Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALIANA PU
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DELL'11 FEBBRAIO 2025
N.R.G. 552/2023
All'udienza dell' 11 Febbraio 2025, tenuta dal G.O.P. Dott.ssa
Maria Domenica Romeo, alle ore 10:16 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 24 Dicembre 2024.
Sono presenti:
- L'Avv. Marcello Scarmato e l'Avv. Orsola Pezzo, per delega dell'Avv. Nazzareno Latassa per parte attrice opponente,
collegati tramite piattaforma teams;
L'Avv. Stefano Dossena, anche in sostituzione dell'avv. Andrea
Cazzani per parte opposta resistente, collegato tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
Gli Avvocati Scarmato e Pezzo insistono per l'ammissione delle istanze di prova orale e di CTU, così come richieste in atti e più volte ribadite, in quanto, utili e conducenti, ai fini del decidere, in
L'Avv. Dossena si oppone fermamente all'ammissione delle istanze di prova avversarie così per come già esplicato nelle memorie 183 6° comma c.p.c. e precisa quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei propri atti difensivi e nei verbali processuali e chiede che la causa venga trattenuta a sentenza.
I procuratori danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 10:26,
il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura della sentenza con motivazione contestuale, pronunciata a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.;
Alle ore 14:38 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura della sentenza pronunciata a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.;
Alle ore 14,52;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Dott. ssa Maria Domenica Romeo, all'udienza dell'11 Febbraio 2025, ha emesso e dato lettura della seguente,
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 552 dell'anno 2023 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi, vertente:
tra
P.IVA P.IVA 1 in Parte 1
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv. ti Nazzareno Latassa e Marcello
Scarmato ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Vibo Valentia alla via P. De Maria, 9;
-OPPONENTE-
P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA 2 '
rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. ti Andreal
Cazzani e Stefano Dossena, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Pavia, Corso Cavour, 33;
- OPPOSTA --
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbale di cui alla odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE (Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con Decreto ingiuntivo n. 94/2023 (RG. N. 277/2023), emesso in data 15.02.2023 dal Tribunale di Palmi, in persona del
Presidente Dott. Piero Viola, veniva intimato alla odierna opponente il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di
€ 24.935,58, oltre interessi sul capitale, come da domanda, sino all'effettivo soddisfo, nonché spese e competenze di procedimento, dovuti per le lavorazioni di cui alla fattura n° 378 del 16.09.2022.
Con atto di citazione del 21 marzo 2023, ritualmente notificato,
l'istante, proponeva opposizione avverso la predetta ingiunzione, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore ex art.1453, eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito, l'inesistenza del credito, per mancanza di prova scritta, per mala fede e grave inadempimento, e, nel contempo spiegava domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della la società CP 1
[...] al pagamento, a titolo di risarcimento, della somma di €
27.469,00 + IVA, equivalente al valore del materiale andato perso (Kg 21.130 per € 1,30 al Kg), nonché al pagamento di €
3.000,00, a titolo di spesa sostenuta per l'impiego di 12 unità lavorative, o, la somma maggiore o minore, accertanda in corso di causa.
Si costituiva in giudizio l' opposta, contestando in fatto ed in diritto la spiegata opposizione, chiedendone il rigetto ed eccependo l'improcedibilità della domanda riconvenzionale, per il mancato esperimento della procedura di mediazione.
La domanda di annullamento del decreto ingiuntivo n. 94/2023, formulata dalla Parte 1 (di seguito solo ),
va rigettata per le motivazioni di seguito rese.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata validamente emessa, cioè pronunciata nel rispetto delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, bensì accertare il fondamento della pretesa fatta valere dall'opposto
(che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto), esaminando il merito del diritto sostanziale in controversia.
Del resto, è noto che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è giudice dell'atto, bensì giudice del rapporto giuridico controverso.
