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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 31/10/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 130/2023
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 130/2023 R.G.A.C.C. di appello avverso l'ordinanza n.172/2023 Rep.
pronunciata dal Tribunale civile di Larino in composizione collegiale in data 21.02.2023 a conclusione del giudizio n. 629/2022 R.G. avente ad oggetto “pagamento compenso professionale,
rito sommario ex art. 14 d.lgs. 150/2011”, vertente tra
avv.to Rosa Loreta,, c.f. ; Santangelo avv.to Rosa Loreta, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
, difensori di sé medesimi ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliati presso CodiceFiscale_2
lo studio sito in Canosa di Puglia, v. Varrone n. 4.
CP_1
e , c.f. , rappresentato e difeso, per procura in calce alla Controparte_2 CodiceFiscale_3
memoria di costituzione in appello, dall'avv.to Massimo Cintioli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Ancona, C.so Stamira n.17.
-APPELLATO -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in via telematica, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c., la causa è
stata riservata al Collegio per la decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del
16.10.2025.
IN FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado:
“Con ricorso ex art.702 bis e art. 14 d.lgs.150/2011, gli Avv.ti Santangelo Rosa Loreta e Santangelo
Saverio, in proprio, sul presupposto della difesa assunta in favore del resistente, , Controparte_2
nel giudizio promosso avverso la sig.ra dinanzi al Giudice di Pace di Senigallia Controparte_3
(R.G. n. 21/2020), chiedevano la condanna del resistente al pagamento del compenso. Deducevano,
in particolare, che tale giudizio era stato intrapreso per conto del per ottenere la CP_2
riduzione del canone mensile dell'appartamento dal medesimo illo tempore condotto in locazione, in
quanto risultato affetto da inconvenienti igienico sanitari e non strutturalmente idoneo a fini abitativi,
oltre che il risarcimento del danno. Riferivano che alla prima udienza il giudice aveva sollevato
d'ufficio la questione relativa alla possibile incompetenza per materia, invitando le parti a dedurre
sul punto e rinviando la causa. Aggiungevano che le parti avevano conseguentemente depositato le
memorie e alla successiva udienza il giudice si era riservato. Rilevavano che, nelle more dello
scioglimento della riserva, e precisamente, con nota dell'11.08.2020, era intervenuta la revoca del
mandato da parte del . Deducevano di aver anticipato i costi del contributo unificato per CP_2
l'iscrizione a ruolo della causa ed i relativi diritti di cancelleria, pari ad euro 125,00 omnia. Aggiungevano che, all'udienza del 04.02.2020, aveva presenziato, giusta delega, in sostituzione degli
avv.ti Rosa Loreta e Saverio Santangelo, l'avv. Daniele Di Bisceglie, collega di studio dei predetti,
il quale, con mezzo di studio, si era recato da Canosa di Puglia in Senigallia, e che, all'udienza del
25.02.2020, aveva presenziato, giusta delega, in sostituzione degli avv.ti Rosa Loreta e Saverio
Santangelo, l'avv. Mauro Diamantini, il quale, all'esito, aveva emesso fattura n. 8/2020 per l'importo
pari ad euro 50,00. Sostenevano, inoltre, la competenza per territorio dell'intestato Tribunale, quale
foro inderogabile del consumatore (c.f.r. Cass. 21647/2020). Chiedevano, pertanto, liquidarsi i
compensi ad essi spettanti per l'attività professionale svolta, nella somma complessiva di euro 800
+ iva, cpa e spese generali, oltre ad euro 450,00 quali costi sostenuti per spese borsuali, di
sostituzione di udienza, di trasferta per il collega di studio, per un importo complessivo di euro
1.406,00 (già comprensivo di iva, cpa e spese generali).
In data 26.09.2022, si costituiva in giudizio , il quale contestava tutto quanto ex Controparte_2
adverso dedotto e richiesto.
In via preliminare, eccepiva l'incompetenza funzionale del Tribunale di Larino in favore del Giudice
di Pace di Senigallia, ed inoltre l'incompetenza per territorio del Tribunale di Larino in favore del
Giudice di Pace di Senigallia, manifestando perplessità in merito all'attuale indirizzo
giurisprudenziale che predilige il c.d. foro territoriale del consumatore (Cass. 8598/2018; Cass.
5703/2014), richiamando la recente sentenza del 25.01.2018 n. C – 498/16 della Corte di Giustizia
UE. Sempre in via preliminare, eccepiva la non applicabilità del rito sommario ex art. 14
d.lgs.150/2011 in materia di compensi agli avvocati relativi ai giudizi svoltisi dinanzi al Giudice di
Pace (Corte di Cassazione Civile n. 27591 del 29.10.2019). Eccepiva inoltre la nullità del ricorso ex
art. 163 n. 5 c.p.c. stante la mancata indicazione specifica dei documenti allegati di cui la controparte
intende valersi in giudizio e il mancato richiamo degli stessi nel corpo dell'atto, il che precludeva al
resistente ogni contraddittorio e difesa sul punto.
Nel merito, eccepiva l'inadempimento professionale dei ricorrenti nell'espletamento del mandato,
evidenziando che gli stessi avevano erroneamente introdotto la causa innanzi ad un Giudice incompetente (tanto che il Giudice di Pace, con sentenza n. 13/2020 depositata e pubblicata il 26
febbraio 2020, aveva dichiarato l'incompetenza per materia, indicando, quale giudice
funzionalmente competente il Tribunale di Ancona, vertendo la controversia in materia locatizia,
materia devoluta alla competenza del Tribunale). Inoltre, rilevava che i ricorrenti avevano altresì
omesso di riassumere la causa davanti al Tribunale di Ancona a seguito della pronuncia di
incompetenza resa dal Giudice di Pace. Rilevava, in particolare, che nonostante la pronuncia di
incompetenza intervenuta, gli Avv.ti nulla avevano riferito al di tale Parte_1 CP_2
pronuncia intervenuta, lasciando scadere inutilmente il termine di 3 mesi per la riassunzione del
procedimento. Sosteneva, pertanto, di aver subito un pregiudizio dall'inadempimento dei ricorrenti,
dal momento che la tempestiva riassunzione, quanto meno, non avrebbe reso vana l'attività
introduttiva in precedenza avviata dinanzi al Giudice di Pace. Chiedeva pertanto, in via
pregiudiziale, dichiararsi l'incompetenza del territorio ovvero per materia del Tribunale di Larino
in favore del Giudice di Pace di Senigallia ovvero del Tribunale di Ancona, nel caso di esclusione
del foro del consumatore, ovvero in via preliminare dichiararsi la nullità del ricorso ex art. 163 n. 5
c.p.c. e, nel merito, dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso stante l'inadempimento
professionale dei ricorrenti e la non spettanza del compenso, ovvero l'insussistenza del credito
azionato nel quantum debeatur richiesto dai ricorrenti per le ragioni di cui al punto 6) della
comparsa, ovvero per l'intervenuto pagamento da parte del sig. di quanto Controparte_2
eventualmente ancora dovuto.
La causa era istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza del 17,02.2023, che si svolgeva mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 221 co.
4 D.L. 34/2020, le parti costituite discutevano la causa e il giudice delegato dal collegio per la
trattazione rimetteva la causa al collegio per la decisione.”
Con l'ordinanza n.172/2023 Rep. pronunciata in data 21.02.2023, qui impugnata, previo rigetto delle eccezioni pregiudiziali sollevate dal resistente, il Tribunale di Larino disattendeva la domanda attorea.
In dettaglio, reputava che l'errore commesso dagli avv.ti , consistito nell'aver adito il Parte_1 Giudice di Pace, anzichè il Tribunale, non potesse considerarsi grave ed inescusabile, dal momento che, all'epoca dell'instaurazione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, la soluzione da dare alla questione della competenza dell'uno o dell'altro Ufficio giudiziario, a conoscere la materia portata all'attenzione del GdP di Senigallia nel procedimento n. 21/2020 R.G., non era ancora consolidata nella giurisprudenza della Corte di legittimità.
Il giudice a quo, tuttavia, riteneva sussistente l' inadempimento professionale contestato dall'odierno appellato ai suoi ex patrocinanti, per non aver dato notizia al resistente della pronuncia di incompetenza e per non aver riassunto (e neppure informato il cliente della possibilità di farlo) il giudizio dinanzi al Tribunale competente entro il termine di tre mesi, attività rientranti nei poteri e doveri degli attuali appellanti, dato che il termine per la riassunzione scadeva a maggio 2020, mentre la revoca del mandato era intervenuta ad agosto 2020, e ciò al fine di non rendere vana l'attività
introduttiva in precedenza avviata davanti al giudice dichiaratosi incompetente
Con atto di appello notificato il 5.04.2023, gli Avv.ti Rosa Loreta e Saverio Santangelo hanno proposto gravame avverso la suddetta ordinanza, citando dinanzi all'intestata Controparte_2
Corte, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: ”Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis
reiectis, accogliere l'appello proposto sulla scorta di tutti i motivi dedotti nella narrativa del presente
atto e, in riforma della Ordinanza Rep. n. 172/2032, emessa dal Tribunale di Larino in composizione
collegiale in data 21.02.2023 e comunicata in data 6.03.2023: a) = Previa declaratoria ed ogni altro
accertamento, per le causali di cui alla narrativa del presente atto, condannare il sig. CP_2
al pagamento, in favore degli Avv.ti Rosa Loreta e Saverio Santangelo, della somma pari ad €
[...]
1.406,00 o a quella somma maggiore o minore che l'On. Giudicante riterrà equa e di giustizia (il
tutto nel limite dello scaglione sino ad € 5.200 con espressa rinunzia all'eventuale esubero), oltre
interessi, come per legge. b)= Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante,
avv. Rosa Loreta Santangelo alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di competenze
professionali così come liquidate ad esito del primo grado di giudizio e, pertanto, condannare la
parte convenuta alla refusione, in favore dell'avv. Rosa Loreta Santangelo, della somma pari ad € 2.481,97. c)= In subordine, nella denegata ipotesi in cui non ritenga meritevole di accoglimento la
domanda proposta nel primo grado di giudizio, comunque riformare l'Ordinanza gravata
disponendo la compensazione delle spese di lite. d)= In ogni caso, condannare la parte convenuta al
pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio come per legge. –
IN VIA ISTRUTTORIA – [omissis]”
L'appellato si è costituito in giudizio con comparsa dell'8 settembre 2023 instando per il rigetto del gravame avversario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va evidenziato che il Tribunale ha valutato l'eccezione riconvenzionale di inadempimento sollevata dal resistente, accogliendola, ed il gravame riguarda tale accertamento.
Ora, in tema di procedimento speciale di liquidazione di onorari di avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, qualora sia proposta una domanda o una eccezione riconvenzionale che amplii l'oggetto del giudizio, senza esorbitare dalla competenza del giudice adito e che, prestandosi ad un'istruzione sommaria, sia trattata con il procedimento di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., la relativa decisione deve essere impugnata con appello ai sensi dell'art. 702 – quater c.p.c., e non con il ricorso immediato per cassazione, essendo quest'ultimo limitato alle sole controversie rientranti nella previsione del menzionato art. 14 e, dunque, a quelle di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali di avvocato, già previste dall'art. 28, l. n. 794 del 1942 (cfr., in tal senso, Cass.
2024/n. 29169; 2024/n. 15563; 2022/n. 6321; 2023/n. 10864).
Nel merito, propriamente, in relazione al motivo di appello di cui al paragrafo 1 (“Insussistenza del
dedotto inadempimento e omessa applicazione del dettato di cui all'art. 310 c.p.c.”), gli appellanti,
a fronte di quanto accertato nell'ordinanza impugnata, ovvero la mancata comunicazione della sentenza di incompetenza e la omessa riassunzione del giudizio, si difendono deducendo affermazioni sfornite di qualsivoglia elemento di prova.
Da un lato, infatti, sostengono che i rapporti tra gli stessi e il cliente “si erano irrimediabilmente
compromessi sin dal principio del 2020….”, per cui “…giammai avrebbero voluto e/o potuto continuare l'attività difensiva riassumendo così la causa innanzi al Tribunale competente….”;
dall'altro, e ciononostante, ”non hanno esitato a comunicargli verbalmente il provvedimento
reiettivo precisando che, se avesse voluto, a mezzo di altro difensore, ben avrebbe potuto riproporre
la domanda dinanzi all'Ufficio competente”.
Ora, per quanto riguarda la dedotta compromissione dei rapporti professionali tra le parti sin da primi mesi del 2020, si evidenzia assoluta carenza di riscontro probatorio sul punto (né, a tal fine, avrebbero potuto offrire utili elementi i mezzi istruttori articolati nell'atto di gravame, concernenti tutt'altre circostanze), rispetto alla contraria evidenza dei fatti che vede persistere l'assunzione dell'incarico professionale degli Avv.ti sino alla revoca del mandato comunicata al cliente in data 11 Parte_1
agosto 2020 (doc.8 fasc. I grado parte resistente), per cui sia la sentenza di incompetenza del GdP
del 20 febbraio 2020, sia il termine per la riassunzione di tre mesi (20 maggio 2020) sono precedenti alla revoca del mandato. Sfornita di dimostrazione (che spettava agli appellanti fornire nel giudizio di primo grado), anche la circostanza relativa alla comunicazione che gli impugnanti avrebbero dato
“verbalmente” al cliente, sia della sentenza dichiarativa della incompetenza, sia con riguardo alla facoltà di proporre una nuova domanda innanzi al Tribunale con altro difensore, ciò rendendo fondata l'eccezione di inadempimento dei patrocinanti sollevata dal patrocinato.
Il convincimento che la scelta ”illo tempore operata dagli allora difensori” di incardinare il giudizio innanzi al Giudice di Pace fosse giusta e giuridicamente sostenibile, non assume alcuna rilevanza,
atteso che il Tribunale già ha ritenuto che l'errore commesso dagli avv.ti , consistito Parte_1
nell'aver adito il Giudice di Pace, anzichè il Tribunale, non potesse considerarsi grave ed inescusabile,
dal momento che, all' epoca dell'instaurazione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, la soluzione da dare alla questione della competenza dell'uno o dell'altro Ufficio giudiziario, a conoscere la materia portata all'attenzione del GdP di Senigallia nel procedimento n. 21/2020 R.G., non era ancora consolidata nella giurisprudenza della Corte di legittimità.
