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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 09/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1312/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/11/1974 e residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stalla Daniela Maria e Orsi Elena del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stalla Daniela Maria e Orsi Elena del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 23/04/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Moncrivello (VC) il
21/09/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 13, Parte II -
Serie A, Anno 2002.
Dall'unione sono nati i figli , oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e in Per_1 data 24/11/2009, ancora minore. Per_2
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 99 del 13/05/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 20 dicembre 2024 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della figlia minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Moncrivello (VC) il 21/09/2002, trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 13, Parte II - Serie A, Anno 2002, alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori con collocazione e residenza Per_2 anagrafica presso il padre. Ciascun genitore avrà l'esercizio disgiunto della responsabilità
pagina 2 di 4 genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui terrà la figlia con sé;
2. la casa coniugale sita in Moncrivello, Via Maglione 5, con gli arredi in essa contenuti rimane assegnata al signor che ne è anche proprietario. La signora se ne è Pt_1 Pt_2 già allontanata ritirando i propri effetti personali;
3. la mamma potrà tenere con sé la figlia in qualsiasi momento secondo accordi che concorderà con il marito e compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore. In mancanza di accordo la mamma avrà comunque diritto di tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
• un fine settimana ogni due dal sabato mattina al sabato sera e dalla domenica mattina alla domenica sera;
• una sera infrasettimanale alla settimana dalle ore 15 alle ore 22;
• quindici giorni anche continuativi durante le vacanze estive in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• durante le vacanze di Natale ad anni alterni con il padre, un anno dalla fine della scuola al 30 dicembre sera e l'anno successivo dal 30 dicembre sera fino alla ripresa della scuola. Il periodo fine scuola – 30 dicembre 2024 sarà trascorso con la mamma;
• durante la Pasqua, ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. La Pasqua 2025 sarà trascorsa con la mamma;
• gli eventuali “ponti” generati da festività infrasettimanali saranno trascorsi con un genitore e con l'altro in modo alternato;
• sia le vacanze estive, natalizie e pasquali, sia gli eventuali “ponti” non avranno incidenza sui turni previsti dal calendario ordinario, che rimarrà invariato;
4. si dà atto che i genitori si impegnano a non imporre alla figlia minore le loro eventuali nuove relazioni affettive e ad utilizzare comunque tutta la gradualità necessaria, tenendo conto della sensibilità della figlia e concordando fra loro modi e tempi dell'eventuale inserimento di nuove figure nella vita di Per_2
5. la signora corrisponderà al signor a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Pt_1 della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, un assegno di Euro 600,00 mensili a decorrere dal mese di maggio 2024 e sino al settembre 2024. A partire dall'ottobre 2024 l'assegno sarà ridotto ad Euro 450,00. Detto assegno verrà rivalutato a decorrere dal maggio 2025 sulla base della variazione dell'indice ISTAT;
6. i coniugi si impegnano a suddividere al 50% tutte le spese straordinarie relative alla minore
(quali ad esempio mediche, scolastiche, sportive, ricreative) purché previamente concordate e documentate o necessitate. I coniugi faranno applicazione del protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Vercelli sulle spese dei figli sottoscritto in data
21/12/2018 che dichiarano di ben conoscere;
7. l'Assegno Unico per la figlia minore, o altra provvidenza equivalente che venisse in futuro disposta per legge, verrà percepito dal padre;
8. si dà atto che le parti si dichiarano e riconoscono di essere economicamente indipendenti;
9. si dà atto che le spese della presente procedura saranno suddivise fra le parti al 50%.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 09/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1312/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/11/1974 e residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stalla Daniela Maria e Orsi Elena del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stalla Daniela Maria e Orsi Elena del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 23/04/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Moncrivello (VC) il
21/09/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 13, Parte II -
Serie A, Anno 2002.
Dall'unione sono nati i figli , oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e in Per_1 data 24/11/2009, ancora minore. Per_2
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 99 del 13/05/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 20 dicembre 2024 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della figlia minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Moncrivello (VC) il 21/09/2002, trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 13, Parte II - Serie A, Anno 2002, alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori con collocazione e residenza Per_2 anagrafica presso il padre. Ciascun genitore avrà l'esercizio disgiunto della responsabilità
pagina 2 di 4 genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui terrà la figlia con sé;
2. la casa coniugale sita in Moncrivello, Via Maglione 5, con gli arredi in essa contenuti rimane assegnata al signor che ne è anche proprietario. La signora se ne è Pt_1 Pt_2 già allontanata ritirando i propri effetti personali;
3. la mamma potrà tenere con sé la figlia in qualsiasi momento secondo accordi che concorderà con il marito e compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore. In mancanza di accordo la mamma avrà comunque diritto di tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
• un fine settimana ogni due dal sabato mattina al sabato sera e dalla domenica mattina alla domenica sera;
• una sera infrasettimanale alla settimana dalle ore 15 alle ore 22;
• quindici giorni anche continuativi durante le vacanze estive in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• durante le vacanze di Natale ad anni alterni con il padre, un anno dalla fine della scuola al 30 dicembre sera e l'anno successivo dal 30 dicembre sera fino alla ripresa della scuola. Il periodo fine scuola – 30 dicembre 2024 sarà trascorso con la mamma;
• durante la Pasqua, ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. La Pasqua 2025 sarà trascorsa con la mamma;
• gli eventuali “ponti” generati da festività infrasettimanali saranno trascorsi con un genitore e con l'altro in modo alternato;
• sia le vacanze estive, natalizie e pasquali, sia gli eventuali “ponti” non avranno incidenza sui turni previsti dal calendario ordinario, che rimarrà invariato;
4. si dà atto che i genitori si impegnano a non imporre alla figlia minore le loro eventuali nuove relazioni affettive e ad utilizzare comunque tutta la gradualità necessaria, tenendo conto della sensibilità della figlia e concordando fra loro modi e tempi dell'eventuale inserimento di nuove figure nella vita di Per_2
5. la signora corrisponderà al signor a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Pt_1 della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, un assegno di Euro 600,00 mensili a decorrere dal mese di maggio 2024 e sino al settembre 2024. A partire dall'ottobre 2024 l'assegno sarà ridotto ad Euro 450,00. Detto assegno verrà rivalutato a decorrere dal maggio 2025 sulla base della variazione dell'indice ISTAT;
6. i coniugi si impegnano a suddividere al 50% tutte le spese straordinarie relative alla minore
(quali ad esempio mediche, scolastiche, sportive, ricreative) purché previamente concordate e documentate o necessitate. I coniugi faranno applicazione del protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Vercelli sulle spese dei figli sottoscritto in data
21/12/2018 che dichiarano di ben conoscere;
7. l'Assegno Unico per la figlia minore, o altra provvidenza equivalente che venisse in futuro disposta per legge, verrà percepito dal padre;
8. si dà atto che le parti si dichiarano e riconoscono di essere economicamente indipendenti;
9. si dà atto che le spese della presente procedura saranno suddivise fra le parti al 50%.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 09/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4