TRIB
Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/07/2025, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2924/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2924/2024, avente ad oggetto:
lesione personale, riservata in decisione, promossa da:
(CF: ) rapp. e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Espedito Granata (CF: ), elett. domiciliato in C.F._2
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_1
Renato Magaldi (CF: ), elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._3
Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
pagina 1 di 5 Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
[...]
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio e la quale FGVS Controparte_2 Controparte_1
dinanzi a questo Tribunale deducendo che in data 9.10.2022, alle ore 22:50 circa, in
Casoria, alla Strada Provinciale delle Puglie, intersezione con via Siepe Nuova,
subiva lesioni quale di trasportato sul motociclo mod. Honda SH tg. ED87057
assicurato per la rca presso la . Deduceva ancora che nelle citate Controparte_1
circostanze, il conducente del veicolo Ford Transit tg.AV601YH, percorreva la strada pagina 2 di 5 Provinciale delle Puglie in direzione Casoria Autostrade e, giunto al crocevia,
svoltava improvvisamente a sinistra in via Siepe Nuova, tagliando la strada alla moto
Honda SH che proveniva dal senso di marcia opposto. Deduceva inoltre che, a causa di tanto, la moto finiva a terra per cui riportava lesioni fisiche e che i sanitari del 118
intervenuti che prestavano le prime cure trasportandolo successivamente presso il
P.S. dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania dove gli venivano diagnosticate la frattura di parte non specificata del femore, altre ferite del naso con distacco dell'ala destra, ferita del ginocchio della gamba e della caviglia, contusione della faccia del cuoio capelluto e del collo, frattura composta dello sterno,
disponendone il ricovero. Deduceva ancora che le lesioni gli avevano cagionato un incessante patema d'animo e che la loro quantificazione era stata accertata a mezzo relazione della dr.ssa il quadro lesivo subito dall'istante ha Persona_1
comportato un danno biologico nella misura del 25% inteso come permanente riduzione dell'integrità psico-fisica della persona e che, in ogni caso, la convenuta spa aveva provveduto a predisporre i rituali accertamenti a mezzo proprio fiduciario medico-legale, rimasti però senza esito risarcitorio.
Si costituiva la spa convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, eccependo preliminarmente il mancato esperimento tra le parti della negoziazione assistita;
esponeva inoltre anche i propri dubbi in merito all'effettivo verificarsi del sinistro.
Ciò posto in fatto, va dichiarata l'improcedibilità della domanda essendo stata pagina 3 di 5 essa spiegata nei confronti della nella sua qualità di impresa Controparte_1
designata quale rappresentante del Fondo di Garanzia delle Vittime della strada per la
Regione Campania, anziché nei confronti della in proprio, così Controparte_1
come era stata prospettata la vicenda giudiziale, a mezzo dell'allegata messa in mora del 4.3.2023, cui era conseguita anche l'attività istruttoria pregiudiziale con l'accertamento disposto sulle lesioni riportate dall'attore, eseguito dal fiduciario medico-legale della società assicurativa.
Quanto sopra, pertanto, non si riconnette alla presente azione che, come rilevato
Con dall'atto introduttivo, veniva intentata nei confronti della nella Controparte_1
citata qualità, ai cui fini difetterebbe anche la rituale messa in mora che, nel caso di specie, andava preliminarmente rivolta anche nei confronti della Consap che gestisce servizi assicurativi di rilievo pubblico, tra cui -appunto- il Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada istituito per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali causati, nella maggior parte dei casi, da veicoli non identificati, non assicurati, posti in circolazione contro la volontà del proprietario o assicurati con imprese poste in liquidazione coatta.
Nel caso in esame, invece, entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro risultavano regolarmente garantiti per la rca, fatto che escludeva la vocatio della CP_1
nella descritta qualità nel presente giudizio.
Sussistono elementi per la dichiarazione di compensazione delle spese di lite,
atteso che la difesa della spa convenuta si limitava ad eccepire genericamente sul pagina 4 di 5 tema solo il mancato esperimento della negoziazione assistita, senza alcun rilievo circa la propria carenza di legittimazione passiva nella vicenda giudiziaria.
Le spese di CTU vengono poste a carico solidale delle parti nei confronti dell'ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di e della nella qualità di impresa Controparte_2 Controparte_1
designata quale rappresentante del Fondo di Garanzia delle Vittime della strada per la
Regione Campania, così provvede:
- Dichiara improcedibile la domanda di parte attrice;
- Dichiara compensate le spese di lite tra le parti;
- Pone a carico delle parti in via solidale le spese di CTU liquidate in favore dell'Ausiliario con decreto a parte.
Aversa, 19/07/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2924/2024, avente ad oggetto:
lesione personale, riservata in decisione, promossa da:
(CF: ) rapp. e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Espedito Granata (CF: ), elett. domiciliato in C.F._2
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_1
Renato Magaldi (CF: ), elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._3
Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
pagina 1 di 5 Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
[...]
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio e la quale FGVS Controparte_2 Controparte_1
dinanzi a questo Tribunale deducendo che in data 9.10.2022, alle ore 22:50 circa, in
Casoria, alla Strada Provinciale delle Puglie, intersezione con via Siepe Nuova,
subiva lesioni quale di trasportato sul motociclo mod. Honda SH tg. ED87057
assicurato per la rca presso la . Deduceva ancora che nelle citate Controparte_1
circostanze, il conducente del veicolo Ford Transit tg.AV601YH, percorreva la strada pagina 2 di 5 Provinciale delle Puglie in direzione Casoria Autostrade e, giunto al crocevia,
svoltava improvvisamente a sinistra in via Siepe Nuova, tagliando la strada alla moto
Honda SH che proveniva dal senso di marcia opposto. Deduceva inoltre che, a causa di tanto, la moto finiva a terra per cui riportava lesioni fisiche e che i sanitari del 118
intervenuti che prestavano le prime cure trasportandolo successivamente presso il
P.S. dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania dove gli venivano diagnosticate la frattura di parte non specificata del femore, altre ferite del naso con distacco dell'ala destra, ferita del ginocchio della gamba e della caviglia, contusione della faccia del cuoio capelluto e del collo, frattura composta dello sterno,
disponendone il ricovero. Deduceva ancora che le lesioni gli avevano cagionato un incessante patema d'animo e che la loro quantificazione era stata accertata a mezzo relazione della dr.ssa il quadro lesivo subito dall'istante ha Persona_1
comportato un danno biologico nella misura del 25% inteso come permanente riduzione dell'integrità psico-fisica della persona e che, in ogni caso, la convenuta spa aveva provveduto a predisporre i rituali accertamenti a mezzo proprio fiduciario medico-legale, rimasti però senza esito risarcitorio.
Si costituiva la spa convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, eccependo preliminarmente il mancato esperimento tra le parti della negoziazione assistita;
esponeva inoltre anche i propri dubbi in merito all'effettivo verificarsi del sinistro.
Ciò posto in fatto, va dichiarata l'improcedibilità della domanda essendo stata pagina 3 di 5 essa spiegata nei confronti della nella sua qualità di impresa Controparte_1
designata quale rappresentante del Fondo di Garanzia delle Vittime della strada per la
Regione Campania, anziché nei confronti della in proprio, così Controparte_1
come era stata prospettata la vicenda giudiziale, a mezzo dell'allegata messa in mora del 4.3.2023, cui era conseguita anche l'attività istruttoria pregiudiziale con l'accertamento disposto sulle lesioni riportate dall'attore, eseguito dal fiduciario medico-legale della società assicurativa.
Quanto sopra, pertanto, non si riconnette alla presente azione che, come rilevato
Con dall'atto introduttivo, veniva intentata nei confronti della nella Controparte_1
citata qualità, ai cui fini difetterebbe anche la rituale messa in mora che, nel caso di specie, andava preliminarmente rivolta anche nei confronti della Consap che gestisce servizi assicurativi di rilievo pubblico, tra cui -appunto- il Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada istituito per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali causati, nella maggior parte dei casi, da veicoli non identificati, non assicurati, posti in circolazione contro la volontà del proprietario o assicurati con imprese poste in liquidazione coatta.
Nel caso in esame, invece, entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro risultavano regolarmente garantiti per la rca, fatto che escludeva la vocatio della CP_1
nella descritta qualità nel presente giudizio.
Sussistono elementi per la dichiarazione di compensazione delle spese di lite,
atteso che la difesa della spa convenuta si limitava ad eccepire genericamente sul pagina 4 di 5 tema solo il mancato esperimento della negoziazione assistita, senza alcun rilievo circa la propria carenza di legittimazione passiva nella vicenda giudiziaria.
Le spese di CTU vengono poste a carico solidale delle parti nei confronti dell'ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di e della nella qualità di impresa Controparte_2 Controparte_1
designata quale rappresentante del Fondo di Garanzia delle Vittime della strada per la
Regione Campania, così provvede:
- Dichiara improcedibile la domanda di parte attrice;
- Dichiara compensate le spese di lite tra le parti;
- Pone a carico delle parti in via solidale le spese di CTU liquidate in favore dell'Ausiliario con decreto a parte.
Aversa, 19/07/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 5 di 5