Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4875 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 18356/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 11.05.2023, rimessa al
Collegio con ordinanza del 03.06.2025 e discussa nella camera di consiglio del 04.06.2025.
promossa da
(C.F.: , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. RICCIO MARIA AGNESE, presso il cui studio, sito in Indirizzo Telematico, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte attrice-
nei confronti di
(C.F.: , nato a [...]_1 C.F._2
(Filippine) il 30.09.1994, rappresentato e difeso dagli Avv.ti RINALDI MANOLA e POLIZZI
PAOLOALBERTO, presso il cui studio, sito in Milano, Via Gustavo Modena n. 3, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte convenuta-
, nato a Milano il [...], in [...] curatore speciale, Controparte_2
Avv. FORNESI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 05.06.2023.
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DEL MANTENIMENTO DI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Per (come da foglio di PC depositato in data 23.04.2025): Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
Pagina 1 di 11
, ai sensi dell'art. 337-quater c.c.;
[...]
- disporre il collocamento del minore presso la madre;
- disporre che la permanenza del minore con il padre, avvenga Controparte_1 esclusivamente con modalità protetta;
- disporre che contribuisca al mantenimento del figlio, Controparte_3 corrispondendo alla Ricorrente per tale titolo la somma mensile di € 300,00, per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico su conto corrente intestato alla
Ricorrente;
- disporre che contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche Controparte_3
e scolastiche obbligatorie del minore che non richiedano il preventivo accordo, provvedendo al rimborso delle suddette spese entro dieci (10) giorni dalla richiesta della Ricorrente, corredata dai relativi giustificativi di spesa.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Per (come da foglio di PC depositato in data 30.04.2025): Controparte_1
In via principale
- Disporre l'affidamento condiviso del figlio , ad entrambi i Persona_1 genitori con collocamento dello stesso presso la madre e mantenere il regime di frequentazione in atto secondo le disposizioni dei SS delegati dal Giudice nell'ordinanza del
4.07.2023
- confermarsi le statuizioni di natura economiche previste nell'ordinanza del 20.03.2024 ossia
“contributo paterno al mantenimento del minore nella misura di € 300,00 mensili oltre al
50% delle sole spese mediche e scolastiche obbligatorie che non richiedono il preventivo accordo”
In via subordinata
- Disporre l'affidamento condiviso del figlio , ad entrambi i Persona_1 genitori con collocamento dello stesso presso la madre con delega a questa all'esercizio in via esclusiva con riferimento alle decisioni di natura scolastica e alla gestione delle pratiche burocratiche e ammnistrative relative al rilascio/rinnovo dei documenti.
- Mantenere il regime di frequentazione in atto secondo le disposizioni dei SS delegati dal
Giudice nell'ordinanza del 4.07.2023
- Confermarsi le statuizioni di natura economiche previste nell'ordinanza del 20.03.2024 ossia
“contributo paterno al mantenimento del minore nella misura di € 300,00 mensili oltre al
50% delle sole spese mediche e scolastiche obbligatorie che non richiedono il preventivo accordo”.
Per , in persona del curatore speciale Avv. Fornesi Alessandra Controparte_2
(come da foglio di PC depositato in data 30.04.2025):
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza:
1.disporre l'affido esclusivo di alla madre, con collocamento prevalente del Controparte_2 minore presso la dimora della medesima;
Pagina 2 di 11 2.limitare la responsabilità genitoriale di entrambe le parti con riferimento alle frequentazioni genitori/figlio, che saranno regolamentate dal Servizio come specificato al punto 3) che segue;
3.confermare gli incarichi già assegnati al Servizio Sociale di Milano con provvedimento in data 4 luglio 2023, in particolare:
*mantenere un'attenta presa in carico del minore e del nucleo familiare, convocando i genitori almeno una volta al mese per avere aggiornamenti circa la situazione familiare;
*monitorare il percorso del padre presso il Serd e, in particolare, lo svolgimento degli esami tossicologici;
*regolamentare le frequentazioni fra il padre e il figlio, sentiti i genitori, secondo tempi e modalità rispondenti all'interesse del minore, sempre alla presenza di un educatore, con possibilità di limitarle ulteriormente o sospenderle in caso di pregiudizio per il figlio, oppure, al contrario, di ampliarle, ma soltanto laddove il padre prosegua con esito positivo tutti i percorsi necessari di supporto presso il Serd;
in occasione delle vacanze che trascorrerà all'estero per lunghi periodi, ad esempio CP_2 alle Filippine, i Servizi Sociali predisporranno altresì un calendario di videochiamate padre/figlio;
*proseguire tutti gli interventi di supporto ritenuti necessari e opportuni per la madre, in particolare un percorso di psicoterapia individuale;
*avviare e/o proseguire tutti gli ulteriori interventi che verranno ritenuti necessari e/o opportuni nell'interesse di , ivi compresi percorsi di sostegno psicologico laddove ritenuti CP_2 necessari;
4.confermare che il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore versando in favore della madre, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo pari a E.300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Milano;
4.disporre che la madre percepisca in via esclusiva l'assegno unico per il figlio.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una convivenza more uxorio dal 2015 al dicembre 2021 e dalla loro unione
è nato , il [...], riconosciuto da entrambi i genitori. CP_2
Con ricorso depositato in data 08.05.2023 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 disporre l'affido super esclusivo di alla madre, il collocamento del minore presso CP_2 quest'ultima, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio in modalità protetta, il contributo paterno nel mantenimento del minore nella somma mensile di € 200 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.06.2023 Controparte_1 si è costituito in giudizio e, aderendo alle domande di parte attrice in ordine al collocamento e
[...] al mantenimento del minore, ha chiesto disporsi l'affido condiviso di ad entrambi i CP_2 genitori e la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio secondo le modalità ritenute più opportune, anche eventualmente affidandone la gestione ai Servizi sociali competenti.
All'udienza del 04.07.2023 le parti, dopo ampia discussione, hanno aderito, ai meri fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, al seguente progetto nell'interesse del minore:
“-nomina del curatore speciale;
-collocamento prevalente del minore presso e con la mamma,
-limitazione di entrambi i genitori quanto alla regolamentazione delle frequentazioni padre/figli che verranno delegate ai SS, sentito il curatore speciale, prescrivendo in ogni caso che avvengano alla presenza di un educatore
Pagina 3 di 11 -fino all'attivazione dell'educativa, il padre vedrà il figlio minore alla presenza del nonno materno il sabato o la domenica pomeriggio indicativamente dalle 16.30 alle 18.30 secondo un calendario concordato pe ril tramite dei difensori, raccolta la disponibilità del nonno materno
- dal 10.08.2023 al 10.09.2023, allorquando il minore sarà in vacanza con la mamma e i nonni materni, i SS del comune di Milano, sentito il curatore speciale, predisporranno un calendario di video chiamate da effettuarsi tra il papà e il minore sull'utenza telefonica del nonno materno;
- avvio del resistente al per le valutazioni di competenza CP_4
-accessi domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori
-supporto individuale alla genitorialità
-valutazione NPI per il minore
-determinazione del contributo paterno € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.”. Quindi il Giudice Delegato, all'esito della discussione, ha così provveduto:
“A..quanto ai provvedimenti temporanei ed urgenti
Letti gli atti introduttivi, le memorie ritualmente depositate ed esaminata la documentazione di causa;
sentite le parti che hanno reso ampie dichiarazioni;
ritenuto preliminarmente che la situazione rappresentata da entrambi i genitori rende necessario, nell'interesse del figlio minore ex art. 473 bis. 8 lett c) cpc, la nomina di un curatore speciale che rappresenti in giudizio gli interessi e garantisce che ogni intervento disposto dal Tribunale abbia effettiva realizzazione;
preso atto che il papà ha visto il minore nell'ultimo anno all'incirca 5 volte, lo sente raramente e a fatica, non avendo costruito con lo stesso alcuna relazione stabile a causa delle vicende che hanno interessato il nucleo e che sono all'attenzione anche della giustizia penale, avendo la ricorrente denunciato condotte maltrattanti e di abuso di sostanze stupefacenti da parte del resistente, negate dallo stesso;
ritenuto che la situazione sopra apprestata meriti un attento approfondimento;
ritenuto opportuno, nelle more degli approfondimenti richiesti, limitare la responsabilità genitoriale di entrambe le parti con esclusivo riferimento alla regolamentazione delle frequentazioni padre/figlio che dovrà essere delegata ai SS del Comune di Milano, i quali sono incaricati di predisporre, sentito il curatore speciale, un calendario di incontri padre figlio in modalità osservata per il tramite dell'attivazione dell'educativa domiciliare e /o territoriale, garantendo che allo stato i genitori non si incontrino;
ritenuto che nelle more dell'attivazione dell'educativa, può essere recepito l'accordo raggiunto dalle parti che prevede che il padre vedrà il figlio minore alla presenza del nonno materno il sabato o la domenica pomeriggio indicativamente dalle 16.30 alle 18.30 secondo un calendario concordato per il tramite tramite dei difensori, raccolta la disponibilità del nonno materno;
ritenuto che può essere parimenti recepito l'accordo raggiunto dalle parti circa le vacanze estive
2'23 e, segnatamente il periodo dal 10.08.2023 al 10.09.2023, allorquando il minore sarà in vacanza con la mamma e i nonni materni, prevedendo che i SS del comune di Milano, sentito il curatore speciale (o in difetto ilo curatore speciale unitamente ai difensori delle parti), predispongano un calendario di video chiamate da effettuarsi tra il papà e il minore sull'utenza telefonica del nonno materno;
ritenuto che
i SS del Comune di Milano debbano inoltre essere espressamente incaricati di:
- avviare il resistente al per le valutazioni di competenza CP_4
-effettuare accessi domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori e colloqui conoscitivi con le figure adulte di riferimento
Pagina 4 di 11 -acquisire una relazione dalle insegnati e dal pediatra del minore;
-provvedere senza ritardo all'avvio del minore presso o comunque garantire la valutazione CP_5 neuro psichiatrica anche sollecitando il consultorio di Milano Via Remo Lavalle n. 7 presso cui il minore risulta già essere in lista d'attesa
-attivare un supporto individuale alla genitorialità
PQM
Adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse del nucleo e della prole minorenne.
1.dispone che il figlio minore resti collocato in via prevalente presso e con la mamma;
CP_2
2. limita la responsabilità genitoriale di entrambe le parti con esclusivo riferimento alla regolamentazione delle frequentazioni padre/figlio che viene espressamente delegata ai SS del
Comune di Milano, con preciso mandato a predisporre, sentito il curatore speciale, un calendario di incontri padre figlio in modalità osservata per il tramite dell'attivazione dell'educativa domiciliare e /o territoriale, garantendo che allo stato i genitori non si incontrino;
3.dispone che nelle more dell'attivazione dell'educativa il padre vedrà il figlio minore alla presenza del nonno materno il sabato o la domenica pomeriggio indicativamente dalle 16.30 alle 18.30 secondo un calendario concordato per il tramite dei difensori, raccolta la disponibilità del nonno materno;
3.nomina in favore di nato il [...] un curatore speciale individuato Controparte_2 nell'Avv. Alessandra Fornesi del foro di Milano, assegnando alla stessa termine fino al 30.07.2023 per depositare in atti breve memoria di costituzione
4.dispone che quanto alle vacanze estive e, segnatamente al periodo dal 10.08.2023 al 10.09.2023, allorquando il minore sarà in vacanza con la mamma e i nonni materni, i SS del comune di Milano, sentito il curatore speciale (o in difetto ilo curatore speciale unitamente ai difensori delle parti), predispongano un calendario di video chiamate da effettuarsi tra il papà e il minore sull'utenza telefonica del nonno materno;
5. incarica i SS del Comune di Milano di:
- avviare il resistente al per le valutazioni di competenza CP_4
