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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/07/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 3 del mese di luglio, all'udienza tenuta dal G.U., presso la
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA, dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N. 1373 del Registro Generale Contenzioso 2023
Tra
, nata il [...] a [...] Parte_1
SI ; , nata il C.F._1 Parte_2
26.03.1993 a Espirito Santo do HA (SP) SI;
C.F._2
, nata il [...] a [...] Parte_3
SI e , nato il [...] Parte_4
a Espirito Santo do HA (SP) SI , tutti C.F._3
elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla via Benevento n. 28, presso lo studio dell'avv. Domenico Morra, che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo;
-RICORRENTI - Contro
, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla via del
Plebiscito n. 15 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria che lo rappresenta e difende ex lege;
-RESISTENTE -
avente per OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis.
E' comparso:
l'avv. Carmela Infortuna, per delega dell'avv. Domenico Morra, nell'interesse di parte ricorrente.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I. DISPONE
che si proceda alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Motivi della decisione Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, i sigg.
[...]
, Parte_1 Parte_2 [...]
e convenivano in giudizio il Parte_3 Parte_4
, in persona del pro tempore, chiedendo Controparte_1 CP_2
di dichiarare, in proprio favore, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per trasmissione dello stato dal proprio ascendente e, per l'effetto, ordinare le relative iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, resistendo alla domanda avversaria.
1. La Circolare ministeriale K 28.1 dell'8 aprile 1991, nel rendere chiarimenti sulla materia in argomento, illustrando l'iter per la definizione del procedimento promosso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, dà atto che: “Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana ex articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n.555 dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune italiano di residenza, ovvero al Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano”.
Nel caso di specie, l'inoltro della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte dei ricorrenti, presso il Consolato
Generale d'Italia a Rio de Janeiro (SI), deve ritenersi abbia segnato il regolare avvio del relativo procedimento amministrativo, la cui introduzione consente di valutare come assolto, da parte dei ricorrenti medesimi, l'onere procedimentale in via amministrativa, dovendosi, peraltro, dare atto della richiesta rimasta inevasa.
Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, in ragione della situazione di fatto documentata con sostanziale paralisi degli uffici competenti, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente . CP_1
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
2. Va evidenziato che i ricorrenti hanno prodotto certificati di nascita e di matrimonio, tradotti ed autenticati dal Consolato italiano in SI, dai quali risultano essere discendenti in linea retta di uomo italiano, , Persona_1
nato a [...] il [...], emigrato in SI -dopo essersi sposato con in data 19.06.1890- senza mai rinunciare alla cittadinanza Persona_2
italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (per come documentato in atti).
Di contro alle deduzioni di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed
è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo-, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana.
Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n.
25318). Nessuna prova, al riguardo è stata fornita da parte resistente.
3. Ciò posto, risulta dalla documentazione, prodotta da parte ricorrente, che dall'unione dell'avo con è nato, in data Persona_1 Persona_2
02.09.1898 a Batatais (SP) SI, il figlio , che, a sua volta, si è sposato Per_3
il 24.05.1923 con , dalla quale ha avuto il figlio , Controparte_3 Persona_4 nato il [...], il quale ha contratto matrimonio il 31.08.1963 con
[...]
. Persona_5
Dall'unione è nata, il 27.02.1967, , odierna Parte_1
ricorrente, che si è sposata il 22.07.1989 con Controparte_4
(assumendo il nome di ), dal quale ha Parte_1
avuto i figli: nata il [...], Parte_2 Parte_3
nata il [...] e nato il [...], odierni
[...] Parte_4
ricorrenti.
Alla stregua della superiore ricostruzione dei passaggi generazionali, è dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti da cittadino italiano;
la domanda deve essere, pertanto, accolta, dichiarando Parte_1 [...]
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
cittadini italiani e disponendo l'adozione, da parte del Parte_4
dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la complessità della materia e l'elevato numero di richieste amministrative, che non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1373/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) dichiara che , Parte_1 Parte_2
, e sono
[...] Parte_3 Parte_4
cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 3 luglio 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
.
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 3 del mese di luglio, all'udienza tenuta dal G.U., presso la
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA, dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N. 1373 del Registro Generale Contenzioso 2023
Tra
, nata il [...] a [...] Parte_1
SI ; , nata il C.F._1 Parte_2
26.03.1993 a Espirito Santo do HA (SP) SI;
C.F._2
, nata il [...] a [...] Parte_3
SI e , nato il [...] Parte_4
a Espirito Santo do HA (SP) SI , tutti C.F._3
elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla via Benevento n. 28, presso lo studio dell'avv. Domenico Morra, che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo;
-RICORRENTI - Contro
, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla via del
Plebiscito n. 15 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria che lo rappresenta e difende ex lege;
-RESISTENTE -
avente per OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis.
E' comparso:
l'avv. Carmela Infortuna, per delega dell'avv. Domenico Morra, nell'interesse di parte ricorrente.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I. DISPONE
che si proceda alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Motivi della decisione Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, i sigg.
[...]
, Parte_1 Parte_2 [...]
e convenivano in giudizio il Parte_3 Parte_4
, in persona del pro tempore, chiedendo Controparte_1 CP_2
di dichiarare, in proprio favore, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per trasmissione dello stato dal proprio ascendente e, per l'effetto, ordinare le relative iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, resistendo alla domanda avversaria.
1. La Circolare ministeriale K 28.1 dell'8 aprile 1991, nel rendere chiarimenti sulla materia in argomento, illustrando l'iter per la definizione del procedimento promosso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, dà atto che: “Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana ex articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n.555 dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune italiano di residenza, ovvero al Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano”.
Nel caso di specie, l'inoltro della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte dei ricorrenti, presso il Consolato
Generale d'Italia a Rio de Janeiro (SI), deve ritenersi abbia segnato il regolare avvio del relativo procedimento amministrativo, la cui introduzione consente di valutare come assolto, da parte dei ricorrenti medesimi, l'onere procedimentale in via amministrativa, dovendosi, peraltro, dare atto della richiesta rimasta inevasa.
Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, in ragione della situazione di fatto documentata con sostanziale paralisi degli uffici competenti, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente . CP_1
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
2. Va evidenziato che i ricorrenti hanno prodotto certificati di nascita e di matrimonio, tradotti ed autenticati dal Consolato italiano in SI, dai quali risultano essere discendenti in linea retta di uomo italiano, , Persona_1
nato a [...] il [...], emigrato in SI -dopo essersi sposato con in data 19.06.1890- senza mai rinunciare alla cittadinanza Persona_2
italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (per come documentato in atti).
Di contro alle deduzioni di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed
è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo-, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana.
Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n.
25318). Nessuna prova, al riguardo è stata fornita da parte resistente.
3. Ciò posto, risulta dalla documentazione, prodotta da parte ricorrente, che dall'unione dell'avo con è nato, in data Persona_1 Persona_2
02.09.1898 a Batatais (SP) SI, il figlio , che, a sua volta, si è sposato Per_3
il 24.05.1923 con , dalla quale ha avuto il figlio , Controparte_3 Persona_4 nato il [...], il quale ha contratto matrimonio il 31.08.1963 con
[...]
. Persona_5
Dall'unione è nata, il 27.02.1967, , odierna Parte_1
ricorrente, che si è sposata il 22.07.1989 con Controparte_4
(assumendo il nome di ), dal quale ha Parte_1
avuto i figli: nata il [...], Parte_2 Parte_3
nata il [...] e nato il [...], odierni
[...] Parte_4
ricorrenti.
Alla stregua della superiore ricostruzione dei passaggi generazionali, è dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti da cittadino italiano;
la domanda deve essere, pertanto, accolta, dichiarando Parte_1 [...]
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
cittadini italiani e disponendo l'adozione, da parte del Parte_4
dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la complessità della materia e l'elevato numero di richieste amministrative, che non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1373/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) dichiara che , Parte_1 Parte_2
, e sono
[...] Parte_3 Parte_4
cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 3 luglio 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
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