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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 744 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Massimiliano Sammartano e F/.VA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Savalli.
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, come “addetto alle vendite”, dal 19.2.2020 al 19.1.2024, giusta contratto a tempo determinato (dapprima prorogato, e poi convertito in contratto a tempo indeterminato con decorrenda dal 1.1.2021);
- che, dal settembre 2023 al gennaio 2024 il datore di lavoro avrebbe arbitrariamente sospeso il rapporto di lavoro;
- che, «in tutti i cedolini paga mensili, di una voce denominata “permessi non retribuiti” (non effettVAmente fruiti dalla lavoratrice), al fine di ottenere un importo netto prestabilito» (€ 600 mensili, ovvero 800 mensili a seconda del periodo) e, a settembre 2023, tale escamotage sarebbe stato impiegato addirittura per “azzerare” del tutto la retribuzione;
- che la “erogazione mensile del T.f.r., è avvenuta senza alcun accordo con la lavoratrice”;
- che, a norma dell'art. 113 del CCNL commercio e terziario, dopo 18 mesi di inquadramento nel 5° livello, sarebbe dovuto intervenire automaticamente l'inquadramento nel livello superiore;
- che il rapporto è cessato nella data anzidetta per dimissioni spontanee della lavoratrice, connotate da giusta causa.
1 Chiede pertanto la condanna della società resistente al pagamento di complessivi € 75.674,67 per le dette causali.
Si è costituita in giudizio la resistente la quale ha evidenziato che il rapporto è CP_2 cessato per licenziamento per giusta causa (assenza ingiustificata da settembre 2023 a gennaio 2024) intimato il 15.2.2024 e non contestato. Ha poi contestato la circostanza che il rapporto sarebbe rimasto sospeso ad arbitrio del datore di lavoro nel periodo menzionato in ricorso (riferendo, piuttosto, che (da quanto riferito dal proprietario dell'immobile in cui si svolgeva l'attività commerciale) il punto vendita sarebbe stato svuotato e “rilasciato”, quantomeno dal settembre 2023, per iniziatVA del sig. socio di fatto del legale Persona_1 rappresentante, gestore del negozio di via Castellammare, nonché compagno della odierna ricorrente. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, assunte le prove orali reputate necessarie, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
Preliminarmente va detto che, nel corso della prima udienza (datata 30.10,2024), non sono state contestate dalla ricorrente le seguenti affermazioni articolate dal datore di lavoro: 1) il punto vendita ove lavorava la era gestito dal compagno della stessa, Pt_1 sig. (cfr. memoria p. 6); Persona_2
2) il a settembre 2023, svuotò il negozio e restituì le chiavi del locale Per_1 al proprietario del medesimo, sig. (cfr. memoria p. 6); Parte_2
3) Tali vicende si svolsero senza il coinvolgimento del legale rappresentante della società odierna resistente, stante la qualità di “socio di fatto” del sig.
Per_1
Le circostanze appena riportate possono quindi essere date per assodate ai sensi dell'art. 115 cpc.
Da tale premessa scaturisce l'infondatezza della doglianza attorea inerente al mancato impiego per il periodo da settembre 2023 a gennaio 2024. In altre parole, non può essere riscontrata la dedotta sospensione del rapporto per iniziatVA della società datrice di lavoro, dal momento che il legale rappresentante della medesima era addirittura ignaro dell'avvenuta chiusura del punto vendita (quindi, della necessità di regolare le vicende consequenziali inerenti alla gestione del personale ivi impiegato) e che la vicenda è scaturita da un'iniziatVA del compagno della stessa
. Pt_1
In altri termini, il con la propria condotta, ha determinato l'impossibilità Per_1 della di prestare attività lavoratVA;
in disparte ogni questione circa la Pt_1 responsabilità del predetto per la lesione aquiliana del credito della ricorrente (questione che esula dall'oggetto del presente giudizio), è da escludere che la
2 mancata prestazione dell'attività lavoratVA sia derVAta da una “sospensione arbitraria del rapporto” ascrivibile alla società resistente. In sostanza, nessun credito lavorativo è maturato da settembre 2023 a gennaio 2024, stante la mancata esecuzione, da parte della , della prestazione di lavoro per ragioni ascrivibili a Pt_1 una causa esterna al rapporto (la condotta del e non riferibili alla Per_1 società resistente.
Per quanto concerne la questione relatVA ai “permessi non retribuiti” menzionati nelle buste paga, va premesso che grava sulla lavoratrice l'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione di lavoro. Infatti, inserendo nei cedolini la dicitura appena riportata, il datore di lavoro ha sostanzialmente sollevato stragiudizialmente una eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc. (nel senso che non ha erogato la retribuzione relatVA alle ore in cui, stando alle allegazioni societarie, la non Pt_1 avrebbe prestato attività di lavoro). Per costante giurisprudenza (ex multis, Cass. n. 8736/2014), il creditore contro il quale viene sollevata l'eccezione in questione è tenuto a provare l'esatto adempimento della propria prestazione. Nel caso di specie, quindi, la ricorrente avrebbe dovuto provare che il numero di ore lavorate nei mesi in cui il cedolino riportava la dicitura di cui sopra, era tale da rendere infondata l'eccezione sollevata dalla società convenuta. Tale prova non è stata fornita (né richiesta, ai sensi dell'art. 420 co. 5° e ss. cpc), quindi la doglianza non può essere accolta.
In ordine alla “erogazione mensile” del TFR, la doglianza è del tutto infondata. Va infatti chiarito che la doglianza non concerne la mancata erogazione del trattamento, bensì il fatto che questo sia stato erogato mensilmente anziché al momento della cessazione del rapporto. Ebbene: In primo luogo, la disposizione che sancisce che il TFR venga erogato al termine del rapporto esprime un favor per il datore di lavoro (il quale può giovarsi di una maggiore liquidità per il tempo in cui trattiene le somme), non per il dipendente. Quindi, è fisiologico che la società possa rinunciare al beneficio accordatogli dalla legge e versare mensilmente il TFR al lavoratore. A parte tale considerazione, veramente non si comprende quale sbocco dovrebbe avere la vicenda secondo la . E' infatti da escludere radicalmente, per ovvie Pt_1 ragioni, che il TFR possa essere considerato come ancora dovuto e che, quindi, la società possa essere condannata a versarlo nuovamente. Tale situazione darebbe evidentemente luogo a un indebito oggettivo, che la ricorrente dovrebbe comunque restituire. La doglianza, prima ancora che infondata, è prVA di ragionevolezza.
In ordine all'inquadramento, poi, va evidenziato che l'art. 113 del CCNL commercio e terziario (non depositato dalla lavoratrice) non prevede un generale diritto all'inquadramento nel 4° livello, dopo 18 mesi di lavoro, per tutti i lavoratori inquadrati nel 5° livello. Tale previsione riguarda solo due categorie di lavoratori:
3 1) “addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari)”;
2) “addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relatVA registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci”. Era quindi onere della ricorrente fornire la prova del fatto di rientrare in una delle dette ipotesi. Escluso che l'esercizio commerciale rientrasse fra quelli di cui alla prima categoria appena descritta (si trattava infatti di un piccolo negozio), la ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare di aver espletato mansioni “promiscue”, comprensive di attività come l'incasso dei pagamenti, il confezionamento dei prodotti, la prezzatura, il rifornimento dei banchi etc. Né sul versante dell'allegazione, né qu quello della prova, la ricorrente ha ottemperato al proprio onere, quindi, anche tale doglianza va rigettata.
In ultimo, il fatto (documentalmente provato) che il rapporto sia cessato per licenziamento e non per dimissioni (che sono state comunicate a mezzo PEC il 19.1.2024, ossia, parecchi mesi dopo il licenziamento, mai contestato) rende platealmente insussistente la giusta causa di recesso invocata dalla lavoratrice (attesa la mancanza in radice di un valido recesso), quindi, infondata la relatVA pretesa economica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa. Viene operata una maggiorazione del 20% in ragione del rifiuto opposto dalla ricorrente avverso la proposta transattVA formulata dal giudice (proposta che era stata invece accettata dalla società resistente e che, avuto riguardo all'esito del giudizio, era obiettVAmente favorevole per la lavoratrice).
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.250,00 oltre VA, CPA e spese generali;
Trapani, 20.1.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Massimiliano Sammartano e F/.VA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Savalli.
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, come “addetto alle vendite”, dal 19.2.2020 al 19.1.2024, giusta contratto a tempo determinato (dapprima prorogato, e poi convertito in contratto a tempo indeterminato con decorrenda dal 1.1.2021);
- che, dal settembre 2023 al gennaio 2024 il datore di lavoro avrebbe arbitrariamente sospeso il rapporto di lavoro;
- che, «in tutti i cedolini paga mensili, di una voce denominata “permessi non retribuiti” (non effettVAmente fruiti dalla lavoratrice), al fine di ottenere un importo netto prestabilito» (€ 600 mensili, ovvero 800 mensili a seconda del periodo) e, a settembre 2023, tale escamotage sarebbe stato impiegato addirittura per “azzerare” del tutto la retribuzione;
- che la “erogazione mensile del T.f.r., è avvenuta senza alcun accordo con la lavoratrice”;
- che, a norma dell'art. 113 del CCNL commercio e terziario, dopo 18 mesi di inquadramento nel 5° livello, sarebbe dovuto intervenire automaticamente l'inquadramento nel livello superiore;
- che il rapporto è cessato nella data anzidetta per dimissioni spontanee della lavoratrice, connotate da giusta causa.
1 Chiede pertanto la condanna della società resistente al pagamento di complessivi € 75.674,67 per le dette causali.
Si è costituita in giudizio la resistente la quale ha evidenziato che il rapporto è CP_2 cessato per licenziamento per giusta causa (assenza ingiustificata da settembre 2023 a gennaio 2024) intimato il 15.2.2024 e non contestato. Ha poi contestato la circostanza che il rapporto sarebbe rimasto sospeso ad arbitrio del datore di lavoro nel periodo menzionato in ricorso (riferendo, piuttosto, che (da quanto riferito dal proprietario dell'immobile in cui si svolgeva l'attività commerciale) il punto vendita sarebbe stato svuotato e “rilasciato”, quantomeno dal settembre 2023, per iniziatVA del sig. socio di fatto del legale Persona_1 rappresentante, gestore del negozio di via Castellammare, nonché compagno della odierna ricorrente. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, assunte le prove orali reputate necessarie, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
Preliminarmente va detto che, nel corso della prima udienza (datata 30.10,2024), non sono state contestate dalla ricorrente le seguenti affermazioni articolate dal datore di lavoro: 1) il punto vendita ove lavorava la era gestito dal compagno della stessa, Pt_1 sig. (cfr. memoria p. 6); Persona_2
2) il a settembre 2023, svuotò il negozio e restituì le chiavi del locale Per_1 al proprietario del medesimo, sig. (cfr. memoria p. 6); Parte_2
3) Tali vicende si svolsero senza il coinvolgimento del legale rappresentante della società odierna resistente, stante la qualità di “socio di fatto” del sig.
Per_1
Le circostanze appena riportate possono quindi essere date per assodate ai sensi dell'art. 115 cpc.
Da tale premessa scaturisce l'infondatezza della doglianza attorea inerente al mancato impiego per il periodo da settembre 2023 a gennaio 2024. In altre parole, non può essere riscontrata la dedotta sospensione del rapporto per iniziatVA della società datrice di lavoro, dal momento che il legale rappresentante della medesima era addirittura ignaro dell'avvenuta chiusura del punto vendita (quindi, della necessità di regolare le vicende consequenziali inerenti alla gestione del personale ivi impiegato) e che la vicenda è scaturita da un'iniziatVA del compagno della stessa
. Pt_1
In altri termini, il con la propria condotta, ha determinato l'impossibilità Per_1 della di prestare attività lavoratVA;
in disparte ogni questione circa la Pt_1 responsabilità del predetto per la lesione aquiliana del credito della ricorrente (questione che esula dall'oggetto del presente giudizio), è da escludere che la
2 mancata prestazione dell'attività lavoratVA sia derVAta da una “sospensione arbitraria del rapporto” ascrivibile alla società resistente. In sostanza, nessun credito lavorativo è maturato da settembre 2023 a gennaio 2024, stante la mancata esecuzione, da parte della , della prestazione di lavoro per ragioni ascrivibili a Pt_1 una causa esterna al rapporto (la condotta del e non riferibili alla Per_1 società resistente.
Per quanto concerne la questione relatVA ai “permessi non retribuiti” menzionati nelle buste paga, va premesso che grava sulla lavoratrice l'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione di lavoro. Infatti, inserendo nei cedolini la dicitura appena riportata, il datore di lavoro ha sostanzialmente sollevato stragiudizialmente una eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc. (nel senso che non ha erogato la retribuzione relatVA alle ore in cui, stando alle allegazioni societarie, la non Pt_1 avrebbe prestato attività di lavoro). Per costante giurisprudenza (ex multis, Cass. n. 8736/2014), il creditore contro il quale viene sollevata l'eccezione in questione è tenuto a provare l'esatto adempimento della propria prestazione. Nel caso di specie, quindi, la ricorrente avrebbe dovuto provare che il numero di ore lavorate nei mesi in cui il cedolino riportava la dicitura di cui sopra, era tale da rendere infondata l'eccezione sollevata dalla società convenuta. Tale prova non è stata fornita (né richiesta, ai sensi dell'art. 420 co. 5° e ss. cpc), quindi la doglianza non può essere accolta.
In ordine alla “erogazione mensile” del TFR, la doglianza è del tutto infondata. Va infatti chiarito che la doglianza non concerne la mancata erogazione del trattamento, bensì il fatto che questo sia stato erogato mensilmente anziché al momento della cessazione del rapporto. Ebbene: In primo luogo, la disposizione che sancisce che il TFR venga erogato al termine del rapporto esprime un favor per il datore di lavoro (il quale può giovarsi di una maggiore liquidità per il tempo in cui trattiene le somme), non per il dipendente. Quindi, è fisiologico che la società possa rinunciare al beneficio accordatogli dalla legge e versare mensilmente il TFR al lavoratore. A parte tale considerazione, veramente non si comprende quale sbocco dovrebbe avere la vicenda secondo la . E' infatti da escludere radicalmente, per ovvie Pt_1 ragioni, che il TFR possa essere considerato come ancora dovuto e che, quindi, la società possa essere condannata a versarlo nuovamente. Tale situazione darebbe evidentemente luogo a un indebito oggettivo, che la ricorrente dovrebbe comunque restituire. La doglianza, prima ancora che infondata, è prVA di ragionevolezza.
In ordine all'inquadramento, poi, va evidenziato che l'art. 113 del CCNL commercio e terziario (non depositato dalla lavoratrice) non prevede un generale diritto all'inquadramento nel 4° livello, dopo 18 mesi di lavoro, per tutti i lavoratori inquadrati nel 5° livello. Tale previsione riguarda solo due categorie di lavoratori:
3 1) “addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari)”;
2) “addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relatVA registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci”. Era quindi onere della ricorrente fornire la prova del fatto di rientrare in una delle dette ipotesi. Escluso che l'esercizio commerciale rientrasse fra quelli di cui alla prima categoria appena descritta (si trattava infatti di un piccolo negozio), la ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare di aver espletato mansioni “promiscue”, comprensive di attività come l'incasso dei pagamenti, il confezionamento dei prodotti, la prezzatura, il rifornimento dei banchi etc. Né sul versante dell'allegazione, né qu quello della prova, la ricorrente ha ottemperato al proprio onere, quindi, anche tale doglianza va rigettata.
In ultimo, il fatto (documentalmente provato) che il rapporto sia cessato per licenziamento e non per dimissioni (che sono state comunicate a mezzo PEC il 19.1.2024, ossia, parecchi mesi dopo il licenziamento, mai contestato) rende platealmente insussistente la giusta causa di recesso invocata dalla lavoratrice (attesa la mancanza in radice di un valido recesso), quindi, infondata la relatVA pretesa economica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa. Viene operata una maggiorazione del 20% in ragione del rifiuto opposto dalla ricorrente avverso la proposta transattVA formulata dal giudice (proposta che era stata invece accettata dalla società resistente e che, avuto riguardo all'esito del giudizio, era obiettVAmente favorevole per la lavoratrice).
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.250,00 oltre VA, CPA e spese generali;
Trapani, 20.1.2025 Il giudice
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