-effettuare accessi domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori e colloqui conoscitivi con le figure adulte di riferimento
-acquisire una relazione dalle insegnati e dal pediatra del minore;
-provvedere senza ritardo all'avvio del minore presso o comunque garantire la valutazione CP_5 neuro psichiatrica anche sollecitando il consultorio di Milano Via Remo Lavalle n. 7 presso cui il minore risulta già essere in lista d'attesa
-attivare un supporto individuale alla genitorialità
6.pone, anche sull'accordo delle parti, a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese in favore ella ricorrente della somma di e 300,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee guida del Protocollo del Tribunale di Milano
Provvedimento immediatamente esecutivo
***
B. quanto alle richieste istruttorie
Il giudice delegato,
Pagina 5 di 11 premesso che tutti i documenti prodotti devono essere acquisiti fatta salva ogni valutazione relativa alla loro rilevanza ai fini della decisone;
rilevato che le istanze di prova orale formulate da parte ricorrente devono essere rigettate in quanto articolate in capitoli generici (si pensi all'utilizzo di locuzioni quali tal volta) e valutativi (ad esempio
“comportamenti aggressivi e violenti” etc) rilevato che la richiesta di CTU, peraltro limitata alla sola capacità genitoriale del resistente, deve essere rigettata non emergendo allo stato circostanze concrete che la rendano necessaria, risolvendosi pertanto in un'indagine esplorativa fatta salva in ogni caso la facoltà di attivazione dei poteri officiosi ex art. 473 bis. 44 cpc all'esito degli accertamenti delegati ai SS
PQM
1.acquisice i documenti prodotti da entrambe le parti
2.rigetta le istanze istruttorie”. All'udienza del 05.12.2023 il Giudice Delegato, sentite le parti, ha provveduto come segue:
“Conferma i provvedimenti attualmente vigenti e tutti gli incarichi già conferiti ai SS, sollecitando in particolare l'attivazione senza ritardo: dell'educativa, dell'avvio di un supporto alla genitorialità per il convenuto e alla presa in carico dello stesso da parte del SERT
Assegna ai SS termine fino al 14.03.2024 per trasmettere una relazione di aggiornamento
Rinvia la causa per l'esame della relazione all'udienza del 20.03.2024 ore 11.30”. All'udienza del 20.03.2024 il Giudice, sentite le parti e il curatore speciale, ha così provveduto:
“Ridetermina, sull'accordo delle parti, il contributo paterno al mantenimento del minore nella misura di € 300,00 mensili oltre al 50% delle sole spese mediche e scolastiche obbligatore che non richiedono il preventivo accordo
Conferma le statuizioni attualmente vigenti invitando i SS ad acquisire nel più breve tempo possibile la relazione conclusiva del SERD e confermando l'incarico ad attivare senza ritardo l'educativa domiciliare presso l'abitazione paterna, predisponendo un calendario di incontri infrasettimanali sentite le parti e il curatore speciale
Rinvia la causa all'udienza del 17.10.2024 ore 10.15
Assegna ai SS termine fino al 7.10.2024 per trasmettere una relazione di aggiornamento che dia conto degli esiti della valutazione del SERD, dell'attivazione dell'educativa presso il papà e dell'andamento degli incontri padre/figlio”. All'udienza del 18.12.2024 (tenutasi a seguito di rinvio del procedimento al fine di acquisire dai SS una relazione conclusiva oltre alla relazione UONPIA) il Giudice Delegato, sulla concorde richiesta delle parti di rinviare il procedimento per acquisire la relazione UONPIA ancora mancante, ha così provveduto:
“Conferma le statuizioni attualmente vigente tra le parti.
Dispnee che i SS acquisiscano senza ritardo una relazione di al fine di attualizzare lo stato CP_5 psico fisico del minore anche tenuto conto dei cambiamenti recentemente introdotti nonché una relazione aggiornata dal CP_6
Dispone che i SS trasmettano una relazione di aggiornamento che dia conto dell'andamento dell'educativa con il papà Rinvia la causa all'udienza del 16.04.2025 ore 9.15”. A tale udienza il Giudice, sentite le parti e il curatore speciale, ha dichiarato chiusa l'istruttoria e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, disponendo la sostituzione dell'udienza con il
Pagina 6 di 11 deposito di note scritte e assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 03.06.2025 il Giudice Delegato, lette le memorie ex art. 473-bis.28 c.p.c., ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 04.06.2025.
***
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel corso del procedimento è emerso con evidenza l'elevato grado di conflittualità interno alla coppia genitoriale, che si è tradotta nella difficoltà di entrambe le parti di intraprendere un dialogo adeguato e funzionale all'interesse del minore.
