Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 39
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La Regione ha allegato la prova documentale della regolare notifica del pregresso avviso di accertamento, con conseguente decorrenza del termine di tre anni non ancora maturato alla data di notifica della cartella impugnata.

  • Rigettato
    Contestazione idoneità probatoria notifica avviso di accertamento

    La ricevuta postale è stata ritenuta perfettamente leggibile in ogni suo elemento e idonea ad attestare la consegna al destinatario.

  • Rigettato
    Legittimità della cartella come primo atto impositivo

    La Corte ha implicitamente accolto la tesi della Regione, rigettando il ricorso del contribuente senza contestazioni specifiche sull'anno 2022.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 39
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 39
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo