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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/05/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7666/2022 RG fissata all'udienza del 13/05/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
MANGIONE ANDREA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo:
1) dichiarare che la ricorrente ha realmente svolto attività di tipo agricolo per conto terzi negli anni 2016,
2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 per un totale di 102 contributi giornalieri ad anno;
2) per l'effetto, ordinare la sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
3) di conseguenza, condannare l' al pagamento delle indennità di disoccupazione agricola CP_1
2020 e dell'indennità di malattia relativa all'anno 2021 come documentata in atti;
In punto di fatto, ha rappresentato come:
1 1) La ricorrente svolge abitualmente l'attività di bracciante agricola stagionale, a tanto essendosi dedicata nell'intero arco della propria esperienza professionale e sin dal 1989, come emerge dall'estratto conto previdenziale;
2) in detto contesto, la stessa ha intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'azienda agricola di , c.f. , con sede legale in CP_2 CodiceFiscale_1
Copertino (Le) alla via Casole Esterna n. 16, nel 2016 nei mesi da aprile a settembre per 102 giornate lavorative, nel 2017 nei mesi da gennaio a giugno per 102 giornate lavorative, nel 2018 nei mesi da gennaio a giugno per 102 giornate lavorative, nel 2019 nei mesi da febbraio a luglio per 102 giornate lavorative, nel 2020 nei mesi da gennaio a giugno per n. 102 giornate lavorative e nel 2021 nei mesi da febbraio a giugno per 102 giornate lavorative, come risulta dai relativi cedolini paga;
3) nel dettaglio, la deducente si è occupata della coltivazione di ortaggi e verdure varie (CH, PE, ZA, cocomeri, LI, CO, etc.), presso alcuni terreni ubicati in agro di Copertino alle contrade Olmo, S. Angelo e Casole;
4) nel disbrigo di tali incombenze, ella ha osservato un orario lavorativo di circa sei ore al dì (dalle
6,00/7,00 alle 12,00/13,00 circa a seconda delle stagioni), osservando le direttive impartite dalla sig.ra o da suoi preposti tra cui in particolar modo il padre la quale provvedeva CP_2 Persona_1 altresì all'erogazione della retribuzione di circa € 50,00 giornalieri, versati a fine settimana;
5) sennonché, l' resistente ha disconosciuto le prestazioni lavorative dinanzi richiamate, senza CP_3 peraltro notificare alcun formale provvedimento di cancellazione, tant'è che l'odierna istante ha appreso della sanzione irrogata all'esito di una causale verifica della propria posizione previdenziale;
6) a ogni modo, il disconoscimento è stato immediatamente impugnato in sede giustiziale con ricorso del
22/12/2021 innanzi alla Commissione Prov.le CISOA, rimasta silente;
7) in conseguenza di quanto testé rappresentato, alla lavoratrice è stata altresì negata la percezione dell'indennità di disoccupazione agricola inerente all'anno 2020 e dell'indennità di malattia maturata nell'anno 2021. …
Ha quindi eccepito l'illegittimità della cancellazione da parte di CP_1
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. Ha eccepito la tardività CP_1 del ricorso ex dl 7/1970, art. 22. Ha richiamato le risultanze del verbale ispettivo che ha portato al disconoscimento delle giornate agricole.
2 In corso di istruttoria è stato acquisito il verbale di prova relativo alle dichiarazioni rese in altro giudizio dall'ispettore (le stesse sono ammissibili e valutabili come prove c.d. Tes_1 atipiche).
1. Appare necessario primariamente richiamare la giurisprudenza in materia di valore del verbale ispettivo. In tal senso, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' i cui funzionari avevano personalmente CP_1 esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341).
Così si esprime Cass. 23800/2014.
Inoltre, Cass. 27210/2017 (pg. 5 penultimo paragrafo) ha fatto presente che - per risalente orientamento (così letteralmente) - le “dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, […] possono costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione della causa”.
Sul punto, Cass. 14181/2017 ha ulteriormente precisato che: corre obbligo rilevare che la genuinità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva può essere apprezzata maggiormente dal giudice di merito rispetto al contenuto delle successive prove testimoniali, soprattutto quando l'indagine compiuta al riguardo è adeguatamente motivata, […]. Si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 15073 del 6/6/2008) che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente
3 valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori." (conf. a Cass. sez. lav. n. 3525 del 22/2/2005 e da ultimo v. Cass. sez. lav. n. 13054 del 10/6/2014 sulla insindacabilità, in sede di legittimità, del "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato).
