Ordinanza cautelare 9 giugno 2016
Decreto decisorio 6 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 06/12/2021, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2021
N. 00385/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 385 del 2016, proposto da
Progetto.33 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvano Ciscato, Andrea Faresin, con domicilio eletto presso lo studio Antonio AR in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Barel, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;
Azienda Ulss n. 3 Bassano del Grappa (Vi), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Cacciavillani, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
Presidio Ospedaliero dell'Azienda U.L.S.S. n. 3 di Asiago, Comune di Roana non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della delibera della Giunta Regionale n. 1892 del 23.12.2015, avente ad oggetto "Attuazione della sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 1118/15. Integrazione dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie che erogano prestazioni di ricovero. Integrazione della DGR 2501/04 art. 10 l.r. 22/2002";del verbale di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio della struttura del 5.02.2016 e delle relative note di accompagnamento di pari data del Team Leader del Gruppo Tecnico di Valutazione e del Direttore Generale dell' ASL n. 20;del verbale di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio della struttura di data 10.03.2016 e delle relative note di accompagnamento del Team Leader del Gruppo Tecnico di Valutazione e del 14.03.2016 del Direttore Generale dell'ASL n. 20;dell'atto della Regione Veneto - Area Sanità e Sociale - Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria 11.02.2016, prot. n. 53436; dell'atto della Regione Veneto - Area Sanità e Sociale - Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria 08.03.2016, prot. n. 91983.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 31 marzo 2016;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 6 dicembre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO