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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5353 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7120/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (cessazione effetti civili del matrimonio) promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GROSSO SILVIA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti PELLISSIER ANDREA Controparte_1
e LA RA GI RE TA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 12/10/2025”
Per il resistente:
“come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 9/10/2025”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone” pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Statte (TA) il 30/06/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 8, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 23/04/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituita ritualmente parte resistente non opponendosi alla pronuncia di separazione.
All'udienza del giorno 28/10/2024 le parti sono state sentite congiuntamente alla presenza dei rispettivi difensori ed all'esito di essa raggiungevano un accordo in punto spese nei termini di compensazione. Il Giudice Relatore, pertanto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Con sentenza n. 98/2025 del 29/11/2024, pubblicata in data 09/01/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
Le parti hanno provveduto al deposito delle note di trattazione scritta nei termini assegnati precisando congiuntamente le loro conclusioni;
pertanto, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 49 c.p.c.
pagina 2 di 3 pronuncia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
dà atto che le parti sono entrambe occupate, autonome ed economicamente autosufficienti. dichiara le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7120/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (cessazione effetti civili del matrimonio) promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GROSSO SILVIA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti PELLISSIER ANDREA Controparte_1
e LA RA GI RE TA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 12/10/2025”
Per il resistente:
“come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 9/10/2025”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone” pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Statte (TA) il 30/06/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 8, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 23/04/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituita ritualmente parte resistente non opponendosi alla pronuncia di separazione.
All'udienza del giorno 28/10/2024 le parti sono state sentite congiuntamente alla presenza dei rispettivi difensori ed all'esito di essa raggiungevano un accordo in punto spese nei termini di compensazione. Il Giudice Relatore, pertanto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Con sentenza n. 98/2025 del 29/11/2024, pubblicata in data 09/01/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
Le parti hanno provveduto al deposito delle note di trattazione scritta nei termini assegnati precisando congiuntamente le loro conclusioni;
pertanto, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 49 c.p.c.
pagina 2 di 3 pronuncia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
dà atto che le parti sono entrambe occupate, autonome ed economicamente autosufficienti. dichiara le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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