Ancora Cass. 15796/2017 ha rammentato che: il verbale ispettivo, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. n. 23800 del 07/11/2014; Cass. 14965 del 06/09/2012; Cass. 9251 del
19/04/2010 ex multis).
2. Precisato quanto sopra, è infondata la censura di violazione del diritto di difesa e di carenza di motivazione nonché istruttoria. Come recentemente ribadito da Cass. 14110 del
2024: vertendosi in materia di obbligazioni di natura pubblica, che nascono ex lege al verificarsi dei requisiti di volta in volta previsti dall'ordinamento, la funzione del procedimento amministrativo che è preordinato alla loro adozione è di natura meramente ricognitiva: e ciò comporta non soltanto che all'inadempimento dell'ente che sia pregiudizievole per il diritto del privato può direttamente porre rimedio il giudice ordinario, dinanzi al quale si fa valere direttamente il rapporto obbligatorio, ma soprattutto che, trattandosi di atti rigidamente vincolati alla regola del rapporto obbligatorio, lo stesso ente previdenziale può sempre prendere, senza formalità alcuna (e dunque anche in giudizio), una diversa posizione in ordine al contenuto dell'obbligazione, non essendo in alcun modo vincolato da altri atti emessi in precedenza, ma soltanto alla legge del rapporto (così, espressamente, già Cass. n. 2804 del 2003). Sta qui la ragione ultima per cui gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono logicamente ritenersi sottratti all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990: si tratta infatti di atti in cui la motivazione è affatto irrilevante, decisivo essendo soltanto che il comportamento dell'ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge direttamente dalla legge. Ed è per ciò che questa Corte ha da tempo affermato che, stante l'indifferenza del procedimento
4 amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'ente medesimo (così, espressamente, Cass. n. 2804 del
2003, cit., cui hanno dato seguito, tra le numerose, Cass. nn. 9986 del 2009, 20604 del 2014,
31954 del 2019 e 3556 del 2023, cit.)» (Cass., sez. lav., 11 dicembre 2023, n. 34482)…
Il presente è quindi giudizio sul rapporto e non sull'atto, rispetto al quale eventuali violazioni procedimentali di non esimono la parte dalla prova rispetto la spettanza CP_1 della propria posizione giuridica (l'onere della prova è di parte ricorrente;
cfr. Cass.
7845/2003, per tutte).
3. Parimenti infondata è l'eccezione di tardività sollevata da Tra la data della notifica CP_1 del disconoscimento (2-3-22) e il deposito del ricorso giurisdizionale (13-7-22) sono trascorsi meno di 150 gg (e quindi a prescindere anche dalla proposizione del ricorso amministrativo il ricorso sarebbe tempestivo).
4. Nel merito appare necessario analizzare preliminarmente il contenuto del verbale ispettivo.
I verbalizzanti hanno rilevato innanzitutto la totale assenza dal 2016 in poi di pagamento delle contribuzioni rispetto ai lavoratori dichiarati. Hanno rilevato una sostanziale assenza di pagamenti tracciati anche dopo l'entrata in vigore della normativa in materia.
Inoltre, gli stessi hanno rilevato una sproporzione tra ricavi e spese che nel quinquennio si aggira oltre 5 milioni di euro. In sostanza – anche elidendo i contributi non pagati e che quindi la non ha materialmente speso - la avrebbe personalmente anticipato CP_2 CP_2 almeno circa 4 milioni di euro (parlando di stipendi e fatture per acquisti). Per non parlare della cifra in contanti che avrebbe speso per stipendi in contanti, dato che solo una irrisoria parte dei dipendenti dichiarati era pagato in maniera tracciabile.
5 Appare circostanza inverosimile un simile dispendio di denaro, data anche la mancanza di risorse proprie documentate in capo alla . Ulteriormente, sono stati rinvenuti presenti CP_2 lavoratori extracomunitari “in nero”.
Inoltre, risulterebbero dichiarati braccianti anche in giornate c.d. piovose nelle quali l'attività non appare realisticamente svolgibile.
E' ben vero che questo giudizio riguarda la posizione della bracciante ST ma va anche sottolineato come il presupposto del disconoscimento sia la sussistenza di un macroscopico ingigantimento dei fabbisogni.
5. Analizzando le testimonianze rese, la teste a fatto presente che: Tes_2
ADR: conosco la ricorrente.
ADR: abbiamo lavorato assieme. Spesso.