Il richiamo che gli appellanti ulteriormente espongono come motivo di appello all'art. 310 c.p.c., in forza del quale “l'estinzione del processo non estingue l'azione” non incide, escludendola, sulla responsabilità professionale e sull'inadempimento eccepito per l'attività degli appellanti nel giudizio avanti al Giudice di Pace di Senigallia, che, in tal modo, sono anzi rafforzati.
La circostanza, infatti, che il avrebbe potuto promuovere comunque, anche dopo la CP_2
pronuncia di incompetenza, l'azione di risarcimento davanti al Tribunale, evidenzia ancor di più
come il patrocinio svolto dai difensori in quel procedimento non abbia avuto alcuna utilità per il cliente, per cui il compenso preteso dagli stessi per quel giudizio non è dovuto, tanto più se si considera che, nonostante la dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace, l'attività dei difensori non sarebbe stata vanificata (e non si sarebbero resi necessari esborsi per un nuovo processo), se solo il giudizio fosse stato riassunto nel termine ex lege di 3 mesi.
In buona sostanza, l'affermazione degli appellanti secondo la quale “la mancata riassunzione della
causa non ha cagionato alcun danno in capo all'odierno appellato poiché potrebbe ancora
riproporre la domanda ex novo innanzi al Tribunale”, è priva di fondamento, in quanto il danno subito dall'appellato per le omesse informazioni da parte dei suoi difensori (pur doverose), e per la mancata riassunzione del giudizio, come minimo, è proprio quello derivante dai compensi professionali che gli appellanti rivendicano in relazione al giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace
di Senigallia, per un'attività inutile che, per stessa ammissione degli appellanti, dovrà ex novo essere ripetuta dal che dovrà pagarne le dovute spese al nuovo difensore che dovesse riproporre CP_2
la domanda.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il principio esposto nella pronuncia della S.C. n.
24518/2018, richiamata nella motivazione dell'ordinanza impugnata, è del tutto condivisibile, a mente del quale il compenso richiesto dal professionista non è dovuto se l'inadempimento eccepito ed accertato abbia comportato l'inutilità dell'attività difensiva sino ad allora svolta;
ed il medesimo principio è statuito anche dalla stessa pronuncia della S.C. richiamata nell'atto di appello (Cass.
4781/2'13), poiché il fatto che il cliente possa ex novo riproporre innanzi al giudice competente l'azione risarcitoria, non fa venir meno l'inadempimento e l'inutilità della prestazione resa dal professionista nella precedente fase del giudizio, in cui il giudice si era dichiarato incompetente e per la quale attività in questa sede gli appellanti rivendicano il compenso.
Anche il motivo di appello di cui al paragrafo 2 (“errata ed illegittima applicazione dell'art. 91
c.p.c.”) è privo di pregio, in quanto il fatto che il Tribunale abbia rigettato le eccezioni pregiudiziali di incompetenza territoriale e per materia sollevate dal resistente, non influisce sulla condanna integrale alle spese processuali e sulla soccombenza degli odierni appellanti nel giudizio di prime cure ex art. 91 c.p.c.
L'eccezione di incompetenza e quella di inadempimento, si pongono in ragione di pregiudizialità
processuale rispetto ad una eventuale pronuncia di infondatezza della domanda nel merito che, nel caso, è stata piena e completa da parte del Tribunale nei confronti dei ricorrenti, ciò comportando un giudizio di soccombenza integrale in capo agli stessi, mentre una eventuale graduazione e diminuzione della liquidazione sarebbe stata giustificata solamente in caso di parziale accoglimento della domanda e/o reciproca soccombenza nel giudizio di primo grado che, contrariamente, non vi sono state.
Per tali ragioni, l'appello va respinto, rimanendo così assorbita la domanda di ripetizione delle somme versate in favore del resistente in esecuzione dell'ordinanza impugnata.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari ad € 1.406,00.
Ricorrono per gli appellanti i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 – quater
D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione rigettata integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n.130/2023 R.G. sull'appello proposto da avv.to Saverio e avv.to Rosa Loreta, Parte_1 Parte_1
con atto di citazione notificato il 5.04.2023 nei confronti di , avverso l'ordinanza Controparte_2 n.172/2023 Rep. pronunciata dal Tribunale civile di Larino in composizione collegiale in data
21.02.2023 a conclusione del giudizio n. 629/2022 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese processuali del grado liquidandole in € 2.186,00 per compensi professionali, importo da maggiorare del 30% ex art. 4, co. 1 bis D.M. n. 55/2014 e succ. modif., oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso il giorno
23.10.2025.
