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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore
dott. Alessandro Caronia Giudice
dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1761/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Natale Giorgio Mangano, presso il cui studio in Corigliano Rossano, A.U. Corigliano, in via
M. Montessori snc – Palazzo degli Uffici, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonella CP_1 C.F._2
Scino, presso il cui studio in Corigliano-Rossano, A.U. Rossano, in via Torre Pisani
Palazzo n.33, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2022, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con , in Corigliano Calabro in data 10.12.2006 CP_1
(trascritto all'Uff. Stato Civile di Corigliano Calabro nell'anno 2006 n. 62,parte II ,serie A); che dal matrimonio nasceva in data 08.10.2007, una figlia;
deduceva che Persona_1
l'unione matrimoniale si era rilevata infelice e la convivenza intollerabile per via delle incomprensioni tra i coniugi;
che con decreto di omologa di questo Tribunale del
07.12.2020 e depositato il 09.12.2020 veniva pronunciata la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni:; “1. I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
2.
Affido condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre con la quale convive nella casa coniugale di proprietà della madre medesima;
3. Facoltà del padre di far visita alla figlia e di tenerla presso la sua abitazione liberamente previo accordo con la madre e tenuto conto, in ogni caso, delle eSIenze e della volontà della figlia, ovvero, in mancanza di accordo, di tenerla presso la sua abitazione il giovedì di ogni settimana dall'uscita di scuola, ove il padre o chi per lui si recherà a prenderla, sino alle ore 21.00, ed a settimane alterne dall'uscita di scuola del sabato, ove il padre o chi per lui si recherà a prenderla, alle ore 21.00 della domenica ed ancora dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio e, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo (pasquetta), nonché nel periodo estivo, previo accordo tra i coniugi, per 15 giorni nel mese di luglio o nel mese di agosto, ad anni alterni, tenuto conto, in ogni caso, della volontà e delle eSIenze della figlia. Il padre potrà, altresì, vedere e tenere con sé la figlia dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nel giorno della festa del Papà e nel giorno del compleanno del papà;
4. Il ricorrente si impegna a versare alla resistente a titolo di mantenimento della figlia la somma di euro 250,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese e a contribuire alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della stessa nella misura del
50%;
5. I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto”; che non vi era più alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza.
Tanto premesso, chiedeva di: “A) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1 in data 10/12/2006 – trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune di Rossano
[...]
Atto anno 2006 Parte II serie A n. 62; B) dichiarare, altresì, che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avvenga alle condizioni già sancite in sede di separazione personale, per come da condizioni di cui al Decreto di omologazione, emesso dal Tribunale di Castrovillari, in data 07/12/2020, Cron. n. 12410/2020, pubblicato il
09/12/2020, sul ricorso iscritto al n° R.G N. 354/2020”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale CP_1 lamentava che il padre, nonostante versasse regolarmente l'assegno di mantenimento, si era completamente disinteressato della figlia, sul piano affettivo e morale. In particolare, evidenziava che il ricorrente non rispettava neppure il diritto di visita regolato nel procedimento di separazione;
che il , avendo intrapreso una nuova relazione dalla Pt_1 quale era nata un'altra figlia, aveva concentrato le proprie attenzioni esclusivamente su questo nuovo nucleo familiare;
che l'assegno di mantenimento di 250,00 euro per la figlia, concordato in sede di separazione, non era più congruo in relazione delle mutate eSIenze della ragazza, la quale frequentava la scuola superiore.
Quanto alla situazione patrimoniale dichiarava di non godere di alcuna fonte di reddito e di vivere grazie all'aiuto della propria genitrice, mentre il marito lavorava stabilmente ed era quindi nelle condizioni di contribuire maggiormente alla figlia.
Ciò posto, , chiedeva: di porre a carico del l'obbligo di corrisponderle, CP_1 Pt_1 quale contributo per il mantenimento della figlia minore, un assegno mensile pari ad €
350,00; fermo l'affido condiviso della figlia minore la modifica degli accordi di Per_1
separazione consensuale nella parte in cui era stata stabilita la collocazione presso la madre, disponendo la collocazione presso il padre, con diritto di visita e di frequentazione della madre come già stabilito negli accordi consensuali di separazione.
All'esito dell'udienza presidenziale, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente, con ordinanza del 02.05.2023, così si pronunciava: “Fermo ed impregiudicato ogni accertamento sulle reali condizioni patrimoniali dei coniugi in sede di merito, avuto riguardo all'epoca di adozione della sentenza di separazione, tenuto conto della percezione dell'assegno unico per la minore, conferma le disposizioni economiche e quelle personali adottate nella pronuncia di separazione”.
Il Giudizio proseguiva nel merito davanti al Giudice Istruttore.
Con sentenza non definitiva 3 pubblicata il 10.12.2023 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.12.2006 in Corigliano Calabro da Pt_1 e (atto n.° 62, parte II, serie A, Registro atti matrimonio anno 2006) e
[...] CP_1
veniva disposto il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
All'udienza del 12.02.24 le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di divorzio nei seguenti termini:
a) Affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso Persona_1
l'abitazione della madre;
b) La minore, in considerazione della sua età, potrà vedere il padre ogniqualvolta lo desideri, ed il padre potrà tenerla con sé almeno due pomeriggi a settimana, tenuto conto delle eSIenze della minore, tendenzialmente il giovedi e la domenica (o il sabato);
c) La casa coniugale resta assegnata a;
CP_1
d) Il padre verserà l'importo di € 250,00 mensili, da corrispondere alla SI.ra per CP_1
il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, e la SI.ra tratterrà l'intero importo dell'assegno unico. CP_1
Il Tribunale ritiene eque e conformi all'interesse della prole le condizioni previste all'udienza del 12.02.25, all'esito del tentativo di conciliazione che è andato a buon fine, grazie all'encomiabile atteggiamento collaborativo assunto dalle parti e dai rispettivi difensori.
Appare equo compensare le spese di lite in ragione del comportamento processuale assunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-DISPONE l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre;
-DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia ogni volta che lo vorrà, almeno due pomeriggi a settimana, tenuto conto delle eSIenze della minore, tendenzialmente il giovedi e la domenica (o il sabato);
- Assegna a la casa coniugale CP_1 - DISPONE che il padre corrisponderà alla SI.ra , l'importo di € 250,00 mensili, per CP_1
il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, e la SI.ra tratterrà l'intero importo dell'assegno unico. CP_1
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di conSIlio tenutasi in data 13.02.25
Il Presidente-Estensore
Dott.ssa Beatrice Magaro'