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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1272/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- TARI n. 499843-2025 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 , in qualità di erede, adiva questa Corte ed impugnava la comunicazione di avvenuta coobbligazione in carico notificatale in data 8.7.2025 da Soget, Concessionaria, avente ad oggetto recupero di tributi di competenza del Comune di Grottaglie, invocandone l'annullamento, per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e per intervenuta prescrizione.
Costituitosi il contraddittorio nei confronti della sola Concessionaria, la causa veniva posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha ragione la difesa della Concessionaria, quando sostiene che l'avviso di accertamento era stato ritualmente notificato al de cuius ed effettivamente da questi ricevuto, all'indirizzo di Indirizzo_1 di Grottaglie, così come documentato, e che l'atto era divenuto già definitivo, non essendo stato impugnato nei termini dal diretto interessato, essendo nella facoltà di farlo, perché ancora in vita. Giustamente, a questo punto, nessuna eccezione di merito poteva ormai essere opposta dalla ricorrente, erede, trattandosi di debito consolidatosi e ricadente nella massa ereditaria.
Per la stessa ragione, la Concessionaria era legittimata ad agire nei confronti della ricorrente, essendo la pretesa finalizzata non già ad accertare il debito, perché già accertato in via definitiva, ma a riscuoterlo nei confronti della ricorrente, in quanto divenuta diretta debitrice per diritto successorio ( sia pure pro quota, a termini del codice civile).
Sennonchè, il titolo costitutivo della pretesa è rappresentato da una ingiunzione di pagamento, n. 145497, notificata impersonalmente agli eredi presso l'indirizzo del de cuius e non già presso quello diverso dell'odierna ricorrente, che risulta essere Indirizzo_2, come emergente anche dalla intestazione della impugnata comunicazione di coobbligazione in solido.
Dunque, la notificazione alla ricorrente del titolo giustificativo della riscossione deve ritenersi omesso.
Consegue che, stante la notificazione dell'avviso di accertamento avvenuta in data 11.12.2018, a partire dalla quale il diritto a riscuotere iniziava a decorrere, per effetto dell' intimazione ad adempiere in esso contenuta, al verificarsi della notificazione della comunicazione oggi impugnata dell'8.7.2025, la prescrizione quinquennale era abbondantemente maturata.
E' appena il caso di ricordare che , in tema di tributi comunali, gli atti vanno notificati secondo le regole ordinarie esistenti e non già secondo la procedura ex art. 65 del dpr 600/1973, costituendo quest'ultima una lex specialis, valevole perciò soltanto all'interno del perimetro circoscritto delle imposte dirette, ciò in convinta dissonanza con giurisprudenza di segno contrario.
Infatti, il richiamo all'art. 65 citato, in virtù dell'istituto interpretativo dell'analogia, sarebbe giustificato solo dinanzi ad un vuoto normativo. Ipotesi qui certamente non ricorrente, apprestando il diritto positivo le regole necessarie per le notificazioni degli atti tributari comunali, che poi son quelle generali.
Dunque,il ricorso va accolto.
Se è vero, poi, che la comunicazione impugnata è un atto squisitamente cognitivo e non provvedimentale,
è tuttavia indubbio l'interesse giuridico della ricorrente ad impugnarla, nella parte in cui contiene l'invito a pagare, equipollente ad una intimazione di pagamento, nonché ad ottenere un pronunciamento anche solo di accertamento negativo della pretesa tributaria, per maturazione dei termini di prescrizione, per le conseguenze sfavorevoli derivanti dall'acquiescenza alla comunicazione medesima, non essendo previsto altro giudice deputato a pronunciarsi sul punto, se non quello tributario adito.
Considerato che la prescrizione non è rilevabile d'ufficio, ma solo se eccepita, sicché il Concessionario resta frattanto obbligato a riscuotere, ricorrono giustificati motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'invito di pagamento contenuto nella comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido impugnata, per intervenuta prescrizione del credito. Spese compensate. Taranto,
28.1.2026 Il Presidente estensore
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1272/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- TARI n. 499843-2025 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 , in qualità di erede, adiva questa Corte ed impugnava la comunicazione di avvenuta coobbligazione in carico notificatale in data 8.7.2025 da Soget, Concessionaria, avente ad oggetto recupero di tributi di competenza del Comune di Grottaglie, invocandone l'annullamento, per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e per intervenuta prescrizione.
Costituitosi il contraddittorio nei confronti della sola Concessionaria, la causa veniva posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha ragione la difesa della Concessionaria, quando sostiene che l'avviso di accertamento era stato ritualmente notificato al de cuius ed effettivamente da questi ricevuto, all'indirizzo di Indirizzo_1 di Grottaglie, così come documentato, e che l'atto era divenuto già definitivo, non essendo stato impugnato nei termini dal diretto interessato, essendo nella facoltà di farlo, perché ancora in vita. Giustamente, a questo punto, nessuna eccezione di merito poteva ormai essere opposta dalla ricorrente, erede, trattandosi di debito consolidatosi e ricadente nella massa ereditaria.
Per la stessa ragione, la Concessionaria era legittimata ad agire nei confronti della ricorrente, essendo la pretesa finalizzata non già ad accertare il debito, perché già accertato in via definitiva, ma a riscuoterlo nei confronti della ricorrente, in quanto divenuta diretta debitrice per diritto successorio ( sia pure pro quota, a termini del codice civile).
Sennonchè, il titolo costitutivo della pretesa è rappresentato da una ingiunzione di pagamento, n. 145497, notificata impersonalmente agli eredi presso l'indirizzo del de cuius e non già presso quello diverso dell'odierna ricorrente, che risulta essere Indirizzo_2, come emergente anche dalla intestazione della impugnata comunicazione di coobbligazione in solido.
Dunque, la notificazione alla ricorrente del titolo giustificativo della riscossione deve ritenersi omesso.
Consegue che, stante la notificazione dell'avviso di accertamento avvenuta in data 11.12.2018, a partire dalla quale il diritto a riscuotere iniziava a decorrere, per effetto dell' intimazione ad adempiere in esso contenuta, al verificarsi della notificazione della comunicazione oggi impugnata dell'8.7.2025, la prescrizione quinquennale era abbondantemente maturata.
E' appena il caso di ricordare che , in tema di tributi comunali, gli atti vanno notificati secondo le regole ordinarie esistenti e non già secondo la procedura ex art. 65 del dpr 600/1973, costituendo quest'ultima una lex specialis, valevole perciò soltanto all'interno del perimetro circoscritto delle imposte dirette, ciò in convinta dissonanza con giurisprudenza di segno contrario.
Infatti, il richiamo all'art. 65 citato, in virtù dell'istituto interpretativo dell'analogia, sarebbe giustificato solo dinanzi ad un vuoto normativo. Ipotesi qui certamente non ricorrente, apprestando il diritto positivo le regole necessarie per le notificazioni degli atti tributari comunali, che poi son quelle generali.
Dunque,il ricorso va accolto.
Se è vero, poi, che la comunicazione impugnata è un atto squisitamente cognitivo e non provvedimentale,
è tuttavia indubbio l'interesse giuridico della ricorrente ad impugnarla, nella parte in cui contiene l'invito a pagare, equipollente ad una intimazione di pagamento, nonché ad ottenere un pronunciamento anche solo di accertamento negativo della pretesa tributaria, per maturazione dei termini di prescrizione, per le conseguenze sfavorevoli derivanti dall'acquiescenza alla comunicazione medesima, non essendo previsto altro giudice deputato a pronunciarsi sul punto, se non quello tributario adito.
Considerato che la prescrizione non è rilevabile d'ufficio, ma solo se eccepita, sicché il Concessionario resta frattanto obbligato a riscuotere, ricorrono giustificati motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'invito di pagamento contenuto nella comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido impugnata, per intervenuta prescrizione del credito. Spese compensate. Taranto,
28.1.2026 Il Presidente estensore