Coordinando, poi, tale principio con la ripartizione dell'onere della prova concernente l'adempimento delle obbligazioni ex art. 2697 c.c., di norma (e salvo quanto appresso sarà rilevato), per effetto della suindicata inversione delle posizioni processuali delle parti, mentre il creditore opposto, che agisce per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, il debitore opponente è invece tenuto a dare la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (cfr., ex multis, 13533/2001; Cass. n. 4974/2000;
Cass. n. 7476/1997; Cass., SS.UU., n. 7448/1993).
Ciò posto, va osservato che, le circostanze addotte dall'
opponente, a fondamento dei motivi dell'opposizione sono del tutto prive di pregio e la pretesa di pagamento della Pt 2 si palesa fondata.
L'ingiunzione per cui è causa, è stata concessa, sulla base della fattura n. 378 del 16.09.2022, dei documenti di trasporto, nonché del contratto inter partes (v. doc. n. 12 , relativo alle lavorazioni da eseguire, quindi, sulla base di un credito fondato su prova scritta.
Va, quindi, disattesa l'eccezione di inesistenza del credito.
Egualmente infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto, il contratto sottoscritto tra le parti (vedi doc. 12 di parte opposta) prevede quale foro esclusivo in caso di controversia, inerente lo stesso, quello dell'intestato Tribunale.
Quanto al merito va detto che è incontestata la circostanza che la con ordine n. 22-188 dell'1.07.2022,Parte 1 conferiva alla Parte 2 l'incarico per la"prefabbricazione + assiemaggio e saldatura carpenteria metallica per AirCooler", da eseguirsi secondo le modalità ed i disegni inviati ed indicati
' con l'utilizzo di materiali forniti dall'Ufficio Tecnico della direttamente da questi, che, a tal fine, venivano consegnati presso i capannoni della nella quantità di 77.500 Kg.
Risulta, inoltre, che veniva effettuata la consegna del primo lotto commissionato, senza alcuna contestazione da parte della e, che, solo dopo la lavorazione di ulteriori quantitativi di materiale, per 21.130 Kg, alla data del 3 agosto 2022, quest'ultima trasmetteva una comunicazione con cui contestava la presenza di alcuni vizi e difetti sul materiale già consegnato.
Venendo alla disciplina da applicare, va detto che il committente, che, eccepisce l'inadempimento - in ossequio ai principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento - deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell' inadempimento della controparte, questi, al fine di neutralizzare l'eccezione, ha l'onere di provare il proprio adempimento (cfr. Cass. civ. n.8736 del
15.04.2014). Tale prova deve essere specifica e concreta, verificabile dal giudice e non meramente supponibile in modo indiretto. L'obbligazione principale dell'appaltatore consiste nel dare corretta esecuzione all'intervento secondo le previsioni progettuali ed in base alle altre modalità stabilite nel contratto di appalto. Se, una volta terminati i lavori, emergesse che questi non sono stati eseguiti "a regola d'arte", e, pertanto, presentano delle difformità o dei vizi, l'appaltatore è ritenuto automaticamente responsabile e si applicano gli artt. 1667 e 1668 c.c. In ragione degli articoli richiamati, l'appaltatore è tenuto a dare garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera eseguita. Pertanto, ove emergano responsabilità nella esecuzione dell'opera appaltata, in tal caso il committente ha tre possibilità:
1) La prima è pretendere l'eliminazione del vizio, a spese della ditta;
2) La seconda possibilità è chiedere la riduzione del prezzo da pagare o pagato ed il risarcimento degli eventuali danni;
3) La terza possibilità, imboccabile, se l'opera ha vizi così gravi da renderla inadatta al suo scopo, è pretendere la risoluzione del contratto.
Tali principi vanno letti alla luce della Giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, che, ripercorrendo il quadro normativo di cui agli artt. 1665 e 1667 c.c., in cui l'accettazione dell'opera ha conseguenze sullo stesso ambito della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, arriva ad individuare il momento dell'accettazione (anche tacita) dell'opera, come "spartiacque ai fini della distribuzione dell'onere della prova tra le parti".
Questa la massima enunciata dalla Corte: "In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova". Il ragionamento che fa la Cassazione è il seguente: finché
l'opera non sia, espressamente o tacitamente accettata,
l'applicazione all'appalto del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive importa che, sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione, al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per i vizi dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Invece, una volta verificata positivamente l'opera, anche per facta concludentia, è il committente che accetta e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica a dover dimostrare l'esistenza dei vizi. ( Cass Sent. n. 19146/2013).
Venendo al caso specifico risulta, che, effettuata la consegna del primo lotto, non è stata sollevata alcuna contestazione da parte della conseguentemente si deve ritenere che sia stata '
verificata positivamente l'opera, per facta concludentia, avendo questi accettato la prima consegna è lui a dover dimostrare l'esistenza dei vizi di cui al lotto oggetto di giudizio.
Tuttavia, tale prova non è emersa, in quanto, risulta che i lavori, eseguiti da CP 1 relativi al primo lotto, sono stati accettati e non risultano contestati, inoltre, quest'ultima ha puntualmente provveduto a saldare l'intero importo della fattura n. 343/2022, di Euro 18.894,00, emessa quale corrispettivo per la detta commessa. Ciò comporta che l'opera eseguita dall'opposto è stata verificata ed accettata, non essendo stata fornita alcuna prova del "grave inadempimento", necessario ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1453, cod. civ., né del fatto che le lavorazioni sarebbero del tutto inadatte alla loro destinazione,
come richiesto dall'art. 1668, cod. civ..
Va, pertanto, dato atto che, non avendo il committente assolto all'onere di dimostrare i vizi dedotti, in ordine al lotto oggetto di lite, la domanda di cui al D.I. opposto, deve essere confermata, anche all'esito del presente giudizio.
Quanto alla spiegata riconvenzionale, va rigettata l'eccezione di improcedibilità, per il mancato esperimento della mediazione, perché le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui "la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5
d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali" (Cass. sent. del
7 febbraio 2024, n. 3452). La domanda, tuttavia, non può essere accolta, per quanto sopra detto ed anche perché
l'opponente non ha fornito prova dei danni eccepiti.
Ed, infatti, deduce l'opponente di avere perso Kg 21.130 di ferro, senza dare prova del relativo smaltimento, trattandosi di rifiuti speciali avrebbe dovuto fornire la prova del ritiro dello stesso, da parte di aziende specializzate nella raccolta, nel riciclaggio e nel riutilizzo dei metalli, secondo le fasi e le operazioni specifiche.
Nulla anche in ordine al danno all'immagine, poiché dedotto e non provato.
Per quanto sopra, la richiesta di pagamento che la CP 1
[...] ha proposto in via monitoria, può dirsi confermata anche contraddittorio tra le parti e, in esito al pieno conseguentemente, l'opposizione spiegata da Parte 1
[...] merita il rigetto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse sono liquidate, come in dispositivo ex DM n. 55/2014, come aggiornato in virtù del D.M. n. 147/2022, in ragione del valore della causa ed in relazione alle fasi: studio, introduttiva e decisionale, secondo i valori al minimo in ragione della semplicità delle questioni trattate.
Le spese della fase monitoria restano regolate dal decreto ingiuntivo confermato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con atto di
citazione in opposizione del 21 Marzo 2023, nei confronti di
Controparte_1 disattesa ogni altra eccezione e difesa così
provvede:
Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n. 94/2023
(RG. N. 277/2023), emesso in data 15.02.2023 dal Tribunale di
Palmi e lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
Condanna l' opponente, al pagamento, in favore di CP_1
[...] in persona del 1.r.p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che, si liquidano in complessivi euro 1.700,00, oltre spese gen., IVA e CPA, ove dovute.
Così deciso in Palmi alle ore 14:52 dell'11 Febbraio 2024.
Il Giudice Onorario
D.
ssa Maria Domenica Romeo