CASS
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/12/2025, n. 32151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32151 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 32762/2019 R.G. proposto da FE EZ, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaello Lupi e dall’Avv. Gabriele Sepio (P.E.C. gabrielesepio@ordineavvocati- roma.org) con domicilio eletto presso lo Studio ACTA in Via Fregene, n. 67 Roma (P.E.C. raffaellolupi@ordineavvocatiroma.org); – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liata in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: dies a quo impu- gnazione – contestazione no- tificazione - socio unico Srl non legale rappresentante Civile Sent. Sez. 5 Num. 32151 Anno 2025 Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA Relatore: GORI PIERPAOLO Data pubblicazione: 10/12/2025 2 – controricorrente – avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1963/13/2019, depositata il 2 aprile 2019 e non notifi- cata. Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Pepe, nel senso dell’accogli- mento del ricorso con rinvio alla Corte di Giustizia di 2° grado del Lazio. Udito per parte ricorrente l’Avv. Gabriele Sepio. Udito per l’Avvocatura dello Stato l’Avv. Fabrizio Di Rubbo. Fatti di causa 1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio veniva respinto l’appello di ER EZ avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 17817/29/2016 avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TK30351019892012 per l’anno 2009 notificato alla sede della società DAF S.r.l. e al cu- stode giudiziario nominato dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma nell’ambito del sequestro preventivo ex art.321 c.p.p. delle quote della società, atto impositivo impugnato da ER EZ in proprio, quale socio e quale amministratore della società, nell’inerzia del cu- stode. 2. L’avviso traeva origine da una verifica fiscale iniziata a seguito di indagine penale. Nel corso del procedimento, il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma disponeva con provvedimento del 5.12.2011 il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. delle quote del capitale sociale della DAF S.r.l. e, con successivo provvedimento del 16.1.2012, nominava RA SE cu- stode giudiziario, poi nominata dall’assemblea della società ammini- stratore unico il 20.1.2012. Le risultanze della verifica fiscale svolta dall’Agenzia delle Entrate confluivano nel processo verbale di constatazione del 17.4.2012, da 3 cui emergeva il ruolo della società in un ampio meccanismo di “frode carosello” ai fini IVA e la deduzione di alcuni costi non documentati ai fini delle imposte dirette. 2.1. In particolare, si legge in ricorso che con l’avviso di accerta- mento venivano ritenuti indeducibili in violazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 una serie di costi sostenuti dalla DAF S.r.l., e venivano disconosciute spese di carattere pubblicitario sostenute nei confronti della Mercury S.r.l. per un importo pari a euro 700.000,00, oltre che spese relative alla realizzazione di un server e di un software dedicati all’invio massivo di e-mail di carat- tere pubblicitario ai clienti registrati sul sito internet della Daf S.r.l., sostenuti nei confronti della ditta International Trading Distribuzione di BI FL per euro 1.059.157,00. 2.2. La notificazione del p.v.c. veniva effettuata nelle mani del cu- stode giudiziario e amministratore unico RA SE e, nelle date del 4 e 5 ottobre 2012, interveniva notifica dell’atto impo- sitivo presso la sede della società e presso il custode. Solo il 10 di- cembre 2012 ER EZ, in proprio e per conto della società, im- pugnava l’avviso davanti al giudice tributario;
a giustificazione, egli affermava di aver conseguito la conoscenza dell’atto in data 12 ot- tobre 2012 grazie a comunicazione telematica a lui inoltrata dalla SE. La società DAF Srl veniva quindi dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del 2.5.2013 (Fallimento n. 349/13) e il giudice civile nominava curatore fallimentare Tommaso Mililli. Successivamente, in data 15 ottobre 2013 il Gip disponeva il disse- questro preventivo delle quote e, il 30.10.2013, l’assemblea rinomi- nava EZ amministratore della società. 3. Il giudice di prime cure disponeva l’integrazione del contradditto- rio nei confronti del curatore fallimentare, il quale non si costituiva in giudizio. La CTP dichiarava quindi l’inammissibilità del ricorso in- troduttivo per due diversi e concorrenti profili, il primo riguardante il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e il secondo per tardività 4 del ricorso, in quanto presentato oltre il termine previsto dall’art. 21 d.lgs. 546/92. 4. Il ricorso in appello di EZ censurava la decisione ribadendo che il dies a quo, a decorrere dal quale doveva essere computato il ter- mine previsto dal citato art. 21, andava individuato nella data del 12.10.2012, in cui egli aveva avuto notizia della pretesa impositiva a seguito di interlocuzione col custode giudiziario, e non nella data di notifica degli atti impugnati al custode, perfezionatasi il 4 e 5 ot- tobre 2012. In punto di legittimazione, il giudice d’appello giungeva alla conclu- sione opposta a quella cui era pervenuto il giudice di primo grado, ma, pur accertata la legittimazione straordinaria ad agire in capo a ER EZ, confermava la statuizione di tardività del ricorso, ac- certando che le notifiche si erano correttamente perfezionate presso la sede della società e presso il custode giudiziario della società. 5. Avverso tale sentenza, ER EZ ha proposto ricorso per Cas- sazione in proprio nonché quale socio e amministratore della DAF, articolato in due censure, al quale l’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso. La causa è stata dimessa alla pubblica udienza e la Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 e 24, comma 1, della Costituzione, per errata individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione dell’avviso di accer- tamento in primo grado. Con il secondo motivo il contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 e 145 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 15, L. n. 890 del 1982, e dell’art. 2697 cod. civ., per l’errata individuazione del dies a quo e decorrenza 5 del termine di impugnazione in presenza di notifica irregolare dell’atto impugnato. 2. Il ricorrente lamenta con le due censure che il giudice ha ricono- sciuto la sua legittimazione ad impugnare l’avviso di accertamento n. TK3035101989/2012, rilevando che «il Sig. EZ è da ritenersi legittimato a proporre ricorso avverso gli avvisi di accertamento emessi a nome della Srl DAF, di cui era amministratore e socio unico. Ciò nella prevalente considerazione delle irreparabili conseguenze che sarebbero scaturite nei suoi personali confronti, ove fosse stata omessa l’impugnazione degli atti impositivi. Conseguenze pregiudi- zievoli sia sotto l’aspetto dell’interesse diretto del contribuente, quale detentore del 100% delle quote sociali, sia sotto l’ulteriore aspetto delle responsabilità ravvisabili nei suoi personali confronti quale amministratore unico della società (in tal senso Cass. ord. 21385/2007)». Ciononostante, il giudice ha individuato nella data del 5.10.2012 il termine di decorrenza per l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. TK3035101989/2012 in quanto «in tali date è rispettivamente avvenuta la notifica alla sede della società ed al ci- tato custode giudiziario mediante la spedizione a mezzo raccoman- data semplice della c.d. CAN, ovvero la comunicazione di avvenuta notifica dell'atto impositivo nelle mani di soggetto diverso dal suo destinatario». 3. Secondo il ricorrente, il dies a quo decorrerebbe invece dalla data in cui egli ha avuto conoscenza della pretesa impositiva e non dalla data di presunta notifica dell’avviso di accertamento alla società; avrebbe appreso dell’esistenza dell’avviso di accertamento solo in data 12.10.2012 per il tramite di comunicazione telematica ricevuta dall’allora custode giudiziario, fatto che non sarebbe contestato in giudizio. Al tempo, sarebbe stato impossibilitato a ricevere per altre via l’avviso di accertamento, posto che era stato disposto il seque- stro delle quote sociali da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, misura che gli precludeva anche l’accesso ai locali della società. 6 4. Sotto un ulteriore profilo, anche laddove si volesse sostenere che il dies a quo sia effettivamente individuabile nel momento della rice- zione da parte del custode, secondo EZ la decorrenza del termine non scatterebbe dal 5.10.2012 per incertezza della notifica, che non sarebbe mai stata adeguatamente provata dall’Ufficio e sarebbe stata non correttamente accertata dal giudice nella sentenza impu- gnata. 5. I motivi, connessi e di trattazione congiunta, non possono trovare ingresso. Si legge a pag.4 del ricorso che «l’avviso di accertamento impu- gnato, secondo la prospettazione offerta dall’Ufficio, sarebbe stato notificato in data 5.10.2012 presso la sede della società, tramite consegna al portiere dello stabile in piazza delle Libertà n.10 e suc- cessiva raccomandata informativa, nonché in data 4.10.2012 presso il domicilio della dott.ssa SE». 5.1. Orbene, è logico che le due notificazioni dell’atto impugnato, perfezionatesi nelle date del 4 e 5 ottobre 2012 secondo l’accerta- mento del giudice d’appello, siano state indirizzate alla sede della DAF S.r.l., in persona del legale rappresentante, e al domicilio del custode giudiziario RA SE. Vale il fatto che l’assem- blea ordinaria della DAF S.r.l., in data 20 gennaio 2012, ha nominato SE amministratrice unica della società e, dunque, in data an- tecedente sia alla notifica del p.v.c. (febbraio 2012) sia alla notifica dell’avviso (ottobre 2012). 5.2. È corretto che la notifica sia intervenuta nei confronti della so- cietà in persona della SE, dal momento che il custode giudi- ziario delle quote sociali, designato in sede di sequestro preventivo penale, può assumere, in qualità di rappresentante della proprietà del capitale e in mancanza di una norma di legge che lo vieti, la funzione di amministratore della società, dovendosi escludere il con- flitto d'interessi. A conferma di ciò, la giurisprudenza (v. Cass. n. 12072 del 2014) riconosce che il custode, assumendo la qualità di 7 amministratore, è legittimato a proporre l'istanza per la dichiara- zione di fallimento in proprio. 5.3. Ne consegue che EZ, a partire dalla nomina del custode giudi- ziario quale amministratore unico nel gennaio di quell’anno, è ces- sato dalla carica di amministratore e SE è divenuta in sua vece pienamente legittimata a rappresentare l’ente e il suo socio. 6. Giustamente, dunque, nel caso di specie l’avviso di accertamento è stato notificato nelle date del 4 e 5 ottobre 2012 sia alla sede della società, in persona del legale rappresentante, sia al domicilio di Fran- CA SE nella qualità, perché al tempo è lei l’amministratrice unica della DAF S.r.l. e, perciò, il legale rappresentante eventual- mente legittimato ad impugnarlo. La prima notificazione dell’atto im- positivo è così avvenuta al domicilio della persona che al tempo rap- presentava la società di capitali e, quindi, anche EZ, titolare delle quote sociali. La seconda notificazione è avvenuta presso la sede della società e in persona del legale rappresentante, ossia SE stessa. 7. Tenuto conto di quanto precede, EZ innanzitutto non può util- mente sostenere che solo dalla comunicazione interna inviatagli dal custode giudiziario decorrerebbe per lui il termine ad impugnare, dal momento che è chiara la lettera del primo comma dell’art.21 d.lgs. 546/92, a norma del quale « »: ciò che rileva è la notificazione al soggetto le- gittimato a riceverla: la società in persona dell’amministratore pro tempore. 8. In secondo luogo, nessuna delle due notificazioni dell’atto impo- sitivo è stata diretta a EZ, bensì alla società in persona del suo legale rappresentante pro tempore , spirato il termine di 60 giorni di cui all’art. 21 d.lgs. 546/92 per impugnare l’avviso, 8 . 9. Infine, ulteriore concorrente profilo, vale notificazioni nelle date del 4 e 5 ottobre 2012 nei confronti della società. Si legge in sentenza: «la valutazione della CTP deve invece essere condivisa in relazione al secondo degli indi- cati profili, quello cioè riguardante la tardività del ricorso introduttivo (…) ritiene viceversa questa CTR che il procedimento volto alla noti- fica degli atti impugnati si è in realtà pienamente perfezionato sotto le precedenti date del 4 e del 5 ottobre 2012». Le censure in disamina, sotto lo schermo della violazione di legge, sono surrettiziamente dirette a impugnare tale motivazione, che ha smentito la prospettazione di EZ attraverso un doppio rigetto sia in primo sia secondo grado. Brevemente si ricorda che l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’arti- colo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto per censurare il percorso motivazionale del giudice, ossia non il n.3, bensì il n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.. Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di ri- getto dell’appello sono state tra loro diverse e, anzi, dai brani della sentenza sopra riportati si evince il contrario. 10. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccom- benza.
P.Q.M.
La Corte: Rigetta il ricorso. 9 Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 14.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ul- teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ri- corso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.10.2025 Il Relatore est. La Presidente IE Gori MA RR
a giustificazione, egli affermava di aver conseguito la conoscenza dell’atto in data 12 ot- tobre 2012 grazie a comunicazione telematica a lui inoltrata dalla SE. La società DAF Srl veniva quindi dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del 2.5.2013 (Fallimento n. 349/13) e il giudice civile nominava curatore fallimentare Tommaso Mililli. Successivamente, in data 15 ottobre 2013 il Gip disponeva il disse- questro preventivo delle quote e, il 30.10.2013, l’assemblea rinomi- nava EZ amministratore della società. 3. Il giudice di prime cure disponeva l’integrazione del contradditto- rio nei confronti del curatore fallimentare, il quale non si costituiva in giudizio. La CTP dichiarava quindi l’inammissibilità del ricorso in- troduttivo per due diversi e concorrenti profili, il primo riguardante il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e il secondo per tardività 4 del ricorso, in quanto presentato oltre il termine previsto dall’art. 21 d.lgs. 546/92. 4. Il ricorso in appello di EZ censurava la decisione ribadendo che il dies a quo, a decorrere dal quale doveva essere computato il ter- mine previsto dal citato art. 21, andava individuato nella data del 12.10.2012, in cui egli aveva avuto notizia della pretesa impositiva a seguito di interlocuzione col custode giudiziario, e non nella data di notifica degli atti impugnati al custode, perfezionatasi il 4 e 5 ot- tobre 2012. In punto di legittimazione, il giudice d’appello giungeva alla conclu- sione opposta a quella cui era pervenuto il giudice di primo grado, ma, pur accertata la legittimazione straordinaria ad agire in capo a ER EZ, confermava la statuizione di tardività del ricorso, ac- certando che le notifiche si erano correttamente perfezionate presso la sede della società e presso il custode giudiziario della società. 5. Avverso tale sentenza, ER EZ ha proposto ricorso per Cas- sazione in proprio nonché quale socio e amministratore della DAF, articolato in due censure, al quale l’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso. La causa è stata dimessa alla pubblica udienza e la Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 e 24, comma 1, della Costituzione, per errata individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione dell’avviso di accer- tamento in primo grado. Con il secondo motivo il contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 e 145 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 15, L. n. 890 del 1982, e dell’art. 2697 cod. civ., per l’errata individuazione del dies a quo e decorrenza 5 del termine di impugnazione in presenza di notifica irregolare dell’atto impugnato. 2. Il ricorrente lamenta con le due censure che il giudice ha ricono- sciuto la sua legittimazione ad impugnare l’avviso di accertamento n. TK3035101989/2012, rilevando che «il Sig. EZ è da ritenersi legittimato a proporre ricorso avverso gli avvisi di accertamento emessi a nome della Srl DAF, di cui era amministratore e socio unico. Ciò nella prevalente considerazione delle irreparabili conseguenze che sarebbero scaturite nei suoi personali confronti, ove fosse stata omessa l’impugnazione degli atti impositivi. Conseguenze pregiudi- zievoli sia sotto l’aspetto dell’interesse diretto del contribuente, quale detentore del 100% delle quote sociali, sia sotto l’ulteriore aspetto delle responsabilità ravvisabili nei suoi personali confronti quale amministratore unico della società (in tal senso Cass. ord. 21385/2007)». Ciononostante, il giudice ha individuato nella data del 5.10.2012 il termine di decorrenza per l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. TK3035101989/2012 in quanto «in tali date è rispettivamente avvenuta la notifica alla sede della società ed al ci- tato custode giudiziario mediante la spedizione a mezzo raccoman- data semplice della c.d. CAN, ovvero la comunicazione di avvenuta notifica dell'atto impositivo nelle mani di soggetto diverso dal suo destinatario». 3. Secondo il ricorrente, il dies a quo decorrerebbe invece dalla data in cui egli ha avuto conoscenza della pretesa impositiva e non dalla data di presunta notifica dell’avviso di accertamento alla società; avrebbe appreso dell’esistenza dell’avviso di accertamento solo in data 12.10.2012 per il tramite di comunicazione telematica ricevuta dall’allora custode giudiziario, fatto che non sarebbe contestato in giudizio. Al tempo, sarebbe stato impossibilitato a ricevere per altre via l’avviso di accertamento, posto che era stato disposto il seque- stro delle quote sociali da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, misura che gli precludeva anche l’accesso ai locali della società. 6 4. Sotto un ulteriore profilo, anche laddove si volesse sostenere che il dies a quo sia effettivamente individuabile nel momento della rice- zione da parte del custode, secondo EZ la decorrenza del termine non scatterebbe dal 5.10.2012 per incertezza della notifica, che non sarebbe mai stata adeguatamente provata dall’Ufficio e sarebbe stata non correttamente accertata dal giudice nella sentenza impu- gnata. 5. I motivi, connessi e di trattazione congiunta, non possono trovare ingresso. Si legge a pag.4 del ricorso che «l’avviso di accertamento impu- gnato, secondo la prospettazione offerta dall’Ufficio, sarebbe stato notificato in data 5.10.2012 presso la sede della società, tramite consegna al portiere dello stabile in piazza delle Libertà n.10 e suc- cessiva raccomandata informativa, nonché in data 4.10.2012 presso il domicilio della dott.ssa SE». 5.1. Orbene, è logico che le due notificazioni dell’atto impugnato, perfezionatesi nelle date del 4 e 5 ottobre 2012 secondo l’accerta- mento del giudice d’appello, siano state indirizzate alla sede della DAF S.r.l., in persona del legale rappresentante, e al domicilio del custode giudiziario RA SE. Vale il fatto che l’assem- blea ordinaria della DAF S.r.l., in data 20 gennaio 2012, ha nominato SE amministratrice unica della società e, dunque, in data an- tecedente sia alla notifica del p.v.c. (febbraio 2012) sia alla notifica dell’avviso (ottobre 2012). 5.2. È corretto che la notifica sia intervenuta nei confronti della so- cietà in persona della SE, dal momento che il custode giudi- ziario delle quote sociali, designato in sede di sequestro preventivo penale, può assumere, in qualità di rappresentante della proprietà del capitale e in mancanza di una norma di legge che lo vieti, la funzione di amministratore della società, dovendosi escludere il con- flitto d'interessi. A conferma di ciò, la giurisprudenza (v. Cass. n. 12072 del 2014) riconosce che il custode, assumendo la qualità di 7 amministratore, è legittimato a proporre l'istanza per la dichiara- zione di fallimento in proprio. 5.3. Ne consegue che EZ, a partire dalla nomina del custode giudi- ziario quale amministratore unico nel gennaio di quell’anno, è ces- sato dalla carica di amministratore e SE è divenuta in sua vece pienamente legittimata a rappresentare l’ente e il suo socio. 6. Giustamente, dunque, nel caso di specie l’avviso di accertamento è stato notificato nelle date del 4 e 5 ottobre 2012 sia alla sede della società, in persona del legale rappresentante, sia al domicilio di Fran- CA SE nella qualità, perché al tempo è lei l’amministratrice unica della DAF S.r.l. e, perciò, il legale rappresentante eventual- mente legittimato ad impugnarlo. La prima notificazione dell’atto im- positivo è così avvenuta al domicilio della persona che al tempo rap- presentava la società di capitali e, quindi, anche EZ, titolare delle quote sociali. La seconda notificazione è avvenuta presso la sede della società e in persona del legale rappresentante, ossia SE stessa. 7. Tenuto conto di quanto precede, EZ innanzitutto non può util- mente sostenere che solo dalla comunicazione interna inviatagli dal custode giudiziario decorrerebbe per lui il termine ad impugnare, dal momento che è chiara la lettera del primo comma dell’art.21 d.lgs. 546/92, a norma del quale « »: ciò che rileva è la notificazione al soggetto le- gittimato a riceverla: la società in persona dell’amministratore pro tempore. 8. In secondo luogo, nessuna delle due notificazioni dell’atto impo- sitivo è stata diretta a EZ, bensì alla società in persona del suo legale rappresentante pro tempore , spirato il termine di 60 giorni di cui all’art. 21 d.lgs. 546/92 per impugnare l’avviso, 8 . 9. Infine, ulteriore concorrente profilo, vale notificazioni nelle date del 4 e 5 ottobre 2012 nei confronti della società. Si legge in sentenza: «la valutazione della CTP deve invece essere condivisa in relazione al secondo degli indi- cati profili, quello cioè riguardante la tardività del ricorso introduttivo (…) ritiene viceversa questa CTR che il procedimento volto alla noti- fica degli atti impugnati si è in realtà pienamente perfezionato sotto le precedenti date del 4 e del 5 ottobre 2012». Le censure in disamina, sotto lo schermo della violazione di legge, sono surrettiziamente dirette a impugnare tale motivazione, che ha smentito la prospettazione di EZ attraverso un doppio rigetto sia in primo sia secondo grado. Brevemente si ricorda che l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’arti- colo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto per censurare il percorso motivazionale del giudice, ossia non il n.3, bensì il n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.. Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di ri- getto dell’appello sono state tra loro diverse e, anzi, dai brani della sentenza sopra riportati si evince il contrario. 10. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccom- benza.
P.Q.M.
La Corte: Rigetta il ricorso. 9 Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 14.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ul- teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ri- corso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.10.2025 Il Relatore est. La Presidente IE Gori MA RR