Rigetto
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 10486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10486 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10486/2025REG.PROV.COLL.
N. 03513/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3513 del 2024, proposto dalla società OP Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Meini e Alberto Besuzio, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Dario Meini in Brescia, borgo Pietro Wuhrer, n. 81;
contro
la Provincia di Bergamo, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa agli avvocati Alessio Petretti, Giorgio Vavassori e Katia Nava, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, n. 268 A;
nei confronti
del Comune di ER, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonomi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, via Antonio Ghislanzoni, n. 41;
della Regione Lombardia, dell’RP - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, del Dipartimento di Bergamo dell’RP Lombardia e dell’Ats - Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 768 del 2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Brescia, Sezione Prima.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo e del Comune di ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. UG GL e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la società OP Immobiliare S.r.l. ha impugnato la sentenza n. 768 del 2023 del T.a.r. Lombardia - Brescia, che ha respinto il ricorso dalla medesima proposto per l’annullamento del provvedimento prot. n. 11176 del 23 febbraio 2021, con cui la Provincia di Bergamo ha identificato la ricorrente quale soggetto responsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 in relazione al complesso industriale di sua proprietà sito nel Comune di ER (BG), via Oslo n. 3, ove viene esercitata attività galvanica, che prevede l’utilizzo di cromo esavalente (cromo VI) nel ciclo produttivo della cromatura e della metallizzazione.
2. I fatti di causa sono analiticamente esposti nella sentenza impugnata, alla quale, dunque, può farsi rinvio in applicazione del principio di sinteticità sancito dall’art. 3 c.p.a., sicché, in questa sede, ci si può limitare a evidenziare che la vicenda oggetto del presente giudizio trae origine da un articolato procedimento di bonifica che ha interessato l’area sopra menzionata, nella quale – in estrema sintesi – l’attività galvanica venne esercitata, dapprima, dalla società OP Italiana S.r.l., nel periodo ricompreso tra il 1968 e il 1996, poi divenuta OP AT S.r.l., la quale, a sua volta, svolse la medesima attività dal 1997 al 2011, allorquando il ramo d’azienda afferente all’esercizio di tale attività venne ceduto alla società di nuova costituzione OP Italiana S.p.a., il cui capitale venne interamente sottoscritto dalla OP AT (nel frattempo trasformatasi in S.p.a.), benché la cedente avesse mantenuto la proprietà dello stabilimento, cessando, in tal modo, ogni attività galvanica per dedicarsi esclusivamente alla locazione di beni immobili e mutando, altresì, la propria denominazione in OP Immobiliare S.p.a.
Infine, in data 17 luglio 2012, la OP Italiana S.p.a., a seguito della cessione al gruppo spagnolo Maier S. Coop di una partecipazione al capitale sociale, mutò la propria denominazione in Maier OP S.p.a., continuando a svolgere l’attività galvanica, pur non essendo proprietaria dello stabilimento, sino all’anno 2023, quando il Tribunale di Bergamo ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale.
Con riferimento al procedimento che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato, va rilevato, in sintesi, che esso ha tratto origine dalla nota dell’RP Lombardia del 17 ottobre 2008, recante la trasmissione alla Provincia di Bergamo dei risultati delle analisi avviate dopo il rilevamento di cromo esavalente in un pozzo privato sito nel Comune di Arcene, in quanto, all’esito di tali analisi, era stata individuata la presenza di cromo nello stabilimento della OP AT S.r.l., nella quantità di 47 µg/L, superiore di oltre nove volte il limite di 5 µg/L fissato dall’allegato 1 al d.m. n. 471 del 1999.
Nel corso dell’articolato iter procedimentale sopra menzionato, con nota del 19 novembre 2008, la OP AT S.r.l. ha inviato alla Provincia di Bergamo, all’RP Lombardia, alla Regione e alla Prefettura la comunicazione di potenziale contaminazione quale soggetto interessato non responsabile dell’inquinamento ai sensi dell’art. 245 del d.lgs. n. 152 del 2006, formulando, altresì, una proposta di indagini attraverso la realizzazione di piezometri a monte e a valle dell’insediamento e, dai campioni prelevati in data 11 giugno 2009, è risultato che nel piezometro a monte il cromo esavalente era al di sotto della soglia di legge di 5 µg/L, mentre nel piezometro a valle era di 48 µg/L, corrispondente, dunque, alla quantità che era stata rilevata in precedenza, sicché RP Lombardia ha tratto le conclusioni che seguono: “ Pertanto i risultati analitici evidenziano l’esistenza di una sorgente di contaminazione all’interno del perimetro aziendale. Si ritiene quindi necessaria la presentazione di un piano di indagine finalizzato all’individuazione e alla delimitazione del focolaio di inquinamento, presente all’interno della ditta, in ottemperanza al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ”.
La campagna di monitoraggio fu poi proseguita nei Comuni di Arcene, Ciserano, ER e Treviglio e seguì la presentazione di un piano di caratterizzazione relativo al sito, redatto dalla Ecosphera S.r.l. per conto della OP AT S.r.l. e presentato in data 30 settembre 2009, approvato dal Comune di ER con deliberazione della Giunta comunale n. 148 del 22 dicembre 2009. In data 1° febbraio 2010, venne, poi, trasmessa alla Provincia una relazione della Ecosphera S.r.l. di “ Aggiornamento/Integrazione della documentazione agli atti ”, che evidenziava l’origine del plume all’interno dell’insediamento della società e il 14 giugno 2010 la società trasmise una relazione denominata “ Aggiornamento risultati delle attività di caratterizzazione e di messa in sicurezza svolte in aprile e maggio 2010 ”, che del pari evidenziava la presenza di un nocciolo di contaminazione presso lo stabilimento a una profondità di 7-8 m, al di sotto della vasca interrata di depurazione. Veniva così individuato il primo focolaio di contaminazione all’interno dello stabilimento. Il 5 agosto 2010, RP trasmise alla Provincia una relazione che affermava che “ l’origine del plume è ubicato entro la OP ”. Successivamente, veniva evidenziata l’esistenza di un secondo focolaio nella zona est del sito industriale, in corrispondenza della linea di produzione “Asmega”, che si aggiungeva al precedente focolaio, situato, come già rilevato, nella zona ovest in corrispondenza della vasca di depurazione, anch’esso all’interno dell’insediamento della società.
Pertanto, dalle indagini condotte in contraddittorio con RP Lombardia sono stati individuati due distinti focolai di contaminazione da cromo esavalente nel sito ove operava OP AT S.r.l. (poi OP AT S.p.a.), rispettivamente in corrispondenza del depuratore aziendale e della linea galvanica Asmega.
Con decreto regionale n. 3162 del 6 aprile 2011, venne approvato il progetto di messa in sicurezza operativa della falda acquifera presentato dalla società e furono autorizzati gli interventi necessari per la sua realizzazione e con il decreto regionale n. 8076 dell’8 settembre 2011 venne approvato il progetto della società per la bonifica sperimentale della falda ai fini della riduzione del cromo VI a cromo III mediante iniezione di una miscela detossificante. Con l’ulteriore decreto regionale n. 130 del 6 marzo 2012 venne poi autorizzata la prosecuzione della sperimentazione per ulteriori tre mesi e, con il decreto regionale n. 5261 del 13 giugno 2012, venne approvato il progetto per l’applicazione della medesima tecnologia di bonifica all’interno dell’insediamento della OP Immobiliare S.r.l., con autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti. Anche nel contesto della relazione “ Perimetrazione plume CrVI nelle acque sotterranee che si origina dall’insediamento in Via Oslo n. 3 ” veniva evidenziata l’origine del “ Plume OP (determinato dai focolai E e W accertati in via Oslo n. 3 ER – Bg) ” all’interno dell’insediamento della società. Il decreto regionale n. 6831 del 18 luglio 2013 approvò, infine, l’ulteriore “ Progetto di messa in sicurezza operativa ” dell’area dello stabilimento industriale, previo parere favorevole della conferenza di servizi del 5 luglio 2013.
3. In tempi più recenti, la società OP Immobiliare S.r.l., con nota dell’8 giugno 2020, facendo riferimento all’ultimo progetto di messa in sicurezza approvato il 18 luglio 2013, ha comunicato a tutti gli enti coinvolti nel procedimento di avere riscontrato un significativo incremento di concentrazioni di cromo esavalente presso uno dei presìdi di monitoraggio delle acque sotterranee a valle dello stabilimento e di aver condiviso i dati di campionamento con la società Maier OP S.p.a. la quale operava presso il sito industriale e che tale società aveva ricercato nuove perdite di cromo esavalente all’interno dell’area del complesso aziendale, senza tuttavia trovarle. Conseguentemente, la Maier OP S.p.a. ha trasmesso, nel giugno 2020, una proposta di indagine ambientale dei terreni e delle acque sotterranee per verificare l’eventuale presenza di una sorgente di contaminazione a nord-ovest dello stabilimento e, successivamente, la OP Immobiliare S.p.a., in data 6 luglio 2020, ha riscontrato una nota della Regione Lombardia precisando: che era in corso una conferenza di servizi indetta dal Comune di ER e poi coordinata dalla Regione Lombardia, avente ad oggetto la contaminazione da cromo esavalente nel Comune di ER, che era stata avviata all’esito della comunicazione della medesima società del 19 novembre 2008, ai sensi dell’art. 245, comma 2, del d.lgs. 152 del 2006, effettuata in qualità di soggetto non responsabile dell’inquinamento, qualità nella quale aveva sempre partecipato alla conferenza realizzando le attività richieste dagli enti coinvolti, mentre la nuova conferenza di servizi indetta si riferiva a una “ nuova contaminazione, prodottasi dodici anni dopo la precedente ”, fermo restando che la titolarità delle procedure attivate era verosimilmente riferita alla Maier OP S.p.a., la quale aveva predisposto la proposta di indagine e che avrebbe assunto la responsabilità e il costo dell’intervento pianificato, ove approvato.
La Maier OP S.p.a., con nota del 24 luglio 2020, ha allora trasmesso alla Provincia, all’RP, al Comune di ER e alla Prefettura la comunicazione di potenziale contaminazione ai sensi dell’art. 242, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 in qualità di soggetto responsabile della stessa e la Provincia, con nota del 17 agosto 2020, ha dato atto che la comunicazione di potenziale contaminazione del 19 novembre 2008 della OP Immobiliare S.r.l. in qualità di soggetto interessato non responsabile era comunque da ritenersi superata, da un lato, dall’accertamento dell’assenza di contaminazione nel piezometro realizzato a monte del pozzo aziendale al di fuori del perimetro dell’insediamento, assenza idonea a dimostrare che la contaminazione aveva la propria origine all’interno del sito aziendale e, dall’altro lato, dall’individuazione, nell’ambito della caratterizzazione del sito, del primo focolaio di contaminazione in corrispondenza del depuratore aziendale e a settembre 2010 del secondo focolaio in corrispondenza della Linea Galvanica Asmega. Inoltre, la Provincia ha fatto presente che la società “ torna a precisare di operare in qualità di soggetto non responsabile, senza tuttavia accompagnare l’affermazione con elementi oggettivi e concreti a supporto che consentano di ricondurre la contaminazione ad altro responsabile ”.
Infine, la Provincia ha indicato gli altri elementi da cui ha desunto la responsabilità della società OP Immobiliare S.r.l. per la contaminazione rilevata nel 2008-2010, concludendo con la richiesta alla stessa di presentare nel termine di trenta giorni elementi oggettivi e concreti a supporto dell’asserita assenza di responsabilità nella contaminazione, con la puntualizzazione che, in caso contrario, sarebbe stato avviato il procedimento volto alla sua individuazione quale soggetto responsabile della contaminazione.
Tale richiesta è stata riscontrata dalla OP Immobiliare S.p.a. con la nota del 16 settembre 2020, recante le controdeduzioni della società; tuttavia la Provincia, ritenendo che non fossero stati forniti elementi a sostegno dell’assenza di profili di sua responsabilità, anche in applicazione del principio del “ più probabile che non ”, ha comunicato l’avvio del procedimento per l’identificazione della società quale soggetto responsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006. Dopo un ulteriore contraddittorio procedimentale nell’ambito del quale la società, presentando le proprie osservazioni, ha ribadito di essere un soggetto non responsabile della contaminazione ma solo interessato alla bonifica dell’area, la Provincia, con nota prot. 11176 del 23 febbraio 2021, ha adottato il provvedimento che ha identificato la OP Immobiliare S.r.l. quale soggetto responsabile della contaminazione rilevata nel 2008-2010, in quanto la società aveva operato presso l’insediamento di ER (BG), via Oslo n. 3, svolgendovi attività galvaniche dall’1 gennaio 1997 fino a settembre 2011, quando aveva ceduto il ramo d’azienda, mantenendo la proprietà dello stabilimento.
Conseguentemente, al momento della prima individuazione della potenziale esistenza di una contaminazione presso l’insediamento, ossia nell’ottobre 2008, la società operava in tale sito da dodici anni svolgendovi attività galvaniche, sicché non potrebbero esservi dubbi sulla sua responsabilità per quella contaminazione. Del resto, la società, prima dell’accertamento dell’RP nel 2008 in merito all’esistenza di una sorgente di contaminazione all’interno del sito, non aveva mai segnalato l'esistenza di criticità. Inoltre, con riferimento alla prima sorgente di contaminazione, individuata nel maggio 2010 presso il depuratore aziendale, la società, nel 1997, aveva completamente ricostruito e ristrutturato quel depuratore senza rilevare alcun indizio di malfunzionamento, ammaloramento o potenziale contaminazione dovuta al precedente impianto, sicché, in applicazione del principio del “ più probabile che non ”, la causa della contaminazione dovrebbe essere successiva al rifacimento dell’impianto, quando l’attività di cromatura era svolta dalla società. In caso contrario, non avendo la OP Immobiliare S.r.l. segnalato l’esistenza di indizi di potenziali rischi di contaminazione all’atto della sostituzione del precedente depuratore, si configurerebbero responsabilità ancor più rilevanti per non avere segnalato all’atto del rinvenimento la presenza di rischi di contaminazione, consentendo così alla contaminazione di propagarsi per anni a valle, fino a interessare la falda nei Comuni di Ciserano, Arcene, Castel Rozzone e Treviglio.
Del pari, per quanto concerne la seconda sorgente di contaminazione, individuata nel settembre 2010 presso la linea galvanica Asmega, la società non aveva segnalato alcun rinvenimento di precedenti indizi di malfunzionamento, ammaloramento o potenziale contaminazione, né aveva fornito elementi utili per una datazione dell’evento in epoca anteriore al suo insediamento, avvenuto nel gennaio 1997, fermo restando che non si trattava di una contaminazione diffusa ma, al contrario, di una contaminazione localizzata in corrispondenza dell'area di proprietà della società, come si evince dallo studio predisposto dalla medesima nel giugno 2012, nel quale veniva delimitato un plume di contaminazione con origine sita proprio all’interno dell’insediamento, che solo a valle si sovrappone ad altre.
La Provincia ha poi richiamato l’applicazione, da parte della giurisprudenza amministrativa, della regola probatoria del “ più probabile che non ” e, con specifico riferimento ai parametri di imputabilità della responsabilità ambientale, ha rammentato come la Corte di Giustizia dell’Unione Europea abbia chiarito che l'autorità pubblica può avvalersi di presunzioni, quali la vicinanza dell'impianto dell’operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività (Corte di Giustizia UE 9.3.2010, causa C-378/08).
Da ultimo, l’amministrazione ha evidenziato che la società non aveva comunque fornito elementi idonei a dimostrare l’asserita assenza di profili di sua responsabilità per la contaminazione.
4. A fronte dell’adozione di tale provvedimento, la OP Immobiliare S.r.l. ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’annullamento e formulando due motivi di gravame, per il cui tramite ha dedotto, in particolare, che la sua individuazione come responsabile sia avvenuta sulla base di presunzioni semplici, in assenza di elementi gravi, precisi e concordanti come richiesto dall’art. 2729 c.c. e senza che sia stata individuata alcuna condotta imputabile alla ricorrente suscettibile di essere posta in relazione causale con la contaminazione in questione, nonché, sotto un diverso profilo, ha sostenuto che il provvedimento fosse illegittimo in quanto adottato nei confronti della ricorrente, ossia di una mera società immobiliare proprietaria del sito industriale, la quale, sin dall’anno 2011, aveva conferito ad altra società l’intero ramo d’azienda relativo all’attività galvanica, comprensivo del complesso dei rapporti giuridici afferenti a detta attività.
