Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 10486
CS
Rigetto
Sentenza 31 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Integrazione postuma della motivazione

    Non è ravvisabile alcuna integrazione postuma della motivazione del provvedimento. La Provincia ha adeguatamente motivato il provvedimento e si è limitata a replicare alle censure del ricorso. I risultati degli accertamenti del 2001, che attestavano il rispetto dei limiti di legge, erano stati richiamati nel piano di caratterizzazione redatto dai consulenti tecnici dell'appellante stessa, i quali avevano riconosciuto che l'inquinamento era successivo al 2001 e riconducibile al sito produttivo.

  • Rigettato
    Inversione dell'onere della prova e errata applicazione dei criteri di attribuzione causale

    Non è ravvisabile alcuna inversione dell'onere della prova. Il provvedimento impugnato ha indicato sufficienti ragioni ed elementi a fondamento della responsabilità. Spettava all'appellante fornire elementi di senso contrario. L'amministrazione ha indicato una pluralità di circostanze di fatto (localizzazione dei focolai all'interno del sito, momento della rilevazione della contaminazione quando la società operava da oltre un decennio senza riscontrare criticità) incompatibili con un'origine 'storica' o 'diffusa' della contaminazione.

  • Rigettato
    Irrilevanza della cessione del ramo d'azienda

    La cessione del ramo d'azienda non esclude la responsabilità della società cedente per fatti avvenuti nel periodo in cui ha esercitato l'attività d'impresa connessa alla contaminazione. La responsabilità della società cedente permane per obblighi di bonifica relativi a fenomeni di contaminazione verificatisi in epoca antecedente alla cessione, in applicazione del principio 'chi inquina paga'.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 10486
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10486
    Data del deposito : 31 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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