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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AZ IU, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5320/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250010069356000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7581/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 5.9.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto della Regione Calabria, relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2020 e 2022, per un valore di causa di €. 700,00.
Parte ricorrente svolgeva motivi di ricorso esclusivamente in ordine alla pretesa riguardante l'anno 2020, eccependo la prescrizione dei debiti tributari in questione a causa della mancata notifica dei previo atto impositivo.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che si proclamava estranea alla controversia afferendo il ricorso alla sfera di esclusiva competenza dell'ente impositore.
La Regione Calabria si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. Deduceva la regolare notifica dell'avviso di accertamento riguardante l'annualità 2020, allegando la relativa documentazione.
Quanto alla pretesa relativa all'anno 2022, sosteneva la piena legittimità del proprio operato, deducendo che la cartella costituisce il primo atto impositivo, essendo stata emessa ai sensi della disposizione di cui all'art.6 della L.R. n. 56/2023, norma da ritenersi immune da censure in quanto essa disciplina non l'imposizione tributaria, ma la sola riscossione del relativo debito.
Con successiva memoria parte ricorrente contestava la idoneità probatoria della documentazione relativa alla ricevuta postale atttestante la notifica dell'avviso di accertamento, sostenendone la non conformità all'originale per via della illeggibilità del timbro postale, la mancanza di “riferimenti numerici, data ed ufficio di spedizione nella parte relativa all'apposizione della firma da parte del “destinatario”.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Quanto alla annualità 2020, la Regione ha allegato la prova documentale della regolare notifica del pregresso avviso di accertamento in data 9.9.2023, producendo la relativa ricevuta postale, perfettamente leggibile in ogni elemento, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, che ne attesta la consegna al destinatario, odierno ricorrente.
Quanto all'eccepita prescrizione (rectius decadenza), deve osservarsi che il relativo termine di tre anni non risulta decorso dalla data di notifica dell'avviso di accertamento a quella di notifica della cartella impugnata.
Nessuna contestazione essendovi in ordine alla effettiva debenza del tributo, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore della Regione Calabria e di Agenzia Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna delle suddette parti costituite.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AZ IU, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5320/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250010069356000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7581/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 5.9.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto della Regione Calabria, relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2020 e 2022, per un valore di causa di €. 700,00.
Parte ricorrente svolgeva motivi di ricorso esclusivamente in ordine alla pretesa riguardante l'anno 2020, eccependo la prescrizione dei debiti tributari in questione a causa della mancata notifica dei previo atto impositivo.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che si proclamava estranea alla controversia afferendo il ricorso alla sfera di esclusiva competenza dell'ente impositore.
La Regione Calabria si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. Deduceva la regolare notifica dell'avviso di accertamento riguardante l'annualità 2020, allegando la relativa documentazione.
Quanto alla pretesa relativa all'anno 2022, sosteneva la piena legittimità del proprio operato, deducendo che la cartella costituisce il primo atto impositivo, essendo stata emessa ai sensi della disposizione di cui all'art.6 della L.R. n. 56/2023, norma da ritenersi immune da censure in quanto essa disciplina non l'imposizione tributaria, ma la sola riscossione del relativo debito.
Con successiva memoria parte ricorrente contestava la idoneità probatoria della documentazione relativa alla ricevuta postale atttestante la notifica dell'avviso di accertamento, sostenendone la non conformità all'originale per via della illeggibilità del timbro postale, la mancanza di “riferimenti numerici, data ed ufficio di spedizione nella parte relativa all'apposizione della firma da parte del “destinatario”.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Quanto alla annualità 2020, la Regione ha allegato la prova documentale della regolare notifica del pregresso avviso di accertamento in data 9.9.2023, producendo la relativa ricevuta postale, perfettamente leggibile in ogni elemento, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, che ne attesta la consegna al destinatario, odierno ricorrente.
Quanto all'eccepita prescrizione (rectius decadenza), deve osservarsi che il relativo termine di tre anni non risulta decorso dalla data di notifica dell'avviso di accertamento a quella di notifica della cartella impugnata.
Nessuna contestazione essendovi in ordine alla effettiva debenza del tributo, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore della Regione Calabria e di Agenzia Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna delle suddette parti costituite.