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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1130/2023 promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Michele Mondelli Parte_1
-appellante-
c/
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Leonardo Delmastro Parte_2
-EL-
Conclusioni come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate nei verbali in atti
Motivazione
Il proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo reso ex art. 614 Parte_1
c.p.c. in data 28/12/2010, nell'ambito della procedura esecutiva n. 2146/2004 R.G.E., promossa dalla CO , per l'esecuzione della sentenza n. 356/2000 del Tribunale di Parte_2
Foggia, e della sentenza -n. 659/2003- pronunciata dalla Corte d' Appello di Bari a seguito della impugnazione della pronuncia del Tribunale.
Con le suddette sentenze, il veniva condannato “a eseguire i lavori di cui a pag. 5 Parte_1 della relazione del ctu, così come indicati nella parte motiva della presente decisione”, individuati nella “eliminazione del riscontrato fenomeno dannoso applicando direttamente i pannelli isolanti indicati dal ctu sulle murature esterne dell'appartamento dei germani con tutti gli Parte_2 accorgimenti di rifinitura, oltre che sulla copertura del terrazzo già esistente provvedendo alla successiva posa in opera del sovrastante massetto in calcestruzzo alleggerito, impermeabilizzato con un manto di guaina in poliestere e pavimento di marmette”.
Con il decreto ex art. 614 c.p.c., si ingiungeva al il pagamento in favore dell'opposta Parte_1 della somma di € 52.541,19, a titolo di rimborso delle spese anticipate da parte della Parte_2 per l'esecuzione dei suddetti lavori, e per spese di procedura -€ 320,00 per esborsi, € 2.800,00 per diritti e € 2.500,00 per onorario, oltre accessori e spese-.
Il , con la opposizione proposta, contestava: Parte_1
1) l'entità della somma ingiunta per i lavori eseguiti
Pagina 1 deducendo che la Corte di appello di Bari avesse solo parzialmente modificato la sentenza di primo grado, e che il limite di spesa dei lavori da eseguire, dovesse essere di £ 33.610.000, quindi €
17.358,12, così come indicato dal Giudice di primo grado;
2) l'illegittimità della pretesa di pagamento di € 3.940,00, pari ai compensi spettanti al ctu,
per aver l'ausiliario rinunciato all'incarico a causa del comportamento inerte dell'opposta, che non aveva messo a disposizione le somme necessarie per dar corso ai lavori oggetto di esecuzione;
3) la sproporzione delle somme liquidate a titolo di compensi difensivi per la procedura esecutiva.
Si chiedeva quindi accertarsi esser dovuta la minor somma di € 17.358,12, di ricalcolare le spese ex art. 614 c.p.c.
Ed inoltre di compensare parzialmente l'importo spettante a nella misura di Parte_2
60/1000, quale quota da porre a suo carico nella sua veste di condomino. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
La si costituiva, contestando quanto ex adverso dedotto, e chiedendo il rigetto della Parte_2 domanda.
Il Tribunale di Foggia pronunciava la sentenza n. 609/2023 del 1/3/2023, con la quale, accogliendo parzialmente l'opposizione, così disponeva:
“a) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo reso ai sensi dell'art. 614 c.p.c. in data in data 28.12.2010 nell'ambito della procedura n. 2146/2004
R.G.E.;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma complessiva di €
51.124,62 a titolo di rimborso per spese anticipate, di € 320,00 per spese, € 2.800 per diritti e €
865,00 per onorari;
c) compensa le spese di lite – che si liquidano in complessivi € 6.307,00, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge – nella misura di 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico dell'opponente in favore dell'opposta”
Il Giudice di prime cure rilevava che il d.i. opposto, era stato emesso -come ex lege previsto- sulla scorta della presentazione della nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, e della valutazione del G.E. sulla relativa regolarità, necessità e giustificazione.
Considerava inoltre che in caso di opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo reso ai sensi dell'art. 614 c.p.c., la parte opponente può contestare solo la congruità delle spese di cui si invoca il rimborso, non potendosi invocare vizi dell'esecuzione, da far eventualmente valere con i rimedi dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Si riteneva quindi:
1) infondato il motivo formulato in relazione alla quantificazione del costo delle opere eseguite per l'esecuzione forzata dell'obbligo di fare, in quanto riferito alla determinazione del credito nei limiti dell'importo di € 17.358,12, oggetto di condanna.
Veniva al riguardo rilevato che il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 356/2000, aveva condannato il alla esecuzione di tutte le opere prescritte nella ctu espletata in corso di Parte_1 causa, autorizzando la ad eseguirle, in caso di inadempimento del , in danno Parte_2 Parte_1
Pagina 2 e a spese dello stesso, e per l'importo di £ 33.610.000, “o a quella maggior somma necessaria per
l'intervenuta svalutazione, oltre iva”.
Ed ancora che la Corte d'Appello riformava -con sentenza n. 659/2003-, parzialmente la richiamata pronuncia del Tribunale di Foggia, indicando specificamente i lavori da eseguire, ed alla stregua di quanto indicato nell'elaborato peritale.
E quindi che, anche se il Ctu della causa di merito aveva quantificato i lavori in complessive €
17.358,12, il titolo in esecuzione -la sentenza n. 356/2000 del Tribunale di Foggia- non aveva sancito alcun limite massimo di spesa per detti lavori, essendo stato riconosciuto il diritto alla di dare esecuzione alle opere indicate dal Ctu, ed in danno del , anche per Parte_2 Parte_1 importi maggiori rispetto a quelli indicati nella ctu, e dovendosi tener conto dell'incremento dei costi delle opere prodotto dalla generale perdita di valore del denaro.
Si constatava quindi che la aveva, per l'esecuzione dei lavori, sostenuto una spesa Parte_2 complessiva pari a € 47.184,62.
Ed ancora che era rimasta indimostrata l'anticipazione delle somme per spese di fotografo e per interessi derivanti da mutuo.
2) l'infondatezza della doglianza relativa all'attribuzione -al delle spese di ctu, per Parte_1 avere la indotto il Ctu a rinunciare all'incarico, per inerzia della medesima, Parte_2 considerando irrilevanti le motivazioni di rinuncia all'incarico da parte del perito, e dovendo comunque esser applicata la regola della attribuzione al debitore esecutato delle spese di perizia.
3) La parziale fondatezza della doglianza riferita alla quantificazione delle spese legali;
ritenendo essere documentate le attività svolte in corso di causa, dovendosi considerare congrua la disposta liquidazione dei diritti per € 2.800,00, e rilevando inoltre che le relative doglianze, riferite ad alcune voci, si appalesavano peraltro generiche, non essendo neppure stati indicati i relativi importi.
Quanto alla liquidazione degli onorari, si considerava che, alla stregua della tariffa all'epoca vigente (D.M. 8 aprile 2004, n. 127), gli onorari previsti per le cause di valore indeterminabile aventi ad oggetto un obbligo di fare – da ritenere pienamente assimilabili a quelle mobiliari – variavano da un minimo di € 135,00 a un massimo di € 865,00, riconoscendo quindi l'importo di €
865,00 per onorari.
4) L'infondatezza, per difetto di prova, della domanda concernente la chiesta detrazione dall'importo complessivamente dovuto in favore dell'opposta,
nei termini dei 60/1000, pari alla quota condominiale di titolarità della . Parte_2
Le spese di lite venivano parzialmente compensate (per 1/3), in considerazione dell'esito complessivo del giudizio.
Il impugnava la sentenza suddetta, chiedendo di: Parte_1
“-accogliere l'Atto di appello e, per l'effetto, in revoca dell'impugnata sentenza n. 609/2023 del
Tribunale di Foggia, accertare e dichiarare tenuto il opponente, al pagamento, in favore Parte_1 di , della somma di € 17.358,12 per le causali di cui in atti, oltre Iva se Parte_2 documentata, autorizzando il opponente a procedere alla invocata compensazione nei Parte_1
Pagina 3 confronti della convenuta per la sua quota condominiale di 60/1000 sessanta Parte_2 millesimi;
-per l'effetto e tenuto conto dell'atteggiamento ostativo alla conciliazione dell'opposta, condannare essa al pagamento dei compensi e delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_2 oltre accessori ovvero, in subordine, compensarle integralmente tra le parti.
Il tutto con vittoria di spese, adducendo quali motivi a sostegno;
A) La violazione del vincolo del giudicato - Art. 2909 c.c. art. 324 c.p.c.- limite di spesa
“liquidato”- violazione exceptio rei judicatae
Deducendo avere la sentenza -n. 356/2000- del Tribunale di Foggia, stabilito il limite di spesa da sostenere con l'esecuzione (pari ad € 17.358,12) e che sulla questione si era formato il giudicato esterno -da valutare alla stregua della verifica anche della parte motiva della sentenza-, non avendo la successiva sentenza della Corte d'Appello (n. 659/2003), riformato il dictum di primo grado, ma essendosi limitata a rendere precisazioni sui lavori da eseguire, e confermando il limite della spesa.
Si sosteneva quindi che la rivalsa della doveva esser contenuta nei limiti della somma Parte_2 indicata nella sentenza del Tribunale, essendo stata prevista, nel dispositivo della sentenza del
Tribunale del 2000, la spettanza della “maggior somma necessaria per l'intervenuta svalutazione, oltre iva.”, e non per l'incremento dei costi delle opere da realizzare;
si asseriva pertanto che non potesse esser integrata la portata del titolo posto a base dell'esecuzione;
Si chiedeva che “da parte dell'adita Ecc.ma Corte di Appello di Bari di volere riaffermare che
l'indicata Sentenza 356/2000 del Tribunale di Foggia, come parzialmente modificata e confermata dalla sentenza n. 659/2003 della Corte di Appello di Bari, passata in giudicato- (al pari delle
Ordinanze del G.E. rese nella proc. 2146/2004 RGES sopra richiamate) statuiscono inderogabilmente il limite della rivalsa dell'opposta CO fino alla somma di € 17.358,12 (oltre
IVA, qualora documentata), senza alcun'altra integrazione risarcitoria”
B) La mancanza di domanda sul riconoscimento della rivalutazione;
Carenza di prova sulla rivalutazione dei costi;
relativa addebitabilità alla per aver ingiustificatamente Parte_2 cagionato ritardo nell'esecuzione
Rilevando essere l'esecuzione terminata nel 2010, rispetto alla sentenza del 2000 del
Tribunale di Foggia, e che quindi l'importo a titolo di rivalutazione sarebbe stato pari ad €
4.079,15, di molto inferiore rispetto a quanto liquidato in D.I., e sostenendo che il relativo computo dovesse esser riferito al periodo intercorrente dalla data della sentenza di primo grado (2000) fino al 2010 (termine dell'esecuzione).
C) L'erroneità della decisone di attribuzione delle spese di ctu
Per non esser stata svolta alcuna attività utile alla procedura, essendosi il Ctu limitato ad espletare solo attività propedeutica -fase di studio e accesso in loco-, ed avendo rinunciato all'incarico per
Pagina 4 non avere la messo a disposizione le somme necessarie, essendo i relativi costi Parte_2 addebitabili alla mancata cooperazione del creditore procedente;
D) La inclusione di tutte le ulteriori voci a titolo risarcitorio, nell'indicato limite come stabilito in sentenza
E) L'erroneità della valutazione relativa alla richiesta di compensazione -violazione degli artt. 1241
e ss.
Deducendo dover essere detratta, dalla quota dovuta, la somma a carico della e pari ai Parte_2 sessanta millesimi di titolarità
L'EL , costituendosi, contestava gli avversi motivi di appello, deducendone la Parte_2 relativa infondatezza, preliminarmente eccependo la inammissibilità dell'atto di appello per mancata impugnazione della sentenza nella parte in cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione poiché proposta davanti a Giudice non competente;
si rilevava al riguardo che il Giudice di prime cure aveva riconosciuto che l'opposizione andava proposta davanti al Giudice che aveva emesso il d.i., essendo prevista la relativa competenza funzionale senza limiti di valore;
ed ancora si eccepiva il ne bis in idem, per esser stata promossa, per i medesimi motivi oggetto di appello, una opposizione alla esecuzione -n. 2164/04 R.G.Es- ed una opposizione di terzo -n. 5670/04' sempre dal Parte_1
Veniva chiesta la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
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L'appello è infondato, e deve essere rigettato.
Va in primis rilevato, quanto alla contestazione di parte EL avente ad oggetto la inammissibilita' dell'appello per non avere il appellante contestato la ritenuta Parte_1 incompetenza funzionale del giudice adito in sede di opposizione, che anche se la sentenza EL ha rilevato che “avverso detto decreto è possibile proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. dinanzi al giudice che lo ha emesso, essendo all'uopo prevista la sua competenza funzionale, senza limiti di valore”, comunque è stata resa la pronuncia nel merito della controversia, senza alcuna decisione sulla competenza;
ne' dalla EL è stato proposto appello incidentale al Parte_2 riguardo.
Peraltro deve esser al riguardo considerato che (Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, n.9680) la competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione, è prevista per l'emissione del d.i. ex art. 614 c.p.c., ma non per la relativa opposizione, che è regolata dalle disposizioni generali dettate per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Quanto poi all'eccezione di il ne bis in idem, per esser stata promossa, per i medesimi motivi oggetto di appello, una opposizione alla esecuzione -n. 2164/04 R.G.Es- ed una opposizione di terzo -n. 5670/04' sempre dal va rilevato che in atti non vi sono riscontri idonei che Parte_1 possano consentire di valutare la questione sollevata, non risultando avere la sentenza n.
1321/2009 resa dal Tribunale di Foggia, affrontato specificamente le questioni controverse ed essendosi limitata a richiamare la ordinanza già resa in corso di causa del 24/3/2006..
Occorre quindi puntualizzare che la principale questione oggetto di controversia, è quella concernente la erronea determinazione delle somme indicate nella sentenza oggetto dell'odierno appello, e riconosciute alla per l'esecuzione dei lavori indicati nelle sentenze -n. Parte_2
Pagina 5 356/2000 di primo grado, e n. 659/2003 di appello- emesse nella controversia inter partes avente ad oggetto le opere necessarie per rimediare ai pregiudizi subiti dalla CO . Parte_2
Le somme di specie sono state dapprima determinate nel d.i. opposto, e poi di poco ridotte all'esito del giudizio di opposizione, tenendo conto degli importi dei lavori ed opere eseguite nel giudizio di esecuzione intrapreso dalla . Parte_2
Tali somme sono quindi state computate in considerazione degli esborsi per le attività svolte nel giudizio di esecuzione per gli obblighi di fare, avente ad oggetto le opere e lavori indicati anche specificamente dalla richiamata sentenza di appello del 2003.
Non c'è contestazione sui relativi conteggi (rivisti come da sentenza EL); né risulta che siano state realizzate opere difformi rispetto a quelle oggetto della decisione.
Quel che lamenta, e sostiene, il appellante, è che la sentenza resa in primo grado -n. Parte_1
356/2000-, abbia stabilito un limite agli esborsi da sostenere in caso di esecuzione intrapresa dalla
. Parte_2
Tanto con specifico riferimento alle previsioni contenute in sentenza, secondo le quali, in mancanza di esecuzione delle opere dal , l'attrice era autorizzata “ad Parte_1 Parte_2 eseguirle in danno e a spese del convenuto condominio, per l'importo di £. 33.610.000, o quella maggiore somma necessaria per l'intervenuta rivalutazione”.
A quanto innanzi, l'odierno appellante fa conseguire la apposita e specifica determinazione degli importi da impiegare per l'esecuzione de qua, salva la sola maggiorazione per rivalutazione.
Deducendo essersi formato il giudicato sul punto -e per non esser la pronuncia di primo grado stata riformata al riguardo e dalla Corte d'Appello- si asserisce quindi non doversi addebitare al i costi delle opere eseguite nel procedimento esecutivo, e come determinati nella Parte_1 sentenza oggetto dell'odierno appello, ma le sole somme indicate nella sentenza di primo grado -n.
356/2000- posta a base dell'esecuzione, al più maggiorate con la rivalutazione, sostenendo essere tali somme comunque inclusive di tutti i costi dell'esecuzione.
Bisogna quindi prendere le mosse dai titoli posti a base dell'esecuzione, dai provvedimenti resi al riguardo nel processo esecutivo, valutando la natura del procedimento avente ad oggetto gli obblighi di facere e le conseguenze inferibili in termini di effetti rispetto alle parti.
La sentenza di primo grado -n. 356/2000-, indica, nel dispositivo -come sopra già rilevato- che l'attrice, in mancanza di esecuzione dei lavori dal , era autorizzata “ad eseguirle in Parte_1 danno e a spese del convenuto , per l'importo di £. 33.610.000, o quella maggiore Parte_1 somma necessaria per l'intervenuta rivalutazione”.
Nella parte motiva della suddetta sentenza, l'unica precisazione resa al riguardo, si limita ad indicare che per i lavori da eseguire vi è “una spesa prevista, nel novembre 1995, nella somma preventivata di £. 33.610.000, oltre iva”, null'altro aggiungendo.
La successiva sentenza di appello -n. 659/2003-, si limita ad integrare il dispositivo di primo grado, con indicazione specifica dei lavori da eseguire, senza nulla aggiungere, o modificare, in riferimento all'importo di cui innanzi.
Nel dispositivo si “condanna il ad eseguire i lavori di cui a pag. 5 della relazione di ctu Parte_1 cosi' come indicati in parte motiva“
Va quindi rilevato che nel corso della procedura esecutiva, veniva resa l'Ordinanza 24/3/2006 che indicava specificamente i lavori da eseguire, ed in conformità a quanto previsto dal ctu, comunque precisando che tali lavori “debbano essere effettuati nei limiti di spesa”, oltre iva e rivalutazione come stabilito dalla sentenza di primo grado.
Pagina 6 Tale provvedimento veniva confermato dalla successiva Ordinanza dl 31/3/2006 , nella quale il
Giudice procedente, affermando di dover interpretare il titolo esecutivo alla stregua di quanto previsto dal dispositivo e relativa motivazione, rilevava che risultavano indicati i lavori ed i relativi costi, precisando che l'ordinanza che decide sui lavori ha natura di sentenza, e va impugnata di conseguenza con i mezzi ordinari.
Veniva quindi considerato che l'esecuzione deve proseguire secondo le modalità indicate nell'ordinanza del 24/3/2006, e secondo i limiti di spesa indicati, in particolare precisando “salvo il diritto dell'esecutante di chiedere il risarcimento danni per l'esborso economico esuberante i limiti di spesa fissati nel titolo esecutivo e precisati nella detta ordinanza”
Tanto rilevato in ordine al contenuto dei titoli posti a base dell'esecuzione, e dei provvedimenti adottati nel procedimento esecutivo, occorre comunque considerare che nella specie si è dato corso ad un'esecuzione di obblighi di facere, con individuazione -più specificamente dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 659/2003- delle opere da eseguire, e rimessione quindi al G.E. per la determinazione delle relative modalità di esecuzione.
Occorre al riguardo rilevare che pur potendo le due ordinanze testè richiamate, ingenerare dubbi e questioni sulla individuazione della portata ed effetti del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione intrapresa, e con specifico riferimento alla indicazione vincolante di un limite di importo di spesa nell'ambito del quale contenere la realizzazione delle opere di specie, quel che assume precipuamente rilievo, al fine di valutare le questioni de quibus, è l'avvenuto affidamento ed esecuzione delle opere indicate nel titolo esecutivo, senza determinazione alcuna di una soglia di importi da impiegare per i relativi costi.
Non può ritenersi che il G.E. abbia indicato di rispettare una specifica soglia di spesa, allorquando
è stato disposto procedersi sulla scorta di quanto indicato dal Ctu nominato per l'esecuzione dei lavori oggetto degli obblighi di facere.
Tanto trova peraltro conferma nella stessa valutazione formulata dal G.E. ai fini dell'emissione del d.i. opposto.
Ed infatti il G.E. deve all'uopo valutare la nota delle spese anticipate nel procedimento esecutivo, corredata dal visto dall'ufficiale giudiziario.
Il G.E. deve verificarne la relativa regolarità, necessità e giustificazione.
Va pertanto considerato che, ove ritenuti ingiustificabili i costi ed esborsi, per necessità di rispettare un limite di spesa -come nella specie sostenuto dall'appellante-, il Giudice procedente certo non avrebbe dovuto emettere il d.i. per il relativo pagamento.
Il riconoscimento delle spese, così come indicate nel d.i. -ed oggetto di conferma, salvo minima riduzione, con la sentenza impugnata- induce a ritenere che nella valutazione della portata del titolo esecutivo data nella procedura de qua, il G.E. non abbia in definitiva dato rilievo a quanto indicato in sentenza sugli importi dei lavori de quibus.
Peraltro va osservato che laddove debba procedersi ad un esecuzione di opere nell'ambito di obblighi di facere, non è dato preventivare ab initio i relativi costi, per lavori che devono essere svolti anche a distanza di diversi anni rispetto alla data di emissione della sentenza.
Nella specie, peraltro, si rileva che la sentenza di primo grado (n. 356/2000) ha fatto riferimento ad una stima dei costi -data dal Ctu incaricato in prime cure- risalente al 1995, mentre le opere oggetto di esecuzione sono state effettuate circa 15 anni dopo (l'esecuzione è terminata nel 2010).
Quanto innanzi induce a desumere che nella interpretazione della portata del titolo esecutivo, non abbia in definitiva assunto, e non debba assumere, rilevanza l'indicazione degli importi contenuta nella sola sentenza di primo grado.
Pagina 7 La richiesta della , ed il procedimento di esecuzione dalla stessa promosso, sono stati Parte_2 chiaramente finalizzati ad ottenere la esecuzione delle opere per rimuovere le problematiche rappresentate nel giudizio.
E' stato quindi chiesto, ed ottenuto, un obbligo di facere che prescinde, e non può che prescindere, dalla indicazione quantitativa dei costi data nella sentenza di primo grado.
Va al riguardo, e peraltro, considerato che è la stessa pronuncia del Tribunale -n. 356/2000- che precisa in parte motiva, che per i lavori da eseguire vi è “una spesa prevista, nel novembre 1995, nella somma preventivata di £. 33.610.000, oltre iva”.
L'indicazione deve intendersi chiaramente riferita agli importi computati -dal Ctu- all'epoca della relativa stima (1995) per l'esecuzione dei lavori.
I detti importi non potevano certo ritenersi vincolanti né alla data di pronuncia della sentenza
(anno 2000), e tantomeno al momento della effettiva esecuzione delle opere, dovendo i relativi costi, esser determinati all' epoca dell'effettuazione dei lavori.
Non potevano certo ritenersi commisurati ad una stima –“prevista”- data nel 1995, non potendo, per l'effetto, ritenersi vincolativi nell'espletamento dell'attività esecutiva, e dovendo in sostanza la stima del 1995, ritenersi meramente indicativa.
La tesi del si appalesa quindi infondata, posto che i costi della esecuzione de qua Parte_1 dovevano, come devono, esser rapportati agli effettivi esborsi sostenuti per l'esecuzione dei lavori, in adempimento degli obblighi di facere stabiliti nel titolo esecutivo.
Deve d'altronde esser considerato che non vi è contestazione sul fatto che le opere realizzate siano conformi a quanto disposto nel titolo esecutivo.
Ed ancora che le contestazioni sulla determinazione degli importi dovuti dal debitore esecutato, per i lavori di specie, sono state già oggetto di valutazione dal Giudice di prime cure -con parziale accoglimento delle stesse- e non vi è stata, con l'odierno appello, ulteriore contestazione sui relativi importi.
Va ancora considerato che, vertendosi in tema di decreto ingiuntivo reso ai sensi dell'art. 614
c.p.c., e relativa opposizione, la S.C. ha al riguardo chiarito (Cassazione civile sez. III, 11/12/2024,
n.32012) che con l'opposizione al d.i. emesso per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, l'opponente può contestare la congruità delle spese, ma non può sollevare questioni relative al processo esecutivo (in ordine all'an, al quis, al contra quem, al quomodo), inclusa quella che contesti la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere, che avrebbe dovuto proporre nel corso del processo di esecuzione forzata attraverso i rimedi previsti dagli artt.
615 e 617 c.p.c. -senza che il giudice possa riqualificare in tal guisa la domanda proposta unicamente in seno all'opposizione suddetta-.
Nel caso di specie -si ribadisce- l'avvenuto conferimento incarico per la determinazione delle modalità per l'esecuzione delle opere, e la mancanza di relativa previsione di limiti di spesa al riguardo, devono indurre a ritenere che il G.E. abbia assunto le determinazioni del caso, tenendo conto di quanto specificamente disposto sulla necessità di procedere all'esecuzione delle opere oggetto del titolo esecutivo -ed in conformità allo stesso-, senza considerare alcuna limitazione di sorta per i relativi costi/esborsi.
Il Condominio esecutato ha invece sollevato contestazioni al riguardo, solo con l'opposizione a d.i., sede deputata alla valutazione della congruità dei costi, e non per la relativa valutazione dell'an debeatur -come precisato dalla S.C.-.
Deve in sostanza ritenersi che (Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, n.32196) spettando, in materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare (e non fare), al giudice dell'esecuzione accertare
Pagina 8 la portata sostanziale della sentenza di cognizione e determinare le modalità di esecuzione dell'obbligazione, idonee a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, quel che si riscontra nella specie, è la determinazione di tali modalità in conformità al titolo esecutivo, essendo stati indicati gli obblighi di facere, e dovendosi intendere il riferimento alla somma portata nella sentenza di primo grado, puramente indicativo, e non, quindi, vincolante.
Posto peraltro che (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/02/2017, n.4190) per l'esecuzione forzata, il titolo esecutivo indica il risultato, mentre l'ordinanza ne stabilisce le modalità di ottenimento, si rileva nella specie che il risultato de quo, concerne le opere da eseguire per rimediare alle problematiche rappresentate dalla . Parte_2
Le relative modalità sono quindi state stabilite dal G.E., come da provvedimenti resi nel procedimento di esecuzione, e per i lavori che hanno determinato gli esborsi che poi sono stati in corrispondenza quantificati, con valutazione di relativa pertinenza e congruità.
Le questioni sollevate per la rivalutazione, e per la inclusione di tutte le ulteriori voci a titolo risarcitorio, nell'indicato limite come stabilito in sentenza, rimangono assorbite da quanto in precedenza argomentato
Passando agli ulteriori motivi di appello, deve ritenersi l'infondatezza della doglianza relativa alla addebitabilità alla delle spese della inziale ctu, per avere la medesima Parte_2 ingiustificatamente cagionato ritardo nell'esecuzione.
Condivisibili al riguardo si appalesano le argomentazioni rese dal Giudice di prime cure, atteso che, trattandosi di spese maturate nella procedura esecutiva, e non essendo in tale ambito state riscontrate ragioni per porre spese a carico del creditore procedente, la relativa regolamentazione comporta l'addebito dei costi di procedura a carico del debitore esecutato.
Va anche considerato che la limitata attività svolta e la avvenuta rinuncia all'incarico del Ctu, non assumono rilievo ai fini del riparto ed attribuzione delle somme riconosciute, posto che il perito di specie ha assunto d'iniziativa la decisione di abbandonare l'incarico, e ben avrebbe nell'eventualità potuto diversamente procedere, chiedendo chiarimenti al G.E. sul modus procedendi, ed attendendo le disposizioni del medesimo.
Quanto poi alle doglianze concernenti la mancata compensazione degli importi da attribuire alla CO , in ragione dei millesimi di proprietà, va considerato che, come rilevato dal Parte_2
Tribunale, non è stata versata in atti documentazione comprovante la titolarità ed in particolare la determinazione della quota millesimale di spettanza, per poter valutare la questione.
I relativi risvolti devono ritenersi oggetto di verifica in altra e differente sede, posto che, si ribadisce, il d.i. ex art. 614 c.p.c., e relativa opposizione, sono procedimenti devoluti alla verifica della congruità delle somme relative ai costi maturati per l'esecuzione.
Non è, peraltro e nella presente sede, suscettibile di valutazione -in mancanza di relativi e specifici riscontri- l'entità della quota eventualmente attribuibile alla per i lavori oggetto di Parte_2 esecuzione, posto che occorrerebbe comunque verificare se e quali lavori -rispetto a quelli oggetto di esecuzione- di competenza esclusivamente condominiale, possano e debbano essere addebitabili, per i relativi costi, anche alla CO, che comunque è risultata vittoriosa nella causa ed ha dovuto anticipare tutti i costi per la relativa esecuzione.
In siffatto quadro deve ritenersi l'infondatezza dell'appello, con rigetto delle relative richieste.
Non può trovare accoglimento la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., visto quanto rilevato con riferimento alle ordinanze rese in corso di esecuzione, ed in precedenza indicate.
Pagina 9 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, e ragguagliate allo scaglione sino ad € 52.000,00, valore minimo per la fase di istruttoria/trattazione, e valori medi per le altre voci.
Al rigetto dell'appello consegue anche la declaratoria ex art. 13 comma 1quater del D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 609/2023 del 1/3/2023, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 appello, che si liquidano in complessivi € 8.470,00, oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge;
3) Dichiara che l'appellante è tenuto, per quanto previsto dall' art. 13 Parte_1 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 29/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1130/2023 promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Michele Mondelli Parte_1
-appellante-
c/
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Leonardo Delmastro Parte_2
-EL-
Conclusioni come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate nei verbali in atti
Motivazione
Il proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo reso ex art. 614 Parte_1
c.p.c. in data 28/12/2010, nell'ambito della procedura esecutiva n. 2146/2004 R.G.E., promossa dalla CO , per l'esecuzione della sentenza n. 356/2000 del Tribunale di Parte_2
Foggia, e della sentenza -n. 659/2003- pronunciata dalla Corte d' Appello di Bari a seguito della impugnazione della pronuncia del Tribunale.
Con le suddette sentenze, il veniva condannato “a eseguire i lavori di cui a pag. 5 Parte_1 della relazione del ctu, così come indicati nella parte motiva della presente decisione”, individuati nella “eliminazione del riscontrato fenomeno dannoso applicando direttamente i pannelli isolanti indicati dal ctu sulle murature esterne dell'appartamento dei germani con tutti gli Parte_2 accorgimenti di rifinitura, oltre che sulla copertura del terrazzo già esistente provvedendo alla successiva posa in opera del sovrastante massetto in calcestruzzo alleggerito, impermeabilizzato con un manto di guaina in poliestere e pavimento di marmette”.
Con il decreto ex art. 614 c.p.c., si ingiungeva al il pagamento in favore dell'opposta Parte_1 della somma di € 52.541,19, a titolo di rimborso delle spese anticipate da parte della Parte_2 per l'esecuzione dei suddetti lavori, e per spese di procedura -€ 320,00 per esborsi, € 2.800,00 per diritti e € 2.500,00 per onorario, oltre accessori e spese-.
Il , con la opposizione proposta, contestava: Parte_1
1) l'entità della somma ingiunta per i lavori eseguiti
Pagina 1 deducendo che la Corte di appello di Bari avesse solo parzialmente modificato la sentenza di primo grado, e che il limite di spesa dei lavori da eseguire, dovesse essere di £ 33.610.000, quindi €
17.358,12, così come indicato dal Giudice di primo grado;
2) l'illegittimità della pretesa di pagamento di € 3.940,00, pari ai compensi spettanti al ctu,
per aver l'ausiliario rinunciato all'incarico a causa del comportamento inerte dell'opposta, che non aveva messo a disposizione le somme necessarie per dar corso ai lavori oggetto di esecuzione;
3) la sproporzione delle somme liquidate a titolo di compensi difensivi per la procedura esecutiva.
Si chiedeva quindi accertarsi esser dovuta la minor somma di € 17.358,12, di ricalcolare le spese ex art. 614 c.p.c.
Ed inoltre di compensare parzialmente l'importo spettante a nella misura di Parte_2
60/1000, quale quota da porre a suo carico nella sua veste di condomino. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
La si costituiva, contestando quanto ex adverso dedotto, e chiedendo il rigetto della Parte_2 domanda.
Il Tribunale di Foggia pronunciava la sentenza n. 609/2023 del 1/3/2023, con la quale, accogliendo parzialmente l'opposizione, così disponeva:
“a) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo reso ai sensi dell'art. 614 c.p.c. in data in data 28.12.2010 nell'ambito della procedura n. 2146/2004
R.G.E.;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma complessiva di €
51.124,62 a titolo di rimborso per spese anticipate, di € 320,00 per spese, € 2.800 per diritti e €
865,00 per onorari;
c) compensa le spese di lite – che si liquidano in complessivi € 6.307,00, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge – nella misura di 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico dell'opponente in favore dell'opposta”
Il Giudice di prime cure rilevava che il d.i. opposto, era stato emesso -come ex lege previsto- sulla scorta della presentazione della nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, e della valutazione del G.E. sulla relativa regolarità, necessità e giustificazione.
Considerava inoltre che in caso di opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo reso ai sensi dell'art. 614 c.p.c., la parte opponente può contestare solo la congruità delle spese di cui si invoca il rimborso, non potendosi invocare vizi dell'esecuzione, da far eventualmente valere con i rimedi dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Si riteneva quindi:
1) infondato il motivo formulato in relazione alla quantificazione del costo delle opere eseguite per l'esecuzione forzata dell'obbligo di fare, in quanto riferito alla determinazione del credito nei limiti dell'importo di € 17.358,12, oggetto di condanna.
Veniva al riguardo rilevato che il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 356/2000, aveva condannato il alla esecuzione di tutte le opere prescritte nella ctu espletata in corso di Parte_1 causa, autorizzando la ad eseguirle, in caso di inadempimento del , in danno Parte_2 Parte_1
Pagina 2 e a spese dello stesso, e per l'importo di £ 33.610.000, “o a quella maggior somma necessaria per
l'intervenuta svalutazione, oltre iva”.
Ed ancora che la Corte d'Appello riformava -con sentenza n. 659/2003-, parzialmente la richiamata pronuncia del Tribunale di Foggia, indicando specificamente i lavori da eseguire, ed alla stregua di quanto indicato nell'elaborato peritale.
E quindi che, anche se il Ctu della causa di merito aveva quantificato i lavori in complessive €
17.358,12, il titolo in esecuzione -la sentenza n. 356/2000 del Tribunale di Foggia- non aveva sancito alcun limite massimo di spesa per detti lavori, essendo stato riconosciuto il diritto alla di dare esecuzione alle opere indicate dal Ctu, ed in danno del , anche per Parte_2 Parte_1 importi maggiori rispetto a quelli indicati nella ctu, e dovendosi tener conto dell'incremento dei costi delle opere prodotto dalla generale perdita di valore del denaro.
Si constatava quindi che la aveva, per l'esecuzione dei lavori, sostenuto una spesa Parte_2 complessiva pari a € 47.184,62.
Ed ancora che era rimasta indimostrata l'anticipazione delle somme per spese di fotografo e per interessi derivanti da mutuo.
2) l'infondatezza della doglianza relativa all'attribuzione -al delle spese di ctu, per Parte_1 avere la indotto il Ctu a rinunciare all'incarico, per inerzia della medesima, Parte_2 considerando irrilevanti le motivazioni di rinuncia all'incarico da parte del perito, e dovendo comunque esser applicata la regola della attribuzione al debitore esecutato delle spese di perizia.
3) La parziale fondatezza della doglianza riferita alla quantificazione delle spese legali;
ritenendo essere documentate le attività svolte in corso di causa, dovendosi considerare congrua la disposta liquidazione dei diritti per € 2.800,00, e rilevando inoltre che le relative doglianze, riferite ad alcune voci, si appalesavano peraltro generiche, non essendo neppure stati indicati i relativi importi.
Quanto alla liquidazione degli onorari, si considerava che, alla stregua della tariffa all'epoca vigente (D.M. 8 aprile 2004, n. 127), gli onorari previsti per le cause di valore indeterminabile aventi ad oggetto un obbligo di fare – da ritenere pienamente assimilabili a quelle mobiliari – variavano da un minimo di € 135,00 a un massimo di € 865,00, riconoscendo quindi l'importo di €
865,00 per onorari.
4) L'infondatezza, per difetto di prova, della domanda concernente la chiesta detrazione dall'importo complessivamente dovuto in favore dell'opposta,
nei termini dei 60/1000, pari alla quota condominiale di titolarità della . Parte_2
Le spese di lite venivano parzialmente compensate (per 1/3), in considerazione dell'esito complessivo del giudizio.
Il impugnava la sentenza suddetta, chiedendo di: Parte_1
“-accogliere l'Atto di appello e, per l'effetto, in revoca dell'impugnata sentenza n. 609/2023 del
Tribunale di Foggia, accertare e dichiarare tenuto il opponente, al pagamento, in favore Parte_1 di , della somma di € 17.358,12 per le causali di cui in atti, oltre Iva se Parte_2 documentata, autorizzando il opponente a procedere alla invocata compensazione nei Parte_1
Pagina 3 confronti della convenuta per la sua quota condominiale di 60/1000 sessanta Parte_2 millesimi;
-per l'effetto e tenuto conto dell'atteggiamento ostativo alla conciliazione dell'opposta, condannare essa al pagamento dei compensi e delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_2 oltre accessori ovvero, in subordine, compensarle integralmente tra le parti.
Il tutto con vittoria di spese, adducendo quali motivi a sostegno;
A) La violazione del vincolo del giudicato - Art. 2909 c.c. art. 324 c.p.c.- limite di spesa
“liquidato”- violazione exceptio rei judicatae
Deducendo avere la sentenza -n. 356/2000- del Tribunale di Foggia, stabilito il limite di spesa da sostenere con l'esecuzione (pari ad € 17.358,12) e che sulla questione si era formato il giudicato esterno -da valutare alla stregua della verifica anche della parte motiva della sentenza-, non avendo la successiva sentenza della Corte d'Appello (n. 659/2003), riformato il dictum di primo grado, ma essendosi limitata a rendere precisazioni sui lavori da eseguire, e confermando il limite della spesa.
Si sosteneva quindi che la rivalsa della doveva esser contenuta nei limiti della somma Parte_2 indicata nella sentenza del Tribunale, essendo stata prevista, nel dispositivo della sentenza del
Tribunale del 2000, la spettanza della “maggior somma necessaria per l'intervenuta svalutazione, oltre iva.”, e non per l'incremento dei costi delle opere da realizzare;
si asseriva pertanto che non potesse esser integrata la portata del titolo posto a base dell'esecuzione;
Si chiedeva che “da parte dell'adita Ecc.ma Corte di Appello di Bari di volere riaffermare che
l'indicata Sentenza 356/2000 del Tribunale di Foggia, come parzialmente modificata e confermata dalla sentenza n. 659/2003 della Corte di Appello di Bari, passata in giudicato- (al pari delle
Ordinanze del G.E. rese nella proc. 2146/2004 RGES sopra richiamate) statuiscono inderogabilmente il limite della rivalsa dell'opposta CO fino alla somma di € 17.358,12 (oltre
IVA, qualora documentata), senza alcun'altra integrazione risarcitoria”
B) La mancanza di domanda sul riconoscimento della rivalutazione;
Carenza di prova sulla rivalutazione dei costi;
relativa addebitabilità alla per aver ingiustificatamente Parte_2 cagionato ritardo nell'esecuzione
Rilevando essere l'esecuzione terminata nel 2010, rispetto alla sentenza del 2000 del
Tribunale di Foggia, e che quindi l'importo a titolo di rivalutazione sarebbe stato pari ad €
4.079,15, di molto inferiore rispetto a quanto liquidato in D.I., e sostenendo che il relativo computo dovesse esser riferito al periodo intercorrente dalla data della sentenza di primo grado (2000) fino al 2010 (termine dell'esecuzione).
C) L'erroneità della decisone di attribuzione delle spese di ctu
Per non esser stata svolta alcuna attività utile alla procedura, essendosi il Ctu limitato ad espletare solo attività propedeutica -fase di studio e accesso in loco-, ed avendo rinunciato all'incarico per
Pagina 4 non avere la messo a disposizione le somme necessarie, essendo i relativi costi Parte_2 addebitabili alla mancata cooperazione del creditore procedente;
D) La inclusione di tutte le ulteriori voci a titolo risarcitorio, nell'indicato limite come stabilito in sentenza
E) L'erroneità della valutazione relativa alla richiesta di compensazione -violazione degli artt. 1241
e ss.
Deducendo dover essere detratta, dalla quota dovuta, la somma a carico della e pari ai Parte_2 sessanta millesimi di titolarità
L'EL , costituendosi, contestava gli avversi motivi di appello, deducendone la Parte_2 relativa infondatezza, preliminarmente eccependo la inammissibilità dell'atto di appello per mancata impugnazione della sentenza nella parte in cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione poiché proposta davanti a Giudice non competente;
si rilevava al riguardo che il Giudice di prime cure aveva riconosciuto che l'opposizione andava proposta davanti al Giudice che aveva emesso il d.i., essendo prevista la relativa competenza funzionale senza limiti di valore;
ed ancora si eccepiva il ne bis in idem, per esser stata promossa, per i medesimi motivi oggetto di appello, una opposizione alla esecuzione -n. 2164/04 R.G.Es- ed una opposizione di terzo -n. 5670/04' sempre dal Parte_1
Veniva chiesta la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
******************************
L'appello è infondato, e deve essere rigettato.
Va in primis rilevato, quanto alla contestazione di parte EL avente ad oggetto la inammissibilita' dell'appello per non avere il appellante contestato la ritenuta Parte_1 incompetenza funzionale del giudice adito in sede di opposizione, che anche se la sentenza EL ha rilevato che “avverso detto decreto è possibile proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. dinanzi al giudice che lo ha emesso, essendo all'uopo prevista la sua competenza funzionale, senza limiti di valore”, comunque è stata resa la pronuncia nel merito della controversia, senza alcuna decisione sulla competenza;
ne' dalla EL è stato proposto appello incidentale al Parte_2 riguardo.
Peraltro deve esser al riguardo considerato che (Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, n.9680) la competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione, è prevista per l'emissione del d.i. ex art. 614 c.p.c., ma non per la relativa opposizione, che è regolata dalle disposizioni generali dettate per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Quanto poi all'eccezione di il ne bis in idem, per esser stata promossa, per i medesimi motivi oggetto di appello, una opposizione alla esecuzione -n. 2164/04 R.G.Es- ed una opposizione di terzo -n. 5670/04' sempre dal va rilevato che in atti non vi sono riscontri idonei che Parte_1 possano consentire di valutare la questione sollevata, non risultando avere la sentenza n.
1321/2009 resa dal Tribunale di Foggia, affrontato specificamente le questioni controverse ed essendosi limitata a richiamare la ordinanza già resa in corso di causa del 24/3/2006..
Occorre quindi puntualizzare che la principale questione oggetto di controversia, è quella concernente la erronea determinazione delle somme indicate nella sentenza oggetto dell'odierno appello, e riconosciute alla per l'esecuzione dei lavori indicati nelle sentenze -n. Parte_2
Pagina 5 356/2000 di primo grado, e n. 659/2003 di appello- emesse nella controversia inter partes avente ad oggetto le opere necessarie per rimediare ai pregiudizi subiti dalla CO . Parte_2
Le somme di specie sono state dapprima determinate nel d.i. opposto, e poi di poco ridotte all'esito del giudizio di opposizione, tenendo conto degli importi dei lavori ed opere eseguite nel giudizio di esecuzione intrapreso dalla . Parte_2
Tali somme sono quindi state computate in considerazione degli esborsi per le attività svolte nel giudizio di esecuzione per gli obblighi di fare, avente ad oggetto le opere e lavori indicati anche specificamente dalla richiamata sentenza di appello del 2003.
Non c'è contestazione sui relativi conteggi (rivisti come da sentenza EL); né risulta che siano state realizzate opere difformi rispetto a quelle oggetto della decisione.
Quel che lamenta, e sostiene, il appellante, è che la sentenza resa in primo grado -n. Parte_1
356/2000-, abbia stabilito un limite agli esborsi da sostenere in caso di esecuzione intrapresa dalla
. Parte_2
Tanto con specifico riferimento alle previsioni contenute in sentenza, secondo le quali, in mancanza di esecuzione delle opere dal , l'attrice era autorizzata “ad Parte_1 Parte_2 eseguirle in danno e a spese del convenuto condominio, per l'importo di £. 33.610.000, o quella maggiore somma necessaria per l'intervenuta rivalutazione”.
A quanto innanzi, l'odierno appellante fa conseguire la apposita e specifica determinazione degli importi da impiegare per l'esecuzione de qua, salva la sola maggiorazione per rivalutazione.
Deducendo essersi formato il giudicato sul punto -e per non esser la pronuncia di primo grado stata riformata al riguardo e dalla Corte d'Appello- si asserisce quindi non doversi addebitare al i costi delle opere eseguite nel procedimento esecutivo, e come determinati nella Parte_1 sentenza oggetto dell'odierno appello, ma le sole somme indicate nella sentenza di primo grado -n.
356/2000- posta a base dell'esecuzione, al più maggiorate con la rivalutazione, sostenendo essere tali somme comunque inclusive di tutti i costi dell'esecuzione.
Bisogna quindi prendere le mosse dai titoli posti a base dell'esecuzione, dai provvedimenti resi al riguardo nel processo esecutivo, valutando la natura del procedimento avente ad oggetto gli obblighi di facere e le conseguenze inferibili in termini di effetti rispetto alle parti.
La sentenza di primo grado -n. 356/2000-, indica, nel dispositivo -come sopra già rilevato- che l'attrice, in mancanza di esecuzione dei lavori dal , era autorizzata “ad eseguirle in Parte_1 danno e a spese del convenuto , per l'importo di £. 33.610.000, o quella maggiore Parte_1 somma necessaria per l'intervenuta rivalutazione”.
Nella parte motiva della suddetta sentenza, l'unica precisazione resa al riguardo, si limita ad indicare che per i lavori da eseguire vi è “una spesa prevista, nel novembre 1995, nella somma preventivata di £. 33.610.000, oltre iva”, null'altro aggiungendo.
La successiva sentenza di appello -n. 659/2003-, si limita ad integrare il dispositivo di primo grado, con indicazione specifica dei lavori da eseguire, senza nulla aggiungere, o modificare, in riferimento all'importo di cui innanzi.
Nel dispositivo si “condanna il ad eseguire i lavori di cui a pag. 5 della relazione di ctu Parte_1 cosi' come indicati in parte motiva“
Va quindi rilevato che nel corso della procedura esecutiva, veniva resa l'Ordinanza 24/3/2006 che indicava specificamente i lavori da eseguire, ed in conformità a quanto previsto dal ctu, comunque precisando che tali lavori “debbano essere effettuati nei limiti di spesa”, oltre iva e rivalutazione come stabilito dalla sentenza di primo grado.
Pagina 6 Tale provvedimento veniva confermato dalla successiva Ordinanza dl 31/3/2006 , nella quale il
Giudice procedente, affermando di dover interpretare il titolo esecutivo alla stregua di quanto previsto dal dispositivo e relativa motivazione, rilevava che risultavano indicati i lavori ed i relativi costi, precisando che l'ordinanza che decide sui lavori ha natura di sentenza, e va impugnata di conseguenza con i mezzi ordinari.
Veniva quindi considerato che l'esecuzione deve proseguire secondo le modalità indicate nell'ordinanza del 24/3/2006, e secondo i limiti di spesa indicati, in particolare precisando “salvo il diritto dell'esecutante di chiedere il risarcimento danni per l'esborso economico esuberante i limiti di spesa fissati nel titolo esecutivo e precisati nella detta ordinanza”
Tanto rilevato in ordine al contenuto dei titoli posti a base dell'esecuzione, e dei provvedimenti adottati nel procedimento esecutivo, occorre comunque considerare che nella specie si è dato corso ad un'esecuzione di obblighi di facere, con individuazione -più specificamente dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 659/2003- delle opere da eseguire, e rimessione quindi al G.E. per la determinazione delle relative modalità di esecuzione.
Occorre al riguardo rilevare che pur potendo le due ordinanze testè richiamate, ingenerare dubbi e questioni sulla individuazione della portata ed effetti del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione intrapresa, e con specifico riferimento alla indicazione vincolante di un limite di importo di spesa nell'ambito del quale contenere la realizzazione delle opere di specie, quel che assume precipuamente rilievo, al fine di valutare le questioni de quibus, è l'avvenuto affidamento ed esecuzione delle opere indicate nel titolo esecutivo, senza determinazione alcuna di una soglia di importi da impiegare per i relativi costi.
Non può ritenersi che il G.E. abbia indicato di rispettare una specifica soglia di spesa, allorquando
è stato disposto procedersi sulla scorta di quanto indicato dal Ctu nominato per l'esecuzione dei lavori oggetto degli obblighi di facere.
Tanto trova peraltro conferma nella stessa valutazione formulata dal G.E. ai fini dell'emissione del d.i. opposto.
Ed infatti il G.E. deve all'uopo valutare la nota delle spese anticipate nel procedimento esecutivo, corredata dal visto dall'ufficiale giudiziario.
Il G.E. deve verificarne la relativa regolarità, necessità e giustificazione.
Va pertanto considerato che, ove ritenuti ingiustificabili i costi ed esborsi, per necessità di rispettare un limite di spesa -come nella specie sostenuto dall'appellante-, il Giudice procedente certo non avrebbe dovuto emettere il d.i. per il relativo pagamento.
Il riconoscimento delle spese, così come indicate nel d.i. -ed oggetto di conferma, salvo minima riduzione, con la sentenza impugnata- induce a ritenere che nella valutazione della portata del titolo esecutivo data nella procedura de qua, il G.E. non abbia in definitiva dato rilievo a quanto indicato in sentenza sugli importi dei lavori de quibus.
Peraltro va osservato che laddove debba procedersi ad un esecuzione di opere nell'ambito di obblighi di facere, non è dato preventivare ab initio i relativi costi, per lavori che devono essere svolti anche a distanza di diversi anni rispetto alla data di emissione della sentenza.
Nella specie, peraltro, si rileva che la sentenza di primo grado (n. 356/2000) ha fatto riferimento ad una stima dei costi -data dal Ctu incaricato in prime cure- risalente al 1995, mentre le opere oggetto di esecuzione sono state effettuate circa 15 anni dopo (l'esecuzione è terminata nel 2010).
Quanto innanzi induce a desumere che nella interpretazione della portata del titolo esecutivo, non abbia in definitiva assunto, e non debba assumere, rilevanza l'indicazione degli importi contenuta nella sola sentenza di primo grado.
Pagina 7 La richiesta della , ed il procedimento di esecuzione dalla stessa promosso, sono stati Parte_2 chiaramente finalizzati ad ottenere la esecuzione delle opere per rimuovere le problematiche rappresentate nel giudizio.
E' stato quindi chiesto, ed ottenuto, un obbligo di facere che prescinde, e non può che prescindere, dalla indicazione quantitativa dei costi data nella sentenza di primo grado.
Va al riguardo, e peraltro, considerato che è la stessa pronuncia del Tribunale -n. 356/2000- che precisa in parte motiva, che per i lavori da eseguire vi è “una spesa prevista, nel novembre 1995, nella somma preventivata di £. 33.610.000, oltre iva”.
L'indicazione deve intendersi chiaramente riferita agli importi computati -dal Ctu- all'epoca della relativa stima (1995) per l'esecuzione dei lavori.
I detti importi non potevano certo ritenersi vincolanti né alla data di pronuncia della sentenza
(anno 2000), e tantomeno al momento della effettiva esecuzione delle opere, dovendo i relativi costi, esser determinati all' epoca dell'effettuazione dei lavori.
Non potevano certo ritenersi commisurati ad una stima –“prevista”- data nel 1995, non potendo, per l'effetto, ritenersi vincolativi nell'espletamento dell'attività esecutiva, e dovendo in sostanza la stima del 1995, ritenersi meramente indicativa.
La tesi del si appalesa quindi infondata, posto che i costi della esecuzione de qua Parte_1 dovevano, come devono, esser rapportati agli effettivi esborsi sostenuti per l'esecuzione dei lavori, in adempimento degli obblighi di facere stabiliti nel titolo esecutivo.
Deve d'altronde esser considerato che non vi è contestazione sul fatto che le opere realizzate siano conformi a quanto disposto nel titolo esecutivo.
Ed ancora che le contestazioni sulla determinazione degli importi dovuti dal debitore esecutato, per i lavori di specie, sono state già oggetto di valutazione dal Giudice di prime cure -con parziale accoglimento delle stesse- e non vi è stata, con l'odierno appello, ulteriore contestazione sui relativi importi.
Va ancora considerato che, vertendosi in tema di decreto ingiuntivo reso ai sensi dell'art. 614
c.p.c., e relativa opposizione, la S.C. ha al riguardo chiarito (Cassazione civile sez. III, 11/12/2024,
n.32012) che con l'opposizione al d.i. emesso per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, l'opponente può contestare la congruità delle spese, ma non può sollevare questioni relative al processo esecutivo (in ordine all'an, al quis, al contra quem, al quomodo), inclusa quella che contesti la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere, che avrebbe dovuto proporre nel corso del processo di esecuzione forzata attraverso i rimedi previsti dagli artt.
615 e 617 c.p.c. -senza che il giudice possa riqualificare in tal guisa la domanda proposta unicamente in seno all'opposizione suddetta-.
Nel caso di specie -si ribadisce- l'avvenuto conferimento incarico per la determinazione delle modalità per l'esecuzione delle opere, e la mancanza di relativa previsione di limiti di spesa al riguardo, devono indurre a ritenere che il G.E. abbia assunto le determinazioni del caso, tenendo conto di quanto specificamente disposto sulla necessità di procedere all'esecuzione delle opere oggetto del titolo esecutivo -ed in conformità allo stesso-, senza considerare alcuna limitazione di sorta per i relativi costi/esborsi.
Il Condominio esecutato ha invece sollevato contestazioni al riguardo, solo con l'opposizione a d.i., sede deputata alla valutazione della congruità dei costi, e non per la relativa valutazione dell'an debeatur -come precisato dalla S.C.-.
Deve in sostanza ritenersi che (Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, n.32196) spettando, in materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare (e non fare), al giudice dell'esecuzione accertare
Pagina 8 la portata sostanziale della sentenza di cognizione e determinare le modalità di esecuzione dell'obbligazione, idonee a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, quel che si riscontra nella specie, è la determinazione di tali modalità in conformità al titolo esecutivo, essendo stati indicati gli obblighi di facere, e dovendosi intendere il riferimento alla somma portata nella sentenza di primo grado, puramente indicativo, e non, quindi, vincolante.
Posto peraltro che (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/02/2017, n.4190) per l'esecuzione forzata, il titolo esecutivo indica il risultato, mentre l'ordinanza ne stabilisce le modalità di ottenimento, si rileva nella specie che il risultato de quo, concerne le opere da eseguire per rimediare alle problematiche rappresentate dalla . Parte_2
Le relative modalità sono quindi state stabilite dal G.E., come da provvedimenti resi nel procedimento di esecuzione, e per i lavori che hanno determinato gli esborsi che poi sono stati in corrispondenza quantificati, con valutazione di relativa pertinenza e congruità.
Le questioni sollevate per la rivalutazione, e per la inclusione di tutte le ulteriori voci a titolo risarcitorio, nell'indicato limite come stabilito in sentenza, rimangono assorbite da quanto in precedenza argomentato
Passando agli ulteriori motivi di appello, deve ritenersi l'infondatezza della doglianza relativa alla addebitabilità alla delle spese della inziale ctu, per avere la medesima Parte_2 ingiustificatamente cagionato ritardo nell'esecuzione.
Condivisibili al riguardo si appalesano le argomentazioni rese dal Giudice di prime cure, atteso che, trattandosi di spese maturate nella procedura esecutiva, e non essendo in tale ambito state riscontrate ragioni per porre spese a carico del creditore procedente, la relativa regolamentazione comporta l'addebito dei costi di procedura a carico del debitore esecutato.
Va anche considerato che la limitata attività svolta e la avvenuta rinuncia all'incarico del Ctu, non assumono rilievo ai fini del riparto ed attribuzione delle somme riconosciute, posto che il perito di specie ha assunto d'iniziativa la decisione di abbandonare l'incarico, e ben avrebbe nell'eventualità potuto diversamente procedere, chiedendo chiarimenti al G.E. sul modus procedendi, ed attendendo le disposizioni del medesimo.
Quanto poi alle doglianze concernenti la mancata compensazione degli importi da attribuire alla CO , in ragione dei millesimi di proprietà, va considerato che, come rilevato dal Parte_2
Tribunale, non è stata versata in atti documentazione comprovante la titolarità ed in particolare la determinazione della quota millesimale di spettanza, per poter valutare la questione.
I relativi risvolti devono ritenersi oggetto di verifica in altra e differente sede, posto che, si ribadisce, il d.i. ex art. 614 c.p.c., e relativa opposizione, sono procedimenti devoluti alla verifica della congruità delle somme relative ai costi maturati per l'esecuzione.
Non è, peraltro e nella presente sede, suscettibile di valutazione -in mancanza di relativi e specifici riscontri- l'entità della quota eventualmente attribuibile alla per i lavori oggetto di Parte_2 esecuzione, posto che occorrerebbe comunque verificare se e quali lavori -rispetto a quelli oggetto di esecuzione- di competenza esclusivamente condominiale, possano e debbano essere addebitabili, per i relativi costi, anche alla CO, che comunque è risultata vittoriosa nella causa ed ha dovuto anticipare tutti i costi per la relativa esecuzione.
In siffatto quadro deve ritenersi l'infondatezza dell'appello, con rigetto delle relative richieste.
Non può trovare accoglimento la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., visto quanto rilevato con riferimento alle ordinanze rese in corso di esecuzione, ed in precedenza indicate.
Pagina 9 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, e ragguagliate allo scaglione sino ad € 52.000,00, valore minimo per la fase di istruttoria/trattazione, e valori medi per le altre voci.
Al rigetto dell'appello consegue anche la declaratoria ex art. 13 comma 1quater del D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 609/2023 del 1/3/2023, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 appello, che si liquidano in complessivi € 8.470,00, oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge;
3) Dichiara che l'appellante è tenuto, per quanto previsto dall' art. 13 Parte_1 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 29/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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