Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00697/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00081/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 81 del 2021, proposto da
Hotel IC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cosimo Zacà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della diffida al versamento di oneri concessori a firma della Dirigente dell'Area delle Politiche Territoriali - Unità Operativa n.10 – Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive del Comune di Gallipoli, prot.n.53364 del 28.10.2020, in pari data notificata, con la quale è stato richiesto alla società ricorrente il pagamento di oneri concessori relativi alle SCIA n.281/2015 e n.280/2017 per € 33.695,02;
-di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste fatte valere dalla ricorrente;
e per l‘accertamento
- del diritto della società ricorrente a non versare le somme richieste dal Comune di Gallipoli con il provvedimento oggetto di impugnativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026, celebratasi da remoto, la dott.ssa IA ET e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
La società ricorrente ha chiesto l’annullamento della diffida del Comune di Gallipoli, prot.n.53364 del 28.10.2020, con la quale le è stato richiesto il pagamento di oneri concessori relativi alle SCIA n.281/2015 e n.280/2017 per € 33.695,02.
Si deduce che la richiesta del Comune resistente di versamento di oneri concessori relativi alle SCIA n.281/2015 e n.280/2017 sarebbe fondata sulla variazione di destinazione d’uso del piano interrato da “autorimessa” a “zona servizi comuni” per la SCIA n.281/2015 e da “zona servizi comuni” ad “area relax e benessere” per la SCIA n.282/2017, con applicazione anche della sanzione della maggiorazione del 40% per il ritardato versamento degli stessi.
Di seguito le deduzioni svolte in ricorso con un unico mezzo di censura:
in primo luogo, si lamenta la violazione delle disposizioni di cui agli artt.19 e 21 nonies della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.; si assume, in particolare, che il Comune di Gallipoli, nell’esaminare la SCIA nel termine di giorni 30 previsto dall’art.19 L.n.241/1990, avrebbe condiviso tutto quanto ivi rappresentato, inclusa la valutazione sulla gratuità dell’intervento, e non avrebbe esercitato il potere di autotutela; inoltre, la legittimità della SCIA (ivi compresa, all’evidenza, la valutazione sulla gratuità dell’intervento) risulterebbe confermata anche dal procedimento di riesame attivato dal Comune di Gallipoli con riferimento alla SCIA del 2015, conclusosi con una archiviazione nel maggio 2016;
il provvedimento sarebbe, inoltre, illegittimo perché, qualora la società ricorrente avesse avuto tempestivamente un provvedimento inibitorio, ovvero di conformazione dell’intervento mediante la quantificazione degli oneri, avrebbe potuto scegliere di rinunciare all’intervento ovvero di adeguarlo, scelta che, invece, era risultata di fatto preclusa;
quanto, poi, al merito delle determinazioni assunte: si deduce che la ritenuta trasformazione da autorimessa a zona servizi comuni non comporta alcun versamento di oneri, giacché le opere realizzate non rientrano nel regime abilitativo del permesso di costruire, né implicano l'aumento del carico urbanistico; la SCIA n.280/2017 riguarderebbe, poi, la mera modifica della distribuzione interna della già esistente zona a servizi comuni posta al piano interrato dell’immobile, e, dunque, un intervento di manutenzione straordinaria dell’immobile, senza ristrutturazione né cambio di destinazione d’uso, poiché la zona era a servizi comuni e tale sarebbe rimasta;
infine, sarebbe assolutamente illegittima l’irrogazione della sanzione nella misura del 40% degli oneri per il preteso pagamento tardivo degli stessi, non essendo detti oneri mai stati richiesti dal Comune in precedenza.
Si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli, chiedendo la reiezione del gravame.
All’udienza del 12 febbraio 2026, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
IT
1. Si controverte circa la legittimità dei provvedimenti con i quali l’Amministrazione resistente ha chiesto alla società Hotel IC il pagamento degli oneri concessori asseritamente dovuti in relazione alle due S.C.I.A. n.281/2015 e n.280/2017, contestualmente irrogando una sanzione pecuniaria per il ritardato versamento di quanto dovuto a tale titolo.
2. Il gravame in oggetto merita solo parziale accoglimento, nei termini che si passa ad esplicitare.
In primo luogo, il Collegio ritiene che le somme richieste dall’ente risultino, effettivamente, dovute in relazione alla SCIA n.281/2015: tale titolo edilizio, infatti, ha determinato una modifica di destinazione d’uso del piano interrato da “autorimessa” a “zona servizi comuni” al servizio delle unità turistico-ricettive, e dunque una variazione urbanisticamente rilevante della destinazione catastale, tale da giustificare la debenza di quanto richiesto, in ragione dell’aggravio del carico urbanistico discendente dalla possibilità di diretta fruizione delle superfici di detto piano da parte degli ospiti.
In tal senso, non coglie nel segno quanto si deduce in relazione al mancato esercizio dei poteri di autotutela, posto che, nel caso di specie, non si tratta di rivalutare la legittimità del titolo edilizio, ritirandolo, ma solo di esigere quanto già dovuto ab origine a titolo di oneri concessori; per le stesse ragioni non si può condividere neppure quanto si assume in riferimento al riesame svolto dall’Amministrazione, su sollecitazione di un vicino, circa la regolarità edilizia del titolo, trattandosi, appunto, di una valutazione esplicata in riferimento alla sola rispondenza della segnalazione alle vigenti disposizioni urbanistico-edilizio.
3. Diversamente a dirsi in relazione alla seconda segnalazione: ed infatti, gli atti depositati in giudizio e le difese svolte dal Comune resistente, non consentono di cogliere le ragioni per le quali detti oneri concessori si ritengono dovuti anche in relazione alla SCIA nr. 282 dell’anno 2017, posto che, in relazione ad essa, non si apprezza alcun mutamento della destinazione precedentemente impressa all’area presa in considerazione (la quale, sia prima che successivamente, risulta adibita a “servizi comuni”).
Di conseguenza, in parte de qua , il ricorso merita accoglimento.
4. Il Collegio ritiene, infine, di dovere accogliere il gravame anche nella parte in cui con esso si censura la pretesa dell’Amministrazione relativa alle somme richieste a titolo di sanzione: ciò in quanto non è stato dimostrato in giudizio che, anteriormente all’adozione del provvedimento qui contestato, gli oneri dovuti siano stati richiesti dall’Amministrazione e non versati dalla parte debitrice, sicché difetta il presupposto stesso dell’irrogazione della sanzione.
5. Conclusivamente, il ricorso merita parziale accoglimento nei termini in precedenza descritti (e, dunque, in riferimento alle contestazioni svolte con riguardo alle somme pretese dall’ente a titolo di oneri concessori per la SCIA n.282/2017 e a titolo di sanzione), con conseguente annullamento del provvedimento impugnato in parte de qua .
L’accoglimento solo parziale dell’impugnazione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei termini specificati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
IZ RO, Presidente FF
IA ET, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IA ET | IZ RO |
IL SEGRETARIO