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 130/2023 R.G.A.C.C. di appello avverso l'ordinanza n.172/2023 Rep.
pronunciata dal Tribunale civile di Larino in composizione collegiale in data 21.02.2023 a conclusione del giudizio n. 629/2022 R.G. avente ad oggetto “pagamento compenso professionale,
rito sommario ex art. 14 d.lgs. 150/2011”, vertente tra
avv.to Rosa Loreta,, c.f. ; Santangelo avv.to Rosa Loreta, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
, difensori di sé medesimi ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliati presso CodiceFiscale_2
lo studio sito in Canosa di Puglia, v. Varrone n. 4.
CP_1
e , c.f. , rappresentato e difeso, per procura in calce alla Controparte_2 CodiceFiscale_3
memoria di costituzione in appello, dall'avv.to Massimo Cintioli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Ancona, C.so Stamira n.17.
-APPELLATO -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in via telematica, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c., la causa è
stata riservata al Collegio per la decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del
16.10.2025.
IN FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado:
“Con ricorso ex art.702 bis e art. 14 d.lgs.150/2011, gli Avv.ti Santangelo Rosa Loreta e Santangelo
Saverio, in proprio, sul presupposto della difesa assunta in favore del resistente, , Controparte_2
nel giudizio promosso avverso la sig.ra dinanzi al Giudice di Pace di Senigallia Controparte_3
(R.G. n. 21/2020), chiedevano la condanna del resistente al pagamento del compenso. Deducevano,
in particolare, che tale giudizio era stato intrapreso per conto del per ottenere la CP_2
riduzione del canone mensile dell'appartamento dal medesimo illo tempore condotto in locazione, in
quanto risultato affetto da inconvenienti igienico sanitari e non strutturalmente idoneo a fini abitativi,
oltre che il risarcimento del danno. Riferivano che alla prima udienza il giudice aveva sollevato
d'ufficio la questione relativa alla possibile incompetenza per materia, invitando le parti a dedurre
sul punto e rinviando la causa. Aggiungevano che le parti avevano conseguentemente depositato le
memorie e alla successiva udienza il giudice si era riservato. Rilevavano che, nelle more dello
scioglimento della riserva, e precisamente, con nota dell'11.08.2020, era intervenuta la revoca del
mandato da parte del . Deducevano di aver anticipato i costi del contributo unificato per CP_2
l'iscrizione a ruolo della causa ed i relativi diritti di cancelleria, pari ad euro 125,00 omnia. Aggiungevano che, all'udienza del 04.02.2020, aveva presenziato, giusta delega, in sostituzione degli
avv.ti Rosa Loreta e Saverio Santangelo, l'avv. Daniele Di Bisceglie, collega di studio dei predetti,
il quale, con mezzo di studio, si era recato da Canosa di Puglia in Senigallia, e che, all'udienza del
25.02.2020, aveva presenziato, giusta delega, in sostituzione degli avv.ti Rosa Loreta e Saverio
Santangelo, l'avv. Mauro Diamantini, il quale, all'esito, aveva emesso fattura n. 8/2020 per l'importo
pari ad euro 50,00. Sostenevano, inoltre, la competenza per territorio dell'intestato Tribunale, quale
foro inderogabile del consumatore (c.f.r. Cass. 21647/2020). Chiedevano, pertanto, liquidarsi i
compensi ad essi spettanti per l'attività professionale svolta, nella somma complessiva di euro 800
+ iva, cpa e spese generali, oltre ad euro 450,00 quali costi sostenuti per spese borsuali, di
sostituzione di udienza, di trasferta per il collega di studio, per un importo complessivo di euro
1.406,00 (già comprensivo di iva, cpa e spese generali).
In data 26.09.2022, si costituiva in giudizio , il quale contestava tutto quanto ex Controparte_2
adverso dedotto e richiesto.
In via preliminare, eccepiva l'incompetenza funzionale del Tribunale di Larino in favore del Giudice
di Pace di Senigallia, ed inoltre l'incompetenza per territorio del Tribunale di Larino in favore del
Giudice di Pace di Senigallia, manifestando perplessità in merito all'attuale indirizzo
giurisprudenziale che predilige il c.d. foro territoriale del consumatore (Cass. 8598/2018; Cass.
5703/2014), richiamando la recente sentenza del 25.01.2018 n. C – 498/16 della Corte di Giustizia
UE. Sempre in via preliminare, eccepiva la non applicabilità del rito sommario ex art. 14
d.lgs.150/2011 in materia di compensi agli avvocati relativi ai giudizi svoltisi dinanzi al Giudice di
Pace (Corte di Cassazione Civile n. 27591 del 29.10.2019). Eccepiva inoltre la nullità del ricorso ex
art. 163 n. 5 c.p.c. stante la mancata indicazione specifica dei documenti allegati di cui la controparte
intende valersi in giudizio e il mancato richiamo degli stessi nel corpo dell'atto, il che precludeva al
resistente ogni contraddittorio e difesa sul punto.