5. Con la sentenza n. 768 del 2023, il T.a.r. ha respinto il ricorso ritenendo infondate le censure prospettate e osservando, in particolare, come non fosse necessario indicare una condotta attiva imputabile alla ricorrente, potendo invece rilevare anche una mera condotta omissiva, consistente nel non aver impedito l’evento che si aveva l’obbligo giuridico di impedire. Quanto alla prova, il giudice di primo grado ha evidenziato che nel provvedimento impugnato erano indicati quali fossero gli elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare una prova per presunzioni della responsabilità della ricorrente per l’inquinamento in questione, ossia: lo svolgimento nel sito di attività galvaniche implicanti l’uso di cromo, da parte della ricorrente, da gennaio 1997 fino a settembre 2011; la distanza temporale tra l’accertamento della contaminazione (2008-2010) e la cessazione dell’attività da parte della precedente società (1996), che rende inverosimile ascrivere la responsabilità a quest’ultima; il fatto che, prima dell’accertamento della contaminazione da parte di RP Lombardia nel 2008, la ricorrente (che operava nel sito da undici anni) non aveva mai segnalato alcuna criticità; le risultanze delle numerose indagini condotte nel 2008-2010 da RP e dalla stessa ricorrente, che hanno portato a rinvenire due focolai di contaminazione all’interno del sito della società; la ricorrenza dei due elementi che, secondo la sopra richiamata sentenza della Corte di Giustizia UE, sono idonei a fondare in via presuntiva l’accertamento del nesso di causalità tra un inquinamento e un’attività svolta da un operatore, ossia “ la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato ” (e nel caso di specie non ci sarebbe solo la vicinanza ma, addirittura, la precisa localizzazione di due focolai dell’inquinamento all’interno dell’impianto della ricorrente) e “la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività ”, corrispondenza che nel caso in esame, ad avviso del Tribunale, risulta pacifica, essendo ammessa dalla stessa ricorrente.
Il T.a.r. ha poi ritenuto infondata anche la doglianza concernente l’asserita inversione dell’onere della prova, in quanto, secondo la ricorrente, l’amministrazione avrebbe affermato la responsabilità della OP Immobiliare S.r.l. per il fatto che essa non aveva addotto elementi idonei ad escluderla. Secondo il T.a.r., per contro, non vi sarebbe stata alcuna inversione dell’onere della prova, poiché l’amministrazione si era limitata a osservare che – a fronte dei numerosi ed univoci elementi tali da fondare la prova presuntiva della responsabilità della ricorrente – quest’ultima non aveva fornito idonei elementi in senso contrario, tali da superare quella presunzione.
6. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società OP Immobiliare S.r.l., formulando tre distinti motivi di gravame.
6.1. Con il primo motivo, l’appellante ha censurato la sentenza sostenendo che nel caso di specie verrebbe in rilievo un’ipotesi di integrazione postuma della motivazione, in quanto il giudice di primo grado avrebbe qualificato alla stregua di una “ mera argomentazione difensiva ” quella che, in realtà, secondo la società, sarebbe per l’appunto un’inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento effettuata dalla difesa della Provincia di Bergamo con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, nell’ambito della quale era stata rappresentata per la prima volta l’esistenza e l’asserita rilevanza di una campagna di indagini ambientali effettuata nel novembre 2001 i cui esiti avrebbero escluso, a quella data, la condizione di inquinamento delle acque sotterranee situate a valle del sito dove dal 1996 operava la ricorrente e odierna appellante, con la conseguenza che la relativa contaminazione, rilevata nell’anno 2008, per tale ragione, non potrebbe avere origine storica. Tuttavia, nel caso di specie, l’appellante ha osservato come la nota provinciale prot. 133414 del 12 dicembre 2002 e gli esiti della campagna di indagini ad essa allegati non siano mai stati richiamati nel corso del procedimento e non abbiano mai costituito oggetto del confronto tecnico tra le parti nella sede propria dell’istruttoria procedimentale e ciononostante avrebbero “ finito per costituire il perno dell’intera costruzione argomentativa dell’avvocatura provinciale ”. In tal modo, però, l’amministrazione avrebbe precluso all’odierna appellante ogni facoltà di contraddittorio tecnico sul punto, escludendo ogni ipotesi di origine storica della contaminazione e addebitando alla società di non aver saputo fornire “ elementi utili ad una «datazione» dell’evento ”.
Sul punto, l’appellante ha altresì rilevato che i provvedimenti impugnati non recavano neppure un richiamo per relationem alla nota provinciale prot. 133414 del 12 dicembre 2002 e alla relativa campagna di indagini, trattandosi di elementi evocati e valorizzati per la prima volta solo nella memoria di costituzione depositata nel primo grado di giudizio.
Per tale ragione, pertanto, la sentenza sarebbe errata nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto che non fosse ravvisabile alcuna integrazione postuma della motivazione, bensì una mera argomentazione difensiva, volta a confutare le argomentazioni della società ricorrente. In tal modo, peraltro, secondo l’appellante, il T.a.r. sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione e nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, oltre che nella violazione del “ principio di separazione dei poteri ” di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a..
6.2. Con il secondo motivo, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha confermato l’attribuzione di responsabilità effettuata nei suoi confronti dalla Provincia di Bergamo benché siffatta attribuzione fosse stata compiuta “ in modo apodittico e privo di alcun valido supporto dimostrativo ”, all’esito di un procedimento amministrativo viziato da un’inammissibile inversione dell’onere della prova e da un’errata applicazione dei criteri di attribuzione causale della responsabilità per la contaminazione.