ADR: 2017, 2021 nella ditta CP_2
ADR: terreni a Copertino dove c'erano le serre e la parte vicina al cimitero e zona
Copertino Carmiano. CP_ ADR: anche io sono in causa con
ADR: sono stata cancellata.
ADR: da gennaio a giugno.
ADR: coltivavamo a gennaio febbraio marzo, poi piantavamo e raccoglievamo.
ADR: anche nelle serre.
ADR: nell'inverno le primizie e poi ad aprile maggio iniziavamo a raccogliere.
ADR: anche in campo aperto lavoravamo.
ADR: sulle 104/107 giornate
ADR: lavoravamo nella stessa squadra.
ADR: noi una decina di persone. C'erano anche altre squadre.
ADR: ci divideva o o Per_1 CP_2
ADR: all'estate 5.30/11-11.30
ADR: d'inverno dalle 7 alle 13. O 12.30 CP_ ADR: a volte ci pagava a volte . Per_1
ADR: ci pagavano ogni 15 gg con acconti e con la busta paga il resto.
ADR: contanti pagava. CP_ ADR: o o ci dicevano cosa fare. Per_1
6 ADR: io lavoravo con la Pt_1
ADR: più o meno anche lei ha fatto lo stesso numero di giornate.
ADR: albanesi c'erano.
ADR:ci vedevamo la mattina a casa e poi loro ci dividevano. CP_2
ADR: preciso che intendevo dal 2017 al 2021. Cinque anni abbiamo lavorato assieme
ADR: io ho iniziato nel 2016.
ADR: che io sappia la GI non è testimone nella mia causa.
La teste ha sostanzialmente reso dichiarazioni simili a quelle superiori ed è stata Tes_3 anch'ella disconosciuta.
La teste ha fatto presente: Tes_4
ADR: conosco la sig.ra Abbiamo lavorato assieme da . Nel Pt_1 CP_2
2019, 2020, 2021.
ADR: in base al periodo. Noi abbiamo lavorato nei primi semestri dei diversi anni.
D'inverno nelle serre oppure preparavamo il terreno. Fino a maggio lavoravamo. I primi di giugno massimo.
ADR: 50/60 giornate l'anno. Questo io. nel 2019 ho lavorato anche di più. La signora non so esattamente quante giornate. Spesso lavoravamo assieme ma non sempre. Eravamo divisi in squadre. due o tre squadre.
ADR: c'era Casole, presso l'abitazione dei L'altro vicino al Cimitero, S. CP_2
Angelo. L'altro più presso Carmiano, verso la strada per Carmiano, sempre in agro di Copertino. Di nome Persona_2
ADR: o c'era o il padre o a volte il fratello di . CP_2 CP_2
ADR: ne ha due fratelli, parlo di il più grande. Per_3
ADR: sono stata disconosciuta. Sono in causa con CP_1
ADR: gennaio febbraio 6.30/7. Quando faceva più caldo facevamo mezz'ora prima anche un'ora prima. Dipendeva dal clima.
ADR: circa 5 ore al giorno. Poi dipendeva se c'era da finire qualcosa, si lavorava qualcosa in più o se pioveva si smetteva prima. Quando lavoravamo in campagna d'inverno all'aperto.
7 CP_ ADR: a volte ci pagava . Ci dava anche un acconto in campagna a volte.
ADR: a fine mese il resto. A volte avanzavamo anche dai mesi precedenti. Non era regolare.
ADR: a volte anche il padre o i fratelli.
ADR: spesso in contanti. A me ha dato anche assegni.
ADR: la ricorrente non so come è stata pagata.
ADR: 10 persone/12 persone per squadra e due o tre squadra alla volta. Non sullo stesso terreno. Ci dava lei le direttive dove dovevamo andare.
ADR: io con la mia. La signora anche. Le veniva da Parte_2
ADR: penso la ricorrente non sia mia testimone.
ADR: io sono in causa con per il disconoscimento … CP_1
La teste ha fatto presente che: Tes_5
ADR: conosco . Parte_1
ADR: abbiamo lavorato assieme dal 2016 al 2021. Spesso e volentieri abbiamo lavorato assieme.
ADR: per l'azienda CP_2
ADR: io metto 102 gg. la signora non ne sono sicura. So che abbiamo Parte_1 lavorato assieme un po' di tempo. Non so dire quante ne ha fatto e quante ne metteva lei.
ADR: essendo di veniva con una sua amica. è il nome Parte_2 Per_4 dell'amica.
ADR: in linea di massima lavoravamo negli stessi periodi solo che lei iniziava prima di me. Io iniziavo a marzo, facendo pochi giorni nelle serre.
ADR: la ricorrente iniziava prima. Ovviamente finiva prima. Io finivo ad agosto diciamo, settembre.
ADR: la ricorrente smetteva un paio di mesi prima. Non ricordo più di preciso.
ADR: fino a marzo si lavorava nelle serre di solito. Poi le piantine sistemate nelle serre si trapiantavano in campo aperto ad aprile maggio e lì iniziavo a lavorare più giorni.
ADR: la ricorrente iniziava prima di me nelle serre e poi ci si spostava in campo aperto per piantare poponelle, ZA, PE, rape LI. N po' di tutto. Le primizie e cose varie.
ADR: a marzo iniziavamo per le 7/7.30. d'estate 5/5.30. 5/6 ore al giorno. CP_ ADR: le direttive in genere le dava la . In mancanza sua c'era il padre
8 o i fratelli e Per_1 Per_5 Per_3
CP_ ADR: normalmente pagava. E pagavano non spesso e non sempre tutto.
Ogni 15 gg davano un acconto poi la busta paga a fine mese o fine lavori.
ADR: erano leggeri nel pagamento.
ADR: 50 euro al giorno. CP_ ADR: se non c'era pagavano il padre o i fratelli.
ADR: la squadra era i 10/12 persone non meno di 10. Di solito io con una squadra mi trovavo.
ADR: ci vedevamo direttamente sul posto andavo con la mia macchina e parcheggiavamo lì.
ADR: siamo andati sulla Copertino Carmiano, detto Sulla Copertino Per_6 cimitero, S. Angelo e le serre erano nell'abitazione a via Casole.
ADR: sono stata disconosciuta e ho fatto ricorso.
ADR: non è mia testimone la GI per quanto ne so.
6. sono state acquisite a verbale le dichiarazioni rese in altro giudizio dall'ispettore Tes_1
… A.D.R. confermo che gli accertamenti iniziarono il 31.07.2020 a seguito dell'istanza di emersione di n. 21 cittadini extracomunitari presentata dalla titolare dell'azienda ; quello stesso giorno ci CP_2 recammo sui terreni accompagnati da e dalla dipendente;
fu la stessa CP_2 Testimone_6 CP_2
ad accompagnarci sui terreni precedendoci con la macchina, noi la seguimmo;
i terreni erano in agro
[...] di Copertino, c'erano tre appezzamenti in particolare, in uno avevano già finito di raccogliere, c'erano solo PE, in quello più grosso c'era anche il vigneto ed alcuni ortaggi e c'era infine un terreno proprio dove c'era l'abitazione di , lì c'erano serre che in quel momento erano incolte perché faceva troppo CP_2 caldo;
andammo di mattina verso mezzogiorno circa, in quella giornata non trovammo nessuno a lavorare,
ci disse che i braccianti erano già andati via. CP_2
A.D.R. un secondo sopralluogo fu fatto il 23 settembre 2020 e nell'occasione trovammo 12 lavoratori sul terreno dove c'era il vigneto;
andammo sempre di mattina, di nostra iniziativa e senza;
CP_2
c'erano due italiani che furono identificati in e , una cittadina rumena di Persona_7 Persona_8 nome e 7 extracomunitari, alcuni in nero e alcuni registrati;
nell'occasione andammo solo sul Persona_9 terreno più grande coltivato a vigneto;
non ricordo se tornammo anche sugli altri due terreni, in azienda non andammo quel giorno;
non abbiamo scoperto l'esistenza di altri terreni oltre a quelli che ci furono indicati da in occasione del primo accesso;
in denuncia aziendale erano indicati anche dei terreni in agro CP_2
9 di Galatina e in agro di Nardò, dove però non ci ha mai portati e noi non abbiamo mai CP_2 effettuato sopralluoghi.
A.D.R. altro sopralluogo fu effettuato il 30 settembre 2020 su tutti i terreni in agro di Copertino che ci aveva indicato e nell'occasione non trovammo nessuno, mentre sul libro unico per tale data CP_2 risultavano in forza, quindi presenti, 79 lavoratori;
faccio presente che, mentre gli accessi durante i quali furono trovati lavoratori erano noti all'azienda, quelli durante i quali non fu trovato nessuno non erano noti all'azienda; ciò ha comportato notevoli differenze, in quanto sul libro unico per il 23 settembre risultavano presenti solo quei lavoratori che furono trovati presenti e che ho prima indicato, mentre invece il
22 settembre, giorno precedente, risultavano presenti 97 lavoratori. Il 30 settembre andammo alle 11:48 e come ho detto non trovammo nessuno, non c'erano machine parcheggiate, anzi non ne abbiamo mai trovate,
l'azienda aveva a disposizione un pulmino con 7-9 posti;
con riferimento allo stato dei terreni il 23 settembre i lavoratori extracomunitari stavano spiantando le CH ed erano rimaste solo un poco di cocumelle o cocumarazzi o altre piante improduttive, mentre il vigneto stava ancora lì, ma preciso che ci ha CP_2 riferito che la raccolta non la fanno loro, la fanno i terzi compratori con le macchine;
se non sbaglio c'erano fatture di vendita di uva, non ricordo di preciso.
A.D.R. abbiamo fatto altri sopralluoghi il 29 gennaio 2021 alle 10:00 su tutti e tre i terreni e anche in tale occasione non c'era nessuno presente, i terreni erano incolti, ma sui registri risultavano presenti al lavoro
24 lavoratori;
poi il 18 febbraio ore 10:40, nell'occasione erano presenti Persona_10 Persona_9
e , i quali erano intenti a potare il vigneto con forbici elettroniche;
dal libro unico per quel Persona_8 giorno erano presenti solo 4 lavoratori, mentre il giorno presente e quello successivo erano presenti 44 lavoratori;
il 10.03.2021 alle ore 10:15, all'interno delle serre trovammo , Persona_9 CP_4
e , mentre all'esterno c'erano alcuni extracomunitari;
anche in questo caso Persona_7 Persona_8 sul libro unico per il giorno dell'accesso erano presenti 8 lavoratori, mentre nel giorno precedente 57 e in quello successivo 34; il 17.03.2021 ore 11:00 non abbiamo trovato nessuno e sul libro unico risultavano presenti 92 lavoratori;
il 25.03.2021 ore 10:00 trovammo , Persona_9 Persona_8 [...]
, , e due extracomunitari;
poi il 26.03.2021 ore 09:43 Per_7 Persona_11 CP_4 nessuno era presente, sul libro unico erano registrati 55 lavoratori;
il 31.03.2021 ore 09:03 nessuno era presente, sul libro unico erano registrati 75 lavoratori;
08.04.2021, ore 10:30 nessuno era presente, sul libro unico erano registrati 75 lavoratori;
14.04.2021, ore 09:30 nessuno era presente, sul libro unico erano registrati 92 lavoratori;
il 28.04.2021 trovammo Per_10
e un extracomunitario, oltre ad alcuni lavoratori che stavano su una parte del terreno che era
[...] stata data al fratello di e furono identificati in , , CP_2 Persona_9 Persona_7 Persona_8
10 e , oltre a 6 cittadina extracomunitari;
l'ultimo accesso il 03.06.2021 CP_4 Persona_11 ore 09:30 ed era presente solo nell'azienda dove ci sono le serre. Persona_9
A.D.R. Al termine, abbiamo ritenuto validi i rapporti di lavoro delle persone trovate sui terreni e di quelli per i quali abbiamo trovato dei riscontri, tipo pagamenti tracciabili a mezzo bonifico o assegno.
A.D.R. i lavoratori risultanti sul libro unico non sono stati singolarmente ascoltati.
7. Con riferimento alle risultanze istruttorie, la ricorrente nei giorni 10.3.21, 17.3.21 e
26.3.21 risultava presente secondo le buste paga mentre non risulta rintracciata alla luce degli accessi ispettivi. Inoltre, non risultano pagamenti tracciati in suo favore.
Ulteriormente, va fatto presente che le stesse testimonianze escusse non appaiono precise nell'identificare quante giornate abbia effettuato la ricorrente (come si evince dalla incertezze sull'indicazione delle giornate lavorate dalla ricorrente).
Inoltre, appare opportuno precisare che si è in presenza di una società viziata da gravi irregolarità gestionali che, pur non potendo assurgere ad elemento discretivo nella valutazione, devono suggerire estrema attenzione nella valutazione dei fatti di causa.
Ulteriormente, pur non essendo fattore determinante, va considerato come anche le testi escusse siano state disconosciute da CP_1
8. Il ricorso deve quindi essere rigettato e con esso anche la domanda di prestazioni previdenziali qui proposta.
Le spese si compensano data la natura del contenzioso e la difficoltà della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7666/2022, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 15/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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