Nel merito, eccepiva l'inadempimento professionale dei ricorrenti nell'espletamento del mandato,
evidenziando che gli stessi avevano erroneamente introdotto la causa innanzi ad un Giudice incompetente (tanto che il Giudice di Pace, con sentenza n. 13/2020 depositata e pubblicata il 26
febbraio 2020, aveva dichiarato l'incompetenza per materia, indicando, quale giudice
funzionalmente competente il Tribunale di Ancona, vertendo la controversia in materia locatizia,
materia devoluta alla competenza del Tribunale). Inoltre, rilevava che i ricorrenti avevano altresì
omesso di riassumere la causa davanti al Tribunale di Ancona a seguito della pronuncia di
incompetenza resa dal Giudice di Pace. Rilevava, in particolare, che nonostante la pronuncia di
incompetenza intervenuta, gli Avv.ti nulla avevano riferito al di tale Parte_1 CP_2
pronuncia intervenuta, lasciando scadere inutilmente il termine di 3 mesi per la riassunzione del
procedimento. Sosteneva, pertanto, di aver subito un pregiudizio dall'inadempimento dei ricorrenti,
dal momento che la tempestiva riassunzione, quanto meno, non avrebbe reso vana l'attività
introduttiva in precedenza avviata dinanzi al Giudice di Pace. Chiedeva pertanto, in via
pregiudiziale, dichiararsi l'incompetenza del territorio ovvero per materia del Tribunale di Larino
in favore del Giudice di Pace di Senigallia ovvero del Tribunale di Ancona, nel caso di esclusione
del foro del consumatore, ovvero in via preliminare dichiararsi la nullità del ricorso ex art. 163 n. 5
c.p.c. e, nel merito, dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso stante l'inadempimento
professionale dei ricorrenti e la non spettanza del compenso, ovvero l'insussistenza del credito
azionato nel quantum debeatur richiesto dai ricorrenti per le ragioni di cui al punto 6) della
comparsa, ovvero per l'intervenuto pagamento da parte del sig. di quanto Controparte_2
eventualmente ancora dovuto.
La causa era istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza del 17,02.2023, che si svolgeva mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 221 co.
4 D.L. 34/2020, le parti costituite discutevano la causa e il giudice delegato dal collegio per la
trattazione rimetteva la causa al collegio per la decisione.”
Con l'ordinanza n.172/2023 Rep. pronunciata in data 21.02.2023, qui impugnata, previo rigetto delle eccezioni pregiudiziali sollevate dal resistente, il Tribunale di Larino disattendeva la domanda attorea.
In dettaglio, reputava che l'errore commesso dagli avv.ti , consistito nell'aver adito il Parte_1 Giudice di Pace, anzichè il Tribunale, non potesse considerarsi grave ed inescusabile, dal momento che, all'epoca dell'instaurazione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, la soluzione da dare alla questione della competenza dell'uno o dell'altro Ufficio giudiziario, a conoscere la materia portata all'attenzione del GdP di Senigallia nel procedimento n. 21/2020 R.G., non era ancora consolidata nella giurisprudenza della Corte di legittimità.
Il giudice a quo, tuttavia, riteneva sussistente l' inadempimento professionale contestato dall'odierno appellato ai suoi ex patrocinanti, per non aver dato notizia al resistente della pronuncia di incompetenza e per non aver riassunto (e neppure informato il cliente della possibilità di farlo) il giudizio dinanzi al Tribunale competente entro il termine di tre mesi, attività rientranti nei poteri e doveri degli attuali appellanti, dato che il termine per la riassunzione scadeva a maggio 2020, mentre la revoca del mandato era intervenuta ad agosto 2020, e ciò al fine di non rendere vana l'attività
introduttiva in precedenza avviata davanti al giudice dichiaratosi incompetente
Con atto di appello notificato il 5.04.2023, gli Avv.ti Rosa Loreta e Saverio Santangelo hanno proposto gravame avverso la suddetta ordinanza, citando dinanzi all'intestata Controparte_2
Corte, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: ”Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis
reiectis, accogliere l'appello proposto sulla scorta di tutti i motivi dedotti nella narrativa del presente
atto e, in riforma della Ordinanza Rep. n. 172/2032, emessa dal Tribunale di Larino in composizione
collegiale in data 21.02.2023 e comunicata in data 6.03.2023: a) = Previa declaratoria ed ogni altro
accertamento, per le causali di cui alla narrativa del presente atto, condannare il sig. CP_2
al pagamento, in favore degli Avv.ti Rosa Loreta e Saverio Santangelo, della somma pari ad €
[...]
1.406,00 o a quella somma maggiore o minore che l'On. Giudicante riterrà equa e di giustizia (il
tutto nel limite dello scaglione sino ad € 5.200 con espressa rinunzia all'eventuale esubero), oltre
interessi, come per legge. b)= Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante,
avv. Rosa Loreta Santangelo alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di competenze
professionali così come liquidate ad esito del primo grado di giudizio e, pertanto, condannare la
parte convenuta alla refusione, in favore dell'avv. Rosa Loreta Santangelo, della somma pari ad € 2.481,97. c)= In subordine, nella denegata ipotesi in cui non ritenga meritevole di accoglimento la
domanda proposta nel primo grado di giudizio, comunque riformare l'Ordinanza gravata
disponendo la compensazione delle spese di lite. d)= In ogni caso, condannare la parte convenuta al
pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio come per legge. –
IN VIA ISTRUTTORIA – [omissis]”
L'appellato si è costituito in giudizio con comparsa dell'8 settembre 2023 instando per il rigetto del gravame avversario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va evidenziato che il Tribunale ha valutato l'eccezione riconvenzionale di inadempimento sollevata dal resistente, accogliendola, ed il gravame riguarda tale accertamento.
Ora, in tema di procedimento speciale di liquidazione di onorari di avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, qualora sia proposta una domanda o una eccezione riconvenzionale che amplii l'oggetto del giudizio, senza esorbitare dalla competenza del giudice adito e che, prestandosi ad un'istruzione sommaria, sia trattata con il procedimento di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., la relativa decisione deve essere impugnata con appello ai sensi dell'art. 702 – quater c.p.c., e non con il ricorso immediato per cassazione, essendo quest'ultimo limitato alle sole controversie rientranti nella previsione del menzionato art. 14 e, dunque, a quelle di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali di avvocato, già previste dall'art. 28, l. n. 794 del 1942 (cfr., in tal senso, Cass.
2024/n. 29169; 2024/n. 15563; 2022/n. 6321; 2023/n. 10864).
Nel merito, propriamente, in relazione al motivo di appello di cui al paragrafo 1 (“Insussistenza del
dedotto inadempimento e omessa applicazione del dettato di cui all'art. 310 c.p.c.”), gli appellanti,
a fronte di quanto accertato nell'ordinanza impugnata, ovvero la mancata comunicazione della sentenza di incompetenza e la omessa riassunzione del giudizio, si difendono deducendo affermazioni sfornite di qualsivoglia elemento di prova.
Da un lato, infatti, sostengono che i rapporti tra gli stessi e il cliente “si erano irrimediabilmente
compromessi sin dal principio del 2020….”, per cui “…giammai avrebbero voluto e/o potuto continuare l'attività difensiva riassumendo così la causa innanzi al Tribunale competente….”;
dall'altro, e ciononostante, ”non hanno esitato a comunicargli verbalmente il provvedimento
reiettivo precisando che, se avesse voluto, a mezzo di altro difensore, ben avrebbe potuto riproporre
la domanda dinanzi all'Ufficio competente”.
Ora, per quanto riguarda la dedotta compromissione dei rapporti professionali tra le parti sin da primi mesi del 2020, si evidenzia assoluta carenza di riscontro probatorio sul punto (né, a tal fine, avrebbero potuto offrire utili elementi i mezzi istruttori articolati nell'atto di gravame, concernenti tutt'altre circostanze), rispetto alla contraria evidenza dei fatti che vede persistere l'assunzione dell'incarico professionale degli Avv.ti sino alla revoca del mandato comunicata al cliente in data 11 Parte_1
agosto 2020 (doc.8 fasc. I grado parte resistente), per cui sia la sentenza di incompetenza del GdP
del 20 febbraio 2020, sia il termine per la riassunzione di tre mesi (20 maggio 2020) sono precedenti alla revoca del mandato. Sfornita di dimostrazione (che spettava agli appellanti fornire nel giudizio di primo grado), anche la circostanza relativa alla comunicazione che gli impugnanti avrebbero dato
“verbalmente” al cliente, sia della sentenza dichiarativa della incompetenza, sia con riguardo alla facoltà di proporre una nuova domanda innanzi al Tribunale con altro difensore, ciò rendendo fondata l'eccezione di inadempimento dei patrocinanti sollevata dal patrocinato.
Il convincimento che la scelta ”illo tempore operata dagli allora difensori” di incardinare il giudizio innanzi al Giudice di Pace fosse giusta e giuridicamente sostenibile, non assume alcuna rilevanza,
atteso che il Tribunale già ha ritenuto che l'errore commesso dagli avv.ti , consistito Parte_1
nell'aver adito il Giudice di Pace, anzichè il Tribunale, non potesse considerarsi grave ed inescusabile,
dal momento che, all' epoca dell'instaurazione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, la soluzione da dare alla questione della competenza dell'uno o dell'altro Ufficio giudiziario, a conoscere la materia portata all'attenzione del GdP di Senigallia nel procedimento n. 21/2020 R.G., non era ancora consolidata nella giurisprudenza della Corte di legittimità.
Il richiamo che gli appellanti ulteriormente espongono come motivo di appello all'art. 310 c.p.c., in forza del quale “l'estinzione del processo non estingue l'azione” non incide, escludendola, sulla responsabilità professionale e sull'inadempimento eccepito per l'attività degli appellanti nel giudizio avanti al Giudice di Pace di Senigallia, che, in tal modo, sono anzi rafforzati.
La circostanza, infatti, che il avrebbe potuto promuovere comunque, anche dopo la CP_2
pronuncia di incompetenza, l'azione di risarcimento davanti al Tribunale, evidenzia ancor di più
come il patrocinio svolto dai difensori in quel procedimento non abbia avuto alcuna utilità per il cliente, per cui il compenso preteso dagli stessi per quel giudizio non è dovuto, tanto più se si considera che, nonostante la dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace, l'attività dei difensori non sarebbe stata vanificata (e non si sarebbero resi necessari esborsi per un nuovo processo), se solo il giudizio fosse stato riassunto nel termine ex lege di 3 mesi.
In buona sostanza, l'affermazione degli appellanti secondo la quale “la mancata riassunzione della
causa non ha cagionato alcun danno in capo all'odierno appellato poiché potrebbe ancora
riproporre la domanda ex novo innanzi al Tribunale”, è priva di fondamento, in quanto il danno subito dall'appellato per le omesse informazioni da parte dei suoi difensori (pur doverose), e per la mancata riassunzione del giudizio, come minimo, è proprio quello derivante dai compensi professionali che gli appellanti rivendicano in relazione al giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace
di Senigallia, per un'attività inutile che, per stessa ammissione degli appellanti, dovrà ex novo essere ripetuta dal che dovrà pagarne le dovute spese al nuovo difensore che dovesse riproporre CP_2
la domanda.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il principio esposto nella pronuncia della S.C. n.
24518/2018, richiamata nella motivazione dell'ordinanza impugnata, è del tutto condivisibile, a mente del quale il compenso richiesto dal professionista non è dovuto se l'inadempimento eccepito ed accertato abbia comportato l'inutilità dell'attività difensiva sino ad allora svolta;
ed il medesimo principio è statuito anche dalla stessa pronuncia della S.C. richiamata nell'atto di appello (Cass.
4781/2'13), poiché il fatto che il cliente possa ex novo riproporre innanzi al giudice competente l'azione risarcitoria, non fa venir meno l'inadempimento e l'inutilità della prestazione resa dal professionista nella precedente fase del giudizio, in cui il giudice si era dichiarato incompetente e per la quale attività in questa sede gli appellanti rivendicano il compenso.
Anche il motivo di appello di cui al paragrafo 2 (“errata ed illegittima applicazione dell'art. 91
c.p.c.”) è privo di pregio, in quanto il fatto che il Tribunale abbia rigettato le eccezioni pregiudiziali di incompetenza territoriale e per materia sollevate dal resistente, non influisce sulla condanna integrale alle spese processuali e sulla soccombenza degli odierni appellanti nel giudizio di prime cure ex art. 91 c.p.c.
L'eccezione di incompetenza e quella di inadempimento, si pongono in ragione di pregiudizialità
processuale rispetto ad una eventuale pronuncia di infondatezza della domanda nel merito che, nel caso, è stata piena e completa da parte del Tribunale nei confronti dei ricorrenti, ciò comportando un giudizio di soccombenza integrale in capo agli stessi, mentre una eventuale graduazione e diminuzione della liquidazione sarebbe stata giustificata solamente in caso di parziale accoglimento della domanda e/o reciproca soccombenza nel giudizio di primo grado che, contrariamente, non vi sono state.
Per tali ragioni, l'appello va respinto, rimanendo così assorbita la domanda di ripetizione delle somme versate in favore del resistente in esecuzione dell'ordinanza impugnata.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari ad € 1.406,00.
Ricorrono per gli appellanti i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 – quater
D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione rigettata integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n.130/2023 R.G. sull'appello proposto da avv.to Saverio e avv.to Rosa Loreta, Parte_1 Parte_1
con atto di citazione notificato il 5.04.2023 nei confronti di , avverso l'ordinanza Controparte_2 n.172/2023 Rep. pronunciata dal Tribunale civile di Larino in composizione collegiale in data
21.02.2023 a conclusione del giudizio n. 629/2022 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese processuali del grado liquidandole in € 2.186,00 per compensi professionali, importo da maggiorare del 30% ex art. 4, co. 1 bis D.M. n. 55/2014 e succ. modif., oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso il giorno
23.10.2025.
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico