Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r.
115/2002 e 59
d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici: dott. Caterina Macchi - presidente rel. dott. Luca Giani - giudice dott. Vincenza Agnese - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel P.U. n. 283-1/2025 R.G. iscritto in data 24.2.2025 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta da:
Parte_1
Controparte_1
NEI CONFRONTI DI
c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
A) sussiste la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE
848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia;
precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata in Milano, via Pietro Calvi n. 3, non ricorrendo elementi per pagina 1 di 4
sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 CCII di questo Tribunale;
B) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ai sensi dell'art. 40
CCII. Parte resistente si è costituita depositando memoria, nella quale ha aderito alla domanda di apertura della propria liquidazione giudiziale, e ha partecipato all'udienza avanti al giudice relatore;
C) è positivamente comprovato che parte debitrice è un imprenditore che esercita un'attività commerciale e non presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)
CCII, come reso evidente dai dati dell'attivo patrimoniale e dei ricavi dei bilanci 2022 e 2023; essa è dunque soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
D) È da opinarsi che ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, resa oggetto di ampie dichiarazioni confessorie nella memoria di costituzione, nella quale la parte resistente dichiara di aderire alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale. Non è quindi rilevante in questa sede esaminare le contestazioni che la stessa muove in ordine alla insussistenza dei crediti delle parti ricorrenti;
E) Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII, dal momento che i debiti scaduti sono superiori a 30.000 euro;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di ( c.f. Controparte_2
, con sede in Milano, via Pietro Calvi n. 3 quale procedura principale di P.IVA_1
insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi;
3) NOMINA Curatore l'avv. Alessandro Corrado, professionista iscritto all'elenco di cui all'art. 356
CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi pagina 2 di 4 precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 15 ottobre 2025 ore 10,50 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione II civile, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore
(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
pagina 3 di 4 11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del
Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, il 17/04/2025.
Il presidente est.
Caterina Macchi
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