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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28311/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28311/2024
Oggi 6 febbraio 2025, davanti alla g.u. Ambra Carla Tombesi, in presenza della m.o.t.
Roberta Francia, della aspirante g.o.p. in tirocinio e della funzionaria Parte_1
a.u.p. , sono comparsi: Parte_2
Per l'avv. DEL PESCE UMBERTO, oltre Controparte_1
al dott. Antonio Russo, consulente tecnico di parte attrice.
Per l'avv. Luca DEGREGORI in sostituzione dell'avv. Controparte_2
NICASTRO ARMANDO
Sono inoltre presenti ai fini della pratica forense le dott.ssa Persona_1 [...]
e i dottori e . Per_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
La giudice invita ordina la discussione orale della controversia.
L'avv. DEL PESCE richiama le difese compiute in ordine alla errata quantificazione del tasso leasing, derivante dalla errata conversione del tasso periodale in tasso leasing che ha portato ad un'errata quantificazione dei canoni indicati in contratto, specifica in particolare che mentre il tasso periodale è stato infatti calcolato con capitalizzazione composta, nel tasso leasing è stato quantificato con capitalizzazione è semplice, non comportando una corretta rappresentazione dei costi concordati tra le parti, mentre la corretta conversione avrebbe portato all'applicazione di un canone più basso, fatto che rende quindi invalida la pattuizione dei canoni tra le parti, ragioni per le quali chiede l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
pagina 1 di 10 L'avv. DEGREGORI richiama le deduzioni relativi al fatto che solo la mancata indicazione del tasso comporta l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, evidenzia inoltre che l'indicazione del tasso leasing come tasso nominale è stata convenuta all'art. 25 del contratto e chiede quindi il rigetto delle domande di parte convenuta, richiamando per il resto le deduzioni compiute negli scritti difensivi.
L'avv. DEL PESCE deduce in replica che la questione sollevata da parte attrice non è relativa esclusivamente all'errata rappresentazione di un tasso leasing ma all'errata quantificazione e pattuizione dei canoni contrattuali, ragione che renderebbe nullo il contratto con applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117.7 TUB.
La giudice, dato atto di quanto sopra, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura.
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del g.u. Ambra Carla Tombesi, pronuncia ai sensi dell' art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 28311/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DEL PESCE UMBERTO, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore Email_1
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
NICASTRO ARMANDO, elettivamente domiciliata in PIAZZA GENERALE
ARMANDO DIAZ, 1 20123 MILANO presso lo studio del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento della spiegata opposizione:
1) Accertare e dichiarare l'indeterminatezza e/o nullità del tasso applicato, nonché degli elementi economici essenziali in violazione degli artt. artt. 821 comma 3 c.c.,
1194 c.c., 1195 c.c., 1284 c.c., 1346 c.c., 1418 e/o 1419 c.c., e degli artt. 117 e 120
TUB;
2) Per l'effetto, previa applicazione del regime degl'interessi semplice con il valore degl'interessi alcolato nella misura del Tasso BOT ex art. 117 7 comma TUB, condannare la convenuta soc. al pagamento in favore Controparte_2
pagina 3 di 10 dell'attrice della somma di € 36.014,17 oltre interessi come per legge ovvero previa applicazione del regime degl'interessi semplice con il valore degl'interessi calcolato nella misura del Tasso Legale, condannare la convenuta soc. Controparte_2 al pagamento di € 31.479,37 oltre interessi come per legge;
[...]
3) Condannare la convenuta al pagamento in favore del sottoscritto procuratore antistatario delle competenza di lite, oltre IVA, CPA e Rimborso Forfettario come per legge.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto,
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE Respingere le domande tutte azionate ex adverso, siccome infondate in fatto come in diritto.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi di causa da maggiorarsi del 30% in considerazione dell'uso di collegamenti ipertestuali inseriti dalla scrivente difese nel corpo dell'atto ai sensi dell'art. art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/10.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 15.7.2024, Controparte_1
ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità totale o parziale del
[...]
contratto di leasing stipulato il 12.11.2009 con Controparte_2
identificato tra le parti come “LO1252232” e avente ad oggetto dell'attrezzatura idraulica, parzialmente modificato il 26.2.2014, in ragione del fatto che il contratto indicava esclusivamente la misura dell'anticipo di € 77.500,00 dovuto al momento della stipulazione del contratto, l'importo di € 4.500,36 dovuto per ciascuno dei 59 canoni mensili concordati e il corrispettivo per l'esercizio del diritto di opzione finale di acquisto del bene, pari ad € 3.100,00, senza indicare “il TAEG,
l'indicizzazione, il tipo di ammortamento né il regime degli interesse” e senza allegare il piano di ammortamento, e indicando un tasso leasing di 6,322%, in luogo di quello di 6,594% ricavabile applicando esattamente le condizioni contrattuali, fatto che renderebbe indeterminate le obbligazioni concordate tra le parti e giustificherebbe quindi la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di € 36.014,17 nel caso di sostituzione del tasso di interesse applicato pagina 4 di 10 con il tasso legale oppure di € 31.479,37 nel caso di sostituzione del tasso convenzionale con quello previsto all'art. 117.7 TUB.
2. A fondamento delle domande proposte, l'attrice ha prodotto una consulenza di parte
(doc. 1), in allegato alla quale risultano inoltre prodotti il contratto di leasing, la sua modificazione del 2014 e un precedente giurisprudenziale a parziale sostegno delle difese svolte.
3. L'attrice ha inoltre dato corso prima dell'introduzione della presente controversia a procedimento di mediazione, al quale la convenuta non ha partecipato senza giustificato motivo.
4. La convenuta tempestivamente costituitasi nel Controparte_2
presente giudizio, ha chiesto di rigettare le domande di parte attrice ritenendole infondate in diritto in ragione della mancata previsione di un obbligo di indicare l'ISC o TAEG per i contratti di leasing da parte della normativa primaria e regolamentare, dell'insussistenza di alcuna necessità d indicare i parametri di indicizzazione dei canoni essendo gli stessi convenuti in misura fissa e non variabile e dell'irrilevanza della consegna del piano di ammortamento al fine della quantificazione dei canoni dovuti e contrattualmente indicati e della piena trasparenza del tasso leasing indicato contrattualmente essendo esplicitato come lo stesso sia stato calcolato come tasso annuo nominale. La convenuta ha prodotto la documentazione contrattuale (doc.ti 2 e 3), chiarendo i termini delle modificazioni pattuite, chiarendo altresì come il contratto sia giunto a scadenza il 20.5.2015 e regolarmente adempiuto dalle parti con esercizio da parte dell'utilizzatrice dell'opzione di acquisto del bene oggetto del contratto.
5. La causa è stata istruita solo documentalmente siccome le domande di parte attrice sono fondate su deduzioni in diritto non condivise da questo Tribunale, fatto che comporta il rigetto delle domande di parte attrice per le ragioni di seguito esposte.
6. Risulta documentalmente provato che la dante causa dell'odierna attrice
[...]
e hanno stipulato Parte_3 CP_1 Pt_4 Controparte_2
un contratto di leasing il 12.11.2009 avente ad oggetto un bene strumentale, esattamente individuato nel contratto e pacificamente consegnato dall'utilizzatrice, la quale ne ha goduto per l'intera durata del contratto e che lo ha poi acquistato alla pagina 5 di 10 scadenza dello stesso, nel 2015, esercitando il diritto d'opzione a lei riconosciuto dall'art. 19 delle condizioni generali di contratto (doc. 2 conv.).
7. È del pari pacifico che nei diritti derivanti dal contratto di leasing sia subentrata all'originaria utilizzatrice l'odierna parte attrice Controparte_1
.
[...]
8. Nel contratto di leasing risulta indicato il corrispettivo globale dovuto dall'utilizzatore per il godimento del bene e l'acquisto del diritto di opzione, pari ad
€ 345.971,24 da corrispondere in una prima rata da € 77.500,00 ed in 59 canoni fissi mensili da € 4.550,36 ciascuno;
risulta inoltre convenuto il prezzo per l'esercizio del diritto di opzione, pari ad € 3.100,00 (doc. 2 conv.). Il contratto indica anche il tasso leasing, pari ad € 6,322%, specificando all'art. 25 delle condizioni generali di contratto come è stato calcolato con finalità di trasparenza e quindi che lo stesso è stato calcolato al momento della stipulazione del contratto, in funzione dei soli elementi noti e presumibili a tale data, come tasso espresso in forma nominale, sulla base dell'anno civile (doc. 2 conv.). Nel contratto sono inoltre indicate tutte le spese accessorie in dettaglio e la misura degli interessi di mora convenzionali (doc. 2 conv.).
