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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/05/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1407 R.G.A. 2022 promossa in grado di appello D A
rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessio Ardizzone presso il cui Parte_1 studio in Palermo via Tommaso Gargallo n.12 è elettivamente domiciliata appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Palermo elettivamente domiciliato in Palermo via M. Stabile n.182 appellato all'udienza dell'8.5.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.2346/2022 il Tribunale G.L. di Palermo, rigettò i ricorso con il quale aveva chiesto: “in via cautelare e nel merito, accertare il diritto della Parte_1 ricorrente ad avere valutato nella graduatoria provinciale permanente per il personale Ata - profilo Assistente amministrativo e di Collaboratore scolastico per la provincia di Palermo, il servizio prestato presso l' sede Provinciale di Palermo e l'Enaip Palermo;
- per l'effetto, ordinare CP_2 all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti consequenziali per la rettifica della graduatoria provinciale permanente per il profilo Assistente amministrativo e di Collaboratore scolastico per la provincia di Palermo, con l'attribuzione in favore della ricorrente dei punti spettanti per il suddetto servizio prestato …”. Osservò che la ricorrente aveva richiesto “la valutazione del servizio reso presso Enti di formazione accreditati dalla Regione Sicilia e per tale ragione, a suo avviso, rientranti di diritto nella categoria delle “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”. Rilevò che, tuttavia, risultava provato “che l' aveva “ottenuto dalla CP_2
Regione Sicilia l'accreditamento provvisorio nell'anno 2012 per un periodo limitato di 24 mesi (Cfr. allegato 2 della produzione di parte ricorrente), laddove invece la ricorrente” aveva dichiarato “di aver prestato servizio tra gli anni 1999/2000 e gli anni 2008/2009, ossia in periodi in cui l'ente di formazione non risultava accreditato”; che “medesime considerazioni” valevano “per l'ENAIP,
Pag.1 presso cui la ricorrente” deduceva “di aver prestato servizio durante gli aa.ss. 2009-2016, che” risultava “aver ottenuto l'accreditamento presso la Regione Siciliana con DDG n. 3878 del 18 luglio 2016 (prot. n. 1043 del 18/07/2016) …”. Ritenne, pertanto, che il ricorso non potesse “trovare accoglimento, con assorbimento degli ulteriori motivi, non avendo la ricorrente dimostrato di aver prestato servizio presso gli enti di formazione allorquando gli stessi risultavano accreditati presso la Regione Sicilia”. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la con ricorso depositato il Parte_1
29.12.2022 eccependo la violazione del principio del contraddittorio in quanto il Tribunale aveva accolto una eccezione nuova, ossia la mancanza di accreditamento degli enti di formazione, sollevata dal nuovo funzionario soltanto nelle note conclusionali. Rileva di non essere stata messa nelle condizioni di controdedurre sul punto e, in ogni caso, chiede di produrre in questa sede documenti attestanti che gli enti di formazione ove aveva prestato servizio erano tutti accreditati presso la Regione Sicilia. Nel merito, ribadisce quanto già argomentato col ricorso di prime cure, ossia che ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, di cui al DM n.50/2021, il servizio prestato presso Enti di formazione accreditati è “inquadrabile nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”. In subordine, censura il regolamento delle spese operato dal Tribunale all'uopo rilevando che avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese e, in ogni caso, ridurle del 20% e senza accessori (iva, cpa e spese generali) essendosi l'Amministrazione difesa a mezzo di funzionario Il si è ritualmente costituito in giudizio Controparte_1 resistendo al gravame e riproponendo, nel merito, le difese già avanzate in primo grado e rimaste assorbite nella sentenza di prime cure. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è, nel merito, infondato dovendosi dare continuità ai principi già espressi da questa Corte, in caso analogo, con la sentenza resa nel proc. n.139/2023 in data 6.2.2025 (cfr. doc. fascicolo di parte appellata). Il DM n. 50/2021, per come dedotto dalla stessa appellante, prevede la valutazione (in misura ridotta “alla metà” ai fini del punteggio assegnato) del servizio, per il profilo di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico, prestato “in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute”. La , col ricorso di primo grado, ha sostenuto che il servizio “prestato quale Parte_1 assistente amministrativo ovvero quale collaboratore scolastico” risultava “inquadrabile nella categoria
“scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate” per i quali è previsto il dimezzamento del punteggio” essendo “gli enti di formazione
…. accreditati dalla Regione Sicilia,
[...]
di istruzione”. Controparte_3
Trattasi di prospettazione priva di fondamento. Per come risulta evidente (e pure argomentato dal appellato), dal tenore CP_1 del D.M. dianzi citato, il servizio riconosciuto è quello prestato in specifiche tipologie di istituzioni scolastiche le cui connotazioni sono stabilite dalla legge. Pag.2 Infatti, il d.lgs. n.297/1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) dispone:
- all'articolo 355 (“riconoscimento legale”) che “Le istituzioni scolastiche non statali di cui all'articolo 352 comma 1, funzionanti da almeno un anno, possono ottenere il riconoscimento legale, a condizione: a) che la sede della scuola risponda a tutte le esigenze di sicurezza ed igieniche e didattiche e l'arredamento, il materiale didattico, scientifico e tecnico, l'attrezzatura dei laboratori, delle officine, delle aziende e delle palestre siano sufficienti e adatti in relazione al tipo della scuola stessa;
b) che nella scuola sia impartito l'insegnamento e siano svolte le esercitazioni pratiche prescritte per le corrispondenti scuole statali, secondo l'ordine e limiti dei programmi ufficiali;
c) che il personale direttivo e insegnante sia in possesso degli stessi titoli prescritti per l'esercizio, rispettivamente, della funzione direttiva e dell'insegnamento nei corrispondenti tipi di scuole statali;
d) che gli alunni siano provvisti dei legali titoli di studio per le classi che frequentano”;
-all'art. 356 (“pareggiamento”) che: “Le istituzioni scolastiche non statali di cui all'articolo 352, comma 1, funzionanti da almeno un anno, possono ottenere di essere pareggiate alle statali corrispondenti se siano tenute da enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all'articolo 7 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e al Protocollo del 18 novembre 1984, ratificato con legge 20 maggio 1985, n. 222” e che “ Per la concessione del pareggiamento, oltre alle condizioni specificate nell'articolo 355, si richiede: a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali;
b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell' articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118; c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti”;
-all'art. 357 (“Concessione del riconoscimento legale e del pareggiamento”) che “Il riconoscimento legale e il pareggiamento sono disposti con decreto del dirigente generale competente, in seguito ai risultati di apposita ispezione e in base ad ogni altro elemento di giudizio sulle condizioni prescritte”. Orbene, parte appellante non ha provato, nè tampoco allegato, che sussistano in capo agli Enti di formazione presso cui ha prestato servizio, pacificamente accreditati dalla Regione Siciliana (per come documentato), i requisiti suddetti. Non è stato allegato né provato nessun provvedimento di concessione del riconoscimento legale e/o del pareggiamento. Contrari argomenti, si osserva, non possono trarsi dai documenti che dimostrano l'accreditamento presso la Regione Siciliana dell'ENAIP e dell' in quanto (come CP_2 già osservato nel precedente di questa Corte sopra citato) gli stessi si limitano a riconoscere la possibilità per gli stessi di accedere ai finanziamenti da parte della Regione Sicilia, senza che tuttavia da ciò possa derivarne un pareggiamento, un legale riconoscimento e/o una convenzione nei sensi di cui al Decreto Ministeriale e al Testo Unico citati. Tanto basta per escludere la fondatezza della domanda, dovendosi solo aggiungere che la precisa elencazione contenuta nel DM 50/2021, con l'indicazione specifica delle connotazioni del servizio valutabile, esclude la ammissibilità di operazioni interpretative di tipo estensivo che, nella chiarezza del dato testuale, ne determinerebbero la inammissibile integrazione. Pag.3 3) E', invece, fondato, per quanto di ragione, il motivo che si appunta sul regolamento delle spese. Posto che il primo Giudice ha correttamente applicato il principio della soccombenza (non sussistendo ragione alcuna per la compensazione neanche parziale delle spese), risulta, tuttavia, mancante, nel corpo motivazionale, qualsivoglia riferimento alla riduzione dei compensi, nella misura del 20%, dovuta al fatto che l'Amministrazione si fosse difesa tramite funzionario ex art. 417 bis c.p.c..
Tenuto conto, pertanto, dell'importo liquidato in sentenza (pari ad euro 3.512,50) su cui deve operarsi la decurtazione del 20%, in parziale riforma della sentenza impugnata, la deve essere condannata al pagamento in favore del delle Parte_1 CP_1 spese processuali di primo grado nella misura complessiva di euro 2.810,00 senza accessori.
4) Considerato l'esito del presente grado di giudizio, si ritiene conforme a giustizia la parziale compensazione delle spese in misura di 1/4. La restante quota, liquidata come da dispositivo in favore di parte appellata, deve porsi a carico dell'appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.2346/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo così provvede:
- condanna alla rifusione delle spese processuali del giudizio di Parte_1 primo grado in favore del che liquida in complessivi Controparte_1
€2.810,00;
- conferma nel resto, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata;
- dichiara parzialmente compensate tra le parti le spese di questo grado di giudizio in ragione di 1/4 e per l'effetto condanna l'appellante al pagamento in favore del
[...]
della restante quota che liquida in complessivi €3.000,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, come per legge. Palermo 8 maggio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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