All'esito degli interventi affidati ai Servizi sociali del Comune di Milano, è stato evidenziato che “Le difficoltà di comunicazione tra i genitori continuano a ostacolare una gestione serena delle necessità del minore. Sia il sig. che la sig.ra si sono detti disponibili a lavorare su tale CP_1 Pt_1 difficoltà e a proseguire il percorso presso il Consultorio competente […] L'instabilità che ha caratterizzato la storia del nucleo richiede, a parere dello scrivente, un ulteriore tempo di monitoraggio ed osservazione” (cfr. relazione dei SS del 09.12.2024).
Invero, gli interventi avviati in favore dei genitori e della prole minorenne hanno messo in luce che:
- la madre, figura di riferimento per , ha sempre manifestato un atteggiamento CP_2 disponibile e collaborante nei confronti degli operatori dei Servizi sociali, dimostrando interesse a che il figlio coltivasse una relazione stabile con la figura paterna;
- il padre, in un primo tempo restio e poco collaborativo rispetto ai percorsi intrapresi, ha nel tempo assunto un atteggiamento di maggior consapevolezza sia rispetto al dichiarato uso di sostanze cannabinoidi sia rispetto alla necessità che gli incontri con il figlio fossero scanditi da regolarità e costanza per non turbare il benessere psicofisico di e per CP_2 assicurare al minore un accesso effettivo e responsabile anche alla figura paterna.
Con particolare riferimento alla valutazione presso il SERD, il sig. , dopo un primo CP_1 momento di mancata adesione ai progetti avviati (“Il paziente non è collaborante con le proposte del Servizio e non ha manifestato alcuna consapevolezza della sua dipendenza da uso di cannabinoidi”; cfr. relazione del 06.12.2024), “ha raggiunto una maggiore consapevolezza rispetto alla dannosità dei cannabinoidi ed è riuscito a realizzare un periodo di astensione di circa 3 mesi” (cfr. relazione del 26.3.2025). In ogni caso, la circostanza che il sig. abbia preso coscienza della CP_1 problematica soltanto di recente, così come la scarsa serietà con cui fino a poco tempo fa lo stesso si
è approcciato al percorso di valutazione impongono, come osservato dagli stessi SS, la prosecuzione del monitoraggio tossicologico e lo svolgimento periodico di colloqui di verifica sull'andamento dell'astensione.
Pertanto, se da un lato la madre ha dimostrato di essere pienamente capace di sintonizzarsi sui bisogni e sulle esigenze specifiche di , del quale si è occupata con continuità e serietà sin dalla CP_2 nascita, facendo fronte a tutte le sue necessità, anche di natura economica, dall'altro il padre ha assunto solo recentemente e solo a seguito dell'indispensabile intervento degli operatori del SS (compresa la figura dell'educatore da ultimo introdotta a sostegno del nucleo), un atteggiamento di maggior consapevolezza del proprio ruolo genitoriale, comunque ancora limitato ad attività ludico- sportive e poco investito sul piano, oltre che emotivo, organizzativo-gestionale della quotidianità del minore.
Pagina 7 di 11 Il Tribunale, infine, non può che dare atto dell'intervenuta condanna del sig. alla pena CP_1 complessiva di € 4.500 di multa per il reato di cui all'art. 581 c.p. commesso nei confronti della sig.ra
(cfr. decreto del 05.11.2024 – RGNR n. 35242/2022 e RGGIP n. 17184/2024 – al quale è Pt_1 stata proposta opposizione tuttora pendente).
Alla luce delle suddette considerazioni, tenuto conto del permanere delle difficoltà comunicative all'interno della coppia genitoriale e dell'assenza di una valutazione effettiva in ordine all'uso di sostanze cannabinoidi da parte del padre, in considerazione altresì di quanto rappresentato dai SS circa le competenze genitoriali delle parti come sopra ampiamente evidenziate, ritiene il Collegio di dover disporre l'affido esclusivo di alla madre, presso la quale dovrà rimanere CP_2 collocato, anche ai fini della residenza anagrafica.
Deve altresì essere confermata, alla luce della difficoltà dei genitori di intraprendere un confronto sano e adeguato alle esigenze del minore, la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in ordine alla regolamentazione di modalità e tempistiche di frequentazione tra CP_2
e il padre, con conseguente delega ai SS di modulare la calendarizzazione degli incontri padre-figlio secondo l'interesse e le esigenze personali del minore, alla necessaria presenza – almeno inizialmente e per tutto il corso del progetto a tal fine intrapreso – della figura dell'educatore.
In ogni caso, il percorso di valutazione SERD avviato per il padre deve essere considerato condizione imprescindibile affinché possa procedersi a una eventuale futura liberalizzazione degli incontri tra padre e figlio, considerato che è parte integrante del percorso di supporto avviato in suo favore e ha il principale obiettivo di responsabilizzare il padre consentendogli di ricoprire in modo serio e consapevole il proprio ruolo genitoriale.
Tale assetto risponde pienamente all'esigenza di garantire, da un lato, che le decisioni relative alla vita di non restino in pericoloso stallo a causa dell'assenza di comunicazione tra i CP_2 genitori e, dall'altro, che il minore abbia sereno accesso ad entrambe le figure genitoriali.
Ritiene, infine, il Collegio – in adesione alle conclusioni rassegnate dal curatore speciale – che sia necessario confermare gli incarichi già conferiti ai Servizi sociali del Comune di Milano, ai quali è espressamente delegato il compito di provvedere, in collaborazione con le competenti ASST, a:
• mantenere un'attenta presa in carico del minore e del nucleo familiare, convocando i genitori almeno una volta al mese per avere aggiornamenti circa la situazione familiare;
• avviare e/o proseguire tutti gli ulteriori interventi che verranno ritenuti necessari o anche solo opportuni nell'interesse di , ivi compresi eventuali percorsi di sostegno CP_2 psicologico, valutazione NPI ed educativa domiciliare;
• monitorare il percorso del padre presso il SERD e, in particolare, lo svolgimento degli esami tossicologici;
• proseguire tutti gli interventi di supporto psicologico individuale e alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
• regolamentare le frequentazioni padre-figlio, sentiti i genitori, secondo tempi e modalità rispondenti all'interesse del minore, sempre alla presenza di un educatore, con possibilità di limitarle ulteriormente o sospenderle in caso di pregiudizio per il figlio ovvero di ampliarle qualora il padre dimostri fattivamente il suo interesse a coltivare con costanza una relazione col figlio, subordinandone in ogni caso l'eventuale futura liberalizzazione al positivo esito di tutti i percorsi avviati in suo favore, anche presso il SERD;
in occasione delle vacanze che trascorrerà all'estero per lunghi periodi, ad esempio alle Filippine, i Servizi Sociali CP_2 predisporranno un apposito calendario di videochiamate padre-figlio.
Pagina 8 di 11 Sul mantenimento del figlio minore.
In sede di precisazione delle conclusioni le parti hanno chiesto la conferma, in punto economico, dei provvedimenti provvisori adottati in data 20.03.2024 dal Giudice Delegato, il quale ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del minore mediante la somma mensile di € 300 oltre al 50% delle solo spese mediche e scolastiche che non richiedono il preventivo accordo.
Ciò posto, dalla documentazione acquisita agli atti emerge che:
- La madre lavora come contabile presso la Open Fiber S.p.A., percependo una retribuzione mensile netta di circa € 1.600 (cfr. PF2023 con reddito complessivo pari a circa € 23.329), oltre ad € 205 mensili di AUU che percepisce integralmente;
ha inoltre due finanziamenti aperti, l'uno per l'acquisto dell'auto e l'altro per pagare i danni causati a seguito di incidente stradale, per un totale di circa € 770 mensili. Riceve, in ogni caso, il sostegno economico della propria famiglia, in particolare nel pagamento delle spese abitative.
- Il padre lavora come operario presso la OL s.a.s. di NI OL & C. e percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.360 (cfr. CU2023 con reddito complessivo per il 2022 pari a circa € 17.803); convive con l'attuale compagna, contribuendo al pagamento del canone di locazione dell'abitazione che ammonta complessivamente ad € 650 oltre spese. Tenuto conto delle esigenze di un bambino dell'età di (8 anni) e dei tempi di CP_2 permanenza con ciascun genitore con conseguenti oneri di cura diretti (il padre attualmente vede il minore soltanto il martedì pomeriggio, alla presenza dell'educatore), ritiene il Collegio che sia equo e congruo confermare le statuizioni provvisorie adottate all'esito dell'udienza del 20.03.2024, determinando il contributo paterno nel mantenimento del minore nella misura di € 300 mensili, oltre rivalutazione secondo gli Indici Istat (prima rivalutazione marzo 2025).
Quanto, invece, alle spese straordinarie relative al minore, considerata l'assenza quasi totale di comunicazione tra le parti e la necessità di escludere che la dinamica conflittuale interna alla coppia genitoriale sia di ostacolo all'adozione celere delle decisioni inerenti al figlio, considerata altresì l'età di e le esigenze che la stessa richiede siano soddisfatte, ritiene il Collegio equo e CP_2 congruo confermare a carico del padre l'obbligo di concorrere in ragione del 50% nel pagamento delle spese mediche e scolastiche che non richiedono il preventivo accordo.
L'AUU dovrà continuare ad essere percepito interamente dalla madre, genitore collocatario prevalente della prole.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti in punto di collocamento e mantenimento del minore, nonché della soccombenza di parte convenuta in ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, ritiene il Collegio che le spese di lite – liquidate come da dispositivo – debbano essere poste a carico di per 1/3 e compensate tra le parti per i restanti 2/3. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa pendente fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, così decide:
1) Dispone l'affidamento di (nato a [...] il [...]) in via esclusiva alla CP_2 madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica;
Pagina 9 di 11 2) Conferma la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla regolamentazione dei tempi e delle modalità di frequentazione padre-figlio, che verranno stabiliti, sentiti i genitori, dai Servizi sociali del Comune di Milano, tenuto esclusivamente conto del benessere psico-fisico e delle esigenze personali del minore;
3) Incarica i Servizi sociali del Comune di Milano di provvedere, in collaborazione con le competenti ASST, a:
• mantenere un'attenta presa in carico del minore e del nucleo familiare, convocando i genitori almeno una volta al mese per avere aggiornamenti circa la situazione familiare;
• avviare e/o proseguire tutti gli ulteriori interventi che verranno ritenuti necessari o anche solo opportuni nell'interesse di , ivi compresi eventuali percorsi di CP_2 sostegno psicologico, valutazione NPI ed educativa domiciliare;
• monitorare il percorso del padre presso il SERD e, in particolare, lo svolgimento degli esami tossicologici;
• proseguire tutti gli interventi di supporto psicologico individuale e alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
• regolamentare le frequentazioni padre-figlio, sentiti i genitori, secondo tempi e modalità rispondenti all'interesse del minore, sempre alla presenza di un educatore, con possibilità di limitarle ulteriormente o sospenderle in caso di pregiudizio per il figlio ovvero di ampliarle qualora il padre dimostri fattivamente il suo interesse a coltivare con costanza una relazione col figlio, subordinandone in ogni caso l'eventuale futura liberalizzazione al positivo esito di tutti i percorsi avviati in suo favore, anche presso il
SERD; in occasione delle vacanze che trascorrerà all'estero per lunghi periodi, ad CP_2 esempio alle Filippine, i Servizi Sociali predisporranno un apposito calendario di videochiamate padre-figlio.
4) Conferma a carico di l'obbligo di contribuire nel mantenimento del Controparte_1 figlio minore versando a , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 300 Parte_1
(somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
prima rivalutazione marzo 2025);
5) Conferma a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 50% Controparte_1 nelle spese mediche e scolastiche relative al minore che non richiedono il preventivo accordo, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte (residuando a carico della madre il restante 30% delle stesse):
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione
Pagina 10 di 11 didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) Dispone che l'AUU continui ad essere percepito dalla madre in ragione del 100%;
7) Liquida le spese di lite in € 2.700 per compensi, oltre IVA se dovuta, CPA e 15% di rimborso spese generali, disponendo che le stesse siano poste a carico di per Controparte_1
1/3 e compensate tra le parti per i restanti 2/3.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Si comunichi anche ai SS del Comune di Milano.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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