgs n. 546/1992.
Per il resto si prende atto che parte ricorrente ha prodotto in atti copia della ricevuta di pagamento del tributo cui si chiede, con l'atto impugnato riguardante imposta di registro – imposta catastale -tributi speciali – imposta catastale anno 2007.
Se ne deduce che va dichiarato il difetto giurisdizione indicando nel giudice ordinario competente quale giudice munito di giurisdizione ex art. 59 l. 2009, n. 69, e dichiara cessata la materia del contendere per il resto, cui aveva già dedotto anche l'agente della riscossione nella propria memoria di costituzione in giudizio.
Nessuna statuizione viene adottata in ordine al pagamento delle spese per la dichiarata cessata materia del contendere.
PQM
la Corte, in composizione monocratica, dichiara il proprio difetto di giurisdizione a conoscere della domanda relativa alla contravvenzione codice della strada, appartenendo la giurisdizione al Giudice Ordinario Tribunale civile di Agrigento, presso il quale la causa potrà essere riassunta, per il resto dichiara estinto il ricorso per cessata materia del contendere per aver pagato quanto dovuto. Spese compensate.
Cosi deciso in Agrigento 15 Gennaio 2026
Il GIUDICE monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo Firmato digitalmente
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 651/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239004635812000 CATASTO-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239004635812000 BOLLO 2007 MOTIVAZIONE
Il ricorrente ha impugnato intimazione di pagamento con cui veniva chiesto il pagamento sulla base di crediti portati da n. 2 presupposte cartella di pagamento avente come oggetto imposta di registro - Imposta catastale – Tributi speciali e compensi anno 2007 contravvenzione codice della strada anno 2014 che rappresenta atto presupposto, nei confronti dell'agente della riscossione, che si è costituito.
Preliminarmente si prende atto che viene impugnata una cartella riferita a contravvenzione codice della strada anno 2014 che non appartiene alla giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria, così come previsto dall'art. 2 Dlgs n. 546/1992.
Per il resto si prende atto che parte ricorrente ha prodotto in atti copia della ricevuta di pagamento del tributo cui si chiede, con l'atto impugnato riguardante imposta di registro – imposta catastale -tributi speciali – imposta catastale anno 2007.
Se ne deduce che va dichiarato il difetto giurisdizione indicando nel giudice ordinario competente quale giudice munito di giurisdizione ex art. 59 l. 2009, n. 69, e dichiara cessata la materia del contendere per il resto, cui aveva già dedotto anche l'agente della riscossione nella propria memoria di costituzione in giudizio.
Nessuna statuizione viene adottata in ordine al pagamento delle spese per la dichiarata cessata materia del contendere.
PQM
la Corte, in composizione monocratica, dichiara il proprio difetto di giurisdizione a conoscere della domanda relativa alla contravvenzione codice della strada, appartenendo la giurisdizione al Giudice Ordinario Tribunale civile di Agrigento, presso il quale la causa potrà essere riassunta, per il resto dichiara estinto il ricorso per cessata materia del contendere per aver pagato quanto dovuto. Spese compensate.
Cosi deciso in Agrigento 15 Gennaio 2026
Il GIUDICE monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo Firmato digitalmente