9. Risulta sempre documentato che il 26.2.2014 le parti hanno convenuto di prorogare in 66 mesi la durata del contratto, con una nuova scadenza fissata per il 20.5.2014, rideterminando quindi il corrispettivo globale dovuto in misura pari a € 347.214,68, ora da pagare complessivamente in 65 canoni mensili, dei quali 51 già corrisposti dall'utilizzatrice nella vigenza del precedente contratto e e gli ultimi 14 canoni da corrispondere pagando a partire dall'1.3.2014 6 canoni posticipati mensili invariabili da € 207,24 e successivamente 8 canoni posticipati mensili invariabili da
€ 4.550,36, con applicazione di un tasso leasing di 6,32176% (doc. 3 conv.).
10. Secondo la difesa di parte attrice, nonostante l'espressa pattuizione della misura totale del corrispettivo dovuto dall'utilizzatrice per il servizio di leasing acquistato e della misura di ciascuno dei canoni (invariabili) dovuti per l'intera durata del contratto, il contratto di leasing sarebbe nullo perché l'inesatta indicazione del tasso leasing e la mancata consegna del piano di ammortamento, oltre la mancata indicazione del TAEG e “dell'indicizzazione” non avrebbero consentito pagina 6 di 10 all'utilizzatrice di comprendere gli obblighi assunti con il contratto e rendendo inoltre nullo il tasso di interesse concordato.
11. La difesa di parte attrice è manifestamente infondata.
12. Dal momento della stipulazione del contratto di leasing, infatti, l'utilizzatrice era in grado di conoscere esattamente tutti gli obblighi su di lei gravanti per effetto della stipulazione del contratto, essendo esattamente indicata la misura di tutti i canoni e le spese dovute e del valore complessivo del corrispettivo dovuto e del canone di locazione.
13. Essendo i canoni fissi, non era necessario e possibile indicare i criteri di indicizzazione dei canoni, che non era possibile siccome non concordata dalle parti.
14. Il tipo di ammortamento utilizzato per quantificare la misura dei canoni dovuti è, inoltre, irrilevante ai fini dell'esatta determinazione dell'obbligazione di pagamento assunta dall'utilizzatrice con il contratto di leasing, essendo quest'ultima esattamente determinata nella misura fissa del canone negoziato dalle parti e poi pagato dall'utilizzatrice.
L'omessa consegna del piano di ammortamento non ha determinato, pertanto, alcuna indeterminatezza dell'obbligazione assunta dall'utilizzatrice con la stipulazione del contratto.
15. L'indicazione del TAEG o ISC, inoltre, non è dovuta in relazione ai contratti di leasing, essendo prescritta tale indicazione dall'art. 9 dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 che ha rimesso a Banca d'AL il potere di individuare i contratti nei quali tale informazione è obbligatoria, precisando inoltre nell'allegato A alla delibera che la categoria leasing finanziario è una categoria autonoma e distinta dalle altre tipologie di operazioni e servizi elencati. Banca d'AL ha quindi previsto al § 9 del Titolo X delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche adottate con la Circolare n. 229 del 21.4.1999, come aggiornate il 25 luglio 2003, che l'indicazione dell'ISC è obbligatoria solo per i mutui, le anticipazioni bancarie e gli altri finanziamenti, categorie distinte e non assimilabili dal leasing finanziario secondo quanto previsto dall'allegato A alla delibera CICR 4.3.2003. Par 16. L'indicazione dell' non è, quindi, dovuta secondo la normativa regolamentare richiamata in relazione ai contratti di leasing, di tal che la mancata indicazione di pagina 7 di 10 tale dato informativo nel frontespizio del contratto di leasing non comporta la violazione di nessuna norma primaria o regolamentare, né comporta l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali convenute tra le parti.
17. Quanto, infine alla nullità del contratto di leasing dedotta come conseguenza dall'allegata inesatta indicazione del tasso leasing, deve darsi atto di come l'obbligo di determinazione del c.d. tasso leasing (tasso interno di attualizzazione) derivi da una nota (la n. 2) a pagina 8 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche adottate con la Circolare n. 229 del 21.4.1999, come aggiornate il 25 luglio 2003, la quale, nell'ambito della disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, ha adottato una serie di disposizioni finalizzate a dare maggiore contezza ai clienti delle banche e degli intermediari di credito circa il contenuto ed il costo di tali contratti.