Sul punto, l’appellante ha sostenuto che la Provincia di Bergamo avrebbe fatto ricorso a presunzioni semplici senza individuare gli elementi gravi, precisi e concordanti che necessariamente ai sensi dell’art. 2729 c.c. “ dovrebbero sostenere l’attribuzione di responsabilità ”.
Nel caso di specie, dunque, l’attribuzione di responsabilità compiuta dalla Provincia sarebbe, a suo dire, “ priva dell’antecedente causale costituito dalla condotta imputabile ” e tale carenza non potrebbe essere supplita dall’applicazione del criterio probabilistico del “più probabile che non” richiamato dall’amministrazione, la quale avrebbe fatto ricorso a “ mere presunzioni semplici del tutto prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza imposti dall’art. 2729 c.c. ”, senza imputare all’odierna appellante “ né una specifica azione, né una specifica omissione ”.
Il giudice di primo grado si sarebbe dunque limitato a condividere le valutazioni dell’amministrazione, senza considerare che “ la mera individuazione di focolai di contaminazione all’interno del sito ” non determinerebbe, di per sé, alcuna conseguenza circa la relativa eziologia ed imputabilità, rappresentando soltanto l’oggetto dell’indagine, ossia “ l’effetto che la Provincia è tenuta a porre in relazione con una causa affinché possa procedersi fondatamente ad una valida attribuzione di responsabilità ”. Nel caso di specie, però, la Provincia di Bergamo non avrebbe individuato nessuna condotta imputabile né commissiva né omissiva suscettibile di essere posta in relazione causale con la contaminazione, essendosi limitata a presumere la responsabilità dell’appellante muovendo dal rilievo per cui la stessa operava nel sito anche prima che venissero rilevate le sorgenti di contaminazione presso il nuovo depuratore e la linea galvanica Asmega.
Per contro, la possibile origine storica della contaminazione o il carattere diffuso dell’inquinamento riscontrato presso l’area industriale ove è situato il compendio immobiliare in questione sarebbe stata rappresentata più volte nel corso del procedimento e, a tale proposito, la sentenza appellata dovrebbe essere censurata nella parte in cui ha rilevato che “ la difesa della ricorrente non si presenta del tutto coerente, perché delle due l’una: o l’inquinamento è diffuso, cioè non è possibile individuarne una singola origine; oppure è storico, nel senso che deriva dall’impianto, ma risale alla società che vi operava precedentemente ”.
L’appellante ha poi ribadito gli elementi di fatto dai quali si dovrebbe desumere l’assenza di sua responsabilità e ha altresì affermato di riproporre, ai sensi dell’art. 101, comma 2 c.p.a., le “ domande ed eccezioni contenute nel primo motivo di ricorso e non esaminate nella sentenza di primo grado ”, prospettando, tuttavia, mere argomentazioni difensive.
6.3. Infine, con il terzo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha rigettato il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, con cui era stata prospettata l’assenza di responsabilità in considerazione dell’intervenuta cessione del ramo d’azienda, in quanto, ad avviso del giudice di primo grado, la contaminazione era stata riscontrata nel 2008-2010, mentre la cessione del ramo d’azienda era avvenuta nel settembre 2011.
Con riferimento a tale capo della sentenza, l’appellante ha contestato la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto irrilevante, al fine di escludere la responsabilità dell’odierna appellante per la contaminazione del proprio sito industriale, il conferimento, avvenuto nel 2011, dell’azienda e “ dell’intero complesso dei rapporti giuridici derivanti dalla titolarità dell’attività del complesso aziendale conferito ” in favore della diversa società OP Italiana S.p.a., successivamente divenuta Maier OP S.p.a.. A tale proposito, il T.a.r. ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la cessione del ramo di azienda non determina una vicenda estintiva, con la conseguenza che rimarrebbero in capo al cedente le obbligazioni già gravanti sul medesimo prima della cessione, ma, sul punto, la decisione di primo grado non avrebbe tenuto “ nella dovuta considerazione ” né la natura del conferimento effettuato dalla OP AT S.p.a. in favore della OP Italiana S.p.a., comprensivo della totalità degli elementi che compongono l’azienda, né le conseguenze di tale conferimento rispetto alla sopravvivenza della società conferente, ormai privata dell’azienda conferita e di tutti i relativi rapporti giuridici.
7. Si è costituita in giudizio la Provincia di Bergamo, replicando alle censure proposte e chiedendo il rigetto dell’appello. L’amministrazione ha osservato, in particolare, come risulti destituita di fondamento l’affermazione secondo cui la Provincia di Bergamo non avrebbe mai dato conto dell’esistenza e della rilevanza della campagna di indagini effettuata nel 2001, precludendo in tal modo all’appellante ogni possibilità di contraddittorio tecnico, posto che il piano di caratterizzazione redatto dalla società Ecosphera S.r.l. per conto della società appellante è stato richiamato a pagina 2 del provvedimento prot. 43255 del 17 agosto 2020 e a pagina 2 del provvedimento impugnato prot. 11176 del 23 febbraio 2021 e, in tale piano, la Ecosphera S.r.l. ha fatto presente, a pagina 12, che “ Per quanto riguarda l’attuale fenomeno inquinologico (CrVI), si precisa che nel territorio a valle piezometrico del sito OP AT fu svolto un accertamento dei livelli di contaminazione da parte di RP-Provincia negli anni 2001 e 2002, rilevando il rispetto dei limiti ex DM 471/99 in tutti i 24 pozzi monitorati ” e, a pagina 13, che: “ Riconoscendo tuttavia una significativa concentrazione di CrVI al pozzo Verniciatura DA OR (111 µg/l), ubicato circa 300 m a sud dal sito OP, si ritiene ragionevole che l’inquinamento ivi rilevato possa essere ricondotto al sito OP ”.
Per tale ragione, sarebbero gli stessi consulenti tecnici dell’appellante ad aver riconosciuto già nel 2009 che l’inquinamento da cromo esavalente riscontrato nell’area in questione era successivo al 2001 ed era riconducibile al sito produttivo, dove, dall’1 gennaio 1997, operava la società ricorrente e odierna appellante, all’epoca denominata OP AT S.r.l., sicché la contaminazione non avrebbe origine “ storica ”, essendo certamente successiva al novembre 2001, né “ diffusa ”, avendo origine nell’insediamento industriale.
Si tratterebbe, dunque, di un’ipotesi di motivazione per relationem , pacificamente ammessa dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, 10 novembre 2023, n. 9665; Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2023, n. 265; Cons. Stato, sez. IV, 30 ottobre 2018, n. 6169).
8. Si è costituito in giudizio anche il Comune di ER, chiedendo a sua volta il rigetto dell’appello.
9. L’appellante ha, poi, eccepito la tardività della memoria ex art. 73 c.p.a. depositata dalla Provincia di Bergamo il 6 ottobre 2025 alle ore 18.00 e, da ultimo, con le ulteriori memorie, le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive.
10. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza del 6 novembre 2025 – reputa che l’appello sia infondato e vada respinto, per le ragioni che di seguito si espongono, con la precisazione preliminare che può prescindersi dall’esame dell’eccezione di tardività della memoria del 6 ottobre 2025, in quanto l’amministrazione si è compiutamente difesa con la memoria di costituzione e con l’ulteriore puntualizzazione che le “ domande ed eccezioni ” del primo motivo del ricorso di primo grado asseritamente riproposte ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., sono, invero, delle mere argomentazioni.
10.1. Il primo motivo di gravame non è fondato perché nel caso di specie non è ravvisabile alcuna integrazione postuma della motivazione del provvedimento, poiché la Provincia di Bergamo ha congruamente e adeguatamente motivato tale provvedimento, limitandosi, poi, a replicare alle censure prospettate con i motivi di ricorso, mentre non sussisteva in capo all’amministrazione un onere di motivazione tale da escludere ex ante che fossero configurabili ipotesi di contaminazione “storica” o “diffusa”. In altri termini, per ragioni di ordine logico prima ancora che giuridico, l’obbligo di motivazione che è da reputarsi esigibile nei confronti dell’amministrazione va riferito alla necessità di indicare – in positivo – le ragioni e gli elementi concreti sulla base dei quali si fonda il provvedimento che attribuisce la responsabilità dell’inquinamento a un determinato soggetto, ma non può essere considerato esteso fino al punto tale da imporre all’amministrazione la confutazione ex ante – in senso, dunque, negativo – di tutte le eventuali circostanze che sarebbero astrattamente suscettibili di escludere la responsabilità del soggetto individuato come responsabile. Sicché risulta del tutto fisiologico che – come avvenuto nel caso di specie – qualora il provvedimento sia fondato su una motivazione idonea a supportare l’attribuzione della responsabilità al privato, essa sia da considerare sufficiente, potendosi dunque valutare in sede processuale le eventuali contestazioni formulate dal privato attraverso i motivi di ricorso tese a dimostrare la sussistenza di elementi impeditivi della fattispecie, rispetto ai quali l’amministrazione può pertanto difendersi in sede processuale. In definitiva, non vi è stata una motivazione postuma della motivazione ma mere e ammissibili argomentazioni difensive.
La considerazione che precede è di per sé dirimente per escludere la fondatezza del primo motivo di gravame, tuttavia si può ulteriormente osservare come, nel caso di specie, assuma comunque rilievo anche la circostanza che i risultati degli accertamenti condotti dalla Provincia di Bergamo e dall’RP Lombardia, di cui alla nota della Provincia di Bergamo prot. 133414 del 12 dicembre 2002, attestanti il rispetto alla data del novembre 2001 dei limiti di cui al d.m. n. 471 del 1999 per il cromo, il nichel e il rame nell’area a valle idrogeologico del sito dove dal 1997 operava l’appellante, erano state richiamate nel piano di caratterizzazione redatto da Ecosphera S.r.l. per conto dell’appellante stessa, sicché, come correttamente osservato dalla difesa della Provincia, sono stati gli stessi consulenti tecnici dell’appellante a riconoscere già nel 2009 che l’inquinamento da cromo esavalente era successivo al 2001 e poteva essere ricondotto al sito produttivo in cui, dall’1 gennaio 1997, operava l’appellante, all’epoca denominata OP AT S.r.l.
10.2. Il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato, non essendo ravvisabile alcuna inversione dell’onere della prova, dal momento che, come già osservato, il provvedimento impugnato ha indicato in modo sufficiente le ragioni e gli elementi sui quali è stata fondata la valutazione di responsabilità della società ricorrente e odierna appellante e spettava, dunque, a quest’ultima fornire elementi di senso contrario idonei a superare quanto prospettato dall’amministrazione. Nel caso di specie, ritiene il Collegio che l’amministrazione abbia indicato una pluralità di circostanze di fatto di per sé idonee a fondare l’attribuzione della responsabilità alla ricorrente, sulla base di una motivazione adeguata e coerente, tenuto conto, in particolare, della localizzazione dei focolai di contaminazione nel sito industriale ove operava la società e del momento in cui l’anzidetta contaminazione è stata rilevata (ossia a decorrere dagli anni 2008-2009, quando la società ricorrente svolgeva attività galvanica in quella sede da oltre un decennio senza aver mai riscontrato fino a quel momento alcuna contaminazione), trattandosi di elementi incompatibili tanto con l’origine “ storica ”, quanto con quella “ diffusa ”.
10.3. Del pari infondato è il terzo motivo di gravame poiché la cessione del ramo d’azienda non esclude in alcun modo la responsabilità della società cedente per fatti avvenuti nel periodo in cui ha esercitato l’attività d’impresa cui è connessa la contaminazione. In questo senso è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Sezione; cfr., in particolare, Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 2020, n. 2195, secondo cui: “ In linea con numerosi precedenti di questo Consiglio (Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2008, n. 6055; Sez. VI, 10 settembre 2015, n. 4225; Sez. IV, 7 maggio 2019, n. 2926), la cessione di ramo di azienda, ancorché intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997, non elide gli obblighi di bonifica della società cedente per fenomeni di contaminazione che si siano verificati in epoca antecedente alla cessione. In proposito, occorre anzitutto ribadire che al principio "chi inquina paga", sotteso alla disciplina nazionale dettata in tema di distribuzione degli oneri conseguenti alla contaminazione di aree (si tratta, in particolare, della Parte IV - Titolo V del codice dell'ambiente, ossia gli articoli 240 e ss.), deve essere riconosciuta, anche in ragione della derivazione euro-unitaria del principio medesimo (articoli 191 e 192 del TFUE), valenza inderogabile di normativa di ordine pubblico, in quanto tale insuscettibile di deroghe di carattere pattizio (Cons. Stato, Sez. VI, 10 settembre 2015, n. 4225) ”.
11. Dalle considerazioni che precedono discende, dunque, il rigetto dell’appello.
12. Le spese processuali del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate, tenuto conto della complessità della vicenda in punto di fatto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN PI, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
UG GL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UG GL | IN PI |
IL SEGRETARIO