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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/12/2025, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice NE AR all'esito dell'udienza cartolare telematica del 2.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1925/2025 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi , vertente
TRA
, rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Pasquale Guastafierro
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.4.2025, conveniva in Parte_1
giudizio l' onde sentire accertare l'illegittimità del CP_1
provvedimento di indebito emesso in data 22.05.2024 con cui l' le comunicava la revoca del beneficio del reddito di CP_2
cittadinanza per mancanza del requisito di residenza in Italia da almeno dieci anni antecedenti alla domanda amministrativa del dicembre 2021.
1 Instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso .
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, la legge (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005), stabilisce che per ottenere il Reddito di Cittadinanza occorre possedere alcuni requisiti , tra i quali : Essere cittadino italiano o di uno stato Ue o extra Ue con permesso di soggiorno di lungo periodo;
Avere la residenza in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due senza interruzioni.
Nella specie, dalla consultazione dell'Anagrafe Tributaria risulta che la sig.ra ha avuto la residenza in Italia dal 5.1.2012. Pt_1
Pertanto, al momento della domanda la ricorrente non possedeva ancora i dieci anni di residenza in Italia richiesti dalla normativa.
Né può valere a dimostrare il contrario il permesso di soggiorno rilasciato in data 23.11.2011, in quanto lo stesso attesta solo la data di ingresso in Italia, non la successiva permanenza, né
l'effettiva residenza.
Riguardo, poi, al mancato pagamento della prestazione in contestazione, eccepito dalla ricorrente l' ha provato la CP_1
corresponsione della somma richiesta in restituzione (cfr. schermata all. 4 nella produzione dell' ) CP_1 CP_1
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va integralmente rigettato
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art 152 disp. Att. Cpc.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
2 Torre Annunziata, 22.12.2025
3
IL GIUDICE
NE AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice NE AR all'esito dell'udienza cartolare telematica del 2.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1925/2025 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi , vertente
TRA
, rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Pasquale Guastafierro
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.4.2025, conveniva in Parte_1
giudizio l' onde sentire accertare l'illegittimità del CP_1
provvedimento di indebito emesso in data 22.05.2024 con cui l' le comunicava la revoca del beneficio del reddito di CP_2
cittadinanza per mancanza del requisito di residenza in Italia da almeno dieci anni antecedenti alla domanda amministrativa del dicembre 2021.
1 Instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso .
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, la legge (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005), stabilisce che per ottenere il Reddito di Cittadinanza occorre possedere alcuni requisiti , tra i quali : Essere cittadino italiano o di uno stato Ue o extra Ue con permesso di soggiorno di lungo periodo;
Avere la residenza in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due senza interruzioni.
Nella specie, dalla consultazione dell'Anagrafe Tributaria risulta che la sig.ra ha avuto la residenza in Italia dal 5.1.2012. Pt_1
Pertanto, al momento della domanda la ricorrente non possedeva ancora i dieci anni di residenza in Italia richiesti dalla normativa.
Né può valere a dimostrare il contrario il permesso di soggiorno rilasciato in data 23.11.2011, in quanto lo stesso attesta solo la data di ingresso in Italia, non la successiva permanenza, né
l'effettiva residenza.
Riguardo, poi, al mancato pagamento della prestazione in contestazione, eccepito dalla ricorrente l' ha provato la CP_1
corresponsione della somma richiesta in restituzione (cfr. schermata all. 4 nella produzione dell' ) CP_1 CP_1
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va integralmente rigettato
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art 152 disp. Att. Cpc.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
2 Torre Annunziata, 22.12.2025
3
IL GIUDICE
NE AR