18. In particolare la nota richiamata specifica come in luogo del “tasso di interesse” da indicare come condizione economica dell'operazione o servizio all'interno dei fogli informativi da consegnare in sede precontrattuale, “per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza tra il costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e il valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto delle imposte) contrattualmente previsti” specificando che “per i canoni comprensivi dei corrispettivi per i servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale e dei relativi interessi”.
19. La Corte di Cassazione, con sentenza del 12/05/2021, n. 12889, ha chiarito che “la determinabilità per relationem del tassi di leasing escluderebbe (…) la irrogazione della sanzione sostitutiva (…), riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (…) ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità del pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato.”
Dando seguito a tale interpretazione, la Corte d'Appello di Milano ha già avuto modo di evidenziare come “nella citata pronuncia i Giudici di legittimità hanno pagina 8 di 10 affermato che la mera difformità tra tasso leasing pattuito in contratto e tasso effettivo non costituisce una violazione dell'art. 117 TUB, sempreché il tasso leasing effettivamente applicato sia determinabile, ed ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 comma VII TUB è necessario comprendere se il tasso leasing pattuito sia sostanzialmente determinabile, del caso anche facendo ricorso a calcoli matematici, e ciò in quanto la clausola di determinazione del tasso d'interesse è valida e determinabile se permette di ricavare il tasso mediante criteri prestabiliti ed estrinseci (Cass., 30/03/2018, n. 8028). Più nello specifico, la pronuncia evidenzia che il tasso d'interesse è determinabile per relationem, attraverso il richiamo di elementi oggettivi, funzionali e non determinati unilateralmente dalla società di leasing (Cass., 26/06/2019, n. 17110), dal momento che la ratio dell'art. 117 TUB è quella di porre il cliente nella condizione di conoscere con chiarezza i costi contrattuali e tale traguardo può essere raggiunto anche indirettamente (Cass.,
19/05/2010, n. 12276). Il contratto di leasing rispetta l'art. 117 TUB se il tasso leasing è determinabile per relationem, con la conseguenza che la violazione dell'art. 117 TUB e l'applicazione del relativo comma 7 sussiste solo nel caso in cui il tasso non sia stato pattuito, oppure, se la relativa pattuizione rappresenta un costo sostanzialmente indeterminato ed inespresso” (così, testualmente, Corte d'Appello di Milano, sentenza del 20.6.2022 n. 2141).
20. La stessa semplicità con la quale la difesa tecnica di parte attrice, in forza delle condizioni contrattuali convenute tra le parti, ha rilevato una discrasia tra il tasso leasing indicato e quello ritenuto correttamente derivante dalle pattuizioni contrattuali (discrasia pari allo 0,272 % calcolato ignorando le condizioni contrattuali specifiche relative alla determinazione del tasso leasing) consente di escludere che, nel caso di specie, l'eventuale errore della ricorrente nella quantificazione del tasso leasing come tasso annuo netto piuttosto che effettivo comporti la nullità del tasso leasing e la sostituzione dello stesso con il tasso di interesse legale, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, già fatta propria dalla giurisprudenza di merito.
pagina 9 di 10 21. Tutte le domande di parte attrice si sono, pertanto, rivelate tutte documentalmente manifestamente infondate, fatto che ha reso superfluo ogni approfondimento istruttorio ulteriore e che comporta il rigetto delle domande di parte attrice.
22. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM
55/2014 in relazione al valore della controversia per le fasi introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria, solo documentale e decisoria, solo orale. L'importo coì determinato viene rettificato in aumento tenuto conto della tecnica redazionale degli atti osservata da parte convenuta ai sensi dell'art. 4 del DM richiamato.
23. Non essendo la mediazione obbligatoria nelle controversie fondate su contratti di leasing (cfr. Cass. n. 15200/2018), la mancata partecipazione al procedimento di mediazione di parte convenuta, benchè ingiustificata, non comporta l'applicazione di alcuna sanzione processuale nei suoi confronti.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta tutte le domande proposte da nei Controparte_1
confronti di Controparte_2
2) condanna di al pagamento delle spese di lite Controparte_1 CP_1
in favore di che quantifica in € 5.400,00 per Controparte_2 compensi, oltre al 15% dell'importo quantificato per compensi al titolo di rimborso forfettario per spese e oltre CPA sull'importo imponibile.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 6 febbraio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28311/2024
Oggi 6 febbraio 2025, davanti alla g.u. Ambra Carla Tombesi, in presenza della m.o.t.
Roberta Francia, della aspirante g.o.p. in tirocinio e della funzionaria Parte_1
a.u.p. , sono comparsi: Parte_2
Per l'avv. DEL PESCE UMBERTO, oltre Controparte_1
al dott. Antonio Russo, consulente tecnico di parte attrice.
Per l'avv. Luca DEGREGORI in sostituzione dell'avv. Controparte_2
NICASTRO ARMANDO
Sono inoltre presenti ai fini della pratica forense le dott.ssa Persona_1 [...]
e i dottori e . Per_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
La giudice invita ordina la discussione orale della controversia.
L'avv. DEL PESCE richiama le difese compiute in ordine alla errata quantificazione del tasso leasing, derivante dalla errata conversione del tasso periodale in tasso leasing che ha portato ad un'errata quantificazione dei canoni indicati in contratto, specifica in particolare che mentre il tasso periodale è stato infatti calcolato con capitalizzazione composta, nel tasso leasing è stato quantificato con capitalizzazione è semplice, non comportando una corretta rappresentazione dei costi concordati tra le parti, mentre la corretta conversione avrebbe portato all'applicazione di un canone più basso, fatto che rende quindi invalida la pattuizione dei canoni tra le parti, ragioni per le quali chiede l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
pagina 1 di 10 L'avv. DEGREGORI richiama le deduzioni relativi al fatto che solo la mancata indicazione del tasso comporta l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, evidenzia inoltre che l'indicazione del tasso leasing come tasso nominale è stata convenuta all'art. 25 del contratto e chiede quindi il rigetto delle domande di parte convenuta, richiamando per il resto le deduzioni compiute negli scritti difensivi.
L'avv. DEL PESCE deduce in replica che la questione sollevata da parte attrice non è relativa esclusivamente all'errata rappresentazione di un tasso leasing ma all'errata quantificazione e pattuizione dei canoni contrattuali, ragione che renderebbe nullo il contratto con applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117.7 TUB.
La giudice, dato atto di quanto sopra, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura.
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del g.u. Ambra Carla Tombesi, pronuncia ai sensi dell' art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 28311/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DEL PESCE UMBERTO, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore Email_1
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
NICASTRO ARMANDO, elettivamente domiciliata in PIAZZA GENERALE
ARMANDO DIAZ, 1 20123 MILANO presso lo studio del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento della spiegata opposizione:
1) Accertare e dichiarare l'indeterminatezza e/o nullità del tasso applicato, nonché degli elementi economici essenziali in violazione degli artt. artt. 821 comma 3 c.c.,
1194 c.c., 1195 c.c., 1284 c.c., 1346 c.c., 1418 e/o 1419 c.c., e degli artt. 117 e 120
TUB;
2) Per l'effetto, previa applicazione del regime degl'interessi semplice con il valore degl'interessi alcolato nella misura del Tasso BOT ex art. 117 7 comma TUB, condannare la convenuta soc. al pagamento in favore Controparte_2
pagina 3 di 10 dell'attrice della somma di € 36.014,17 oltre interessi come per legge ovvero previa applicazione del regime degl'interessi semplice con il valore degl'interessi calcolato nella misura del Tasso Legale, condannare la convenuta soc. Controparte_2 al pagamento di € 31.479,37 oltre interessi come per legge;
[...]
3) Condannare la convenuta al pagamento in favore del sottoscritto procuratore antistatario delle competenza di lite, oltre IVA, CPA e Rimborso Forfettario come per legge.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto,
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE Respingere le domande tutte azionate ex adverso, siccome infondate in fatto come in diritto.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi di causa da maggiorarsi del 30% in considerazione dell'uso di collegamenti ipertestuali inseriti dalla scrivente difese nel corpo dell'atto ai sensi dell'art. art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/10.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 15.7.2024, Controparte_1
ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità totale o parziale del
[...]
contratto di leasing stipulato il 12.11.2009 con Controparte_2
identificato tra le parti come “LO1252232” e avente ad oggetto dell'attrezzatura idraulica, parzialmente modificato il 26.2.2014, in ragione del fatto che il contratto indicava esclusivamente la misura dell'anticipo di € 77.500,00 dovuto al momento della stipulazione del contratto, l'importo di € 4.500,36 dovuto per ciascuno dei 59 canoni mensili concordati e il corrispettivo per l'esercizio del diritto di opzione finale di acquisto del bene, pari ad € 3.100,00, senza indicare “il TAEG,
l'indicizzazione, il tipo di ammortamento né il regime degli interesse” e senza allegare il piano di ammortamento, e indicando un tasso leasing di 6,322%, in luogo di quello di 6,594% ricavabile applicando esattamente le condizioni contrattuali, fatto che renderebbe indeterminate le obbligazioni concordate tra le parti e giustificherebbe quindi la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di € 36.014,17 nel caso di sostituzione del tasso di interesse applicato pagina 4 di 10 con il tasso legale oppure di € 31.479,37 nel caso di sostituzione del tasso convenzionale con quello previsto all'art. 117.7 TUB.
2. A fondamento delle domande proposte, l'attrice ha prodotto una consulenza di parte
(doc. 1), in allegato alla quale risultano inoltre prodotti il contratto di leasing, la sua modificazione del 2014 e un precedente giurisprudenziale a parziale sostegno delle difese svolte.
3. L'attrice ha inoltre dato corso prima dell'introduzione della presente controversia a procedimento di mediazione, al quale la convenuta non ha partecipato senza giustificato motivo.
4. La convenuta tempestivamente costituitasi nel Controparte_2
presente giudizio, ha chiesto di rigettare le domande di parte attrice ritenendole infondate in diritto in ragione della mancata previsione di un obbligo di indicare l'ISC o TAEG per i contratti di leasing da parte della normativa primaria e regolamentare, dell'insussistenza di alcuna necessità d indicare i parametri di indicizzazione dei canoni essendo gli stessi convenuti in misura fissa e non variabile e dell'irrilevanza della consegna del piano di ammortamento al fine della quantificazione dei canoni dovuti e contrattualmente indicati e della piena trasparenza del tasso leasing indicato contrattualmente essendo esplicitato come lo stesso sia stato calcolato come tasso annuo nominale. La convenuta ha prodotto la documentazione contrattuale (doc.ti 2 e 3), chiarendo i termini delle modificazioni pattuite, chiarendo altresì come il contratto sia giunto a scadenza il 20.5.2015 e regolarmente adempiuto dalle parti con esercizio da parte dell'utilizzatrice dell'opzione di acquisto del bene oggetto del contratto.
5. La causa è stata istruita solo documentalmente siccome le domande di parte attrice sono fondate su deduzioni in diritto non condivise da questo Tribunale, fatto che comporta il rigetto delle domande di parte attrice per le ragioni di seguito esposte.
6. Risulta documentalmente provato che la dante causa dell'odierna attrice
[...]
e hanno stipulato Parte_3 CP_1 Pt_4 Controparte_2
un contratto di leasing il 12.11.2009 avente ad oggetto un bene strumentale, esattamente individuato nel contratto e pacificamente consegnato dall'utilizzatrice, la quale ne ha goduto per l'intera durata del contratto e che lo ha poi acquistato alla pagina 5 di 10 scadenza dello stesso, nel 2015, esercitando il diritto d'opzione a lei riconosciuto dall'art. 19 delle condizioni generali di contratto (doc. 2 conv.).
7. È del pari pacifico che nei diritti derivanti dal contratto di leasing sia subentrata all'originaria utilizzatrice l'odierna parte attrice Controparte_1
.
[...]
8. Nel contratto di leasing risulta indicato il corrispettivo globale dovuto dall'utilizzatore per il godimento del bene e l'acquisto del diritto di opzione, pari ad
€ 345.971,24 da corrispondere in una prima rata da € 77.500,00 ed in 59 canoni fissi mensili da € 4.550,36 ciascuno;
risulta inoltre convenuto il prezzo per l'esercizio del diritto di opzione, pari ad € 3.100,00 (doc. 2 conv.). Il contratto indica anche il tasso leasing, pari ad € 6,322%, specificando all'art. 25 delle condizioni generali di contratto come è stato calcolato con finalità di trasparenza e quindi che lo stesso è stato calcolato al momento della stipulazione del contratto, in funzione dei soli elementi noti e presumibili a tale data, come tasso espresso in forma nominale, sulla base dell'anno civile (doc. 2 conv.). Nel contratto sono inoltre indicate tutte le spese accessorie in dettaglio e la misura degli interessi di mora convenzionali (doc. 2 conv.).
9. Risulta sempre documentato che il 26.2.2014 le parti hanno convenuto di prorogare in 66 mesi la durata del contratto, con una nuova scadenza fissata per il 20.5.2014, rideterminando quindi il corrispettivo globale dovuto in misura pari a € 347.214,68, ora da pagare complessivamente in 65 canoni mensili, dei quali 51 già corrisposti dall'utilizzatrice nella vigenza del precedente contratto e e gli ultimi 14 canoni da corrispondere pagando a partire dall'1.3.2014 6 canoni posticipati mensili invariabili da € 207,24 e successivamente 8 canoni posticipati mensili invariabili da
€ 4.550,36, con applicazione di un tasso leasing di 6,32176% (doc. 3 conv.).
10. Secondo la difesa di parte attrice, nonostante l'espressa pattuizione della misura totale del corrispettivo dovuto dall'utilizzatrice per il servizio di leasing acquistato e della misura di ciascuno dei canoni (invariabili) dovuti per l'intera durata del contratto, il contratto di leasing sarebbe nullo perché l'inesatta indicazione del tasso leasing e la mancata consegna del piano di ammortamento, oltre la mancata indicazione del TAEG e “dell'indicizzazione” non avrebbero consentito pagina 6 di 10 all'utilizzatrice di comprendere gli obblighi assunti con il contratto e rendendo inoltre nullo il tasso di interesse concordato.
11. La difesa di parte attrice è manifestamente infondata.
12. Dal momento della stipulazione del contratto di leasing, infatti, l'utilizzatrice era in grado di conoscere esattamente tutti gli obblighi su di lei gravanti per effetto della stipulazione del contratto, essendo esattamente indicata la misura di tutti i canoni e le spese dovute e del valore complessivo del corrispettivo dovuto e del canone di locazione.
13. Essendo i canoni fissi, non era necessario e possibile indicare i criteri di indicizzazione dei canoni, che non era possibile siccome non concordata dalle parti.
14. Il tipo di ammortamento utilizzato per quantificare la misura dei canoni dovuti è, inoltre, irrilevante ai fini dell'esatta determinazione dell'obbligazione di pagamento assunta dall'utilizzatrice con il contratto di leasing, essendo quest'ultima esattamente determinata nella misura fissa del canone negoziato dalle parti e poi pagato dall'utilizzatrice.
L'omessa consegna del piano di ammortamento non ha determinato, pertanto, alcuna indeterminatezza dell'obbligazione assunta dall'utilizzatrice con la stipulazione del contratto.
15. L'indicazione del TAEG o ISC, inoltre, non è dovuta in relazione ai contratti di leasing, essendo prescritta tale indicazione dall'art. 9 dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 che ha rimesso a Banca d'AL il potere di individuare i contratti nei quali tale informazione è obbligatoria, precisando inoltre nell'allegato A alla delibera che la categoria leasing finanziario è una categoria autonoma e distinta dalle altre tipologie di operazioni e servizi elencati. Banca d'AL ha quindi previsto al § 9 del Titolo X delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche adottate con la Circolare n. 229 del 21.4.1999, come aggiornate il 25 luglio 2003, che l'indicazione dell'ISC è obbligatoria solo per i mutui, le anticipazioni bancarie e gli altri finanziamenti, categorie distinte e non assimilabili dal leasing finanziario secondo quanto previsto dall'allegato A alla delibera CICR 4.3.2003. Par 16. L'indicazione dell' non è, quindi, dovuta secondo la normativa regolamentare richiamata in relazione ai contratti di leasing, di tal che la mancata indicazione di pagina 7 di 10 tale dato informativo nel frontespizio del contratto di leasing non comporta la violazione di nessuna norma primaria o regolamentare, né comporta l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali convenute tra le parti.
17. Quanto, infine alla nullità del contratto di leasing dedotta come conseguenza dall'allegata inesatta indicazione del tasso leasing, deve darsi atto di come l'obbligo di determinazione del c.d. tasso leasing (tasso interno di attualizzazione) derivi da una nota (la n. 2) a pagina 8 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche adottate con la Circolare n. 229 del 21.4.1999, come aggiornate il 25 luglio 2003, la quale, nell'ambito della disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, ha adottato una serie di disposizioni finalizzate a dare maggiore contezza ai clienti delle banche e degli intermediari di credito circa il contenuto ed il costo di tali contratti.
18. In particolare la nota richiamata specifica come in luogo del “tasso di interesse” da indicare come condizione economica dell'operazione o servizio all'interno dei fogli informativi da consegnare in sede precontrattuale, “per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza tra il costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e il valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto delle imposte) contrattualmente previsti” specificando che “per i canoni comprensivi dei corrispettivi per i servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale e dei relativi interessi”.
19. La Corte di Cassazione, con sentenza del 12/05/2021, n. 12889, ha chiarito che “la determinabilità per relationem del tassi di leasing escluderebbe (…) la irrogazione della sanzione sostitutiva (…), riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (…) ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità del pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato.”
Dando seguito a tale interpretazione, la Corte d'Appello di Milano ha già avuto modo di evidenziare come “nella citata pronuncia i Giudici di legittimità hanno pagina 8 di 10 affermato che la mera difformità tra tasso leasing pattuito in contratto e tasso effettivo non costituisce una violazione dell'art. 117 TUB, sempreché il tasso leasing effettivamente applicato sia determinabile, ed ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 comma VII TUB è necessario comprendere se il tasso leasing pattuito sia sostanzialmente determinabile, del caso anche facendo ricorso a calcoli matematici, e ciò in quanto la clausola di determinazione del tasso d'interesse è valida e determinabile se permette di ricavare il tasso mediante criteri prestabiliti ed estrinseci (Cass., 30/03/2018, n. 8028). Più nello specifico, la pronuncia evidenzia che il tasso d'interesse è determinabile per relationem, attraverso il richiamo di elementi oggettivi, funzionali e non determinati unilateralmente dalla società di leasing (Cass., 26/06/2019, n. 17110), dal momento che la ratio dell'art. 117 TUB è quella di porre il cliente nella condizione di conoscere con chiarezza i costi contrattuali e tale traguardo può essere raggiunto anche indirettamente (Cass.,
19/05/2010, n. 12276). Il contratto di leasing rispetta l'art. 117 TUB se il tasso leasing è determinabile per relationem, con la conseguenza che la violazione dell'art. 117 TUB e l'applicazione del relativo comma 7 sussiste solo nel caso in cui il tasso non sia stato pattuito, oppure, se la relativa pattuizione rappresenta un costo sostanzialmente indeterminato ed inespresso” (così, testualmente, Corte d'Appello di Milano, sentenza del 20.6.2022 n. 2141).
20. La stessa semplicità con la quale la difesa tecnica di parte attrice, in forza delle condizioni contrattuali convenute tra le parti, ha rilevato una discrasia tra il tasso leasing indicato e quello ritenuto correttamente derivante dalle pattuizioni contrattuali (discrasia pari allo 0,272 % calcolato ignorando le condizioni contrattuali specifiche relative alla determinazione del tasso leasing) consente di escludere che, nel caso di specie, l'eventuale errore della ricorrente nella quantificazione del tasso leasing come tasso annuo netto piuttosto che effettivo comporti la nullità del tasso leasing e la sostituzione dello stesso con il tasso di interesse legale, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, già fatta propria dalla giurisprudenza di merito.
pagina 9 di 10 21. Tutte le domande di parte attrice si sono, pertanto, rivelate tutte documentalmente manifestamente infondate, fatto che ha reso superfluo ogni approfondimento istruttorio ulteriore e che comporta il rigetto delle domande di parte attrice.
22. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM
55/2014 in relazione al valore della controversia per le fasi introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria, solo documentale e decisoria, solo orale. L'importo coì determinato viene rettificato in aumento tenuto conto della tecnica redazionale degli atti osservata da parte convenuta ai sensi dell'art. 4 del DM richiamato.
23. Non essendo la mediazione obbligatoria nelle controversie fondate su contratti di leasing (cfr. Cass. n. 15200/2018), la mancata partecipazione al procedimento di mediazione di parte convenuta, benchè ingiustificata, non comporta l'applicazione di alcuna sanzione processuale nei suoi confronti.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta tutte le domande proposte da nei Controparte_1
confronti di Controparte_2
2) condanna di al pagamento delle spese di lite Controparte_1 CP_1
in favore di che quantifica in € 5.400,00 per Controparte_2 compensi, oltre al 15% dell'importo quantificato per compensi al titolo di rimborso forfettario per spese e oltre CPA sull'importo imponibile.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 6 febbraio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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